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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2326/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO e dell'avv. NARDI ROSSANO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PELLEGRINI GIOVANNI,
APPELLATA avverso la sentenza n. 1022/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 01/08/2022
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti:
Nel merito: accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le maggiori somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa rispetto a quanto riconosciuto in sentenza per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1
per chiedere la restituzione di somme che assumeva di aver
[...] corrisposto in conseguenza di addebiti illegittimi su rapporti bancari.
In particolare, l'attrice deduceva di aver intrattenuto con la il rapporto di CP_2 conto corrente n. 001/10007318-8 e i contratti di mutuo del 2.02.2006 e del
19.03.2013, in relazione ai quali aveva richiesto alla senza esito CP_2 documentazione con raccomandata del 1.12.2016.
Sulla scorta degli atti in suo possesso, tra i quali mancava il contratto di apertura del conto corrente, quindi, l'attrice desumeva che la aveva applicato in CP_2 mancanza della necessaria pattuizione scritta interessi in misura ultralegale, interessi anatocistici, valute e spese, cms.
Con riferimento ai contratti di mutuo, poi, l'attrice deduceva che il tan e il taeg superavano il tasso soglia usurario (5,78% per il 2006 e 9,08% per il 2013) e pagina 2 di 12 quanto al primo contratto risultava usuraria anche la pattuizione del tasso di mora. In relazione al contratto di mutuo del 2006 veniva altresì denunciata la nullità del tasso, in quanto parametrato all'euribor, frutto di illecite intese tra istituti di credito negli anni dal 2005 al 2008, nonché la sua indeterminatezza, in derivante dall'adozione dell'ammortamento alla francese.
Si costituiva in giudizio la , la quale riferiva di Controparte_1 aver dato positivo riscontro alla richiesta di documentazione con raccomandata a r del 1.02.2017, restituita al mittente per compiuta giacenza e produceva il contratto di conto corrente sottoscritto il 12.01.1989, i contratti di apertura di credito, concessioni di fido per scoperto di conto, le concessioni di affidamento di scoperto, riservandosi di produrre le variazioni di condizioni economiche e i documenti di sintesi inviati. Quanto al merito, la convenuta rilevava che gli estratti conto regolarmente inviati non erano mai stati contestati, che la cms era stata validamente pattuita e sostituita dal 2009 con la commissione sull'accordato, nonché che erano sempre stati applicati al rapporto i tassi e le condizioni concordate dai contratti o dalle variazioni comunicate.
Precisava quindi la banca che il conto corrente era stato estinto per passaggio a sofferenza il 24.02.2016 con saldo passivo di € 875,45 (valuta 11.02.2016), divenuto € 1.022,39 alla data del 18.05.2018, eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione di somme asseritamente indebite e, in ogni caso, chiedeva la compensazione con il debito risultante dai rapporti di mutuo. Quanto a quest'ultimi la banca affermava che i tassi di interesse concordati non superavano il tasso soglia, oltre a essere presente nei contratti una clausola di salvaguardia;
che l'ammortamento alla francese non produceva anatocismo degli interessi, calcolati solo sulla residua quota capitale;
che la determinazione dell'euribor, fissato quotidianamente su una media matematica dei tassi dei prestiti interbancari tra istituti europei, non era il frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, la causa veniva istruita con produzioni documentali ed una ctu contabile per poi giungere in decisione. pagina 3 di 12 La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1022/2022 pubblicata il 01/08/2022 il Tribunale di Pisa così statuiva:
“1) in parziale accoglimento della domanda attrice dichiara che il saldo del conto corrente n. 7318 aperto il 12 gennaio 1989 è di € 2.410,81 a credito di parte attrice, somma che deve essere compensata con il maggior credito vantato dalla convenuta;
2) condanna parte attrice a pagare a parte convenuta il 50% delle spese di lite che liquida per l'intero in € 4.048,00, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge, oltre alle spese di ctu come liquidate in causa;
compensate le altre”.
Nello specifico, il giudice, richiamando le risultanze della CTU, affermava, quanto al conto corrente, che:
- non vi era una pattuizione relativa ai “giorni valuta”, per cui era necessario che le rimesse venissero regolate sulla base della data di effettiva esecuzione dell'operazione;
- i contratti di apertura di credito del 1989, del 1990 e del 1991 non riportavano alcun tasso di interesse convenuto, mentre a partire dal 09/02/1995, con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito in conto corrente per complessivi £. 10.000.000, veniva convenuta tra le parti la corresponsione di interessi passivi e della cms, senza però alcun riferimento alle modalità di calcolo;
la pattuizione del tasso di interesse era presente soltanto nella comunicazione del
09/02/1995 e le variazioni del tasso di interesse via via intervenute per effetto di modifiche unilaterali della non risultavano peggiorative rispetto alle CP_2 originarie condizioni convenute e risultano dagli estratti conto;
- tutti gli interessi passivi maturati sulle aperture di credito concesse dal febbraio
1997 al 30 giugno 2000, ricalcolati sulla base della mancata capitalizzazione periodica, erano stati “sospesi”, in attesa di essere addebitati al termine del rapporto contrattuale, avvenuto nel 2016; per il periodo intercorrente tra il pagina 4 di 12 01.07.2000 ed il 31.12.2013, poi, il CTU aveva riscontrato la sussistenza della reciprocità, mentre per il periodo successivo al 01.01.2014, il conteggio della capitalizzazione degli interessi passivi era stato impostato su una capitalizzazione annuale.
- la pattuizione della Cms era nulla, mancando l'indicazione della base di calcolo per il periodo antecedente al 28 gennaio 2009, mentre successivamente era intervenuta una valida pattuizione;
- i tassi di interesse non erano usurari;
- le rimesse solutorie antecedenti al decennio erano prescritte.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE o ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...] Pt_1
Corte di Appello la (di seguito anche Controparte_1
Contr APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra richiamata CP_3 sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata applicazione della disciplina relativa all'anatocismo;
2) Errata valutazione in ordine alla presunta prescrizione delle illegittimità contestate.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza pagina 5 di 12 impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che sussiste la legittimità dell'anatocismo addebitato successivamente al 2000 in considerazione della regolare applicazione della clausola di reciprocità.
Così si è espresso il giudice di primo grado: “per il periodo intercorrente tra il
01.07.2000 ed il 31.12.2013, il CTU ha riscontrato la sussistenza di clausola di reciprocità regolarmente applicata;
per il periodo successivo al 01.01.2014, il conteggio della capitalizzazione degli interessi passivi è stato impostato per una capitalizzazione annuale”.
La motivazione rinvia pressoché integralmente al contenuto della consulenza tecnica, nella quale con riferimento a tale aspetto si legge: “Per il periodo successivo, ed in particolare per il periodo intercorrente tra il 01.07.2000 ed il
31.12.2013, lo scrivente CTU ha riscontrato la sussistenza di reciprocità di trattamento per la capitalizzazione di interessi – non solo sotto un profilo meramente contrattuale, ma anche sostanziale – ed ha quindi proceduto con la ricostruzione dei movimenti di conto corrente capitalizzando gli interessi maturati, sia a credito che a debito, trimestralmente come convenuto tra le parti.
pagina 6 di 12 Infine, per il periodo successivo al 01.01.2014, il conteggio della capitalizzazione degli interessi passivi è stato impostato per una capitalizzazione annuale. Si segnala tuttavia che per effetto del riconteggio effettuato, per tale periodo il rapporto di conto corrente tra le parti presentava un saldo attivo”.
Pur nella sinteticità della motivazione, pare evincersi che il CTU, alle cui conclusioni si è poi riportato il giudice, abbia considerato valido l'anatocismo per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.2.2000 per essere stato rispettato il regime di reciprocità. Del resto, una espressa pattuizione sul punto successiva al giugno 2000 non è presente in atti.
L'art. 7 comma 3 delibera CICR così recita: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
L'adeguamento di fatto alla previsione della delibera (con pubblicazione della variazione nella G.U.), quindi, presuppone che le nuove condizioni non siano peggiorative rispetto alle precedenti.
La giurisprudenza di legittimità si è però ormai consolidata (Cass. Sez. 1, n.
26769/2019, n. 26779/2019, n. 91/2020 n. 23853/2020 e n. 29420/2020) nel definire peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, ove era contenuta una clausola nulla, ex artt.
1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Non è infatti possibile effettuare un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si finirebbe per legittimare tale CP_2 condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs. pagina 7 di 12 342/1999 che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra indicata, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione.
Nel caso in esame non vi è prova del fatto che sia intervenuta una tale specifica approvazione scritta, la cui esistenza non viene neppure allegata dalle parti.
Con riferimento al periodo successivo all'1.12.2014, poi, la giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte si è da tempo adeguata, precisa che “il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628 (rectius 629), della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 (rectius 1 gennaio 2014) ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Sez. 1, Sentenza n. 21344 del
30/07/2024).
La previsione della capitalizzazione annuale, riconosciuta nella sentenza, quindi, si pone in contrasto con l'espresso divieto normativo.
pagina 8 di 12 In definitiva, quindi, fermi gli effetti dell'eccepita prescrizione, è necessario rivalutare i conteggi operati dal CTU, eliminando totalmente la capitalizzazione degli interessi per il periodo rappresentato dai conti correnti prodotti.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui afferma che il discrimine tra rimesse solutorie e ripristinatorie è il criterio del saldo disponibile, assumendo di conseguenza quale saldo di partenza il dato bancario ed affermando la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti al 2003.
In sostanza, la critica si incentra esclusivamente sulla necessità di ricostruire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del saldo ricalcolato per effetto dell'espunzione delle annotazioni indebite, e non invece sul c.d. saldo banca.
La critica, pur basandosi su corretti principi giuridici, non appare coerente con i dati di causa.
Il CTU, alle cui risultanze anche in questo caso il giudice ha rinviato, si è infatti così espresso sul punto: «Si ritiene quindi opportuno dare risposta al quesito secondo un'interpretazione letterale dello stesso, considerando ogni accredito sul conto corrente come “rimessa bancaria” e assumendo come rilevanti ai fini della presente indagine unicamente gli affidamenti concessi dalla banca al correntista così come risultanti dalla documentazione contrattuale ovvero dai calcoli degli estratti conto.
In altri termini, viene considerato rilevante al fine di individuare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa unicamente il dato formale dell'affidamento concesso dalla banca al correntista, e considerato “solutorio” ogni accredito in conto corrente eseguito con saldo negativo (come ricostruito all'esito della verifica condotta dallo scrivente) fuori fido.
Secondo tale modalità di accertamento, lo scrivente rileva che l'ultimo accredito contraddistinto da tali caratteristiche risulta essere effettuato in data 17.07.2003, per la somma complessiva di euro 1.468,00. pagina 9 di 12 A partire da tale data e fino al 05.03.2006, tutti gli accrediti risultano caratterizzati da natura ripristinatoria, non avendo più – in tale arco temporale – il saldo di conto corrente assunto valori “fuori fido”.
Inoltre, per effetto delle numerose rimesse aventi natura solutoria (secondo
l'interpretazione data come descritto in precedenza) anche di rilevante importo eseguite nel periodo precedente, gli addebiti “illegittimi” risulterebbero in qualche modo sanati da tali rimesse. Pertanto, ai fini del riconteggio del corretto saldo dare-avere tra le parti, viene assunto il saldo bancario scaturente a seguito del predetto accredito quale saldo di partenza.
Si segnala (come già anticipato in precedenza trattando della parte di quesito relativa all'anatocismo) che per effetto di detta considerazione, gli interessi trimestralmente capitalizzati espunti dai conteggi e da riaddebitare alla conclusione del rapporto – secondo le indicazioni contenute nel quesito peritale – risultano essere stati pagati con addebito trimestrale e “sanati” da rimesse solutorie prescritte. Pertanto lo scrivente non ha proceduto con il riaddebito di tali somme alla conclusione del rapporto».
Il consulente, quindi, ha espressamente affermato di avere verificato la natura solutoria delle rimesse alla luce del saldo da lui ricalcolato, come richiesto dalla giurisprudenza di questo ufficio e come invocato dall'appellante.
Questo è stato chiaramente ribadito in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte, che aveva sollevato il medesimo rilievo oggi proposto.
In tale contesto il CTU si è così espresso: “Quanto alle modalità di verifica delle rimesse solutorie, preme al sottoscritto precisare che l'opera dallo stesso svolta è stata proprio quella suggerita dal CT di parte nelle proprie osservazioni: il sottoscritto CTU ha confrontato le rimesse effettuate sul conto corrente con i saldi risultanti non dall'estratto conto bancario, ma con quello dallo stesso ricostruito e depurato dalle poste giuridico-contabili illegittime ed illecite, individuate secondo la logica sopra ampiamente descritta. Il fatto che siano state considerate solutorie tutte le rimesse eseguite fino al 17.07.2003 discende proprio dal fatto che la pagina 10 di 12 verifica è stata rapportata al fido concesso determinato unicamente sotto
l'aspetto formale.
Al momento dell'esecuzione del riconteggio, considerando le rimesse eseguite in tale data come solutorie in relazione al saldo ricalcolato (che rispetto a quello bancario presentava una differenza di € 7.814,31), quindi considerando prescritto il diritto alla restituzione di tali somme, il saldo di conto corrente è stato riallineato con quello bancario a tale data.
Pertanto il sottoscritto ritiene che detta osservazione sia solo frutto di un errore del CT di parte attrice nell'interpretare il riconteggio eseguito dallo scrivente”.
Non si giustifica, pertanto, una riforma sul punto della sentenza, per quanto la verifica dovrà essere aggiornata alla luce dei riconteggi che devono essere richiesti al CTU.
3. Si impone quindi la remissione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria.
Le spese saranno regolate unitamente alla decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1022/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e
[...] pubblicata il 01/08/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'anatocismo praticato per il periodo successivo al 30.6.2000;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruttoria;
3. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
pagina 11 di 12 Firenze, camera di consiglio del 26 giugno 2026.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2326/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO e dell'avv. NARDI ROSSANO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PELLEGRINI GIOVANNI,
APPELLATA avverso la sentenza n. 1022/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 01/08/2022
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti:
Nel merito: accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le maggiori somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa rispetto a quanto riconosciuto in sentenza per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1
per chiedere la restituzione di somme che assumeva di aver
[...] corrisposto in conseguenza di addebiti illegittimi su rapporti bancari.
In particolare, l'attrice deduceva di aver intrattenuto con la il rapporto di CP_2 conto corrente n. 001/10007318-8 e i contratti di mutuo del 2.02.2006 e del
19.03.2013, in relazione ai quali aveva richiesto alla senza esito CP_2 documentazione con raccomandata del 1.12.2016.
Sulla scorta degli atti in suo possesso, tra i quali mancava il contratto di apertura del conto corrente, quindi, l'attrice desumeva che la aveva applicato in CP_2 mancanza della necessaria pattuizione scritta interessi in misura ultralegale, interessi anatocistici, valute e spese, cms.
Con riferimento ai contratti di mutuo, poi, l'attrice deduceva che il tan e il taeg superavano il tasso soglia usurario (5,78% per il 2006 e 9,08% per il 2013) e pagina 2 di 12 quanto al primo contratto risultava usuraria anche la pattuizione del tasso di mora. In relazione al contratto di mutuo del 2006 veniva altresì denunciata la nullità del tasso, in quanto parametrato all'euribor, frutto di illecite intese tra istituti di credito negli anni dal 2005 al 2008, nonché la sua indeterminatezza, in derivante dall'adozione dell'ammortamento alla francese.
Si costituiva in giudizio la , la quale riferiva di Controparte_1 aver dato positivo riscontro alla richiesta di documentazione con raccomandata a r del 1.02.2017, restituita al mittente per compiuta giacenza e produceva il contratto di conto corrente sottoscritto il 12.01.1989, i contratti di apertura di credito, concessioni di fido per scoperto di conto, le concessioni di affidamento di scoperto, riservandosi di produrre le variazioni di condizioni economiche e i documenti di sintesi inviati. Quanto al merito, la convenuta rilevava che gli estratti conto regolarmente inviati non erano mai stati contestati, che la cms era stata validamente pattuita e sostituita dal 2009 con la commissione sull'accordato, nonché che erano sempre stati applicati al rapporto i tassi e le condizioni concordate dai contratti o dalle variazioni comunicate.
Precisava quindi la banca che il conto corrente era stato estinto per passaggio a sofferenza il 24.02.2016 con saldo passivo di € 875,45 (valuta 11.02.2016), divenuto € 1.022,39 alla data del 18.05.2018, eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione di somme asseritamente indebite e, in ogni caso, chiedeva la compensazione con il debito risultante dai rapporti di mutuo. Quanto a quest'ultimi la banca affermava che i tassi di interesse concordati non superavano il tasso soglia, oltre a essere presente nei contratti una clausola di salvaguardia;
che l'ammortamento alla francese non produceva anatocismo degli interessi, calcolati solo sulla residua quota capitale;
che la determinazione dell'euribor, fissato quotidianamente su una media matematica dei tassi dei prestiti interbancari tra istituti europei, non era il frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, la causa veniva istruita con produzioni documentali ed una ctu contabile per poi giungere in decisione. pagina 3 di 12 La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1022/2022 pubblicata il 01/08/2022 il Tribunale di Pisa così statuiva:
“1) in parziale accoglimento della domanda attrice dichiara che il saldo del conto corrente n. 7318 aperto il 12 gennaio 1989 è di € 2.410,81 a credito di parte attrice, somma che deve essere compensata con il maggior credito vantato dalla convenuta;
2) condanna parte attrice a pagare a parte convenuta il 50% delle spese di lite che liquida per l'intero in € 4.048,00, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge, oltre alle spese di ctu come liquidate in causa;
compensate le altre”.
Nello specifico, il giudice, richiamando le risultanze della CTU, affermava, quanto al conto corrente, che:
- non vi era una pattuizione relativa ai “giorni valuta”, per cui era necessario che le rimesse venissero regolate sulla base della data di effettiva esecuzione dell'operazione;
- i contratti di apertura di credito del 1989, del 1990 e del 1991 non riportavano alcun tasso di interesse convenuto, mentre a partire dal 09/02/1995, con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito in conto corrente per complessivi £. 10.000.000, veniva convenuta tra le parti la corresponsione di interessi passivi e della cms, senza però alcun riferimento alle modalità di calcolo;
la pattuizione del tasso di interesse era presente soltanto nella comunicazione del
09/02/1995 e le variazioni del tasso di interesse via via intervenute per effetto di modifiche unilaterali della non risultavano peggiorative rispetto alle CP_2 originarie condizioni convenute e risultano dagli estratti conto;
- tutti gli interessi passivi maturati sulle aperture di credito concesse dal febbraio
1997 al 30 giugno 2000, ricalcolati sulla base della mancata capitalizzazione periodica, erano stati “sospesi”, in attesa di essere addebitati al termine del rapporto contrattuale, avvenuto nel 2016; per il periodo intercorrente tra il pagina 4 di 12 01.07.2000 ed il 31.12.2013, poi, il CTU aveva riscontrato la sussistenza della reciprocità, mentre per il periodo successivo al 01.01.2014, il conteggio della capitalizzazione degli interessi passivi era stato impostato su una capitalizzazione annuale.
- la pattuizione della Cms era nulla, mancando l'indicazione della base di calcolo per il periodo antecedente al 28 gennaio 2009, mentre successivamente era intervenuta una valida pattuizione;
- i tassi di interesse non erano usurari;
- le rimesse solutorie antecedenti al decennio erano prescritte.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE o ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...] Pt_1
Corte di Appello la (di seguito anche Controparte_1
Contr APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra richiamata CP_3 sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata applicazione della disciplina relativa all'anatocismo;
2) Errata valutazione in ordine alla presunta prescrizione delle illegittimità contestate.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza pagina 5 di 12 impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che sussiste la legittimità dell'anatocismo addebitato successivamente al 2000 in considerazione della regolare applicazione della clausola di reciprocità.
Così si è espresso il giudice di primo grado: “per il periodo intercorrente tra il
01.07.2000 ed il 31.12.2013, il CTU ha riscontrato la sussistenza di clausola di reciprocità regolarmente applicata;
per il periodo successivo al 01.01.2014, il conteggio della capitalizzazione degli interessi passivi è stato impostato per una capitalizzazione annuale”.
La motivazione rinvia pressoché integralmente al contenuto della consulenza tecnica, nella quale con riferimento a tale aspetto si legge: “Per il periodo successivo, ed in particolare per il periodo intercorrente tra il 01.07.2000 ed il
31.12.2013, lo scrivente CTU ha riscontrato la sussistenza di reciprocità di trattamento per la capitalizzazione di interessi – non solo sotto un profilo meramente contrattuale, ma anche sostanziale – ed ha quindi proceduto con la ricostruzione dei movimenti di conto corrente capitalizzando gli interessi maturati, sia a credito che a debito, trimestralmente come convenuto tra le parti.
pagina 6 di 12 Infine, per il periodo successivo al 01.01.2014, il conteggio della capitalizzazione degli interessi passivi è stato impostato per una capitalizzazione annuale. Si segnala tuttavia che per effetto del riconteggio effettuato, per tale periodo il rapporto di conto corrente tra le parti presentava un saldo attivo”.
Pur nella sinteticità della motivazione, pare evincersi che il CTU, alle cui conclusioni si è poi riportato il giudice, abbia considerato valido l'anatocismo per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.2.2000 per essere stato rispettato il regime di reciprocità. Del resto, una espressa pattuizione sul punto successiva al giugno 2000 non è presente in atti.
L'art. 7 comma 3 delibera CICR così recita: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
L'adeguamento di fatto alla previsione della delibera (con pubblicazione della variazione nella G.U.), quindi, presuppone che le nuove condizioni non siano peggiorative rispetto alle precedenti.
La giurisprudenza di legittimità si è però ormai consolidata (Cass. Sez. 1, n.
26769/2019, n. 26779/2019, n. 91/2020 n. 23853/2020 e n. 29420/2020) nel definire peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, ove era contenuta una clausola nulla, ex artt.
1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Non è infatti possibile effettuare un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si finirebbe per legittimare tale CP_2 condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs. pagina 7 di 12 342/1999 che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra indicata, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione.
Nel caso in esame non vi è prova del fatto che sia intervenuta una tale specifica approvazione scritta, la cui esistenza non viene neppure allegata dalle parti.
Con riferimento al periodo successivo all'1.12.2014, poi, la giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte si è da tempo adeguata, precisa che “il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628 (rectius 629), della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 (rectius 1 gennaio 2014) ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Sez. 1, Sentenza n. 21344 del
30/07/2024).
La previsione della capitalizzazione annuale, riconosciuta nella sentenza, quindi, si pone in contrasto con l'espresso divieto normativo.
pagina 8 di 12 In definitiva, quindi, fermi gli effetti dell'eccepita prescrizione, è necessario rivalutare i conteggi operati dal CTU, eliminando totalmente la capitalizzazione degli interessi per il periodo rappresentato dai conti correnti prodotti.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui afferma che il discrimine tra rimesse solutorie e ripristinatorie è il criterio del saldo disponibile, assumendo di conseguenza quale saldo di partenza il dato bancario ed affermando la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti al 2003.
In sostanza, la critica si incentra esclusivamente sulla necessità di ricostruire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del saldo ricalcolato per effetto dell'espunzione delle annotazioni indebite, e non invece sul c.d. saldo banca.
La critica, pur basandosi su corretti principi giuridici, non appare coerente con i dati di causa.
Il CTU, alle cui risultanze anche in questo caso il giudice ha rinviato, si è infatti così espresso sul punto: «Si ritiene quindi opportuno dare risposta al quesito secondo un'interpretazione letterale dello stesso, considerando ogni accredito sul conto corrente come “rimessa bancaria” e assumendo come rilevanti ai fini della presente indagine unicamente gli affidamenti concessi dalla banca al correntista così come risultanti dalla documentazione contrattuale ovvero dai calcoli degli estratti conto.
In altri termini, viene considerato rilevante al fine di individuare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa unicamente il dato formale dell'affidamento concesso dalla banca al correntista, e considerato “solutorio” ogni accredito in conto corrente eseguito con saldo negativo (come ricostruito all'esito della verifica condotta dallo scrivente) fuori fido.
Secondo tale modalità di accertamento, lo scrivente rileva che l'ultimo accredito contraddistinto da tali caratteristiche risulta essere effettuato in data 17.07.2003, per la somma complessiva di euro 1.468,00. pagina 9 di 12 A partire da tale data e fino al 05.03.2006, tutti gli accrediti risultano caratterizzati da natura ripristinatoria, non avendo più – in tale arco temporale – il saldo di conto corrente assunto valori “fuori fido”.
Inoltre, per effetto delle numerose rimesse aventi natura solutoria (secondo
l'interpretazione data come descritto in precedenza) anche di rilevante importo eseguite nel periodo precedente, gli addebiti “illegittimi” risulterebbero in qualche modo sanati da tali rimesse. Pertanto, ai fini del riconteggio del corretto saldo dare-avere tra le parti, viene assunto il saldo bancario scaturente a seguito del predetto accredito quale saldo di partenza.
Si segnala (come già anticipato in precedenza trattando della parte di quesito relativa all'anatocismo) che per effetto di detta considerazione, gli interessi trimestralmente capitalizzati espunti dai conteggi e da riaddebitare alla conclusione del rapporto – secondo le indicazioni contenute nel quesito peritale – risultano essere stati pagati con addebito trimestrale e “sanati” da rimesse solutorie prescritte. Pertanto lo scrivente non ha proceduto con il riaddebito di tali somme alla conclusione del rapporto».
Il consulente, quindi, ha espressamente affermato di avere verificato la natura solutoria delle rimesse alla luce del saldo da lui ricalcolato, come richiesto dalla giurisprudenza di questo ufficio e come invocato dall'appellante.
Questo è stato chiaramente ribadito in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte, che aveva sollevato il medesimo rilievo oggi proposto.
In tale contesto il CTU si è così espresso: “Quanto alle modalità di verifica delle rimesse solutorie, preme al sottoscritto precisare che l'opera dallo stesso svolta è stata proprio quella suggerita dal CT di parte nelle proprie osservazioni: il sottoscritto CTU ha confrontato le rimesse effettuate sul conto corrente con i saldi risultanti non dall'estratto conto bancario, ma con quello dallo stesso ricostruito e depurato dalle poste giuridico-contabili illegittime ed illecite, individuate secondo la logica sopra ampiamente descritta. Il fatto che siano state considerate solutorie tutte le rimesse eseguite fino al 17.07.2003 discende proprio dal fatto che la pagina 10 di 12 verifica è stata rapportata al fido concesso determinato unicamente sotto
l'aspetto formale.
Al momento dell'esecuzione del riconteggio, considerando le rimesse eseguite in tale data come solutorie in relazione al saldo ricalcolato (che rispetto a quello bancario presentava una differenza di € 7.814,31), quindi considerando prescritto il diritto alla restituzione di tali somme, il saldo di conto corrente è stato riallineato con quello bancario a tale data.
Pertanto il sottoscritto ritiene che detta osservazione sia solo frutto di un errore del CT di parte attrice nell'interpretare il riconteggio eseguito dallo scrivente”.
Non si giustifica, pertanto, una riforma sul punto della sentenza, per quanto la verifica dovrà essere aggiornata alla luce dei riconteggi che devono essere richiesti al CTU.
3. Si impone quindi la remissione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria.
Le spese saranno regolate unitamente alla decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1022/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e
[...] pubblicata il 01/08/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'anatocismo praticato per il periodo successivo al 30.6.2000;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruttoria;
3. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
pagina 11 di 12 Firenze, camera di consiglio del 26 giugno 2026.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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