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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1418/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1418/2020 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Solaroli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA) corso Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
( ), con ultima residenza nota in Faenza (RA), via Laghi n. CP_1 C.F._2
19
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
con addebito a quest'ultima per le gravi violazioni degli obblighi matrimoniali di cui CP_1 all'art. 143 c.c.;
b) prendere atto del decreto provvisorio n. 2589 del 29.04.21 del Tribunale dei Minori di Bologna nel giudizio R.G. n. 621/20 Vol. in merito alla sospensione della responsabilità genitoriale della madre, all'affidamento ai Servizi Sociali dei minori ed al collocamento degli stessi presso le famiglie in cui risultano inseriti;
pagina 1 di 6 c) prevedere che i rapporti padre – figli si svolgano in forma libera secondo il calendario che i S.S. affidatari dovranno predisporre ed aggiornare secondo i bisogni dei minori, del padre e delle famiglie collocatarie;
d) assegnare l'abitazione famigliare al ricorrente;
e) condannare all'integrale pagamento dei compensi e delle spese”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/6/2020 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge con cui contrasse matrimonio in Massa CP_1
Lombarda (RA), il 23/2/2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, atto n. 6, p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , in data 03.04.2014 e , in data 06.10.2016. Persona_1 Persona_2
All'esito dell'udienza presidenziale, verificata l'impossibilità di tentare la riconciliazione tra i coniugi per essere comparsa la sola parte ricorrente ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I. e nel giudizio è intervenuto il P.M.
Dichiarata la contumacia della resistente, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, dopo una serie di rinvii per ragioni di opportunità relative alle interferenze del presente giudizio con quello pendente presso il TpM, all'udienza del 25/9/2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, il disinteresse della parte resistente al giudizio e l'insistenza di per l'accoglimento della domanda di separazione comprovano la Parte_1
sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da va Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto riguarda la violazione del dovere di fedeltà, secondo il principio consolidato nelle pronunce della Corte di legittimità (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 32837/2022) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile pagina 2 di 6 la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass., sez. 1, 19 febbraio
2018, n. 3923; Cass., sez. 1, 20 agosto 2014, n. 18074).
Quanto, poi, al volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, esso è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del dovere di convivenza, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n.
3426/2022).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie Parte_1
ha dedotto che violò gli obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione
[...] CP_1 nell'interesse della famiglia e coabitazione, per essersi, tra l'altro, allontanata il 12/3/2020 dalla casa familiare per raggiungere un uomo conosciuto in una “chat di natura sessuale”.
Ebbene, la teste ha riferito, limitatamente a quanto qui interessa, che l'odierna Testimone_1 resistente “scese da un furgone, guidato dal compagno, insieme ai bambini, me li consegnò e disse che sarebbe tornata a prenderli, non mi ha detto dove sarebbe andata (…) non ho più visto a CP_1
Faenza, né è venuta a trovare i bambini. L'ho rivista solo a distanza di un mese al Tribunale dei
Minori per l'udienza relativa all'affidamento”.
Nel decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni in atti, poi, si legge che dopo CP_1
essere stata sentita in data 8/7/2020, si era trasferita in Sardegna presso i genitori dell'attuale compagno e non aveva contattato i Servizi, né chiesto informazioni dei figli.
La stessa all'udienza del 17/5/2024 dinanzi al TpM dell'Emilia Romagna in Bologna CP_1
(doc. 15) rappresentò che ella ed il suo compagno si fossero trasferiti nel 2020 da Pavia in Sardegna.
Deve, pertanto, ritenersi provato l'abbandono della casa familiare e l'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della resistente, che – restando contumace - non ha assolto l'onere della prova a suo carico circa l'anteriorità della crisi all'accertata infedeltà ed all'abbandono del domicilio coniugale.
Pertanto la separazione va addebitata all'odierna resistente contumace.
3. Quanto all'affidamento dei figli minori va, invece, premesso in diritto che l'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 - applicabile ratione temporis -, affida la competenza ad adottare i provvedimenti di tutela del figlio in caso di condotta del genitore a lui pregiudizievole al Tribunale per i Minorenni. Tale attribuzione della competenza incontra un'eccezione,
pagina 3 di 6 costituita dall'essere già in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione, di divorzio o per responsabilità genitoriale. Ne consegue che se per primo è stato adito il giudice dei minori, la deroga di cui all'art. 38 disp. att. c.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio - a favore del giudice ordinario non si applica. In tal caso il Giudice specializzato resta competente a conoscere della domanda ex artt. 330 e ss c.c. ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio (cfr. Cass. ord. n. 20202/2018) ed il giudice ordinario prenderà atto dei provvedimenti adottati dal quel tribunale, anche in via provvisoria. Se, per contro, l'azione per la condotta pregiudizievole del genitore sopravviene rispetto al giudizio pendente davanti al tribunale ordinario, la competenza di questo giudice attrae ed esclude quella del tribunale per i minorenni.
Nel caso di specie deve osservarsi che il T.p.M. dell'Emilia Romagna in Bologna - con decreto provvisorio depositato il 17/5/2021 nel proc. n. 621/2020 Vol. antecedente al presente giudizio – ha confermato la sospensione di dalla responsabilità genitoriale ed ha affidato i figli al CP_1
servizio sociale, con l'incarico (di seguito riportato in sintesi): di progettare ed attuare l'inserimento dei due minori presso famiglie affidatarie;
di regolamentare gl'incontri tra i minori e la madre solo in forma protetta;
di regolamentare gl'incontri con il padre in forma libera e secondo opportunità, preferibilmente garantendo la permanenza dei minori presso i nonni paterni ed il padre nel fine settimana quantomeno per una giornata o, se possibile, per l'intero week end;
di predisporre ogni intervento di supporto scolastico educativo, psicologico ove necessario a tutela dei minori;
di proseguire il supporto alla genitorialità del padre;
di supportare il nucleo affidatario.
Tale decreto, per ciò che qui interessa, risulta emesso, da un lato, in ragione dello scarso investimento della madre nel rapporto con i figli, dell'assenza di collaborazione con i Servizi e del gravissimo fattore di pregiudizio nell'eventuale rapporto madre-figli e, dall'altro, in considerazione della presenza di criticità nella capacità genitoriale del padre, pur a fronte di un rapporto affettivo positivo tra padre e figli, avendo peraltro lo stesso padre rappresentato di non poter prendersi cura dei minori e gestirli in autonomia, sia perché impegnato nel lavoro tutto il giorno, sia per la ritenuta necessità dell'uomo di effettuare un percorso di rafforzamento delle sue capacità genitoriali.
In questa sede, allora, in mancanza di elementi di novità - risultando in particolare dalle relazioni dei servizi sociali che il percorso dei minori presso le famiglie collocatarie si è rivelato positivo tanto da risultare auspicabile, secondo i Servizi, un' “adozione mite” dei minori e che a tale progetto il padre abbia aderito (cfr. comparsa conclusionale del ricorrente) - il Collegio prende atto delle decisioni
Part assunte dal in via provvisoria circa la sospensione della responsabilità genitoriale della madre,
l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori ed il collocamento degli stessi presso le famiglie in cui pagina 4 di 6 risultano inserti, che ratifica e dispone che i rapporti tra padre e figli siano regolati in forma libera secondo il calendario che i S.S. affidatari dovranno predisporre ed aggiornare secondo i bisogni dei minori, del padre e delle famiglie collocatarie.
4. Circa la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da essa deve Parte_1
ritenersi inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, poiché ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (e già ai sensi del previgente art. 155 quater c.c.) l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (cfr. tra tante, Cass. sent. n. 21334/2013), laddove, invece, nel caso di specie i figli risultano, all'attualità, collocati in famiglie affidatarie e pertanto il Tribunale non ha il potere di assegnazione della casa coniugale al padre non convivente con i figli.
5. Circa il contributo al mantenimento dei figli è noto che in presenza di affidamento ex art. 4, legge
184/1983, o di adozione l'obbligo di mantenere i figli grava primariamente sul genitore affidatario (cfr. art. 5, legge cit.) o sul genitore adottante (art. 48, legge cit.).
Pertanto, nel caso di specie il Collegio, tenuto conto dell'affidamento consensuale dei figli come da provvedimenti in atti e del già espresso parere favorevole dei Servizi sociali all' “adozione mite dei minori” (cfr. relazione del 3/12/2024, vistata e depositata nel fascicolo telematico l'11/12/2024), ritiene che non v'è luogo a provvedere all'attualità circa il mantenimento dei figli minori da porre a carico dei genitori, salvo sopravvenienze relative alla reviviscenza in capo ai genitori biologici dell'obbligo di mantenimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche (scaglione indeterminabile, valori intermedi tra minimi e medi in considerazione del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'attività compiuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1418/2020 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Massa Lombarda (RA), il 23/2/2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, atto n. 6, p. 1, con addebito a CP_1
b) prende atto delle decisioni assunte dal TpM in via provvisoria circa la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori ed il collocamento degli stessi presso le famiglie in cui risultano inserti, che ratifica e dispone che i rapporti tra padre e pagina 5 di 6 figli siano regolati in forma libera secondo il calendario che i S.S. affidatari dovranno predisporre ed aggiornare secondo i bisogni dei minori, del padre e delle famiglie collocatarie;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in euro 136,9 per spese vive ed euro 5712,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva, c.p.a., come per legge, se dovute.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1418/2020 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Solaroli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA) corso Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
( ), con ultima residenza nota in Faenza (RA), via Laghi n. CP_1 C.F._2
19
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
con addebito a quest'ultima per le gravi violazioni degli obblighi matrimoniali di cui CP_1 all'art. 143 c.c.;
b) prendere atto del decreto provvisorio n. 2589 del 29.04.21 del Tribunale dei Minori di Bologna nel giudizio R.G. n. 621/20 Vol. in merito alla sospensione della responsabilità genitoriale della madre, all'affidamento ai Servizi Sociali dei minori ed al collocamento degli stessi presso le famiglie in cui risultano inseriti;
pagina 1 di 6 c) prevedere che i rapporti padre – figli si svolgano in forma libera secondo il calendario che i S.S. affidatari dovranno predisporre ed aggiornare secondo i bisogni dei minori, del padre e delle famiglie collocatarie;
d) assegnare l'abitazione famigliare al ricorrente;
e) condannare all'integrale pagamento dei compensi e delle spese”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/6/2020 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge con cui contrasse matrimonio in Massa CP_1
Lombarda (RA), il 23/2/2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, atto n. 6, p. 1, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , in data 03.04.2014 e , in data 06.10.2016. Persona_1 Persona_2
All'esito dell'udienza presidenziale, verificata l'impossibilità di tentare la riconciliazione tra i coniugi per essere comparsa la sola parte ricorrente ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I. e nel giudizio è intervenuto il P.M.
Dichiarata la contumacia della resistente, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, dopo una serie di rinvii per ragioni di opportunità relative alle interferenze del presente giudizio con quello pendente presso il TpM, all'udienza del 25/9/2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, il disinteresse della parte resistente al giudizio e l'insistenza di per l'accoglimento della domanda di separazione comprovano la Parte_1
sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da va Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto riguarda la violazione del dovere di fedeltà, secondo il principio consolidato nelle pronunce della Corte di legittimità (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 32837/2022) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile pagina 2 di 6 la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass., sez. 1, 19 febbraio
2018, n. 3923; Cass., sez. 1, 20 agosto 2014, n. 18074).
Quanto, poi, al volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, esso è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del dovere di convivenza, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n.
3426/2022).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie Parte_1
ha dedotto che violò gli obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione
[...] CP_1 nell'interesse della famiglia e coabitazione, per essersi, tra l'altro, allontanata il 12/3/2020 dalla casa familiare per raggiungere un uomo conosciuto in una “chat di natura sessuale”.
Ebbene, la teste ha riferito, limitatamente a quanto qui interessa, che l'odierna Testimone_1 resistente “scese da un furgone, guidato dal compagno, insieme ai bambini, me li consegnò e disse che sarebbe tornata a prenderli, non mi ha detto dove sarebbe andata (…) non ho più visto a CP_1
Faenza, né è venuta a trovare i bambini. L'ho rivista solo a distanza di un mese al Tribunale dei
Minori per l'udienza relativa all'affidamento”.
Nel decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni in atti, poi, si legge che dopo CP_1
essere stata sentita in data 8/7/2020, si era trasferita in Sardegna presso i genitori dell'attuale compagno e non aveva contattato i Servizi, né chiesto informazioni dei figli.
La stessa all'udienza del 17/5/2024 dinanzi al TpM dell'Emilia Romagna in Bologna CP_1
(doc. 15) rappresentò che ella ed il suo compagno si fossero trasferiti nel 2020 da Pavia in Sardegna.
Deve, pertanto, ritenersi provato l'abbandono della casa familiare e l'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della resistente, che – restando contumace - non ha assolto l'onere della prova a suo carico circa l'anteriorità della crisi all'accertata infedeltà ed all'abbandono del domicilio coniugale.
Pertanto la separazione va addebitata all'odierna resistente contumace.
3. Quanto all'affidamento dei figli minori va, invece, premesso in diritto che l'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 - applicabile ratione temporis -, affida la competenza ad adottare i provvedimenti di tutela del figlio in caso di condotta del genitore a lui pregiudizievole al Tribunale per i Minorenni. Tale attribuzione della competenza incontra un'eccezione,
pagina 3 di 6 costituita dall'essere già in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione, di divorzio o per responsabilità genitoriale. Ne consegue che se per primo è stato adito il giudice dei minori, la deroga di cui all'art. 38 disp. att. c.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio - a favore del giudice ordinario non si applica. In tal caso il Giudice specializzato resta competente a conoscere della domanda ex artt. 330 e ss c.c. ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio (cfr. Cass. ord. n. 20202/2018) ed il giudice ordinario prenderà atto dei provvedimenti adottati dal quel tribunale, anche in via provvisoria. Se, per contro, l'azione per la condotta pregiudizievole del genitore sopravviene rispetto al giudizio pendente davanti al tribunale ordinario, la competenza di questo giudice attrae ed esclude quella del tribunale per i minorenni.
Nel caso di specie deve osservarsi che il T.p.M. dell'Emilia Romagna in Bologna - con decreto provvisorio depositato il 17/5/2021 nel proc. n. 621/2020 Vol. antecedente al presente giudizio – ha confermato la sospensione di dalla responsabilità genitoriale ed ha affidato i figli al CP_1
servizio sociale, con l'incarico (di seguito riportato in sintesi): di progettare ed attuare l'inserimento dei due minori presso famiglie affidatarie;
di regolamentare gl'incontri tra i minori e la madre solo in forma protetta;
di regolamentare gl'incontri con il padre in forma libera e secondo opportunità, preferibilmente garantendo la permanenza dei minori presso i nonni paterni ed il padre nel fine settimana quantomeno per una giornata o, se possibile, per l'intero week end;
di predisporre ogni intervento di supporto scolastico educativo, psicologico ove necessario a tutela dei minori;
di proseguire il supporto alla genitorialità del padre;
di supportare il nucleo affidatario.
Tale decreto, per ciò che qui interessa, risulta emesso, da un lato, in ragione dello scarso investimento della madre nel rapporto con i figli, dell'assenza di collaborazione con i Servizi e del gravissimo fattore di pregiudizio nell'eventuale rapporto madre-figli e, dall'altro, in considerazione della presenza di criticità nella capacità genitoriale del padre, pur a fronte di un rapporto affettivo positivo tra padre e figli, avendo peraltro lo stesso padre rappresentato di non poter prendersi cura dei minori e gestirli in autonomia, sia perché impegnato nel lavoro tutto il giorno, sia per la ritenuta necessità dell'uomo di effettuare un percorso di rafforzamento delle sue capacità genitoriali.
In questa sede, allora, in mancanza di elementi di novità - risultando in particolare dalle relazioni dei servizi sociali che il percorso dei minori presso le famiglie collocatarie si è rivelato positivo tanto da risultare auspicabile, secondo i Servizi, un' “adozione mite” dei minori e che a tale progetto il padre abbia aderito (cfr. comparsa conclusionale del ricorrente) - il Collegio prende atto delle decisioni
Part assunte dal in via provvisoria circa la sospensione della responsabilità genitoriale della madre,
l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori ed il collocamento degli stessi presso le famiglie in cui pagina 4 di 6 risultano inserti, che ratifica e dispone che i rapporti tra padre e figli siano regolati in forma libera secondo il calendario che i S.S. affidatari dovranno predisporre ed aggiornare secondo i bisogni dei minori, del padre e delle famiglie collocatarie.
4. Circa la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da essa deve Parte_1
ritenersi inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, poiché ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (e già ai sensi del previgente art. 155 quater c.c.) l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (cfr. tra tante, Cass. sent. n. 21334/2013), laddove, invece, nel caso di specie i figli risultano, all'attualità, collocati in famiglie affidatarie e pertanto il Tribunale non ha il potere di assegnazione della casa coniugale al padre non convivente con i figli.
5. Circa il contributo al mantenimento dei figli è noto che in presenza di affidamento ex art. 4, legge
184/1983, o di adozione l'obbligo di mantenere i figli grava primariamente sul genitore affidatario (cfr. art. 5, legge cit.) o sul genitore adottante (art. 48, legge cit.).
Pertanto, nel caso di specie il Collegio, tenuto conto dell'affidamento consensuale dei figli come da provvedimenti in atti e del già espresso parere favorevole dei Servizi sociali all' “adozione mite dei minori” (cfr. relazione del 3/12/2024, vistata e depositata nel fascicolo telematico l'11/12/2024), ritiene che non v'è luogo a provvedere all'attualità circa il mantenimento dei figli minori da porre a carico dei genitori, salvo sopravvenienze relative alla reviviscenza in capo ai genitori biologici dell'obbligo di mantenimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche (scaglione indeterminabile, valori intermedi tra minimi e medi in considerazione del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'attività compiuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1418/2020 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Massa Lombarda (RA), il 23/2/2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, atto n. 6, p. 1, con addebito a CP_1
b) prende atto delle decisioni assunte dal TpM in via provvisoria circa la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori ed il collocamento degli stessi presso le famiglie in cui risultano inserti, che ratifica e dispone che i rapporti tra padre e pagina 5 di 6 figli siano regolati in forma libera secondo il calendario che i S.S. affidatari dovranno predisporre ed aggiornare secondo i bisogni dei minori, del padre e delle famiglie collocatarie;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in euro 136,9 per spese vive ed euro 5712,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva, c.p.a., come per legge, se dovute.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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