Art. 4.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 , per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979. ((1)) Alla stessa data e' prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 27 giugno 1979, n.243 , convertito con modificazioni dalla L. 20 luglio 1979, n.290 ha disposto (con l'art.2) che:" Il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1979, n. 92 , per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, al 31 ottobre 1979." Ha inoltre disposto 8con l'art.4 comma 2) che:" Il termine per la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro e delle amministrazioni dello Stato, della copia della denuncia nominativa riferentesi all'anno 1978, stabilito dall' art. 4, secondo comma; della legge 31 marzo 1979, n. 92 , e' prorogato rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre 1979."
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 , per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979. ((1)) Alla stessa data e' prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 27 giugno 1979, n.243 , convertito con modificazioni dalla L. 20 luglio 1979, n.290 ha disposto (con l'art.2) che:" Il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1979, n. 92 , per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, al 31 ottobre 1979." Ha inoltre disposto 8con l'art.4 comma 2) che:" Il termine per la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro e delle amministrazioni dello Stato, della copia della denuncia nominativa riferentesi all'anno 1978, stabilito dall' art. 4, secondo comma; della legge 31 marzo 1979, n. 92 , e' prorogato rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre 1979."