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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 5868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473bis. 49 e 15 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g. 5868/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. te Simona D'Aquilio (c.f. – PEC C.F._2
) e RA LO (c.f. – PEC Email_1 C.F._3
, Email_2
RICORRENTE contro
, nato il [...] in [...] (c.f. ); CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come verbale dell'udienza del 5.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2024, rappresentava che, dalla relazione Parte_1 more uxorio con il signor erano nate due figlie e CP_1 Persona_1 Persona_2
(entrambe nate a Roma il 30.10.2015); esponeva altresì che, nel tempo, i rapporti tra la coppia si pagina 1 di 9 deterioravano e che, dopo la decisione di porre fine alla relazione, le parti congiuntamente adivano questo Tribunale al fine della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per mutuo consenso.
2. Rappresentava che, con decreto n. cronol. 6340/2020 del 04/11/2020, il Tribunale disponeva in conformità alle seguenti conclusioni rassegnate congiuntamente in seno al ricorso introduttivo: “1. le figlie minorenni, e , saranno affidate ad entrambi i genitori in regime di Per_2 Per_1 affidamento condiviso ma con collocazione presso la madre, sig.ra con la Parte_1 quale continueranno ad abitare nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Pomezia, Via della Arti n. 11 a). Entrambi i genitori concordano che la residenza anagrafica di e Per_1
rimanga presso la predetta abitazione, fermo restando che le eventuali modifiche della Per_2 residenza delle minori dovrà essere concordata fra i genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. 2.
Quanto al diritto di visita, il padre, sig. potrà vedere le figlie e e CP_1 Per_1 Per_2 tenerle con sé presso la nuova abitazione che prenderà in locazione e il cui indirizzo dovrà essere reso noto alla sig.ra - il martedì dalle ore 16.00 o, durante l'anno scolastico, Pt_1 dall'uscita della scuola con pernotto delle minori presso l'abitazione del padre, con onere in tal caso del padre di accompagnare le bimbe direttamente a scuola il mercoledì mattina per poi riprenderle all'uscita della scuola fino a dopo cena (orientativamente intorno alle ore 21), - weekend alterni dal sabato dalle ore 9.30-10-00 sino alla domenica dopo cena (orientativamente intorno alle ore 21), con pernotto presso la casa del padre;
- le festività natalizie ad anni alterni, il 24 - 25 Dicembre (iniziando dalla madre) - 26 Dicembre (il padre); il 31 Dicembre e 1 Gennaio
(la madre), il 6 gennaio (il padre) rispettando, per il resto, gli stessi giorni previsti per il diritto di visita;
- durante le festività pasquali due giorni consecutivi che comprendano o il giorno di
Pasqua (iniziando dal padre) o il giorno di SQ (alla madre), ad anni alterni;
- in relazione alle altre festività presenti nell'anno (ad esempio 25 aprile, 2 giugno) sempre ad anni alterni;
- durante le vacanze estive un periodo di due settimane complessive, non consecutive, in date da concordare con la madre con il preavviso di almeno un mese, con obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione e il luogo di un'eventuale villeggiatura e un recapito telefonico. - al fine di consentire alle minori di adattarsi gradualmente al nuovo assetto nascente dalla separazione dei genitori, le parti di comune accordo stabiliscono che inizialmente, ovvero dal momento del pagina 2 di 9 trasferimento del padre nella nuova abitazione e sino alla data dell'udienza di cui al presente ricorso, il pernotto delle bambine presso la casa del padre sarà circoscritto alla notte tra il sabato e la domenica, a fine settimana alternati, per poi estendersi gradualmente anche alla notte tra il martedì e mercoledì e, quindi, ai periodi più lunghi, festivi ed estivi, come sopra previsti, nel rispetto dei tempi di adattamento e delle esigenze delle minori. Resta fermo che la stessa possibilità ed opportunità del pernotto delle minori presso la casa paterna è condizionata al benessere delle minori, pertanto, qualora le stesse mostrino insofferenza o disagio al distacco materno il pernotto presso la casa paterna sarà sospeso fino a nuova valutazione da parte dei genitori. - il padre inoltre assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla madre l'eventuale impossibilità sopravvenuta di non poter rispettare gli orari o i giorni di visita così come stabiliti, fermo restando che le predette modalità di visita potranno subire modificazioni in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze improrogabili o motivi di salute delle figlie da comunicare all'altra parte con congruo preavviso;
- sarà onere di ciascuno dei genitori comunicare, a solo titolo informativo, all'altro eventuali spostamenti delle figlie rispetto all'abituale domicilio (ad esempio in caso di gite) e i casi in cui le bambine dovessero dormire fuori casa;
- i genitori saranno direttamente responsabili delle minori e si impegnano a tutelarle in ogni occasione che possa comportare pericolo e/o disagio alle medesime nonché a prendere le necessarie cautele nell'instaurazione dei nuovi rapporti e convivenze con altre persone e /o eventuali nuovi compagni.
3. Quanto al mantenimento delle figlie e Per_2
, considerata l'attuale difficoltà economica dichiarata dal sig. , dopo un iniziale Per_1 CP_1 periodo di mantenimento diretto delle minori da parte di entrambi i genitori, a partire dal mese di
Gennaio 2021 il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso spese per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie, l'importo di € 200,00 mensili complessive, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro i primi 10 giorni di ogni mese, mediante modalità di pagamento che sarà tra loro concordata. Le eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilite dal protocollo d'intesa del Tribunale di Velletri n. 1426 del 30/03/2015 - a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori ad eccezione di quelle urgenti, saranno dalla stessa data a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % e se saranno sostenute da un solo genitore, l'altro sarà tenuto a rimborsarne il 50% dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa.
4. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
5. pagina 3 di 9 Relativamente alla RE IO (tg. BN756FY) di proprietà della sig.ra ma utilizzata Pt_1 dal sig. lo stesso, entro il mese di Giugno 2020 ha l'onere di procedere al passaggio di CP_1 proprietà a proprio nome e a proprie spese e all'intestazione dell'assicurazione a proprio nome.
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
7. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio e si danno atto che qualsiasi uscita delle figlie di durata superiore a due giorni dovrà essere autorizzata da entrambi.
8. Il sig. e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette CP_1 Parte_1 condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di non avere nulla a pretendere gli uni altri.”.
3. Evidenziava che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi – inadempimento del CP_1 rispetto agli obblighi di mantenimento, cura, assistenza delle figlie, situazioni di violenza e pregiudizio per le figlie e la ex compagna – che, non solo rendevano necessaria la modifica delle condizioni stabilite con il predetto decreto ma anche la pronuncia di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c. Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, letto il presente ricorso, esaminati i documenti prodotti, a parziale modifica di quanto statuito con decreto cron. n. 6340 del 4/11/2020 (Trib.
Velletri Rg. 2859/2020 sez. Vol. giurisdizione) Ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c emettere, inaudita altera parte, decreto immediatamente esecutivo contenente i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti: a) ordinare l'immediata ed urgente presa in carico del signor CP_1
da parte dei Servizi Sociali di Pomezia che gestiranno il calendario di incontri padre-
[...] figlie in spazio neutro, con educatore;
b) dare incarico ai medesimi Servizi Sociali di depositare una relazione di indagine sulle condizioni abitative del signor;
CIRCA IL REGIME CP_1
DI AFFIDAMENTO DELLE MINORI: 1) fermo restando il collocamento attuale presso l'abitazione materna, disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” delle minori e Persona_1
in favore della madre, sig.ra , rimettendo alla stessa, per i Persona_2 Parte_1 motivi di cui sopra, anche l'esercizio in via esclusiva delle decisioni con riguardo alle questioni fondamentali afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori;
2) all'esito di un periodo di almeno sei mesi di incontri in spazio neutro, seguiti dalle pagina 4 di 9 relazioni degli operatori, determinare il regime di visite padre-figlie; 3) nella denegata ipotesi in cui non venisse predisposto il richiesto affidamento esclusivo “rafforzato” in favore della sig.ra predisporre un monitoraggio da parte dei Servizi sociali di Pomezia con un Parte_1
“percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale”; 4) stante l'inadempienza e precarietà economica del sig. , stabilire che l'Assegno Unico predisposto dall'Inps CP_1
– o altra forma equivalente di sussidio – venga erogato per intero alla sig.ra
[...]
”. Parte_1
4. Con decreto emesso inaudita altera parte, il giudice delegato per la trattazione e istruzione del procedimento, ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre con facoltà di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per la prole e fissato per la modifica conferma e revoca dei provvedimenti adottati all'udienza del 18.12.2024. Ivi, a parziale integrazione dei provvedimenti indifferibili, il Tribunale ordinava la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio.
5. Alla successiva udienza del 12.2.2025, in assenza del resistente nonostante la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia e, in attesa della relazione dei servizi sociali, si rinviava al 5.11.2025.
6. Nelle more, i servizi sociali depositavano puntuale relazione sulla situazione delle minori e del nucleo familiare preso in carico e all'udienza del 5.11.2025 il giudice delegato, applicato l'art.473bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, ha disposto in conformità ai provvedimenti indifferibili prevedendo, altresì, che gli incontri padre/figlie si svolgessero in luogo neutro alla presenza di un educatore secondo il calendario di incontri stabiliti dal Servizio sociale e con cadenza almeno di un pomeriggio infrasettimanale. All'esito invitava alla discussione il procuratore, il quale si riportava al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice ha rimesso la causa al collegio perla decisione.
7. Con riferimento ai provvedimenti sulle figlie minori, la signora ha precisato le Pt_1 conclusioni chiedendo l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo. Ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
8. Come noto, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale il regime di affidamento congiunto dei figli minori costituisce la regola.
Se quanto sopra è vero, è altrettanto vero che l'affidamento condiviso presuppone un costante e comune impegno quotidiano dei genitori in ordine alla cura, protezione, educazione, istruzione e sostegno dei figli minori. Anche la gestione pratica delle attività dei minori, mutevoli nel tempo in pagina 5 di 9 base alla loro età, alle loro scelte e inclinazioni, richiede assidua collaborazione tra genitori poiché, in difetto, gli unici soggetti pregiudicati sarebbero proprio i fanciulli.
E infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso (cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2022, n. 667). Si è ulteriormente specificato che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma
2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 17/12/2009, n. 26587).
Con riferimento, invece, all'affido super esclusivo dei minori a un solo genitore, di elaborazione giurisprudenziale, esso si fonda sull'art. 337 quater c.c. laddove è previsto che SA che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Nel caso in esame, vi sono diversi fattori che depongono in favore dell'affido super esclusivo alla madre.
pagina 6 di 9 Con riferimento alla ricorrente, la documentazione in atti, le relazioni del servizio sociale sulla ricorrente e il suo contegno, anche processuale, denotano la idoneità all'affidamento super esclusivo che, di fatto, esercita da tempo senza smentite.
Il signor , come relazionano i servizi sociali, ha difficoltà a mantenere una continuità nelle CP_1 visite presso il Centro di Salute Mentale ove è in cura, rendendo impossibile verificare la regolare assunzione della terapia farmacologica prescritta. In considerazione di ciò, si è concordato di proporre all'uomo un colloquio congiunto con i servizi, volto a motivarlo ad accettare un ricovero di circa un mese presso una struttura sanitaria, al fine di testare l'efficacia del farmaco e, successivamente, valutare la possibilità di una somministrazione mensile presso il CSM.
Attualmente il sig. vive in una roulotte acquistata da lui stesso in zona Fossignano nel CP_1
Comune di Aprilia, percepisce l'Assegno di Inclusione e svolge lavori saltuari. Non assumendo regolarmente la terapia, il suo umore si presenta fortemente instabile, situazione che preoccupa il
Servizio scrivente in relazione agli incontri tra l'uomo e le figlie.
Dalle relazioni del Servizio sociale emerge un disturbo della personalità in capo al resistente ed egli, come documentato anche dalle conversazioni whatsapp con la ex compagna, ha la tendenza ad agire in modo impulsivo-aggressivo sulla base di una forte instabilità emotiva.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere il regime di affido condiviso pregiudizievole per le minori.
Il resistente, peraltro, si è totalmente disinteressato anche del presente giudizio ove è risultato contumace e nonostante gli addetti al Servizio sociale lo abbiano informato del procedimento in corso e dei provvedimenti ivi adottati.
Siffatti fattori unitariamente considerati esprimono, ad avviso del Collegio, disinteresse del padre nei confronti delle minori e una carenza rispetto al suo ruolo genitoriale e ai suoi compiti.
In merito, la giurisprudenza, s.v. Tribunale Milano, Sez. IX, Sent., 20/06/2018, n. 6910 ha statuito come: “il disinteresse del resistente per le questioni relative alla prole giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), dando luogo al c.d. affido super-esclusivo (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593 ;
Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo CP_2
2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti) che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'Ufficio, come noto non trovando applicazione, riguardo ai figli, il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (in tal senso, v. Cass. Civ., sez. I, n. 1349 del 2015), con pagina 7 di 9 precisazione che "questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio" (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo
2014)”.
Per quanto concerne il regime di visite appare opportuno confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente all'udienza del 5.11.2025 disponendo che gli incontri padre/figlie avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore secondo il calendario di incontri stabiliti dal Servizio sociale e con cadenza almeno di un pomeriggio infrasettimanale.
In ordine, infine, al mantenimento nei confronti delle figlie minori, il Collegio ritiene, a parziale modifica delle condizioni vigenti tra le parti a seguito di ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che possa disporsi l'obbligo del padre al versamento, nei confronti della madre, di un assegno perequativo di euro 200,00 mensili da corrispondere entro i primi giorni di ogni mese in via anticipata, oltre alla rivalutazione annuale
ISTAT e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA. Quanto, invece, alla percezione dell'Assegno Unico che lo stesso venga erogato interamente a favore della signora Parte_1
[...]
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore della domanda - indeterminabile – ma di bassa complessità attesa la sostanziale assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affidamento super esclusivo delle minori e alla madre Persona_1 Persona_2 con collocamento presso la stessa, sicché tutte le decisioni anche di maggior interesse per le figlie e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla loro istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché quelle relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate unicamente dalla signora senza il preventivo accordo con il padre;
Parte_1
2) dispone che gli incontri padre/figlie avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore secondo il calendario di incontri stabiliti dal Servizio sociale e con cadenza almeno di un pomeriggio infrasettimanale;
3) dispone l'obbligo del padre al versamento, nei confronti della madre, di un assegno perequativo di euro 200,00 mensili da corrispondere entro i primi giorni di ogni mese in via anticipata, oltre alla pagina 8 di 9 rivalutazione annuale ISTAT e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA. Quanto, invece, alla percezione dell'Assegno Unico che lo stesso venga erogato interamente a favore della signora
Parte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro
98,00) e delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473bis. 49 e 15 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g. 5868/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. te Simona D'Aquilio (c.f. – PEC C.F._2
) e RA LO (c.f. – PEC Email_1 C.F._3
, Email_2
RICORRENTE contro
, nato il [...] in [...] (c.f. ); CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come verbale dell'udienza del 5.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2024, rappresentava che, dalla relazione Parte_1 more uxorio con il signor erano nate due figlie e CP_1 Persona_1 Persona_2
(entrambe nate a Roma il 30.10.2015); esponeva altresì che, nel tempo, i rapporti tra la coppia si pagina 1 di 9 deterioravano e che, dopo la decisione di porre fine alla relazione, le parti congiuntamente adivano questo Tribunale al fine della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per mutuo consenso.
2. Rappresentava che, con decreto n. cronol. 6340/2020 del 04/11/2020, il Tribunale disponeva in conformità alle seguenti conclusioni rassegnate congiuntamente in seno al ricorso introduttivo: “1. le figlie minorenni, e , saranno affidate ad entrambi i genitori in regime di Per_2 Per_1 affidamento condiviso ma con collocazione presso la madre, sig.ra con la Parte_1 quale continueranno ad abitare nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Pomezia, Via della Arti n. 11 a). Entrambi i genitori concordano che la residenza anagrafica di e Per_1
rimanga presso la predetta abitazione, fermo restando che le eventuali modifiche della Per_2 residenza delle minori dovrà essere concordata fra i genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. 2.
Quanto al diritto di visita, il padre, sig. potrà vedere le figlie e e CP_1 Per_1 Per_2 tenerle con sé presso la nuova abitazione che prenderà in locazione e il cui indirizzo dovrà essere reso noto alla sig.ra - il martedì dalle ore 16.00 o, durante l'anno scolastico, Pt_1 dall'uscita della scuola con pernotto delle minori presso l'abitazione del padre, con onere in tal caso del padre di accompagnare le bimbe direttamente a scuola il mercoledì mattina per poi riprenderle all'uscita della scuola fino a dopo cena (orientativamente intorno alle ore 21), - weekend alterni dal sabato dalle ore 9.30-10-00 sino alla domenica dopo cena (orientativamente intorno alle ore 21), con pernotto presso la casa del padre;
- le festività natalizie ad anni alterni, il 24 - 25 Dicembre (iniziando dalla madre) - 26 Dicembre (il padre); il 31 Dicembre e 1 Gennaio
(la madre), il 6 gennaio (il padre) rispettando, per il resto, gli stessi giorni previsti per il diritto di visita;
- durante le festività pasquali due giorni consecutivi che comprendano o il giorno di
Pasqua (iniziando dal padre) o il giorno di SQ (alla madre), ad anni alterni;
- in relazione alle altre festività presenti nell'anno (ad esempio 25 aprile, 2 giugno) sempre ad anni alterni;
- durante le vacanze estive un periodo di due settimane complessive, non consecutive, in date da concordare con la madre con il preavviso di almeno un mese, con obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione e il luogo di un'eventuale villeggiatura e un recapito telefonico. - al fine di consentire alle minori di adattarsi gradualmente al nuovo assetto nascente dalla separazione dei genitori, le parti di comune accordo stabiliscono che inizialmente, ovvero dal momento del pagina 2 di 9 trasferimento del padre nella nuova abitazione e sino alla data dell'udienza di cui al presente ricorso, il pernotto delle bambine presso la casa del padre sarà circoscritto alla notte tra il sabato e la domenica, a fine settimana alternati, per poi estendersi gradualmente anche alla notte tra il martedì e mercoledì e, quindi, ai periodi più lunghi, festivi ed estivi, come sopra previsti, nel rispetto dei tempi di adattamento e delle esigenze delle minori. Resta fermo che la stessa possibilità ed opportunità del pernotto delle minori presso la casa paterna è condizionata al benessere delle minori, pertanto, qualora le stesse mostrino insofferenza o disagio al distacco materno il pernotto presso la casa paterna sarà sospeso fino a nuova valutazione da parte dei genitori. - il padre inoltre assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla madre l'eventuale impossibilità sopravvenuta di non poter rispettare gli orari o i giorni di visita così come stabiliti, fermo restando che le predette modalità di visita potranno subire modificazioni in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze improrogabili o motivi di salute delle figlie da comunicare all'altra parte con congruo preavviso;
- sarà onere di ciascuno dei genitori comunicare, a solo titolo informativo, all'altro eventuali spostamenti delle figlie rispetto all'abituale domicilio (ad esempio in caso di gite) e i casi in cui le bambine dovessero dormire fuori casa;
- i genitori saranno direttamente responsabili delle minori e si impegnano a tutelarle in ogni occasione che possa comportare pericolo e/o disagio alle medesime nonché a prendere le necessarie cautele nell'instaurazione dei nuovi rapporti e convivenze con altre persone e /o eventuali nuovi compagni.
3. Quanto al mantenimento delle figlie e Per_2
, considerata l'attuale difficoltà economica dichiarata dal sig. , dopo un iniziale Per_1 CP_1 periodo di mantenimento diretto delle minori da parte di entrambi i genitori, a partire dal mese di
Gennaio 2021 il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso spese per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie, l'importo di € 200,00 mensili complessive, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro i primi 10 giorni di ogni mese, mediante modalità di pagamento che sarà tra loro concordata. Le eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilite dal protocollo d'intesa del Tribunale di Velletri n. 1426 del 30/03/2015 - a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori ad eccezione di quelle urgenti, saranno dalla stessa data a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % e se saranno sostenute da un solo genitore, l'altro sarà tenuto a rimborsarne il 50% dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa.
4. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
5. pagina 3 di 9 Relativamente alla RE IO (tg. BN756FY) di proprietà della sig.ra ma utilizzata Pt_1 dal sig. lo stesso, entro il mese di Giugno 2020 ha l'onere di procedere al passaggio di CP_1 proprietà a proprio nome e a proprie spese e all'intestazione dell'assicurazione a proprio nome.
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
7. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio e si danno atto che qualsiasi uscita delle figlie di durata superiore a due giorni dovrà essere autorizzata da entrambi.
8. Il sig. e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette CP_1 Parte_1 condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di non avere nulla a pretendere gli uni altri.”.
3. Evidenziava che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi – inadempimento del CP_1 rispetto agli obblighi di mantenimento, cura, assistenza delle figlie, situazioni di violenza e pregiudizio per le figlie e la ex compagna – che, non solo rendevano necessaria la modifica delle condizioni stabilite con il predetto decreto ma anche la pronuncia di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c. Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, letto il presente ricorso, esaminati i documenti prodotti, a parziale modifica di quanto statuito con decreto cron. n. 6340 del 4/11/2020 (Trib.
Velletri Rg. 2859/2020 sez. Vol. giurisdizione) Ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c emettere, inaudita altera parte, decreto immediatamente esecutivo contenente i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti: a) ordinare l'immediata ed urgente presa in carico del signor CP_1
da parte dei Servizi Sociali di Pomezia che gestiranno il calendario di incontri padre-
[...] figlie in spazio neutro, con educatore;
b) dare incarico ai medesimi Servizi Sociali di depositare una relazione di indagine sulle condizioni abitative del signor;
CIRCA IL REGIME CP_1
DI AFFIDAMENTO DELLE MINORI: 1) fermo restando il collocamento attuale presso l'abitazione materna, disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” delle minori e Persona_1
in favore della madre, sig.ra , rimettendo alla stessa, per i Persona_2 Parte_1 motivi di cui sopra, anche l'esercizio in via esclusiva delle decisioni con riguardo alle questioni fondamentali afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori;
2) all'esito di un periodo di almeno sei mesi di incontri in spazio neutro, seguiti dalle pagina 4 di 9 relazioni degli operatori, determinare il regime di visite padre-figlie; 3) nella denegata ipotesi in cui non venisse predisposto il richiesto affidamento esclusivo “rafforzato” in favore della sig.ra predisporre un monitoraggio da parte dei Servizi sociali di Pomezia con un Parte_1
“percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale”; 4) stante l'inadempienza e precarietà economica del sig. , stabilire che l'Assegno Unico predisposto dall'Inps CP_1
– o altra forma equivalente di sussidio – venga erogato per intero alla sig.ra
[...]
”. Parte_1
4. Con decreto emesso inaudita altera parte, il giudice delegato per la trattazione e istruzione del procedimento, ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre con facoltà di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per la prole e fissato per la modifica conferma e revoca dei provvedimenti adottati all'udienza del 18.12.2024. Ivi, a parziale integrazione dei provvedimenti indifferibili, il Tribunale ordinava la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio.
5. Alla successiva udienza del 12.2.2025, in assenza del resistente nonostante la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia e, in attesa della relazione dei servizi sociali, si rinviava al 5.11.2025.
6. Nelle more, i servizi sociali depositavano puntuale relazione sulla situazione delle minori e del nucleo familiare preso in carico e all'udienza del 5.11.2025 il giudice delegato, applicato l'art.473bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, ha disposto in conformità ai provvedimenti indifferibili prevedendo, altresì, che gli incontri padre/figlie si svolgessero in luogo neutro alla presenza di un educatore secondo il calendario di incontri stabiliti dal Servizio sociale e con cadenza almeno di un pomeriggio infrasettimanale. All'esito invitava alla discussione il procuratore, il quale si riportava al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice ha rimesso la causa al collegio perla decisione.
7. Con riferimento ai provvedimenti sulle figlie minori, la signora ha precisato le Pt_1 conclusioni chiedendo l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo. Ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
8. Come noto, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale il regime di affidamento congiunto dei figli minori costituisce la regola.
Se quanto sopra è vero, è altrettanto vero che l'affidamento condiviso presuppone un costante e comune impegno quotidiano dei genitori in ordine alla cura, protezione, educazione, istruzione e sostegno dei figli minori. Anche la gestione pratica delle attività dei minori, mutevoli nel tempo in pagina 5 di 9 base alla loro età, alle loro scelte e inclinazioni, richiede assidua collaborazione tra genitori poiché, in difetto, gli unici soggetti pregiudicati sarebbero proprio i fanciulli.
E infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso (cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2022, n. 667). Si è ulteriormente specificato che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma
2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 17/12/2009, n. 26587).
Con riferimento, invece, all'affido super esclusivo dei minori a un solo genitore, di elaborazione giurisprudenziale, esso si fonda sull'art. 337 quater c.c. laddove è previsto che SA che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Nel caso in esame, vi sono diversi fattori che depongono in favore dell'affido super esclusivo alla madre.
pagina 6 di 9 Con riferimento alla ricorrente, la documentazione in atti, le relazioni del servizio sociale sulla ricorrente e il suo contegno, anche processuale, denotano la idoneità all'affidamento super esclusivo che, di fatto, esercita da tempo senza smentite.
Il signor , come relazionano i servizi sociali, ha difficoltà a mantenere una continuità nelle CP_1 visite presso il Centro di Salute Mentale ove è in cura, rendendo impossibile verificare la regolare assunzione della terapia farmacologica prescritta. In considerazione di ciò, si è concordato di proporre all'uomo un colloquio congiunto con i servizi, volto a motivarlo ad accettare un ricovero di circa un mese presso una struttura sanitaria, al fine di testare l'efficacia del farmaco e, successivamente, valutare la possibilità di una somministrazione mensile presso il CSM.
Attualmente il sig. vive in una roulotte acquistata da lui stesso in zona Fossignano nel CP_1
Comune di Aprilia, percepisce l'Assegno di Inclusione e svolge lavori saltuari. Non assumendo regolarmente la terapia, il suo umore si presenta fortemente instabile, situazione che preoccupa il
Servizio scrivente in relazione agli incontri tra l'uomo e le figlie.
Dalle relazioni del Servizio sociale emerge un disturbo della personalità in capo al resistente ed egli, come documentato anche dalle conversazioni whatsapp con la ex compagna, ha la tendenza ad agire in modo impulsivo-aggressivo sulla base di una forte instabilità emotiva.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere il regime di affido condiviso pregiudizievole per le minori.
Il resistente, peraltro, si è totalmente disinteressato anche del presente giudizio ove è risultato contumace e nonostante gli addetti al Servizio sociale lo abbiano informato del procedimento in corso e dei provvedimenti ivi adottati.
Siffatti fattori unitariamente considerati esprimono, ad avviso del Collegio, disinteresse del padre nei confronti delle minori e una carenza rispetto al suo ruolo genitoriale e ai suoi compiti.
In merito, la giurisprudenza, s.v. Tribunale Milano, Sez. IX, Sent., 20/06/2018, n. 6910 ha statuito come: “il disinteresse del resistente per le questioni relative alla prole giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), dando luogo al c.d. affido super-esclusivo (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593 ;
Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo CP_2
2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti) che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'Ufficio, come noto non trovando applicazione, riguardo ai figli, il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (in tal senso, v. Cass. Civ., sez. I, n. 1349 del 2015), con pagina 7 di 9 precisazione che "questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio" (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo
2014)”.
Per quanto concerne il regime di visite appare opportuno confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente all'udienza del 5.11.2025 disponendo che gli incontri padre/figlie avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore secondo il calendario di incontri stabiliti dal Servizio sociale e con cadenza almeno di un pomeriggio infrasettimanale.
In ordine, infine, al mantenimento nei confronti delle figlie minori, il Collegio ritiene, a parziale modifica delle condizioni vigenti tra le parti a seguito di ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che possa disporsi l'obbligo del padre al versamento, nei confronti della madre, di un assegno perequativo di euro 200,00 mensili da corrispondere entro i primi giorni di ogni mese in via anticipata, oltre alla rivalutazione annuale
ISTAT e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA. Quanto, invece, alla percezione dell'Assegno Unico che lo stesso venga erogato interamente a favore della signora Parte_1
[...]
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore della domanda - indeterminabile – ma di bassa complessità attesa la sostanziale assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affidamento super esclusivo delle minori e alla madre Persona_1 Persona_2 con collocamento presso la stessa, sicché tutte le decisioni anche di maggior interesse per le figlie e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla loro istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché quelle relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate unicamente dalla signora senza il preventivo accordo con il padre;
Parte_1
2) dispone che gli incontri padre/figlie avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore secondo il calendario di incontri stabiliti dal Servizio sociale e con cadenza almeno di un pomeriggio infrasettimanale;
3) dispone l'obbligo del padre al versamento, nei confronti della madre, di un assegno perequativo di euro 200,00 mensili da corrispondere entro i primi giorni di ogni mese in via anticipata, oltre alla pagina 8 di 9 rivalutazione annuale ISTAT e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA. Quanto, invece, alla percezione dell'Assegno Unico che lo stesso venga erogato interamente a favore della signora
Parte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro
98,00) e delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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