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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1982/2021 R.G.
TRA
, c.f. nella qualità di erede di c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione del C.F._2 nuovo difensore, dall'avv.to Nicola Ambrosino, c.f. presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli, alla via San Pasquale a Chiaia n. 35
APPELLANTE
E
, p.iva , rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura generale per atto pubblico del notaio dott. del 6.02.2023, Persona_2 dall'avv.to Mariarosaria Dessi, c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
l' in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66 Controparte_2
APPELLATA
NONCHÉ
p.iva , quale cessionaria del portafoglio Controparte_3 P.IVA_2 assicurativo di , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta, dall'avv.to Gaetano Scuotto, c.f. , presso il cui studio C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Piccinni n. 6
APPELLATA
NONCHÉ
, domiciliato in alla via Della Repubblica Controparte_5 CP_5
n. 7
APPELLATO CONTUMACE
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ai sensi degli artt. 702bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 4757/2020 R.G., pubblicata il 23.04.2021.
Conclusioni per l'appellante : in riforma dell'ordinanza appellata, accertare e Parte_1 dichiarare che il danno subito è riconducibile ad un comportamento dei sanitari dell'
[...]
, e, per l'effetto, condannare in solido e/o per quanto di ragione l' Controparte_6 Parte_2
, l' e la al risarcimento
[...] CP_6 Controparte_5 Controparte_3 del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da nella misura di euro 176.520,60. Parte_1
Conclusioni per l'appellata : dichiarare inammissibile e comunque rigettare, Parte_2 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Conclusioni per l'appellata dichiarare l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello e, in ogni caso, rigettare le domande di parte appellante nei confronti della compagnia assicuratrice siccome inammissibili, improcedibili ed infondate per assenza di azione diretta, con vittoria delle spese e condanna al pagamento di una somma di ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., dinanzi il Tribunale di Nola, espose che, in data Parte_1
30.09.2017, la propria nonna, , era stata ricoverata presso il reparto di ortopedia Persona_1 dell' di a causa di una frattura al femore sinistro, e che, Controparte_6 CP_5 sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi, in data 10.10.2017 decedeva a causa di complicanze sopraggiunte.
L'istante allegò che il decesso era stato determinato da una condotta gravemente colposa dei sanitari operanti presso il reparto di ortopedia dell' a seguito di un Controparte_6 trattamento chirurgico in luogo di quello conservativo, nonostante le plurime e gravi patologie dalle quali la paziente era affetta, ostative all'esecuzione di un intervento operatorio. Aggiunse, inoltre, che l'intervento era stato eseguito con ingiustificato ritardo, in violazione delle linee guida e dei protocolli clinici, i quali prevedevano, nei casi di frattura del femore, l'esecuzione dell'osteosintesi entro 24/48 ore dal ricovero.
§ 1.
1. Tanto premesso, l'attrice chiese di accertare la responsabilità dell' Controparte_6 per il decesso della propria congiunta, nonché la condanna di quest'ultimo al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, invocando il “danno biologico temporaneo e permanente causato alla paziente” e richiamando, dopo le conclusioni del ricorso
2 introduttivo del giudizio, un conteggio relativo alla quantificazione del danno per la perdita del rapporto parentale, quantificato nella somma di euro 176.520,60.
§ 1.2. Si costituì la , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Parte_2 difetto di legitimatio ad causam in capo all' in quanto “non dotato di autonoma Controparte_6 personalità giuridica e dunque incapace a stare in giudizio”.
La contestò, in ogni caso, nel merito, l'avversa pretesa risarcitoria. Parte_2
§1.3. Spiegarono inoltre intervento volontario , , e CP_7 Controparte_8 CP_9
in proprio e nella qualità di eredi di , proponendo domanda Controparte_10 Persona_1 per il risarcimento dei danni conseguenti al medesimo evento nei confronti dell' Controparte_6
e della società indicata quale compagnia assicuratrice
[...] Controparte_3 dell'Ospedale.
§ 1.4. Con ordinanza pubblicata il 23.04.2021, il Tribunale di Nola dichiarò l'inammissibilità delle domande proposte da e dagli ulteriori interventori, dichiarando integralmente Parte_1 compensate le spese di lite.
§ 1.5. In particolare, il primo giudice, richiamando la normativa di settore, ha fondato la decisione sul difetto sia della “legitimatio ad causa” - vale a dire della legittimazione ad agire e a contraddire, evincibile dalla prospettazione attorea - sia della legittimazione processuale passiva dell'
[...]
trattandosi di presidio ospedaliero non costituito in Controparte_6 [...]
e, in quanto tale, privo di soggettività e di personalità giuridica, e, quindi, della capacità CP_11 di essere parte in un giudizio.
Inoltre il Tribunale ha escluso che la costituzione dell' (alla quale era stato notificato Parte_2 il ricorso introduttivo, nonostante la domanda risarcitoria fosse rivolta soltanto nei confronti dell' ), potesse spiegare un'efficacia sanante, “tenuto conto che la Controparte_6 sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c. opera per l'atto di citazione nullo nell'ipotesi in cui sia stato erroneamente identificato il soggetto convenuto, ma non può assumere efficacia sanante in ipotesi di carenza di un presupposto processuale, laddove sia evocato un soggetto, privo di capacità processuale, in luogo di un altro; né può trovare applicazione la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., con riferimento alla notificazione dell'atto introduttivo, tenuto conto che l'atto risulta notificato, stando alla stessa prospettazione attorea, ad un soggetto diverso rispetto a quello indicato come contraddittore”.
§ 2. Avverso la pronuncia di primo grado ha proposto appello, notificato non solo Parte_1 all' e all' , ma anche alla CP_6 Controparte_6 Parte_2 Controparte_3
estranea al giudizio di primo grado.
[...]
3 All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 di precisazione delle conclusioni - rassegnate come sintetizzate in epigrafe - e di discussione orale, la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2.1. Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante censura la statuizione di inammissibilità della domanda di cui all'ordinanza impugnata.
In particolare, la difesa dell'appellante evidenzia che “il Giudice è tenuto in primo luogo a verificare che il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi, fino alla decisione nel merito della controversia. E ciò accade quando il Giudice riscontri, nella fattispecie sottoposta al suo scrutinio, la ricorrenza della capacità processuale delle parti che costituisce un presupposto dell'azione. Nel senso che il Giudice è tenuto, potendolo fare per effetto dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge, ad accertare il rispetto delle disposizioni in materia di capacità processuale
e, se ricorre un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegna alle parti stesse un termine per la sanatoria del vizio. Nulla vieta, dunque, che la struttura sanitaria, o presidio ospedaliero, possa rispondere del danno sofferto dal paziente e legittimamente essere evocata in giudizio, al fine di ottenere un titolo risarcitorio nei confronti della stessa”.
§ 2.2. L'appello va dichiarato preliminarmente inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c., n. 2) c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle parti della sentenza che si intendono impugnare, nonché delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e alle valutazioni in diritto operate dal giudice di primo grado.
In altri termini, il gravame deve confrontarsi in modo puntuale con il contenuto argomentativo della pronuncia impugnata, mediante la formulazione di censure che, pur non dovendo rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, risultino idonee a sovvertire le ragioni addotte dal primo giudice nella motivazione gravata (secondo il principio enunciato da Cassazione, Sez. Un., n. 27199/2017).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da nei confronti del presidio ospedaliero, rilevando, già dalla sola prospettazione della Parte_1 ricorrente, il difetto di legittimatio ad causam di quest'ultimo, in quanto privo di legittimazione a contraddire. La pronuncia di prime cure ha, inoltre, espresso le ragioni per le quali la costituzione in giudizio dell' , non fosse idonea a sanare il vizio genetico della domanda, ragioni Parte_2 consistenti nella circostanza che la domanda era stata rivolta nei confronti di un soggetto privo di personalità giuridica. Il Tribunale ha, quindi, escluso qualsiasi effetto sanante della notificazione del ricorso effettuata anche nei confronti dell' , in quanto quest'ultima era un soggetto Parte_2
4 diverso da quello (erroneamente) indicato come contradditore ( ) nel Controparte_6 ricorso.
A fronte di tale motivazione, puntualmente articolata sul piano logico-giuridico, l'odierna appellante si è limitata, in sede di gravame, a formulare considerazioni di carattere generale in ordine al dovere del giudice di verificare la sussistenza dei presupposti processuali dell'azione in ogni stato e grado del giudizio, senza tuttavia confrontarsi in modo specifico con le concrete argomentazioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità della domanda.
In particolare, l'appellante non ha contestato la qualificazione del presidio ospedaliero convenuto quale ente privo di personalità giuridica, né ha posto in discussione le conseguenze che il primo giudice ha tratto da tale circostanza, ossia l'inammissibilità della domanda per difetto di “legitimatio ad causam” della parte evocata in lite e dell'impossibilità di ritenere sanato il vizio genetico dell'atto Parte introduttivo, neppure attraverso la costituzione della . Parte_2
Ne consegue che l'appello, fondato sul mero richiamo di principi generali in materia di legittimazione processuale, è privo di una compiuta e articolata critica dell'ordinanza impugnata, e risulta, quindi, inidoneo a soddisfare il requisito della specificità dei motivi richiesto dall'art. 342 c.p.c.
In ogni caso si osserva che la domanda risarcitoria non sarebbe comunque accoglibile, atteso che la non allega inequivocamente, in grado di appello, se chiede, nella qualità di erede di PT [...]
, il risarcimento del danno biologico temporaneo patito da quest'ultima prima del decesso, ER oppure il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, atteso che, nella parte conclusiva dell'atto di appello, ai fini della quantificazione del danno, riporta il valore dei punti indicati nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale, laddove, nella parte argomentativa dell'atto di impugnazione, fa riferimento soltanto al danno biologico temporaneo sopportato dalla congiunta. Peraltro l'appellante allega “quale inadempimento qualificato” dei sanitari, la scelta del trattamento chirurgico a seguito della rottura del femore, scelta che i consulenti tecnici d'ufficio, nominati nel primo grado di giudizio, hanno ritenuto, invece, conforme al protocollo clinico, aggiungendo che l'intervento “è stato praticato secondo la buona scienza medica”.
§ 3. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 (avuto riguardo all'importo complessivo del risarcimento richiesto) – vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con compensi liquidati a favore dell' Parte_2
e della nella misura prossima ai minimi di tariffa, in ragione
[...] Controparte_3 della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato, utilizzato per la definizione del gravame.
5 Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e l'
[...]
, rimasto contumace. Controparte_6
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, c.p.c., invocata dal difensore della compagnia assicuratrice convenuta in grado di appello.
E invero, quanto al primo comma dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisa mala fede o colpa grave nella condotta processuale della parte appellante soccombente. Con riguardo al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., introdotto dal legislatore nel 2009 per reprimere l'abuso del processo, si evidenzia che si tratta di fattispecie estranea alla responsabilità aquiliana. La norma configura, infatti, una "sanzione di ordine pubblico", dettata con finalità deflattive del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. In tal senso milita la pronuncia della
Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152/16, ha rilevato che l'art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso;
ciò - secondo il Giudice delle leggi - è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al
"pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa, avente connotati pubblicistici. Pertanto, la disposizione in esame prescinde dall'elemento soggettivo.
Ciò posto, nel caso di specie l'appellante non ha tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012,
n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile nei sensi di cui in motivazione;
6 2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a Parte_1 favore dell'appellata , spese che si liquidano in euro 7.160,00 Controparte_1 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 Controparte_3
spese che si liquidano in euro 7.160,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali
[...] nella misura del 15%, iva e cpa;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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