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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3678 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CATANIA FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso, Corso San Martino, n. 55;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Abbiategrasso, in data 23/12/2008, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso alla Parte I, n.
48, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 29 ottobre 2013 e relativo decreto di omologa del
29 gennaio 2014;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. la figlia continuerà a vivere presso l'abitazione della madre, sita in Abbiategrasso, Per_1
Via Eugenio Montale 3;
2. il padre potrà tenere la figlia con sé, secondo i desideri e la volontà della figlia medesima, ormai maggiorenne;
3. Le parti convengono sin d'ora che, in caso di malattia della figlia, e a condizione di reciprocità,
i coniugi si impegnano a consentire all'altro genitore, previo accordo, di far visita alla figlia stessa;
4. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia. 5. Il signor , tenuto conto del progredire dell'età e dell'accrescersi delle esigenze della Pt_1 figlia, contribuirà al suo mantenimento fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, versando direttamente alla figlia la somma di € 450,00 mensili;
6. Il signor si farà carico altresì del 50% delle spese scolastiche (da intendersi come Pt_1 rette e tasse scolastiche, libri scolastici) ludiche e mediche non coperte dal SSN, con esenzione dai ticket, purché tutte documentate e previamente concordate tra i genitori.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e autonomi percettori di reddito
e pertanto di avere mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
8. Con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla divisione del patrimonio comune e alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici connessi al rapporto di coniugio, alla convivenza, alla separazione e a reciproche eventuali partite di debito- credito, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.08.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti, all'udienza del 04.11.2024 hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 29.01.2014 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 29 ottobre 2014. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Abbiategrasso il giorno 23/12/2008 (atto n. 42, parte I, anno Parte_2
2008);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3678 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CATANIA FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso, Corso San Martino, n. 55;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Abbiategrasso, in data 23/12/2008, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso alla Parte I, n.
48, dell'anno 2008; separati consensualmente con verbale in data 29 ottobre 2013 e relativo decreto di omologa del
29 gennaio 2014;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. la figlia continuerà a vivere presso l'abitazione della madre, sita in Abbiategrasso, Per_1
Via Eugenio Montale 3;
2. il padre potrà tenere la figlia con sé, secondo i desideri e la volontà della figlia medesima, ormai maggiorenne;
3. Le parti convengono sin d'ora che, in caso di malattia della figlia, e a condizione di reciprocità,
i coniugi si impegnano a consentire all'altro genitore, previo accordo, di far visita alla figlia stessa;
4. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia. 5. Il signor , tenuto conto del progredire dell'età e dell'accrescersi delle esigenze della Pt_1 figlia, contribuirà al suo mantenimento fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, versando direttamente alla figlia la somma di € 450,00 mensili;
6. Il signor si farà carico altresì del 50% delle spese scolastiche (da intendersi come Pt_1 rette e tasse scolastiche, libri scolastici) ludiche e mediche non coperte dal SSN, con esenzione dai ticket, purché tutte documentate e previamente concordate tra i genitori.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e autonomi percettori di reddito
e pertanto di avere mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
8. Con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla divisione del patrimonio comune e alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici connessi al rapporto di coniugio, alla convivenza, alla separazione e a reciproche eventuali partite di debito- credito, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.08.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti, all'udienza del 04.11.2024 hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 29.01.2014 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 29 ottobre 2014. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Abbiategrasso il giorno 23/12/2008 (atto n. 42, parte I, anno Parte_2
2008);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3