TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/11/2024, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 324/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VISCHI Parte_1
STEFANO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_2 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio la ha proposto Parte_1
azione di accertamento negativo contro e contestando il verbale unico di accertamento e CP_2 CP_1
CP_ notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020 emesso dall' dall' e dalla delle CP_1 Pt_2
rispettive sedi di Lucca e Massa Carrara, con il quale gi ispettori contestavano diverse irregolarità previdenziali e assicurative in relazione al personale dipendente impiegato dalla società ricorrente per il periodo 01.02.2016-31.12.2019.
Più in particolare, per quanto riguarda gli esiti degli accertamenti di pertinenza , veniva CP_1 contestata alla ricorrente un'evasione contributiva derivante dal fatto che l'azienda, pur correttamente inquadrata nel settore industria, avrebbe denunciato all' un'unica attività, corrispondente alla voce CP_1 di tariffa 6421, relativa all'allestimento su imbarcazioni di nuova produzione. Gli ispettori, invece, sostenevano che la società, sin dal 2016 avesse effettuato anche manutenzione, riparazione e ripristino di allestimenti interni di imbarcazioni riconducibili alla voce di tariffa 6422: “Trasformazione,
1 riparazione, manutenzione di navi, natanti, imbarcazioni, galleggianti e parti di essi, svolte sia a bordo sia a terra nell'ambito del cantiere navale. Esercizio di bacini di carenaggio. Lavori di carenaggio.
Disarmo e demolizione di navi e galleggianti”.
Le rimanenti contestazioni avanzate sia da che da , ciascuno per le proprie competenze, CP_1 CP_2
sono relative a due comportamenti asseritamente irregolari tenuti dalla società negli anni 2016-2019:
- il mancato versamento integrale dei contributi, in seguito a mancato pagamento dell'integrale retribuzione dovuto ad assenze dal lavoro dei dipendenti non adeguatamente giustificate, con violazione dell'art. 1 l. 389/1989 e della legge 153/1969, che sanciscono l'insensibilità dell'obbligazione contributiva rispetto alle vicende del rapporto di lavoro al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
- la corresponsione di somme per indennità di trasferta non giustificate da effettive trasferte del personale in base a quanto previsto dall'accordo sindacale aziendale, che prevedeva idonea documentazione, quale autorizzazione del responsabile e scheda riepilogativa a cura del dipendente.
In conseguenza di quanto sopra, avanzava una pretesa complessiva di euro 1.031.843,89 CP_2
comprensivi di sanzioni per evasione e interessi di mora.
In linea generale, la ricorrente ha contestato la genericità degli accertamenti riportati nel verbale, tale da non consentire una idonea comprensione delle evasioni contestate.
Circa l'applicazione del premio INAIL, viene contestato che non vi è stata alcuna evasione tariffaria poiché i contributi relativi alle marginali e residue lavorazioni (pari al 2% del totale) effettuate dall'azienda su imbarcazioni usate (v.t. 6422), sono stati comunque versati sulla voce tariffaria 6421.
Circa le ulteriori contestazioni, la società sostiene che non si tratta di un caso di assenze non retribuite poiché il datore di lavoro non avrebbe richiesto la prestazione ai lavoratori, benché questi fossero a disposizione dell'azienda. Le assenze non retribuite di cui alla contestazione sono dipese CP_2
unicamente dal fatto che i lavoratori, nei giorni indicati nel LUL come assenti ingiustificati, sono stati effettivamente assenti dal lavoro senza presentare giustificazione alcuna.
Inoltre, la ha sostenuto di avere da sempre erogato ai proprio Controparte_3
dipendenti retribuzioni nettamente superiori ai minimi contrattuali, con conseguente pagamento dei contributi previdenziali ben al di sopra dei minimali contributivi cui fanno riferimento gli ispettori nel verbale di accertamento.
Quanto alle trasferte, la ricorrente evidenza ancora la genericità delle contestazioni, così motivata
“l'utilizzo delle trasferte è elevato e lascerebbe presumere un continuo spostamento di tutti i lavoratori fuori sede e dalla cantieristica di Viareggio…”, senza considerare che i cantieri presso cui opera la
2 società sono distribuiti fra Massa, Ameglia, Ancona, La Spezia, Genova e Torre Annunziata e quindi ben si giustificavano frequenti trasferte fuori sede dei lavoratori.
Concludeva pertanto la ricorrente
“Accerti il Tribunale di Lucca la mancanza di determinatezza delle contestazioni formulate nel verbale ispettivo e dunque, in tesi, lo dichiari nullo, ovvero lo annulli ovvero lo dichiari inefficace per violazione del principio di legalità e dei principi desumibili dalla legge 689 del 1981, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. In ipotesi subordinata, attesa la mancanza di fondamento fattuale e giuridico delle contestazioni contenute nel verbale unico di
CP_ accertamento e notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020 emesso dall' dall' e dalla CP_1
CP_ delle rispettive sedi di Lucca e Massa-Carrara emesso dall' dall' e dalla delle Pt_2 CP_1 Pt_2
rispettive sedi di Lucca e Massa Carrara, degli allegati in esso contenuti e di ogni atto prodromico e/o conseguente, anche interlocutorio al predetto verbale, e conseguentemente accerti e dichiari che la
con sede in Viareggio (LU) via P. Savi n. 347, P.Iva.: Parte_1
in persona del suo institore Sig. , nato a [...] il [...] e residente in P.IVA_1 Persona_1
Castel Volturno (CE), via Gorizia n. 12, giusta procura institoria autenticata dal Notaio di Per_2
Nardo del 04.09.2019, non è tenuta ai pagamenti indicati in tale verbale ispettivo e che niente è da essa dovuto a titolo di contributi, somme aggiuntive e sanzioni in relazione ai fatti contestati. In ipotesi ulteriormente subordinata, previo svolgimento dell'attività istruttoria sotto dedotta, accerti la regolarità dei versamenti assicurativi e contributivi dovuti e dichiari che non sono dovuti gli importi
CP_ richiesti nel verbale qui impugnato. In ogni caso ordinando all' e all' territorialmente CP_1
competente di emettere il DURC relativo alla recante Parte_1
l'attestazione della regolarità contributiva in ordine alle contestazioni oggetto del verbale oggi impugnato. Con vittoria di onorari e spese.”
Si sono costituiti gli enti resistenti contestando le pretese attoree.
In particolare, ha rilevato che la voce tariffaria 6422, relativa ai lavori di manutenzione su CP_1
imbarcazioni usate, comporta un tasso applicabile ai fini del calcolo del premio del 130 per mille, in luogo di quello del 115 per mille applicato per la voce 6421. Secondo le dichiarazioni dei soggetti interrogati, la percentuale di lavorazioni riconducibili alla voce 6422 sarebbe del 2% delle lavorazioni.
In base a tali risultanze è stato effettuato un ricalcolo dei premi dovuti -per gli anni dal 2016 al 2018, in quanto il 2% dei salari denunciati in autoliquidazione dei premi sulla voce di Tariffa 6421 (tasso 115 per mille) sono stati scorporati ed imputati alla voce 6422 (tasso pari al 130 per mille) al quale è seguito il recupero del premio evaso per differenza di tasso.
3 L' ha evidenziato che la contribuzione era stata versata in relazione ad un orario ridotto rispetto CP_2 all'orario risultante dal contratto di lavoro e tale circostanza non era stata contestata da parte della società ricorrente;
d'altro canto, non erano stati formalizzati fra le parti preventivi accordi di riduzione dell'orario di lavoro, per cui si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla c.d. contribuzione virtuale, a nulla rilevando la circostanza che la società avesse retribuito i lavoratori con somme superiori ai minimi contrattuali. Quanto alle trasferte, nessuna giustificazione era stata fornita circa l'applicazione -nel periodo in oggetto ed ai lavoratori indicati nei prospetti allegati al verbale- dell'accordo aziendale in merito alle trasferte, con particolare riferimento alle autorizzazioni del responsabile, dei prospetti riepilogativi da compilarsi a cura del lavoratore, e che neppure era presente alcuna giustificazione di spese di trasferta. L'istituto ha avanzato domanda riconvenzionale basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del verbale unico di accertamento e notificazione, concludendo sul punto come segue:
“accogliere la domanda riconvenzionale dell' e conseguentemente condannare la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei Parte_1
contributi, delle sanzioni civili ed interessi di mora quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020, o delle diverse ritenute di giustizia, oltre ulteriori sanzioni ed accessori come per legge medio tempore maturati e maturandi fino al saldo. Con vittoria di spese di lite”
La causa è stata istruita mediante assunzione di testimoni e quindi posta in decisione a seguito di trattazione scritta, ai cui fini le parti hanno depositato note ex. art. 127 ter c.p.c.
***
Le domande della società ricorrente sono infondate, mentre è fondata la riconvenzionale proposta da
. CP_2
Quanto alle censure relative alla genericità e carenza di motivazione del verbale di accertamento e notificazione, il Giudicante osserva quanto segue.
In materia previdenziale, il verbale unico di accertamento e notificazione non conosce mezzi di impugnazione davanti al Giudice Ordinario, ma facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale, infatti, ha la funzione di manifestare la pretesa contributiva dell'ente, la cui fondatezza, in caso di contestazione, deve essere verificata in sede giudiziaria. Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550), “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai
l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei
4 requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. In tal caso, il Giudice del Lavoro non è il giudice dell'atto, ma del rapporto previdenziale oggetto di accertamento.
Quindi, non sono deducibili in via diretta vizi formali dell'atto come sostenuto da parte ricorrente. In ogni caso, la censura relativa all'asserita genericità e carenza degli elementi da cui gli ispettori hanno desunto le irregolarità contestate è infondata, poiché per le omissioni contributive/previdenziali è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile, tale da permettere (come è avvenuto pacificamente nella specie, viste le compiute controdeduzioni di parte ricorrente) la comprensione degli addebiti e la formulazione delle argomentazioni difensive. Parte ricorrente, comunque, non deduce né prova in che modo le eccepite violazioni abbiano limitato il proprio diritto di difesa.
Ciò premesso, quanto alla contestazione circa l'applicazione della tariffa per la voce 6422, le posizioni delle parti sull'accertamento del fatto sono concordi, e comunque la prova orale raccolta (in particolare con l'audizione dei testi e nonché la dichiarazione del consulente del lavoro Rag. Tes_1 Tes_2
(doc. 4 ), confermata in sede testimoniale, hanno consentito di acclarare che in Persona_3 CP_1
una piccola percentuale delle lavorazioni, corrispondente al 2% dell'imponibile, contributivo, la società svolgeva attività di manutenzione su imbarcazioni usate, per cui, limitatamente a tale percentuale di retribuzione imponibile, è corretta l'applicazione della voce 6422, a proposito della quale la società non ha contestato il tasso pari al 130 per mille in luogo del 115 per mille della voce 6421.
Quanto alla contestazione relativa al mancato svolgimento dell'intero orario contrattuale da parte dei lavoratori indicati nel verbale, gli ispettori sentiti come testimoni, in particolare , Testimone_3
hanno confermato che non sono stati forniti dalla società né eventuali accordi in merito alla riduzione dell'orario di lavoro, né documentazione attestante contestazioni disciplinari rivolte ai lavoratori che rimanevano assenti ingiustificati. I lavoratori sentiti come testi, , , Testimone_4 Testimone_5
, e hanno confermato che le assenze non Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
venivano sanzionate ed anzi la prassi aziendale era che in caso di assenze i lavoratori non erano tenuti neppure a giustificarsi formalmente ( v. soprattutto teste che ha dichiarato che era usanza per i Tes_7
veterani, nel senso di maggiora anzianità di servizio di rimanere assenti senza giustificazione scritta, e teste che ha riferito che non venivano fatte comunicazioni formali in quanto l'azienda era Tes_5 molto “permissiva”); inoltre i lavoratori venivano pagati solo per le ore effettivamente lavorate.
La tesi della società è che, qualora non sia provato che la mancata prestazione lavorativa è imputabile al datore di lavoro, la relativa retribuzione non sia dovuta e quindi non vi sia neppure obbligo contributivo. Tale tesi non è coerente con la ricostruzione della nozione di “minimale contributivo” emergente dalla L. n. 389 del 1989, art. 1, nonché dei suoi rapporti con le obbligazioni derivanti dal
5 rapporto di lavoro. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. n.
22986/2020) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.
"minimale contributivo"). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (cfr. anche Cass. 15120/2019).
Nella specifica situazione di causa, l'assenza ingiustificata del lavoratore, in mancanza di una contestazione disciplinare prevista dal CCNL applicato, non è idonea ad integrare una delle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedono la sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro
(malattia, integrazione salariale, maternità, permessi parentali, sciopero); in ogni caso, appare assai improbabile che i lavoratori potessero liberamente assentarsi senza neppure avvisare, anche considerando la notevole rilevanza in termini quantitativi di tali assenze.
Quanto all'eccezione della società secondo cui il minimale contributivo sarebbe comunque stato raggiunto in funzione del pagamento ai lavoratori di una retribuzione superiore ai minimi contrattuali del CCNL di riferimento, il Giudicante rileva che tale eccezione è del tutto generica e sfornita di prova in quanto avrebbe dovuto essere specificamente dedotto e documentato per ciascun lavoratore l'attribuzione di superminimi tali da quantificare esattamente l'importo della retribuzione assoggettata a contribuzione, non essendo sufficiente un generico richiamo, oltretutto affidato alla prova testimoniale, al pagamento di retribuzioni superiori agli importi previsti dal CCNL. In ogni caso l'eccezione non appare neppure fondata in diritto posto che la retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore può essere ritenuta rilevante ai fini del confronto fra i minimi retributivi del contratto collettivo applicato rispetto al contratto c.d. leader, ma non può consentire di attuare genericamente compensazioni fra i contributi versati e quelli dovuti, ben potendo la contribuzione dovuta essere superiore a quella prevista dal CCNL.
Sul punto la Corte di Appello di Firenze nella recente sentenza n. 584/24 ha così argomentato: “Il
Tribunale, al punto IV pag. 10 motivazione, aveva ritenuto corretto il ricalcolo contributivo effettuato nel verbale di accertamento di riflesso al - pacifico - mancato aggiornamento delle retribuzioni base.
Aveva superato l'argomento della , secondo il quale il minimale contributivo di legge in Parte_3
concreto sarebbe stato ampiamente superato dal fatto che, in aggiunta a tale retribuzione base, i dipendenti avrebbero ricevuto compensi superiori, di circa €. 100 al mese, fondati su voci tipo
6 “incentivo operosità”, che compensavano il mancato aggiornamento ai minimi del nuovo contratto collettivo, superandolo ampiamente. Invece, secondo il Tribunale, l'argomento della si Parte_3
scontrava con il principio di fondo della disciplina inderogabile (art. 1 DL 338/89 convertito in L.
389/89) per il quale il minimale contributivo si determina in relazione agli importi dovuti, e non a quanto pagato di fatto. La Cooperativa aveva censurato la decisione ribadendo l'argomento a proposito del fatto che le maggiorazioni denominate “incentivo operosità” avevano elevato la retribuzione imponibile a fini contributivi in misura sensibilmente superiore ai minimi della retribuzione base, rendendo irrilevante il fatto pacifico che quest'ultima non fosse stata aggiornata con le nuove tabelle dei contratti collettivi vigenti. Secondo il Collegio, il motivo E) è infondato. Infatti, la disciplina inderogabile di cui all'art. 1 DL 338/89 convertito in L. 389/89 impone che la retribuzione base sia aggiornata ai minimi del contratto collettivo in vigore, mentre nel caso in esame è pacifico che, fino al 31 dicembre 2018, le retribuzioni base degli operai OTI del quinto livello non erano state aggiornate ai minimi dello stesso CCNL pur applicato dalla . La circostanza che alcune Parte_3
voci retributive aggiuntive, di carattere incentivante, portassero la retribuzione complessiva a misure superiori è irrilevante. Infatti, non si può confrontare quanto il lavoratore ha diritto a ricevere sulla base della contrattazione collettiva che per legge rappresenta il minimale retributivo a fini contributivi, con quanto riceva per voci aggiuntive, di cui si ignora ogni disciplina collettiva o individuale, e che in concreto sembrano presentate come liberamente riconosciute dal datore di lavoro, le quali quindi non destinate a sostituirsi ai minimi bensì ad aggiungersi agli stessi.”
Quanto alle trasferte, l'art. 51del T.U.I.R. al comma 5 prevede: "Le indennita' percepite per le trasferte
o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro
46,48 al giorno, elevate a Euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di Euro 15,49, elevate a Euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito."
7 Si deve osservare il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero
(o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass.
18160/2018). Spetta, infatti, al datore di lavoro fornire la prova che una data erogazione avente natura retributiva, in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione in quanto rientrante in una delle cause di esclusione previste dalla richiamata disciplina legislativa.
Nel caso di specie sono stati prodotti accordi individuali del tutto identici sottoscritti dai lavoratori che fra l'altro prevedono “
3. in ogni caso le trasferte dovranno essere autorizzate dal responsabile del servizio mediante apposizione di firma sul documento di cui al seguente punto 4.
4 In ogni caso per ottenere il rimborso delle trasferte i lavoratori dovranno compilare quotidianamente e consegnare alla società entro il giorno 1 del mese successivo il prospetto allegato al presente accordo che ne diviene parte integrante sostanziale....”
Gli ispettori sentiti come testimoni hanno confermato che, sebbene sollecitata a produrre tutta la documentazione relativa alle trasferte e ai rimborsi spese per ogni lavoratore, la quantificazione e il relativo procedimento di calcolo, la società non vi ha provveduto e non ha fornito alcuna dichiarazione in merito.
La domanda deve quindi essere respinta poiché, indipendentemente dalla qualificazione come trasferte delle prestazioni svolte dai lavoratori sui diversi cantieri ( oggetto del capitolo di prova n. 10 di parte ricorrente, secondo cui tutti i lavoratori erano assunti per lavorare presso la sede di Viareggio, circostanza smentita dai tesi e ) la società ha omesso di dettagliare tutte le Parte_4 Tes_1
asserite trasferte e di produrre idonea documentazione attestante l'effettività delle medesime, i criteri con cui sono state erogate le diarie o rimborsate le spese, impedendo così di effettuare un controllo di legittimità su erogazioni di somme che non vengono assoggettate a contribuzione.
Si deve ulteriormente osservare che, circa l'individuazione dei lavoratori impiegati e delle somme portate a recupero contributivo, la società non ha sollevato eccezioni specifiche che rendano necessario un controllo contabile tramite CTU delle pretese avanzate dagli enti resistenti. Sono stati sentiti gli ispettori che hanno confermato il metodo di indagine, sostanzialmente basato sull'esame del LUL, dei contratti di lavoro e degli accordi sulla trasferta, che ha portato al conteggio delle assenze, con le relative differenze contributive per l'orario corrispondente, nonché delle somme a titolo di trasferta non
8 assoggettate a contribuzione. A proposito, quindi, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari attestino Controparte_4 essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060). Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
In questo giudizio, gli enti resistenti hanno depositato il verbale di accertamento unitamente agli allegati poiché, come detto, gli ispettori si sono basati sostanzialmente su verifiche documentali (tranne per quanto riguarda la questione del tipo di lavorazioni ai fini ). Deve ritenersi quindi che i dati CP_1
estrapolati dagli ispettori da tali documenti siano dotati di un apprezzabile livello di affidabilità, sia per quanto riguarda l'individuazione dei lavoratori, sia per l'individuazione della retribuzione dovuta sulla base del CCNL di riferimento. Tali elementi, acquisiti dagli ispettori senza alcun margine di apprezzamento (presenze, dati retributivi, il tutto risultante dal LUL e dalle buste paga), sono dotati di una elevata valenza probatoria che può essere messa in discussione solo da prove contrarie che dimostrino l'erroneità dei criteri adottati ovvero dei dati estrapolati. In difetto, quindi, di specifiche contestazioni, il giudicante ritiene che le quantificazioni operate nel verbale siano corrette.
Quanto sopra comporta anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' , CP_2
tendente alla condanna della società ricorrente al pagamento della somma risultante nel verbale oltre le somme aggiuntive maturate successivamente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da infrascritto dispositivo, a carico della società ricorrente, avendo riguardo all'attività processuale svolta (compresa la fase istruttoria) ed agli scaglioni di valore di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (valore superiore a 1.000.000,00 di euro quanto ad e valore indeterminabile quanto ad , essendo le somme indicate in calce CP_2 CP_1
alla sezione del verbale riferibili agli imponibili assicurativi e non alle somme richieste per CP_1
differenza sui premi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna la CP_2 Parte_1
al pagamento dei contributi, delle sanzioni civili ed interessi di mora quantificati nel verbale
[...]
9 unico di accertamento e notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020, oltre sanzioni e accessori maturati successivamente fino al saldo;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro CP_2
16.000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro CP_1
5.400,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Lucca, 28 novembre 2024
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Gop in tirocinio dott. Persona_4
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VISCHI Parte_1
STEFANO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_2 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio la ha proposto Parte_1
azione di accertamento negativo contro e contestando il verbale unico di accertamento e CP_2 CP_1
CP_ notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020 emesso dall' dall' e dalla delle CP_1 Pt_2
rispettive sedi di Lucca e Massa Carrara, con il quale gi ispettori contestavano diverse irregolarità previdenziali e assicurative in relazione al personale dipendente impiegato dalla società ricorrente per il periodo 01.02.2016-31.12.2019.
Più in particolare, per quanto riguarda gli esiti degli accertamenti di pertinenza , veniva CP_1 contestata alla ricorrente un'evasione contributiva derivante dal fatto che l'azienda, pur correttamente inquadrata nel settore industria, avrebbe denunciato all' un'unica attività, corrispondente alla voce CP_1 di tariffa 6421, relativa all'allestimento su imbarcazioni di nuova produzione. Gli ispettori, invece, sostenevano che la società, sin dal 2016 avesse effettuato anche manutenzione, riparazione e ripristino di allestimenti interni di imbarcazioni riconducibili alla voce di tariffa 6422: “Trasformazione,
1 riparazione, manutenzione di navi, natanti, imbarcazioni, galleggianti e parti di essi, svolte sia a bordo sia a terra nell'ambito del cantiere navale. Esercizio di bacini di carenaggio. Lavori di carenaggio.
Disarmo e demolizione di navi e galleggianti”.
Le rimanenti contestazioni avanzate sia da che da , ciascuno per le proprie competenze, CP_1 CP_2
sono relative a due comportamenti asseritamente irregolari tenuti dalla società negli anni 2016-2019:
- il mancato versamento integrale dei contributi, in seguito a mancato pagamento dell'integrale retribuzione dovuto ad assenze dal lavoro dei dipendenti non adeguatamente giustificate, con violazione dell'art. 1 l. 389/1989 e della legge 153/1969, che sanciscono l'insensibilità dell'obbligazione contributiva rispetto alle vicende del rapporto di lavoro al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
- la corresponsione di somme per indennità di trasferta non giustificate da effettive trasferte del personale in base a quanto previsto dall'accordo sindacale aziendale, che prevedeva idonea documentazione, quale autorizzazione del responsabile e scheda riepilogativa a cura del dipendente.
In conseguenza di quanto sopra, avanzava una pretesa complessiva di euro 1.031.843,89 CP_2
comprensivi di sanzioni per evasione e interessi di mora.
In linea generale, la ricorrente ha contestato la genericità degli accertamenti riportati nel verbale, tale da non consentire una idonea comprensione delle evasioni contestate.
Circa l'applicazione del premio INAIL, viene contestato che non vi è stata alcuna evasione tariffaria poiché i contributi relativi alle marginali e residue lavorazioni (pari al 2% del totale) effettuate dall'azienda su imbarcazioni usate (v.t. 6422), sono stati comunque versati sulla voce tariffaria 6421.
Circa le ulteriori contestazioni, la società sostiene che non si tratta di un caso di assenze non retribuite poiché il datore di lavoro non avrebbe richiesto la prestazione ai lavoratori, benché questi fossero a disposizione dell'azienda. Le assenze non retribuite di cui alla contestazione sono dipese CP_2
unicamente dal fatto che i lavoratori, nei giorni indicati nel LUL come assenti ingiustificati, sono stati effettivamente assenti dal lavoro senza presentare giustificazione alcuna.
Inoltre, la ha sostenuto di avere da sempre erogato ai proprio Controparte_3
dipendenti retribuzioni nettamente superiori ai minimi contrattuali, con conseguente pagamento dei contributi previdenziali ben al di sopra dei minimali contributivi cui fanno riferimento gli ispettori nel verbale di accertamento.
Quanto alle trasferte, la ricorrente evidenza ancora la genericità delle contestazioni, così motivata
“l'utilizzo delle trasferte è elevato e lascerebbe presumere un continuo spostamento di tutti i lavoratori fuori sede e dalla cantieristica di Viareggio…”, senza considerare che i cantieri presso cui opera la
2 società sono distribuiti fra Massa, Ameglia, Ancona, La Spezia, Genova e Torre Annunziata e quindi ben si giustificavano frequenti trasferte fuori sede dei lavoratori.
Concludeva pertanto la ricorrente
“Accerti il Tribunale di Lucca la mancanza di determinatezza delle contestazioni formulate nel verbale ispettivo e dunque, in tesi, lo dichiari nullo, ovvero lo annulli ovvero lo dichiari inefficace per violazione del principio di legalità e dei principi desumibili dalla legge 689 del 1981, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. In ipotesi subordinata, attesa la mancanza di fondamento fattuale e giuridico delle contestazioni contenute nel verbale unico di
CP_ accertamento e notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020 emesso dall' dall' e dalla CP_1
CP_ delle rispettive sedi di Lucca e Massa-Carrara emesso dall' dall' e dalla delle Pt_2 CP_1 Pt_2
rispettive sedi di Lucca e Massa Carrara, degli allegati in esso contenuti e di ogni atto prodromico e/o conseguente, anche interlocutorio al predetto verbale, e conseguentemente accerti e dichiari che la
con sede in Viareggio (LU) via P. Savi n. 347, P.Iva.: Parte_1
in persona del suo institore Sig. , nato a [...] il [...] e residente in P.IVA_1 Persona_1
Castel Volturno (CE), via Gorizia n. 12, giusta procura institoria autenticata dal Notaio di Per_2
Nardo del 04.09.2019, non è tenuta ai pagamenti indicati in tale verbale ispettivo e che niente è da essa dovuto a titolo di contributi, somme aggiuntive e sanzioni in relazione ai fatti contestati. In ipotesi ulteriormente subordinata, previo svolgimento dell'attività istruttoria sotto dedotta, accerti la regolarità dei versamenti assicurativi e contributivi dovuti e dichiari che non sono dovuti gli importi
CP_ richiesti nel verbale qui impugnato. In ogni caso ordinando all' e all' territorialmente CP_1
competente di emettere il DURC relativo alla recante Parte_1
l'attestazione della regolarità contributiva in ordine alle contestazioni oggetto del verbale oggi impugnato. Con vittoria di onorari e spese.”
Si sono costituiti gli enti resistenti contestando le pretese attoree.
In particolare, ha rilevato che la voce tariffaria 6422, relativa ai lavori di manutenzione su CP_1
imbarcazioni usate, comporta un tasso applicabile ai fini del calcolo del premio del 130 per mille, in luogo di quello del 115 per mille applicato per la voce 6421. Secondo le dichiarazioni dei soggetti interrogati, la percentuale di lavorazioni riconducibili alla voce 6422 sarebbe del 2% delle lavorazioni.
In base a tali risultanze è stato effettuato un ricalcolo dei premi dovuti -per gli anni dal 2016 al 2018, in quanto il 2% dei salari denunciati in autoliquidazione dei premi sulla voce di Tariffa 6421 (tasso 115 per mille) sono stati scorporati ed imputati alla voce 6422 (tasso pari al 130 per mille) al quale è seguito il recupero del premio evaso per differenza di tasso.
3 L' ha evidenziato che la contribuzione era stata versata in relazione ad un orario ridotto rispetto CP_2 all'orario risultante dal contratto di lavoro e tale circostanza non era stata contestata da parte della società ricorrente;
d'altro canto, non erano stati formalizzati fra le parti preventivi accordi di riduzione dell'orario di lavoro, per cui si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla c.d. contribuzione virtuale, a nulla rilevando la circostanza che la società avesse retribuito i lavoratori con somme superiori ai minimi contrattuali. Quanto alle trasferte, nessuna giustificazione era stata fornita circa l'applicazione -nel periodo in oggetto ed ai lavoratori indicati nei prospetti allegati al verbale- dell'accordo aziendale in merito alle trasferte, con particolare riferimento alle autorizzazioni del responsabile, dei prospetti riepilogativi da compilarsi a cura del lavoratore, e che neppure era presente alcuna giustificazione di spese di trasferta. L'istituto ha avanzato domanda riconvenzionale basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del verbale unico di accertamento e notificazione, concludendo sul punto come segue:
“accogliere la domanda riconvenzionale dell' e conseguentemente condannare la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei Parte_1
contributi, delle sanzioni civili ed interessi di mora quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020, o delle diverse ritenute di giustizia, oltre ulteriori sanzioni ed accessori come per legge medio tempore maturati e maturandi fino al saldo. Con vittoria di spese di lite”
La causa è stata istruita mediante assunzione di testimoni e quindi posta in decisione a seguito di trattazione scritta, ai cui fini le parti hanno depositato note ex. art. 127 ter c.p.c.
***
Le domande della società ricorrente sono infondate, mentre è fondata la riconvenzionale proposta da
. CP_2
Quanto alle censure relative alla genericità e carenza di motivazione del verbale di accertamento e notificazione, il Giudicante osserva quanto segue.
In materia previdenziale, il verbale unico di accertamento e notificazione non conosce mezzi di impugnazione davanti al Giudice Ordinario, ma facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale, infatti, ha la funzione di manifestare la pretesa contributiva dell'ente, la cui fondatezza, in caso di contestazione, deve essere verificata in sede giudiziaria. Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550), “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai
l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei
4 requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. In tal caso, il Giudice del Lavoro non è il giudice dell'atto, ma del rapporto previdenziale oggetto di accertamento.
Quindi, non sono deducibili in via diretta vizi formali dell'atto come sostenuto da parte ricorrente. In ogni caso, la censura relativa all'asserita genericità e carenza degli elementi da cui gli ispettori hanno desunto le irregolarità contestate è infondata, poiché per le omissioni contributive/previdenziali è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile, tale da permettere (come è avvenuto pacificamente nella specie, viste le compiute controdeduzioni di parte ricorrente) la comprensione degli addebiti e la formulazione delle argomentazioni difensive. Parte ricorrente, comunque, non deduce né prova in che modo le eccepite violazioni abbiano limitato il proprio diritto di difesa.
Ciò premesso, quanto alla contestazione circa l'applicazione della tariffa per la voce 6422, le posizioni delle parti sull'accertamento del fatto sono concordi, e comunque la prova orale raccolta (in particolare con l'audizione dei testi e nonché la dichiarazione del consulente del lavoro Rag. Tes_1 Tes_2
(doc. 4 ), confermata in sede testimoniale, hanno consentito di acclarare che in Persona_3 CP_1
una piccola percentuale delle lavorazioni, corrispondente al 2% dell'imponibile, contributivo, la società svolgeva attività di manutenzione su imbarcazioni usate, per cui, limitatamente a tale percentuale di retribuzione imponibile, è corretta l'applicazione della voce 6422, a proposito della quale la società non ha contestato il tasso pari al 130 per mille in luogo del 115 per mille della voce 6421.
Quanto alla contestazione relativa al mancato svolgimento dell'intero orario contrattuale da parte dei lavoratori indicati nel verbale, gli ispettori sentiti come testimoni, in particolare , Testimone_3
hanno confermato che non sono stati forniti dalla società né eventuali accordi in merito alla riduzione dell'orario di lavoro, né documentazione attestante contestazioni disciplinari rivolte ai lavoratori che rimanevano assenti ingiustificati. I lavoratori sentiti come testi, , , Testimone_4 Testimone_5
, e hanno confermato che le assenze non Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
venivano sanzionate ed anzi la prassi aziendale era che in caso di assenze i lavoratori non erano tenuti neppure a giustificarsi formalmente ( v. soprattutto teste che ha dichiarato che era usanza per i Tes_7
veterani, nel senso di maggiora anzianità di servizio di rimanere assenti senza giustificazione scritta, e teste che ha riferito che non venivano fatte comunicazioni formali in quanto l'azienda era Tes_5 molto “permissiva”); inoltre i lavoratori venivano pagati solo per le ore effettivamente lavorate.
La tesi della società è che, qualora non sia provato che la mancata prestazione lavorativa è imputabile al datore di lavoro, la relativa retribuzione non sia dovuta e quindi non vi sia neppure obbligo contributivo. Tale tesi non è coerente con la ricostruzione della nozione di “minimale contributivo” emergente dalla L. n. 389 del 1989, art. 1, nonché dei suoi rapporti con le obbligazioni derivanti dal
5 rapporto di lavoro. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. n.
22986/2020) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.
"minimale contributivo"). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (cfr. anche Cass. 15120/2019).
Nella specifica situazione di causa, l'assenza ingiustificata del lavoratore, in mancanza di una contestazione disciplinare prevista dal CCNL applicato, non è idonea ad integrare una delle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedono la sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro
(malattia, integrazione salariale, maternità, permessi parentali, sciopero); in ogni caso, appare assai improbabile che i lavoratori potessero liberamente assentarsi senza neppure avvisare, anche considerando la notevole rilevanza in termini quantitativi di tali assenze.
Quanto all'eccezione della società secondo cui il minimale contributivo sarebbe comunque stato raggiunto in funzione del pagamento ai lavoratori di una retribuzione superiore ai minimi contrattuali del CCNL di riferimento, il Giudicante rileva che tale eccezione è del tutto generica e sfornita di prova in quanto avrebbe dovuto essere specificamente dedotto e documentato per ciascun lavoratore l'attribuzione di superminimi tali da quantificare esattamente l'importo della retribuzione assoggettata a contribuzione, non essendo sufficiente un generico richiamo, oltretutto affidato alla prova testimoniale, al pagamento di retribuzioni superiori agli importi previsti dal CCNL. In ogni caso l'eccezione non appare neppure fondata in diritto posto che la retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore può essere ritenuta rilevante ai fini del confronto fra i minimi retributivi del contratto collettivo applicato rispetto al contratto c.d. leader, ma non può consentire di attuare genericamente compensazioni fra i contributi versati e quelli dovuti, ben potendo la contribuzione dovuta essere superiore a quella prevista dal CCNL.
Sul punto la Corte di Appello di Firenze nella recente sentenza n. 584/24 ha così argomentato: “Il
Tribunale, al punto IV pag. 10 motivazione, aveva ritenuto corretto il ricalcolo contributivo effettuato nel verbale di accertamento di riflesso al - pacifico - mancato aggiornamento delle retribuzioni base.
Aveva superato l'argomento della , secondo il quale il minimale contributivo di legge in Parte_3
concreto sarebbe stato ampiamente superato dal fatto che, in aggiunta a tale retribuzione base, i dipendenti avrebbero ricevuto compensi superiori, di circa €. 100 al mese, fondati su voci tipo
6 “incentivo operosità”, che compensavano il mancato aggiornamento ai minimi del nuovo contratto collettivo, superandolo ampiamente. Invece, secondo il Tribunale, l'argomento della si Parte_3
scontrava con il principio di fondo della disciplina inderogabile (art. 1 DL 338/89 convertito in L.
389/89) per il quale il minimale contributivo si determina in relazione agli importi dovuti, e non a quanto pagato di fatto. La Cooperativa aveva censurato la decisione ribadendo l'argomento a proposito del fatto che le maggiorazioni denominate “incentivo operosità” avevano elevato la retribuzione imponibile a fini contributivi in misura sensibilmente superiore ai minimi della retribuzione base, rendendo irrilevante il fatto pacifico che quest'ultima non fosse stata aggiornata con le nuove tabelle dei contratti collettivi vigenti. Secondo il Collegio, il motivo E) è infondato. Infatti, la disciplina inderogabile di cui all'art. 1 DL 338/89 convertito in L. 389/89 impone che la retribuzione base sia aggiornata ai minimi del contratto collettivo in vigore, mentre nel caso in esame è pacifico che, fino al 31 dicembre 2018, le retribuzioni base degli operai OTI del quinto livello non erano state aggiornate ai minimi dello stesso CCNL pur applicato dalla . La circostanza che alcune Parte_3
voci retributive aggiuntive, di carattere incentivante, portassero la retribuzione complessiva a misure superiori è irrilevante. Infatti, non si può confrontare quanto il lavoratore ha diritto a ricevere sulla base della contrattazione collettiva che per legge rappresenta il minimale retributivo a fini contributivi, con quanto riceva per voci aggiuntive, di cui si ignora ogni disciplina collettiva o individuale, e che in concreto sembrano presentate come liberamente riconosciute dal datore di lavoro, le quali quindi non destinate a sostituirsi ai minimi bensì ad aggiungersi agli stessi.”
Quanto alle trasferte, l'art. 51del T.U.I.R. al comma 5 prevede: "Le indennita' percepite per le trasferte
o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro
46,48 al giorno, elevate a Euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di Euro 15,49, elevate a Euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito."
7 Si deve osservare il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero
(o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass.
18160/2018). Spetta, infatti, al datore di lavoro fornire la prova che una data erogazione avente natura retributiva, in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione in quanto rientrante in una delle cause di esclusione previste dalla richiamata disciplina legislativa.
Nel caso di specie sono stati prodotti accordi individuali del tutto identici sottoscritti dai lavoratori che fra l'altro prevedono “
3. in ogni caso le trasferte dovranno essere autorizzate dal responsabile del servizio mediante apposizione di firma sul documento di cui al seguente punto 4.
4 In ogni caso per ottenere il rimborso delle trasferte i lavoratori dovranno compilare quotidianamente e consegnare alla società entro il giorno 1 del mese successivo il prospetto allegato al presente accordo che ne diviene parte integrante sostanziale....”
Gli ispettori sentiti come testimoni hanno confermato che, sebbene sollecitata a produrre tutta la documentazione relativa alle trasferte e ai rimborsi spese per ogni lavoratore, la quantificazione e il relativo procedimento di calcolo, la società non vi ha provveduto e non ha fornito alcuna dichiarazione in merito.
La domanda deve quindi essere respinta poiché, indipendentemente dalla qualificazione come trasferte delle prestazioni svolte dai lavoratori sui diversi cantieri ( oggetto del capitolo di prova n. 10 di parte ricorrente, secondo cui tutti i lavoratori erano assunti per lavorare presso la sede di Viareggio, circostanza smentita dai tesi e ) la società ha omesso di dettagliare tutte le Parte_4 Tes_1
asserite trasferte e di produrre idonea documentazione attestante l'effettività delle medesime, i criteri con cui sono state erogate le diarie o rimborsate le spese, impedendo così di effettuare un controllo di legittimità su erogazioni di somme che non vengono assoggettate a contribuzione.
Si deve ulteriormente osservare che, circa l'individuazione dei lavoratori impiegati e delle somme portate a recupero contributivo, la società non ha sollevato eccezioni specifiche che rendano necessario un controllo contabile tramite CTU delle pretese avanzate dagli enti resistenti. Sono stati sentiti gli ispettori che hanno confermato il metodo di indagine, sostanzialmente basato sull'esame del LUL, dei contratti di lavoro e degli accordi sulla trasferta, che ha portato al conteggio delle assenze, con le relative differenze contributive per l'orario corrispondente, nonché delle somme a titolo di trasferta non
8 assoggettate a contribuzione. A proposito, quindi, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari attestino Controparte_4 essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060). Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
In questo giudizio, gli enti resistenti hanno depositato il verbale di accertamento unitamente agli allegati poiché, come detto, gli ispettori si sono basati sostanzialmente su verifiche documentali (tranne per quanto riguarda la questione del tipo di lavorazioni ai fini ). Deve ritenersi quindi che i dati CP_1
estrapolati dagli ispettori da tali documenti siano dotati di un apprezzabile livello di affidabilità, sia per quanto riguarda l'individuazione dei lavoratori, sia per l'individuazione della retribuzione dovuta sulla base del CCNL di riferimento. Tali elementi, acquisiti dagli ispettori senza alcun margine di apprezzamento (presenze, dati retributivi, il tutto risultante dal LUL e dalle buste paga), sono dotati di una elevata valenza probatoria che può essere messa in discussione solo da prove contrarie che dimostrino l'erroneità dei criteri adottati ovvero dei dati estrapolati. In difetto, quindi, di specifiche contestazioni, il giudicante ritiene che le quantificazioni operate nel verbale siano corrette.
Quanto sopra comporta anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' , CP_2
tendente alla condanna della società ricorrente al pagamento della somma risultante nel verbale oltre le somme aggiuntive maturate successivamente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da infrascritto dispositivo, a carico della società ricorrente, avendo riguardo all'attività processuale svolta (compresa la fase istruttoria) ed agli scaglioni di valore di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (valore superiore a 1.000.000,00 di euro quanto ad e valore indeterminabile quanto ad , essendo le somme indicate in calce CP_2 CP_1
alla sezione del verbale riferibili agli imponibili assicurativi e non alle somme richieste per CP_1
differenza sui premi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna la CP_2 Parte_1
al pagamento dei contributi, delle sanzioni civili ed interessi di mora quantificati nel verbale
[...]
9 unico di accertamento e notificazione n. 2020000991/DDL del 30.12.2020, oltre sanzioni e accessori maturati successivamente fino al saldo;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro CP_2
16.000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro CP_1
5.400,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Lucca, 28 novembre 2024
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Gop in tirocinio dott. Persona_4
10