TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR OL EN, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 660 /2025 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PIZZUTO FRANCESCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. BELLOMO LUCA MICHELE;
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/02/2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 premettendo di aver ricevuto da quest'ultimo, in 4.9.2024, un provvedimento con il quale le veniva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01.02.2017 al
31.07.2024 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07121497 per un importo complessivo di Euro 46.926,85 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Eccepiva illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' , con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario. CP_1
L' si costituiva in giudizio, rappresentando che l'indebito contestato trovava fondamento CP_1 nella visita di revisione del 18/01/2017 a seguito della quale la Commissione accertava il veni meno del presupposto sanitario per la percezione dell'indennità di accompagnamento. Esponeva altresì che il suddetto verbale veniva regolarmente notificato all'odierno ricorrente con raccomandata ricevuta dalla moglie del ricorrente in data 31.1.2017, e concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa.
chiede accertarsi la non dovutezza delle somme di cui l' Parte_1 CP_1 chiede la restituzione con il provvedimento di indebito impugnato.
Preliminarmente, appare opportuno specificare che regole specifiche ricorrono per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari. L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte
Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il giudice delle leggi sottolinea, con specifico riferimento alle somme erogate dopo l'esito sfavorevole della visita di verifica, che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' resistente, riconducendo il tutto sotto CP_1 la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
Il Giudice delle leggi, infatti, afferma che “la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”. Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, l' resistente CP_1 ha provveduto alla notifica, a mezzo raccomandata A/r 1del 31.1.2017, del verbale della visita medica di revisione del 18.1.2017. (Cfr produzione ). CP_1
Tuttavia, emerge altresì che il provvedimento di indebito oggetto della presente impugnazione
è stato comunicato alla ricorrente solo in data 4.9.24 ben oltre i novanti giorni di cui alla normativa sopra richiamata.
Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l' ha continuato ad erogare con colpevole CP_1 errore (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Messina n. 642/2023).
Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va quindi annullato il provvedimento di indebito datato 2.8.24 e ricevuto il 4.9.24 ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, e l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente già trattenute in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 28/02/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che nulla deve restituire all' in forza del Parte_1 CP_1 provvedimento di indebito datato 2.8.24;
- Annulla il provvedimento di indebito datato 2.8.24, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 27/11/2025
Il Giudice
TR OL EN