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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 452/2020 R.G. tra
con sede in Potenza alla via Parte_1
Del Gallitello 97, p.iva , in persona del legale rappr. p.t./liquidatore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Zaccagnino;
appellante e
p.iva in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
.p.t., dott.ssa Mariarosaria Pisaniello, a quanto infra facoltizzata in forza di procura conferita dal Responsabile della Direzione Legale e Contenzioso di Controparte_1 con atto in data 21/03/2019 a rogito Notaio di Milano, rep. n.
[...] Persona_1
42540 – racc. n. 13795, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 25/03/2019 al n. 9869 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spirito, del Foro di Potenza, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito – contratti bancari - appello avverso la sentenza n. 1003/2019 pubblicata dal Tribunale di Potenza in data 5.12.2019.
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con azione di ripetizione di indebito, denunciando plurime nullità delle clausole negoziali, l'odierna appellante conveniva in giudizio l' per Controparte_1
1 sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite previo accertamento delle nullità negoziali dedotte.
Si costituiva la banca convenuta eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
Il giudizio di primo grado, istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, veniva quindi definito con la sentenza oggetto del presente gravame di rigetto dell'azione di ripetizione atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. CP_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società Parte_1 Parte_1
chiedendone la riforma.
[...] Parte_1
In particolare, ha contestato la ritenuta impossibilità di provare l'esistenza di un fido di fatto e, per l'effetto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione reiterando le contestazioni in ordine alla nullità di talune clausole contrattuali e la relativa domanda di ripetizione di indebito.
Si è costituito l'istituto di credito opposto chiedendo il rigetto del gravame e contestando in limine l'ammissibilità della domanda proposta prima della chiusura del rapporto di conto corrente. Ha inoltre lamentato l'insufficienza della documentazione prodotta dalla cliente e, per l'effetto, l'impossibilità di ricostruire il rapporto dare/avere.
Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente ed è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione dell'istituto di credito diretta a sostenere l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto proposta in costanza di rapporto di conto corrente, ovvero prima della sua chiusura.
Pur nella consapevolezza per cui la chiusura del conto corrente costituisce un fatto costituto dell'azione di ripetizione di indebito con correlativa inconfigurabilità dell'eccezione della alla stregua di eccezione in senso stretto trattandosi di CP_2
mera difesa e potendo perciò l'eventuale difetto di tale presupposto essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, tali coordinate esegetiche vanno intese in coerenza con lo sviluppo del giudizio ed il maturare delle preclusioni assertive.
2 In tale ottica, avendo la società appellante dedotto fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado che il conto corrente per cui è causa era stato utilizzato fino al marzo 2012 (cfr. atto di citazione di primo grado), la avrebbe dovuto CP_2
tempestivamente contestare tale assunto con la comparsa di costituzione e risposta o, al più tardi, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Invero, se è noto che le mere difese sono sottratte al divieto di cui all'art. 345 co. 2
c.p.c. anche quando non siano state oggetto di tempestiva attività assertiva, esse, tuttavia, vanno coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
e, pertanto, “le mere difese non sono soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato o - dove in concreto non ricorrono i presupposti -
l'applicazione del principio di non contestazione” (cfr. Cass. n. 29613/2011).
Ciò premesso, rientrando il fatto della chiusura del conto nella sfera di conoscibilità anche della banca appellata in quanto acceso per la stessa, “la contestazione in appello è preclusa, atteso che la parte che aveva posto in essere l'attività assertiva ed aveva, in assenza di contestazioni, fatto affidamento sulla relevatio dall'onere probatorio, non potrebbe più in sede di gravame dimostrarlo” (così Cass. n. 223/2022).
Ciò posto, attesa la correlativa ammissibilità dell'azione di ripetizione proposta, occorre transitare, stante il potenziale carattere assorbente, alla disamina in ordine alla configurabilità o meno di un c.d. fido di fatto ai fini del correlativo scrutinio dell'eccezione di prescrizione.
Come detto, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza di un affidamento di fatto deducendone, conseguentemente, la natura solutoria delle rimesse e, per l'effetto, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellata.
In merito, si osserva quanto segue.
Come noto, all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2010 (n. 24418), ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
In particolare, la rimessa è solutoria quando ha la natura di pagamento, ripristinatoria quando integra la provvista. Nel primo caso, tanto si verifica quando il conto è ab origine non affidato oppure quando vi è uno sconfinamento rispetto al fido concesso, nel secondo caso invece il pagamento integra la provvista in quanto il
3 conto è affidato ma non c'è sconfinamento e quindi le rimesse affluiscono su un conto scoperto ma non passivo (cfr. Cass. n. 3858/2021 secondo cui “va preliminarmente osservato che questa Corte condivide pienamente il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 – ed intende darvi continuità – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Nè, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185
c.c., comma 2, trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto (coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile”).
Ciò chiarito, la sentenza di primo grado ha escluso l'affidamento del conto corrente per cui è causa in mancanza della produzione del contratto di affidamento e non ritenendo di poter accedere ad una prova in via presuntiva.
La decisione del primo giudice non è conforme ai più recenti arresti in materia e, pertanto, va riformata.
La Corte di legittimità, difatti, quanto alla possibilità di una prova anche presuntiva del c.d. fido di fatto svolge alcune importanti considerazioni pregiudiziali connesse all'epoca di stipula del contratto di conto corrente giungendo a ritenere percorribile la prova del c.d. fido di fatto sia per i contratti anteriori al 1992 che per i contratti in essere successivamente all'entrata in vigore della legge n. 154del 1992 così come dell'art. 117 TUB con le precisazioni che seguono.
4 In particolare, è approdo pacifico la possibilità di provare l'affidamento del conto anche a prescindere dall'esistenza di un contratto scritto laddove si controverta di rapporti sorti anteriormente al 1992 in mancanza di un onere formale legislativamente previsto (cfr. da ultimo Cass. n. 16445/2024 secondo cui “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Cionondimeno, quanto ai rapporti successivi al 1992, la possibilità di provare aliunde
l'esistenza di un affidamento, pur in mancanza della forma scritta prescritta dall'art. 3 della legge n. 154 del 1992, non è inibita in modo assoluto. Come recentemente precisato, infatti, “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs.
n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”
(così Cas. n. 34997/2023). Con maggiore sforzo esplicativo, “Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio”
(così anche Cass. n. 259/2025).
5 Ciò precisato in linea teorica ed approdando al caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, di aprioristica esclusione della possibilità di accedere in via presuntiva alla prova dell'esistenza di un affidamento di fatto non convince.
Piuttosto, con le precisazioni sopra riportate, nel merito della valutazione in ordine all'assolvimento di tale onere della prova, si reputa vi siano elementi sufficienti per ritenere che il rapporto per cui è causa, sorto successivamente al 1992 (ovvero nel gennaio del 1993) fosse affidato.
In limine va rilevato che è onere del correntista provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (sull'onere della prova in capo al correntista, cfr. Cass. n.
2660/2019 secondo cui “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”).
Quanto all'assolvimento di tale onere probatorio, la Corte reputa dirimenti le deduzioni del CTU il quale, nella propria relazione argomentava l'esistenza di un affidamento di fatto deducendo che “tutti versamenti hanno natura ripristinatoria, in quanto, dalla modalità di utilizzo del conto corrente caratterizzato dal sistematico superamento del fido formalmente risultante dalla documentazione bancaria, si evince che il fido di fatto concesso equivale allo scoperto di volta in volta consentito.
Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto”.
Ancora, il consulente ha ulteriormente confermato tale valutazione all'esito delle osservazioni svolte dal consulente tecnico della Banca ribadendo, sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti, che “(…) dalla modalità di utilizzo del conto corrente, caratterizzata dal sistematico superamento del fido formalmente risultante dalla documentazione bancaria, si evince che il fido di fatto concesso equivale allo
6 scoperto di volta in volta consentito e tollerato (come si evince anche dallo stesso prospetto riportato nelle osservazioni formulate dal Dottor , vds. Persona_2
pagine 6 e 7, in cui sono evidenziate in modo costante e per ciascun trimestre diverse rimesse solutorie, a dimostrazione della tolleranza da parte della Banca a sconfinare il fido formalmente concesso)” (cfr. p. 13 della consulenza tecnica d'ufficio).
Dunque, conclusivamente, deve accogliersi l'impostazione proposta dalla parte appellante che ritiene che il contratto di conto corrente sia sempre stato affidato.
Ciò premesso, prima di esaminare se e quali rimesse siano ripetibili è d'obbligo epurare i conteggi da tutti gli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito.
In limine, attese le contestazioni delle banca in ordine all'impossibilità di far luogo ad un ricalcolo in mancanza di una serie continua di estratti conto, si osserva quanto segue.
Sul punto si riscontra un'evoluzione del panorama interpretativo in quanto è superata l'originaria opzione esegetica secondo cui la domanda di ripetizione va rigettata in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (in tal senso cfr. Cass. n. 30822 del 28/11/2018).
Il più recente approdo esegetico è nel senso per cui “(…) a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto
(Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)” (così Cass. n.
20621/2021 ed anche, più recentemente, Cass. n. 22290/2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato
7 all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” ed anche Cass. n. 11543/2019
e n. 29190/2020).
Sulla base perciò di dette coordinate interpretative, non è fondata l'eccezione della parte appellata secondo cui l'incompletezza della documentazione contabile inibirebbe il ricalcolo e non consentirebbe di ritenere assolto l'onere della prova gravante in capo al correntista potendosi accedere ad una ricostruzione del rapporto dare avere sulla scorta anche di documenti ulteriori quando vi siano elementi per verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto.
Ciò premesso in linea teorica, la documentazione prodotta dal cliente, benché caratterizzata da un'incompletezza anche intermedia, consta di documenti contabili funzionali alla ricostruzione veridica del rapporto ed inoltre, attraverso operazioni di calcolo, consente la ricostruzione dell'andamento del rapporto contrattuale per cui è causa (“in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile”, Cass. n. 31187/2018 ed anche Cass. n. 22290/2023 “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”).
D'altra parte, tale opzione interpretativa, che garantisce il rispetto del principio di cui all'art. 2967 c.c. nei termini anzidetti, si avvale, ai fini della ricostruzione dell'esatto rapporto dare avere, della sola produzione in atti la cui lacunosità peraltro, come detto, esplica precisi risvolti applicativi conformi al più tradizionale insegnamento della Suprema Corte in punto di riparto dell'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito.
8 Venendo alla ricostruzione del rapporto dare avere, nel merito delle censure relative alla validità delle clausole contrattuali si osserva quanto segue.
Come detto, l'odierna appellante aveva censurato la validità del contratto di conto corrente denunciando l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi nonché la nullità per indeterminatezza o vizio di causa della commissione di massimo scoperto.
Con riguardo alla pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, trattandosi di contratto concluso in epoca anteriore al 2000, il consulente ha correttamente eliminato ogni forma di capitalizzazione (cfr. p. 8 della consulenza,
“trattandosi di conto corrente aperto prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000) ed ancora in corso a tale data, non essendoci agli atti prova dell'avvenuta comunicazione al cliente e della pubblicazione in G.U. dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto di conto corrente”).
Sul punto occorre rilevare che l'art.25, comma 3 del D.Lgs 342/99 attribuiva la potestà di stabilire le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della emananda delibera. Con la citata delibera, all'art.7
“Disposizioni transitorie”, il comitato stabiliva al comma 2, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui all'art.6, che “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile,
e comunque entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, “(…) la pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la Delib. 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito
9 dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000. Non potrebbe d'altro canto sostenersi che un adeguamento dei contratti contenenti le disposizioni vietate fosse incompatibile con lo scenario consegnato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale: il traghettamento dei contratti contenenti le disposizioni nulle verso la nuova disciplina, introdotta dall'art.
25, comma 2, cit. (incentrata dalla pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori) trovava anzi una sicura giustificazione, consentendo di superare, per il futuro, la condizione di patologia che affliggeva le clausole relative alla capitalizzazione” (Cass. n. 9140/2020).
Ciò premesso, si è posto il problema esegetico in ordine alle modalità di adeguamento dei contratti anteriori, se cioè fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente attendere alla pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta
Ufficiale e alla comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.).
Sul punto, la Corte intende aderire al più recente orientamento espresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini dell'adeguamento, le banche avrebbero dovuto far sottoscrivere ai correntisti nuovi contratti contenenti clausole di capitalizzazione degli interessi conformi al nuovo dettato legislativo e non limitarsi a pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni contrattuali contenenti la capitalizzazione
(così, da ultimo, Cass. n. 9140/2020 secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera)”).
10 Alla base di tale opzione esegetica infatti v'è la considerazione per cui le nuove condizioni contrattuali, nell'impossibilità di essere parametrate a quelle previgenti perché nulle, comportano l'introduzione di clausole nuove nel regolamento negoziale laddove l'art. 7 disciplina invece la diversa ipotesi del mutamento di clausole anatocistiche valide e già esistenti nel regolamento contrattuale. Ne discende che “(…) l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici” (così in motivazione Cass. n. 9140/2020).
Ciò premesso in linea teorica, quanto al caso di specie, non avendo la dato CP_2
prova della rinegoziazione di dette clausole, la capitalizzazione anche successiva al 30 giugno 2000 è illegittima.
Non è stata invece espunta la commissione di massimo scoperto in quanto risultante dalle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente per cui è causa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e rigettata l'eccezione di prescrizione attesa la prova dell'affidamento di fatto cui consegue la natura ripristinatoria delle rimesse, accedendo al ricalcolo operato dal consulente tecnico, in
11 accoglimento dell'azione di ripetizione proposta dall'appellante, la banca convenuta va condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro
18.547,47 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo. In ultimo va sottolineata l'inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte appellante unitamente agli scritti difensivi conclusionali nonché l'inammissibilità della condanna al pagamento della maggior somma in forza della predetta documentazione.
Le spese di lite, avuto riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di ripetizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in
[...] Controparte_1
favore dell'appellante della complessiva somma pari ad euro 18.547,47 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della società appellante che si liquidano in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado ed euro
5.809,00 per il presente giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
12
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 452/2020 R.G. tra
con sede in Potenza alla via Parte_1
Del Gallitello 97, p.iva , in persona del legale rappr. p.t./liquidatore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Zaccagnino;
appellante e
p.iva in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
.p.t., dott.ssa Mariarosaria Pisaniello, a quanto infra facoltizzata in forza di procura conferita dal Responsabile della Direzione Legale e Contenzioso di Controparte_1 con atto in data 21/03/2019 a rogito Notaio di Milano, rep. n.
[...] Persona_1
42540 – racc. n. 13795, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 25/03/2019 al n. 9869 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Spirito, del Foro di Potenza, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito – contratti bancari - appello avverso la sentenza n. 1003/2019 pubblicata dal Tribunale di Potenza in data 5.12.2019.
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con azione di ripetizione di indebito, denunciando plurime nullità delle clausole negoziali, l'odierna appellante conveniva in giudizio l' per Controparte_1
1 sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite previo accertamento delle nullità negoziali dedotte.
Si costituiva la banca convenuta eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
Il giudizio di primo grado, istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, veniva quindi definito con la sentenza oggetto del presente gravame di rigetto dell'azione di ripetizione atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. CP_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società Parte_1 Parte_1
chiedendone la riforma.
[...] Parte_1
In particolare, ha contestato la ritenuta impossibilità di provare l'esistenza di un fido di fatto e, per l'effetto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione reiterando le contestazioni in ordine alla nullità di talune clausole contrattuali e la relativa domanda di ripetizione di indebito.
Si è costituito l'istituto di credito opposto chiedendo il rigetto del gravame e contestando in limine l'ammissibilità della domanda proposta prima della chiusura del rapporto di conto corrente. Ha inoltre lamentato l'insufficienza della documentazione prodotta dalla cliente e, per l'effetto, l'impossibilità di ricostruire il rapporto dare/avere.
Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente ed è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione dell'istituto di credito diretta a sostenere l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto proposta in costanza di rapporto di conto corrente, ovvero prima della sua chiusura.
Pur nella consapevolezza per cui la chiusura del conto corrente costituisce un fatto costituto dell'azione di ripetizione di indebito con correlativa inconfigurabilità dell'eccezione della alla stregua di eccezione in senso stretto trattandosi di CP_2
mera difesa e potendo perciò l'eventuale difetto di tale presupposto essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, tali coordinate esegetiche vanno intese in coerenza con lo sviluppo del giudizio ed il maturare delle preclusioni assertive.
2 In tale ottica, avendo la società appellante dedotto fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado che il conto corrente per cui è causa era stato utilizzato fino al marzo 2012 (cfr. atto di citazione di primo grado), la avrebbe dovuto CP_2
tempestivamente contestare tale assunto con la comparsa di costituzione e risposta o, al più tardi, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Invero, se è noto che le mere difese sono sottratte al divieto di cui all'art. 345 co. 2
c.p.c. anche quando non siano state oggetto di tempestiva attività assertiva, esse, tuttavia, vanno coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
e, pertanto, “le mere difese non sono soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato o - dove in concreto non ricorrono i presupposti -
l'applicazione del principio di non contestazione” (cfr. Cass. n. 29613/2011).
Ciò premesso, rientrando il fatto della chiusura del conto nella sfera di conoscibilità anche della banca appellata in quanto acceso per la stessa, “la contestazione in appello è preclusa, atteso che la parte che aveva posto in essere l'attività assertiva ed aveva, in assenza di contestazioni, fatto affidamento sulla relevatio dall'onere probatorio, non potrebbe più in sede di gravame dimostrarlo” (così Cass. n. 223/2022).
Ciò posto, attesa la correlativa ammissibilità dell'azione di ripetizione proposta, occorre transitare, stante il potenziale carattere assorbente, alla disamina in ordine alla configurabilità o meno di un c.d. fido di fatto ai fini del correlativo scrutinio dell'eccezione di prescrizione.
Come detto, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza di un affidamento di fatto deducendone, conseguentemente, la natura solutoria delle rimesse e, per l'effetto, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellata.
In merito, si osserva quanto segue.
Come noto, all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2010 (n. 24418), ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
In particolare, la rimessa è solutoria quando ha la natura di pagamento, ripristinatoria quando integra la provvista. Nel primo caso, tanto si verifica quando il conto è ab origine non affidato oppure quando vi è uno sconfinamento rispetto al fido concesso, nel secondo caso invece il pagamento integra la provvista in quanto il
3 conto è affidato ma non c'è sconfinamento e quindi le rimesse affluiscono su un conto scoperto ma non passivo (cfr. Cass. n. 3858/2021 secondo cui “va preliminarmente osservato che questa Corte condivide pienamente il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 – ed intende darvi continuità – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Nè, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185
c.c., comma 2, trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto (coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile”).
Ciò chiarito, la sentenza di primo grado ha escluso l'affidamento del conto corrente per cui è causa in mancanza della produzione del contratto di affidamento e non ritenendo di poter accedere ad una prova in via presuntiva.
La decisione del primo giudice non è conforme ai più recenti arresti in materia e, pertanto, va riformata.
La Corte di legittimità, difatti, quanto alla possibilità di una prova anche presuntiva del c.d. fido di fatto svolge alcune importanti considerazioni pregiudiziali connesse all'epoca di stipula del contratto di conto corrente giungendo a ritenere percorribile la prova del c.d. fido di fatto sia per i contratti anteriori al 1992 che per i contratti in essere successivamente all'entrata in vigore della legge n. 154del 1992 così come dell'art. 117 TUB con le precisazioni che seguono.
4 In particolare, è approdo pacifico la possibilità di provare l'affidamento del conto anche a prescindere dall'esistenza di un contratto scritto laddove si controverta di rapporti sorti anteriormente al 1992 in mancanza di un onere formale legislativamente previsto (cfr. da ultimo Cass. n. 16445/2024 secondo cui “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Cionondimeno, quanto ai rapporti successivi al 1992, la possibilità di provare aliunde
l'esistenza di un affidamento, pur in mancanza della forma scritta prescritta dall'art. 3 della legge n. 154 del 1992, non è inibita in modo assoluto. Come recentemente precisato, infatti, “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs.
n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”
(così Cas. n. 34997/2023). Con maggiore sforzo esplicativo, “Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio”
(così anche Cass. n. 259/2025).
5 Ciò precisato in linea teorica ed approdando al caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, di aprioristica esclusione della possibilità di accedere in via presuntiva alla prova dell'esistenza di un affidamento di fatto non convince.
Piuttosto, con le precisazioni sopra riportate, nel merito della valutazione in ordine all'assolvimento di tale onere della prova, si reputa vi siano elementi sufficienti per ritenere che il rapporto per cui è causa, sorto successivamente al 1992 (ovvero nel gennaio del 1993) fosse affidato.
In limine va rilevato che è onere del correntista provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (sull'onere della prova in capo al correntista, cfr. Cass. n.
2660/2019 secondo cui “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”).
Quanto all'assolvimento di tale onere probatorio, la Corte reputa dirimenti le deduzioni del CTU il quale, nella propria relazione argomentava l'esistenza di un affidamento di fatto deducendo che “tutti versamenti hanno natura ripristinatoria, in quanto, dalla modalità di utilizzo del conto corrente caratterizzato dal sistematico superamento del fido formalmente risultante dalla documentazione bancaria, si evince che il fido di fatto concesso equivale allo scoperto di volta in volta consentito.
Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto”.
Ancora, il consulente ha ulteriormente confermato tale valutazione all'esito delle osservazioni svolte dal consulente tecnico della Banca ribadendo, sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti, che “(…) dalla modalità di utilizzo del conto corrente, caratterizzata dal sistematico superamento del fido formalmente risultante dalla documentazione bancaria, si evince che il fido di fatto concesso equivale allo
6 scoperto di volta in volta consentito e tollerato (come si evince anche dallo stesso prospetto riportato nelle osservazioni formulate dal Dottor , vds. Persona_2
pagine 6 e 7, in cui sono evidenziate in modo costante e per ciascun trimestre diverse rimesse solutorie, a dimostrazione della tolleranza da parte della Banca a sconfinare il fido formalmente concesso)” (cfr. p. 13 della consulenza tecnica d'ufficio).
Dunque, conclusivamente, deve accogliersi l'impostazione proposta dalla parte appellante che ritiene che il contratto di conto corrente sia sempre stato affidato.
Ciò premesso, prima di esaminare se e quali rimesse siano ripetibili è d'obbligo epurare i conteggi da tutti gli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito.
In limine, attese le contestazioni delle banca in ordine all'impossibilità di far luogo ad un ricalcolo in mancanza di una serie continua di estratti conto, si osserva quanto segue.
Sul punto si riscontra un'evoluzione del panorama interpretativo in quanto è superata l'originaria opzione esegetica secondo cui la domanda di ripetizione va rigettata in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (in tal senso cfr. Cass. n. 30822 del 28/11/2018).
Il più recente approdo esegetico è nel senso per cui “(…) a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto
(Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)” (così Cass. n.
20621/2021 ed anche, più recentemente, Cass. n. 22290/2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato
7 all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” ed anche Cass. n. 11543/2019
e n. 29190/2020).
Sulla base perciò di dette coordinate interpretative, non è fondata l'eccezione della parte appellata secondo cui l'incompletezza della documentazione contabile inibirebbe il ricalcolo e non consentirebbe di ritenere assolto l'onere della prova gravante in capo al correntista potendosi accedere ad una ricostruzione del rapporto dare avere sulla scorta anche di documenti ulteriori quando vi siano elementi per verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto.
Ciò premesso in linea teorica, la documentazione prodotta dal cliente, benché caratterizzata da un'incompletezza anche intermedia, consta di documenti contabili funzionali alla ricostruzione veridica del rapporto ed inoltre, attraverso operazioni di calcolo, consente la ricostruzione dell'andamento del rapporto contrattuale per cui è causa (“in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile”, Cass. n. 31187/2018 ed anche Cass. n. 22290/2023 “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”).
D'altra parte, tale opzione interpretativa, che garantisce il rispetto del principio di cui all'art. 2967 c.c. nei termini anzidetti, si avvale, ai fini della ricostruzione dell'esatto rapporto dare avere, della sola produzione in atti la cui lacunosità peraltro, come detto, esplica precisi risvolti applicativi conformi al più tradizionale insegnamento della Suprema Corte in punto di riparto dell'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito.
8 Venendo alla ricostruzione del rapporto dare avere, nel merito delle censure relative alla validità delle clausole contrattuali si osserva quanto segue.
Come detto, l'odierna appellante aveva censurato la validità del contratto di conto corrente denunciando l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi nonché la nullità per indeterminatezza o vizio di causa della commissione di massimo scoperto.
Con riguardo alla pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, trattandosi di contratto concluso in epoca anteriore al 2000, il consulente ha correttamente eliminato ogni forma di capitalizzazione (cfr. p. 8 della consulenza,
“trattandosi di conto corrente aperto prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000) ed ancora in corso a tale data, non essendoci agli atti prova dell'avvenuta comunicazione al cliente e della pubblicazione in G.U. dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto di conto corrente”).
Sul punto occorre rilevare che l'art.25, comma 3 del D.Lgs 342/99 attribuiva la potestà di stabilire le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della emananda delibera. Con la citata delibera, all'art.7
“Disposizioni transitorie”, il comitato stabiliva al comma 2, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui all'art.6, che “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile,
e comunque entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, “(…) la pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la Delib. 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito
9 dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000. Non potrebbe d'altro canto sostenersi che un adeguamento dei contratti contenenti le disposizioni vietate fosse incompatibile con lo scenario consegnato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale: il traghettamento dei contratti contenenti le disposizioni nulle verso la nuova disciplina, introdotta dall'art.
25, comma 2, cit. (incentrata dalla pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori) trovava anzi una sicura giustificazione, consentendo di superare, per il futuro, la condizione di patologia che affliggeva le clausole relative alla capitalizzazione” (Cass. n. 9140/2020).
Ciò premesso, si è posto il problema esegetico in ordine alle modalità di adeguamento dei contratti anteriori, se cioè fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente attendere alla pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta
Ufficiale e alla comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.).
Sul punto, la Corte intende aderire al più recente orientamento espresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini dell'adeguamento, le banche avrebbero dovuto far sottoscrivere ai correntisti nuovi contratti contenenti clausole di capitalizzazione degli interessi conformi al nuovo dettato legislativo e non limitarsi a pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni contrattuali contenenti la capitalizzazione
(così, da ultimo, Cass. n. 9140/2020 secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera)”).
10 Alla base di tale opzione esegetica infatti v'è la considerazione per cui le nuove condizioni contrattuali, nell'impossibilità di essere parametrate a quelle previgenti perché nulle, comportano l'introduzione di clausole nuove nel regolamento negoziale laddove l'art. 7 disciplina invece la diversa ipotesi del mutamento di clausole anatocistiche valide e già esistenti nel regolamento contrattuale. Ne discende che “(…) l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici” (così in motivazione Cass. n. 9140/2020).
Ciò premesso in linea teorica, quanto al caso di specie, non avendo la dato CP_2
prova della rinegoziazione di dette clausole, la capitalizzazione anche successiva al 30 giugno 2000 è illegittima.
Non è stata invece espunta la commissione di massimo scoperto in quanto risultante dalle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente per cui è causa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e rigettata l'eccezione di prescrizione attesa la prova dell'affidamento di fatto cui consegue la natura ripristinatoria delle rimesse, accedendo al ricalcolo operato dal consulente tecnico, in
11 accoglimento dell'azione di ripetizione proposta dall'appellante, la banca convenuta va condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro
18.547,47 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo. In ultimo va sottolineata l'inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte appellante unitamente agli scritti difensivi conclusionali nonché l'inammissibilità della condanna al pagamento della maggior somma in forza della predetta documentazione.
Le spese di lite, avuto riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di ripetizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in
[...] Controparte_1
favore dell'appellante della complessiva somma pari ad euro 18.547,47 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della società appellante che si liquidano in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado ed euro
5.809,00 per il presente giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellata.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
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