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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG 9524/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 9524/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.ta Manuela Bovolenta;
Parte_1
1 attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Davide Fontana;
Controparte_1 convenuta
avente ad oggetto: contratto di subappalto, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.04.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1 citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2200/2024 con cui la società attrice era stata condannata a pagare la somma di € 40.346,00 a titolo di pagamento di alcune fatture emesse nel 2023 per la fornitura e posa in subappalto di serramenti in pvc destinati ai cantieri dell'opponente siti rispettivamente in LA NE (€
22.642,00), ER (€ 12.738,60) e TE di LA (€ 9.759,60), rappresentando: 1) la violazione del dovere di buona fede e correttezza in quanto il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in pendenza di trattative fra le parti avendo l'opponente proposto un piano di rientro;
2) l'illegittimità del decreto ingiuntivo in punto interessi per non essere stata effettuata una messa in mora iniziale ad eccezione che per le fatture di giugno 2023 (cantiere di LA); 3) in subordine, la presenza di vizi e la mancata esecuzione di alcuni lavori, con conseguente necessità di rideterminare il quantum, posto che nel cantiere di LA era stato consegnato un serramento con misure sbagliate, mancando altresì dei dettagli di completamento su tutti i serramenti, nel cantiere di
ER il committente aveva lamentato la necessità di procedere alla sistemazione di tutti i serramenti nonché la mancanza di due persiane, mentre nel cantiere di TE non è mai avvenuta la posa dei serramenti;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) l'insussistenza dei vizi
[...] denunciati;
2) che in relazione al cantiere di TE era stato fatturato solamente l'acquisto dei serramenti e non la posa, posa che non era stata effettuata a causa dei mancati pagamenti dell'opponente, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
2 - rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze di prova orale formulate dalle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio alli
01.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che, in via preliminare, va rilevata la decadenza in cui entrambe le parte sono incorse in relazione alle prove orali dedotte e rigettate dal Tribunale, non avendone richiesto l'assunzione al momento della precisazione delle conclusioni;
- che, infatti, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello. Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello” (Cass., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157; Cass., sez. VI, 22/04/2016, n. 8161);
- che, nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata;
- che, infatti, la dedotta violazione della buona fede per aver la convenuta depositato il ricorso monitorio quando fra le parti pendevano trattative non è certo causa di illegittimità del decreto stesso, essendo incomprimibile diritto del creditore quello di azionare in sede giudiziale il proprio credito in assenza di patti contrari;
- che, peraltro, l'eventuale violazione della buona fede derivante dal mancato rispetto delle trattative in essere implicherebbe al massimo una responsabilità della convenuta per i danni cagionati all'opponente da tale condotta, questione che tuttavia neppure è stata allegata da parte attrice, e non certo l'illegittimità del decreto ingiuntivo;
- che anche la doglianza in punto interessi e mancanza di preventiva messa in mora per alcune delle fatture azionate in sede monitoria si palesa infondata dal momento che la decorrenza degli interessi relativi al pagamento di fatture emesse fra imprenditori commerciali è regolata dal D.Lgs.
n. 231/2002, art. 4, secondo cui “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, ovvero dalla scadenza indicata nelle fatture, la cui recezione da parte dell'opponente non è mai stata contestata, così come non è stata svolta alcuna contestazione circa l'erroneità del termine di pagamento ivi indicato;
- che, invece, in relazione al quantum della pretesa di pagamento avanzata dall'opposta, va detto che nel caso di specie non è in contestazione l'esistenza dei titoli negoziali e la congruità dei
3 corrispettivi richiesti rispetto alle previsioni contrattuali, ma solamente un inadempimento parziale dell'opposta, con conseguente formulazione da parte dell'opponente di un'eccezione di inadempimento parziale ex art. 1460 c.c. per vizi relativi ai cantieri di LA e ER e per mancata posa dei serramenti in relazione al cantiere di TE;
- che al riguardo va detto che l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. formulata da parte convenuta è inammissibile in quanto tardivamente dedotta per la prima volta con la memoria n. 2, trattandosi (come per la prescrizione) di eccezione in senso stretto, come tale eccepibile solamente dalla parte, sicché avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nella comparsa costitutiva (art. 2969 c.c., nonché Cass. n. 587/2018; 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006;
17630/2007; 11310/2011 nonché Cass., Sez. I, n. 281/2017);
- che, tuttavia, in relazione ai vizi lamentati nei cantieri di LA e ER l'azione dell'opponente nei confronti del subappaltatore risulta inammissibile ex art. 1670 c.c. per difetto di interesse, come eccepito dalla difesa dell'opposta, in assenza di prova della contestazione tempestiva da parte del committente, essendo a tal fine irrilevante che l'opponente non stia esercitando un'azione di regresso (come invece sostenuto dalla difesa attorea in memoria n. 3);
- che, al riguardo va detto che nel caso di specie fra le parti è indubbiamente intercorso un contratto di subappalto in forza del quale la convenuta ha eseguito una parte delle prestazioni (fornitura e posa dei serramenti) che l'attrice si era obbligata ad eseguire verso i propri committenti;
- che, dunque, qualificato come subappalto il contratto oggetto di causa, risulta allora applicabile il disposto di cui all'art. 1670 c.c. secondo cui “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”, perché, in difetto di denuncia del committente, l'appaltatore non ha sostanzialmente interesse a contestare inadempimenti di sorta al suo subappaltatore;
- che, infatti, sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che “l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (Cass., sez. II,
08/10/2018, n. 24717; Corte Appello Perugia, n. 231/2021), ragion per cui “di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore” (Corte Appello Brescia, n. 644/2019);
- che l'assunto che precede è fondato sul fatto che "la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la
4 sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità"
(Cass. Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009);
- che sotto questo profilo non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo cui l'art. 1670 c.c. riguarderebbe la sola azione di regresso, ragion per cui, non agendo l'opponente in regresso ma in autonomia perseguendo il proprio interesse a remunerare il subappaltatore dell'opera da questi effettivamente eseguita, la domanda formulata non sarebbe soggetta ai limiti previsti dal citato art. 1670 c.c.;
- che, infatti, detto assunto non comprende il fatto che l'azione di cui all'art. 1670 c.c. è l'unica prevista dall'ordinamento a tutela dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in relazione alle obbligazioni derivate dal contratto di appalto, posto che detta norma “configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, proprio a voler segnalare che l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria” (Cass., sez. II, 12/05/2016, n. 9766);
- che, di conseguenza, la pretesa del subappaltatore di vedersi riconoscere il compenso non può essere elusa dall'appaltatore qualora non abbia ricevuto contestazioni dal committente, atteso che
“la pretesa, secondo cui l'art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l'appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all'inadempimento dell'appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento;
così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto
5 irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l'avverso inadempimento) nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass., Sez.
VI, 22/10/2020, n. 23071);
- che, in altre parole, posto che l'inadempimento del subappaltatore si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica di un soggetto formalmente estraneo al contratto di subappalto (ovvero il committente originario), l'interesse dell'appaltatore a dolersi dell'inadempimento del subappaltatore è condizionato dal fatto che a monte il committente abbia contestato analogo inadempimento all'appaltatore;
- che, dunque, l'appaltatore non può agire “in responsabilità” (così, testualmente, la già citata Cass.
Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009 che volutamente non parla di regresso in senso stretto ma di azione in responsabilità, che comprende anche l'azione formulata dall'appaltatore prima della denuncia da parte del committente) contro il subappaltatore in assenza di una preventiva azione da parte del committente;
- che, infatti, la sentenza da ultimo menzionata afferma in motivazione che “conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Giustamente, pertanto, il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per vizi e difformità dell'opera non avendo l'appaltatore dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale”, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo l'opponente provato di aver ricevuto tempestive denunce dai committenti;
- che la ratio di una tale previsione normativa è di facile intuizione: nel caso in cui il committente riceva un'opera viziata a causa di lavori non eseguiti diligentemente dal subappaltatore, egli ha indubbiamente patito un danno (con conseguente diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno), mentre l'appaltatore, se riceve il pagamento integrale del compenso dal committente che ha comunque accettato l'opera difforme o viziata, non ha in concreto sofferto alcun danno, avendo egli ricevuto esattamente il compenso pattuito;
- che, conseguentemente, l'appaltatore non ha interesse di dolersi con il subappaltatore dei lavori da questi eseguiti male, in quanto un'azione di questo tipo avrebbe l'effetto di porre l'appaltatore in condizioni migliori di quelle in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il subappaltatore avesse correttamente eseguito i lavori a lui affidati;
- che, infatti, qualora venisse ammessa la domanda dell'appaltatore contro il subappaltatore anche in assenza di contestazioni da parte del committente, l'appaltatore conseguirebbe sia il compenso
6 originariamente pattuito con il committente, sia il risarcimento del danno dal subappaltatore
(eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo), con conseguente aumento del proprio profitto complessivo;
- che, tuttavia, una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento proprio perché l'appaltatore ha ricevuto il suo regolare compenso dal committente, sicché il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo che dovrebbero essere sopportati dal subappaltatore a favore dell'appaltatore avrebbero l'effetto di fare incamerare a quest'ultimo un extraprofitto in danno, sostanzialmente del committente: è il committente, infatti, ad aver subito il danno dalla negligenza del subappaltatore, sicché lui solo, e non l'appaltatore, avrebbe diritto di vedersi ristorare la propria integrità patrimoniale dall'appaltatore (l'unico con cui ha un rapporto contrattuale);
- che nel caso, e solo nel caso, ciò avvenga, allora l'appaltatore ha titolo di agire contro il subappaltatore;
- che, in altre parole, “i vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell'appaltante”, ovvero del committente (Cass., Sez. II, 02/04/2024, n. 8647);
- che, dunque, l'ordinamento ha deciso, in caso di mancata contestazione da parte del committente dei vizi imputabili in definitiva al subappaltatore, di lasciare l'extraprofitto discendente dall'inadempimento in carico al soggetto che l'ha conseguito per primo (ovvero il subappaltatore), ritenendo non meritevole di tutela la domanda dell'appaltatore di vedersi attribuire il suddetto extraprofitto, avendo egli già incamerato dal committente il profitto sperato, ovvero il compenso pattuito, in quanto il trasferimento dal subappaltatore all'appaltatore dell'extraprofitto discendente dal danno patito dal committente implicherebbe l'acquisizione da parte dell'appaltatore di un risarcimento di un danno patito da un terzo, ovvero dal suo committente, in aperta violazione, fra l'altro, del disposto di cui all'art. 81 c.p.c. secondo cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'opponente in relazione ai cantieri di LA e ER non avendo parte attrice adeguatamente provato l'esistenza di valide contestazioni da parte dei suoi committenti;
- che, inoltre, sempre in relazione a detti cantieri va rilevata, con considerazione assorbente,
l'esistenza di un'altra causa ostativa all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, ovvero la genericità della descrizione dei vizi, che rende impossibile la loro esatta identificazione (pure dovendosi osservare che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente in memoria n. 3, la convenuta non risulta aver mai riconosciuto l'esistenza di vizi);
7 - che, infatti, solamente con la memoria n. 2, e solamente in relazione al cantiere di LA, parte attrice ha descritto i vizi, peraltro a mezzo di una Ctp priva di qualunque valore probatorio in quanto non sottoscritta dal suo apparente autore, ma detta allegazione deve ritenersi del tutto tardiva;
- che, infatti, pacifica giurisprudenza afferma che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Cass., n. 17408/2012) e che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Cass., n. 7115/2013; Cass. n. 24607/2017), come avvenuto nella fattispecie in esame;
- che, infatti, la memoria n. 2 è deputata esclusivamente alla replica delle domande ed eccezioni nuove della controparte, alla proposizione delle eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni nuove avversarie ed all'indicazione dei mezzi di prova dei fatti già ritualmente introdotti in giudizio,
e non quindi all'allegazione degli elementi costitutivi della domanda o delle eccezioni, incombente cui sono invece destinati l'atto costitutivo e – per la sole precisazioni – la memoria n. 1;
- che la prima memoria, infatti, è testualmente finalizzata, fra l'altro, alla precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni già formulate, essendo dunque l'ultimo momento processuale in cui la parte può incidere sul thema decidendum tramite l'allegazione dei fatti principali costitutivi della domanda;
- che, pertanto, ad avviso del giudicante, la concreta specificazione dei vizi concretamente contestati doveva avvenire al più tardi in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto tale specificazione è in realtà finalizzata all'individuazione dell'oggetto dell'eccezione di inadempimento di parte attrice tramite la descrizione dei suoi elementi costitutivi ovvero – in altre parole – tramite la compiuta allegazione della causa petendi, che poi avrebbe dovuto essere oggetto delle richieste di prova contenute nella seconda memoria istruttoria;
- che, pertanto, l'allegazione degli elementi costitutivi dell'eccezione contenuta per la prima volta nella seconda memoria deve essere considerata tardiva perché intervenuta allorquando i termini preclusivi di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., era già irrimediabilmente decorsi, con conseguente decadenza dal potere di integrarli successivamente (Tribunale Torino, sez. I,
15/03/2013) “in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5"(Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947);
8 - che si veda anche, con riferimento alle analoghe disposizioni in vigore prima della recente novella
Cassazione civile, sez. II, 26/03/2012, n. 4835, secondo cui “nel regime processuale di cui alla l. n.
353 del 1990, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del "thema decidendum" sono collegate agli introduttivi della causa e all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva”, essendo pure irrilevante l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario (Cass. 30 novembre 2011 n. 25598; Cass. 16 maggio 2007 n. 11298);
- che l'eccezione di inadempimento parziale per la presenza di vizi nei cantieri di LA e ER
(eccezione finalizzata sostanzialmente ad una riduzione del quantum), pertanto, per ciò solo, deve essere rigettata in quanto del tutto genericamente formulata allorquando i termini decadenziali per l'allegazione dei fatti costitutivi a suo fondamento erano spirati, con conseguente cristallizzazione del thema decidendum, essendo tardive le allegazioni svolte per la prima volta con la memoria n.
2;
- che, infatti, “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa” (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328), come avvenuto nella fattispecie in esame;
- che, in altre parole "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass., sez. III,
30/06/2015, n. 13328; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012);
- che, invece, in relazione al cantiere di TE, va detto che l'oggetto di ingiunzione è limitato alla fornitura avendo la convenuta acquistato i materiali che però non ha provveduto a posare a causa degli inadempimenti dell'opponente;
- che al riguardo va premesso che in relazione a detta fornitura l'attrice aveva corrisposto un acconto del 30% come previsto nell'ordine (€ 4.530,00 + Iva a fronte di un ordine di € 15.100,00
+ Iva), e non del 50% come invece sostenuto dalla difesa della stessa opponente in memoria n. 1;
9 - che, svolta la premessa che precede, ritiene il Tribunale che legittimamente l'opposta abbia sospeso l'esecuzione dell'ordine (ovvero della posa) in attesa del pagamento di ingenti debiti pregressi relativi ad altri cantieri perché nei rapporti commerciali fra le parti a rilevare è il saldo complessivo come derivante da tutti i rapporti in essere (art. 1186 c.c.: l'insolvenza del debitore anche per altri rapporti comporta la decadenza dal beneficio del termine), non potendosi certo pretendere che il subappaltatore debba eseguire una specifica fornitura quando le forniture pregresse non sono state saldate, ed al momento della sospensione dell'ordine relativo al cantiere di TE vi era uno scaduto palese di € 22.642,00 in essere da diversi mesi derivante dal cantiere di LA, con promesse (non mantenute) di saldo da parte dell'opponente, sicché la sospensione della prestazione deve ritenersi legittima, e per lo stesso motivo deve ritenersi legittima la richiesta di pagamento del materiale acquistato;
- che, infine, anche le spese di stoccaggio dei materiali acquistati dalla convenuta ma non consegnati all'opponente o consegnati in ritardo a causa degli inadempimenti imputabili all'opponente stessa vanno senz'altro riconosciuti alla resistente;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto opposto;
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi (scaglione sino ad € 52.000,00) per la fase di studio e quella introduttiva e pari ai valori minimi per le restanti fasi stante la modesta attività ivi espletata, solo osservandosi che in questa sede non deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite della fase monitoria in quanto già liquidate dal Giudice del monitorio:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
spese che liquida in € 5.261,00 a titolo di compenso, Controparte_1 oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 9524/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.ta Manuela Bovolenta;
Parte_1
1 attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Davide Fontana;
Controparte_1 convenuta
avente ad oggetto: contratto di subappalto, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.04.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1 citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2200/2024 con cui la società attrice era stata condannata a pagare la somma di € 40.346,00 a titolo di pagamento di alcune fatture emesse nel 2023 per la fornitura e posa in subappalto di serramenti in pvc destinati ai cantieri dell'opponente siti rispettivamente in LA NE (€
22.642,00), ER (€ 12.738,60) e TE di LA (€ 9.759,60), rappresentando: 1) la violazione del dovere di buona fede e correttezza in quanto il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in pendenza di trattative fra le parti avendo l'opponente proposto un piano di rientro;
2) l'illegittimità del decreto ingiuntivo in punto interessi per non essere stata effettuata una messa in mora iniziale ad eccezione che per le fatture di giugno 2023 (cantiere di LA); 3) in subordine, la presenza di vizi e la mancata esecuzione di alcuni lavori, con conseguente necessità di rideterminare il quantum, posto che nel cantiere di LA era stato consegnato un serramento con misure sbagliate, mancando altresì dei dettagli di completamento su tutti i serramenti, nel cantiere di
ER il committente aveva lamentato la necessità di procedere alla sistemazione di tutti i serramenti nonché la mancanza di due persiane, mentre nel cantiere di TE non è mai avvenuta la posa dei serramenti;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) l'insussistenza dei vizi
[...] denunciati;
2) che in relazione al cantiere di TE era stato fatturato solamente l'acquisto dei serramenti e non la posa, posa che non era stata effettuata a causa dei mancati pagamenti dell'opponente, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
2 - rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze di prova orale formulate dalle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio alli
01.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che, in via preliminare, va rilevata la decadenza in cui entrambe le parte sono incorse in relazione alle prove orali dedotte e rigettate dal Tribunale, non avendone richiesto l'assunzione al momento della precisazione delle conclusioni;
- che, infatti, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello. Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello” (Cass., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157; Cass., sez. VI, 22/04/2016, n. 8161);
- che, nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata;
- che, infatti, la dedotta violazione della buona fede per aver la convenuta depositato il ricorso monitorio quando fra le parti pendevano trattative non è certo causa di illegittimità del decreto stesso, essendo incomprimibile diritto del creditore quello di azionare in sede giudiziale il proprio credito in assenza di patti contrari;
- che, peraltro, l'eventuale violazione della buona fede derivante dal mancato rispetto delle trattative in essere implicherebbe al massimo una responsabilità della convenuta per i danni cagionati all'opponente da tale condotta, questione che tuttavia neppure è stata allegata da parte attrice, e non certo l'illegittimità del decreto ingiuntivo;
- che anche la doglianza in punto interessi e mancanza di preventiva messa in mora per alcune delle fatture azionate in sede monitoria si palesa infondata dal momento che la decorrenza degli interessi relativi al pagamento di fatture emesse fra imprenditori commerciali è regolata dal D.Lgs.
n. 231/2002, art. 4, secondo cui “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, ovvero dalla scadenza indicata nelle fatture, la cui recezione da parte dell'opponente non è mai stata contestata, così come non è stata svolta alcuna contestazione circa l'erroneità del termine di pagamento ivi indicato;
- che, invece, in relazione al quantum della pretesa di pagamento avanzata dall'opposta, va detto che nel caso di specie non è in contestazione l'esistenza dei titoli negoziali e la congruità dei
3 corrispettivi richiesti rispetto alle previsioni contrattuali, ma solamente un inadempimento parziale dell'opposta, con conseguente formulazione da parte dell'opponente di un'eccezione di inadempimento parziale ex art. 1460 c.c. per vizi relativi ai cantieri di LA e ER e per mancata posa dei serramenti in relazione al cantiere di TE;
- che al riguardo va detto che l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. formulata da parte convenuta è inammissibile in quanto tardivamente dedotta per la prima volta con la memoria n. 2, trattandosi (come per la prescrizione) di eccezione in senso stretto, come tale eccepibile solamente dalla parte, sicché avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nella comparsa costitutiva (art. 2969 c.c., nonché Cass. n. 587/2018; 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006;
17630/2007; 11310/2011 nonché Cass., Sez. I, n. 281/2017);
- che, tuttavia, in relazione ai vizi lamentati nei cantieri di LA e ER l'azione dell'opponente nei confronti del subappaltatore risulta inammissibile ex art. 1670 c.c. per difetto di interesse, come eccepito dalla difesa dell'opposta, in assenza di prova della contestazione tempestiva da parte del committente, essendo a tal fine irrilevante che l'opponente non stia esercitando un'azione di regresso (come invece sostenuto dalla difesa attorea in memoria n. 3);
- che, al riguardo va detto che nel caso di specie fra le parti è indubbiamente intercorso un contratto di subappalto in forza del quale la convenuta ha eseguito una parte delle prestazioni (fornitura e posa dei serramenti) che l'attrice si era obbligata ad eseguire verso i propri committenti;
- che, dunque, qualificato come subappalto il contratto oggetto di causa, risulta allora applicabile il disposto di cui all'art. 1670 c.c. secondo cui “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”, perché, in difetto di denuncia del committente, l'appaltatore non ha sostanzialmente interesse a contestare inadempimenti di sorta al suo subappaltatore;
- che, infatti, sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che “l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (Cass., sez. II,
08/10/2018, n. 24717; Corte Appello Perugia, n. 231/2021), ragion per cui “di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore” (Corte Appello Brescia, n. 644/2019);
- che l'assunto che precede è fondato sul fatto che "la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la
4 sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità"
(Cass. Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009);
- che sotto questo profilo non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo cui l'art. 1670 c.c. riguarderebbe la sola azione di regresso, ragion per cui, non agendo l'opponente in regresso ma in autonomia perseguendo il proprio interesse a remunerare il subappaltatore dell'opera da questi effettivamente eseguita, la domanda formulata non sarebbe soggetta ai limiti previsti dal citato art. 1670 c.c.;
- che, infatti, detto assunto non comprende il fatto che l'azione di cui all'art. 1670 c.c. è l'unica prevista dall'ordinamento a tutela dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in relazione alle obbligazioni derivate dal contratto di appalto, posto che detta norma “configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, proprio a voler segnalare che l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria” (Cass., sez. II, 12/05/2016, n. 9766);
- che, di conseguenza, la pretesa del subappaltatore di vedersi riconoscere il compenso non può essere elusa dall'appaltatore qualora non abbia ricevuto contestazioni dal committente, atteso che
“la pretesa, secondo cui l'art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l'appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all'inadempimento dell'appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento;
così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto
5 irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l'avverso inadempimento) nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass., Sez.
VI, 22/10/2020, n. 23071);
- che, in altre parole, posto che l'inadempimento del subappaltatore si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica di un soggetto formalmente estraneo al contratto di subappalto (ovvero il committente originario), l'interesse dell'appaltatore a dolersi dell'inadempimento del subappaltatore è condizionato dal fatto che a monte il committente abbia contestato analogo inadempimento all'appaltatore;
- che, dunque, l'appaltatore non può agire “in responsabilità” (così, testualmente, la già citata Cass.
Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009 che volutamente non parla di regresso in senso stretto ma di azione in responsabilità, che comprende anche l'azione formulata dall'appaltatore prima della denuncia da parte del committente) contro il subappaltatore in assenza di una preventiva azione da parte del committente;
- che, infatti, la sentenza da ultimo menzionata afferma in motivazione che “conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Giustamente, pertanto, il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per vizi e difformità dell'opera non avendo l'appaltatore dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale”, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo l'opponente provato di aver ricevuto tempestive denunce dai committenti;
- che la ratio di una tale previsione normativa è di facile intuizione: nel caso in cui il committente riceva un'opera viziata a causa di lavori non eseguiti diligentemente dal subappaltatore, egli ha indubbiamente patito un danno (con conseguente diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno), mentre l'appaltatore, se riceve il pagamento integrale del compenso dal committente che ha comunque accettato l'opera difforme o viziata, non ha in concreto sofferto alcun danno, avendo egli ricevuto esattamente il compenso pattuito;
- che, conseguentemente, l'appaltatore non ha interesse di dolersi con il subappaltatore dei lavori da questi eseguiti male, in quanto un'azione di questo tipo avrebbe l'effetto di porre l'appaltatore in condizioni migliori di quelle in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il subappaltatore avesse correttamente eseguito i lavori a lui affidati;
- che, infatti, qualora venisse ammessa la domanda dell'appaltatore contro il subappaltatore anche in assenza di contestazioni da parte del committente, l'appaltatore conseguirebbe sia il compenso
6 originariamente pattuito con il committente, sia il risarcimento del danno dal subappaltatore
(eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo), con conseguente aumento del proprio profitto complessivo;
- che, tuttavia, una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento proprio perché l'appaltatore ha ricevuto il suo regolare compenso dal committente, sicché il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo che dovrebbero essere sopportati dal subappaltatore a favore dell'appaltatore avrebbero l'effetto di fare incamerare a quest'ultimo un extraprofitto in danno, sostanzialmente del committente: è il committente, infatti, ad aver subito il danno dalla negligenza del subappaltatore, sicché lui solo, e non l'appaltatore, avrebbe diritto di vedersi ristorare la propria integrità patrimoniale dall'appaltatore (l'unico con cui ha un rapporto contrattuale);
- che nel caso, e solo nel caso, ciò avvenga, allora l'appaltatore ha titolo di agire contro il subappaltatore;
- che, in altre parole, “i vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell'appaltante”, ovvero del committente (Cass., Sez. II, 02/04/2024, n. 8647);
- che, dunque, l'ordinamento ha deciso, in caso di mancata contestazione da parte del committente dei vizi imputabili in definitiva al subappaltatore, di lasciare l'extraprofitto discendente dall'inadempimento in carico al soggetto che l'ha conseguito per primo (ovvero il subappaltatore), ritenendo non meritevole di tutela la domanda dell'appaltatore di vedersi attribuire il suddetto extraprofitto, avendo egli già incamerato dal committente il profitto sperato, ovvero il compenso pattuito, in quanto il trasferimento dal subappaltatore all'appaltatore dell'extraprofitto discendente dal danno patito dal committente implicherebbe l'acquisizione da parte dell'appaltatore di un risarcimento di un danno patito da un terzo, ovvero dal suo committente, in aperta violazione, fra l'altro, del disposto di cui all'art. 81 c.p.c. secondo cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'opponente in relazione ai cantieri di LA e ER non avendo parte attrice adeguatamente provato l'esistenza di valide contestazioni da parte dei suoi committenti;
- che, inoltre, sempre in relazione a detti cantieri va rilevata, con considerazione assorbente,
l'esistenza di un'altra causa ostativa all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, ovvero la genericità della descrizione dei vizi, che rende impossibile la loro esatta identificazione (pure dovendosi osservare che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente in memoria n. 3, la convenuta non risulta aver mai riconosciuto l'esistenza di vizi);
7 - che, infatti, solamente con la memoria n. 2, e solamente in relazione al cantiere di LA, parte attrice ha descritto i vizi, peraltro a mezzo di una Ctp priva di qualunque valore probatorio in quanto non sottoscritta dal suo apparente autore, ma detta allegazione deve ritenersi del tutto tardiva;
- che, infatti, pacifica giurisprudenza afferma che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Cass., n. 17408/2012) e che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Cass., n. 7115/2013; Cass. n. 24607/2017), come avvenuto nella fattispecie in esame;
- che, infatti, la memoria n. 2 è deputata esclusivamente alla replica delle domande ed eccezioni nuove della controparte, alla proposizione delle eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni nuove avversarie ed all'indicazione dei mezzi di prova dei fatti già ritualmente introdotti in giudizio,
e non quindi all'allegazione degli elementi costitutivi della domanda o delle eccezioni, incombente cui sono invece destinati l'atto costitutivo e – per la sole precisazioni – la memoria n. 1;
- che la prima memoria, infatti, è testualmente finalizzata, fra l'altro, alla precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni già formulate, essendo dunque l'ultimo momento processuale in cui la parte può incidere sul thema decidendum tramite l'allegazione dei fatti principali costitutivi della domanda;
- che, pertanto, ad avviso del giudicante, la concreta specificazione dei vizi concretamente contestati doveva avvenire al più tardi in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto tale specificazione è in realtà finalizzata all'individuazione dell'oggetto dell'eccezione di inadempimento di parte attrice tramite la descrizione dei suoi elementi costitutivi ovvero – in altre parole – tramite la compiuta allegazione della causa petendi, che poi avrebbe dovuto essere oggetto delle richieste di prova contenute nella seconda memoria istruttoria;
- che, pertanto, l'allegazione degli elementi costitutivi dell'eccezione contenuta per la prima volta nella seconda memoria deve essere considerata tardiva perché intervenuta allorquando i termini preclusivi di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., era già irrimediabilmente decorsi, con conseguente decadenza dal potere di integrarli successivamente (Tribunale Torino, sez. I,
15/03/2013) “in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5"(Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947);
8 - che si veda anche, con riferimento alle analoghe disposizioni in vigore prima della recente novella
Cassazione civile, sez. II, 26/03/2012, n. 4835, secondo cui “nel regime processuale di cui alla l. n.
353 del 1990, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del "thema decidendum" sono collegate agli introduttivi della causa e all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva”, essendo pure irrilevante l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario (Cass. 30 novembre 2011 n. 25598; Cass. 16 maggio 2007 n. 11298);
- che l'eccezione di inadempimento parziale per la presenza di vizi nei cantieri di LA e ER
(eccezione finalizzata sostanzialmente ad una riduzione del quantum), pertanto, per ciò solo, deve essere rigettata in quanto del tutto genericamente formulata allorquando i termini decadenziali per l'allegazione dei fatti costitutivi a suo fondamento erano spirati, con conseguente cristallizzazione del thema decidendum, essendo tardive le allegazioni svolte per la prima volta con la memoria n.
2;
- che, infatti, “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa” (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328), come avvenuto nella fattispecie in esame;
- che, in altre parole "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass., sez. III,
30/06/2015, n. 13328; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012);
- che, invece, in relazione al cantiere di TE, va detto che l'oggetto di ingiunzione è limitato alla fornitura avendo la convenuta acquistato i materiali che però non ha provveduto a posare a causa degli inadempimenti dell'opponente;
- che al riguardo va premesso che in relazione a detta fornitura l'attrice aveva corrisposto un acconto del 30% come previsto nell'ordine (€ 4.530,00 + Iva a fronte di un ordine di € 15.100,00
+ Iva), e non del 50% come invece sostenuto dalla difesa della stessa opponente in memoria n. 1;
9 - che, svolta la premessa che precede, ritiene il Tribunale che legittimamente l'opposta abbia sospeso l'esecuzione dell'ordine (ovvero della posa) in attesa del pagamento di ingenti debiti pregressi relativi ad altri cantieri perché nei rapporti commerciali fra le parti a rilevare è il saldo complessivo come derivante da tutti i rapporti in essere (art. 1186 c.c.: l'insolvenza del debitore anche per altri rapporti comporta la decadenza dal beneficio del termine), non potendosi certo pretendere che il subappaltatore debba eseguire una specifica fornitura quando le forniture pregresse non sono state saldate, ed al momento della sospensione dell'ordine relativo al cantiere di TE vi era uno scaduto palese di € 22.642,00 in essere da diversi mesi derivante dal cantiere di LA, con promesse (non mantenute) di saldo da parte dell'opponente, sicché la sospensione della prestazione deve ritenersi legittima, e per lo stesso motivo deve ritenersi legittima la richiesta di pagamento del materiale acquistato;
- che, infine, anche le spese di stoccaggio dei materiali acquistati dalla convenuta ma non consegnati all'opponente o consegnati in ritardo a causa degli inadempimenti imputabili all'opponente stessa vanno senz'altro riconosciuti alla resistente;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto opposto;
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi (scaglione sino ad € 52.000,00) per la fase di studio e quella introduttiva e pari ai valori minimi per le restanti fasi stante la modesta attività ivi espletata, solo osservandosi che in questa sede non deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite della fase monitoria in quanto già liquidate dal Giudice del monitorio:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
spese che liquida in € 5.261,00 a titolo di compenso, Controparte_1 oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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