Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3633/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. ESPOSITO Parte_1
MARIA);
E
, nata in [...] il [...] (Avv. ARENA Controparte_1
GABRIELLA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi conclusioni congiunte del 3 marzo 2025 e note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 04/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo, formulando delle conclusioni congiunte per la pronuncia del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
Palermo, con sentenza non definitiva n. 3941/2021 del 19/10/2021, passata in giudicato come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra il sig. nato a [...] il Parte_1
17.11.1951, e la sig.ra nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Palermo nell'anno 2013, atto n. 171, Parte II, S.C. - Volume 2594.
2. Disporre che l'assegnazione della casa coniugale in Palermo, Via Francesco Lo Jacono n. 98, già rilasciata dalla sig.ra e dal di lei figlio in data 17.03.2024, debba CP_1 Persona_1 seguire le regole ordinarie sui diritti dominicali e, per l'effetto, resti nel pieno godimento e nell'esclusiva disponibilità del sig. usufruttuario. Pt_1
3. Disporre a carico del sig. e in favore della sig.ra l'assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di € 1.100,00 mensili con decorrenza dal mese di aprile 2025, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat dal secondo anno (a far data dal mese di aprile 2026).
4. Dichiarare che le parti hanno concordemente suddiviso tra loro i beni mobili in comunione legale che costituivano l'arredo della casa coniugale e i regali di nozze, già prelevati dalla sig.ra al momento CP_1 del rilascio dell'appartamento, e che hanno provveduto concordemente e in via transattiva alla suddivisione dei restanti beni caduti in comunione legale, immediata e differita e, per l'effetto, a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca ragione, pretesa, diritto ed eccezione di natura patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio e di ogni rivendicazione, pretesa, diritto, rimborso e restituzione ex art. 192 c.c. sui beni caduti nella comunione immediata e in quella differita, hanno convenuto che a) gli automezzi, Vespa IA tg. CD25185, Nissan OT tg. FE832XT e Opel OR tg. DM124DZ, restino nel pieno godimento e nell'esclusiva disponibilità dell'intestatario, sig. che si farà Parte_1 carico di ogni onere di manutenzione e assicurazione, che b) il sig. rinunci, come in Parte_1 effetti rinuncia, ad azionare legalmente, anche in via esecutiva, nei confronti della sig.ra CP_1
e del figlio la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5798/2023, sia
[...] Persona_1 per somme in condannatorio, sia per spese legali e imposta registro, e inoltre che c) versi in favore della sig.ra la somma complessiva di €. 16.000,00 (sedicimila/00 euro), quanto Controparte_1 all'importo di €. 5.000,00 entro il 10.03.2025, quanto all'importo di €. 5.000,00 entro il 04.04.2025 e quanto alla residua somma di €. 6.000,00 entro il 30.09.2025, somma che a tale titolo la sig.ra
[...] dichiara di accettare, come in effetti accetta (s.b.f. dei suddetti pagamenti alle scadenze CP_1 convenute), unitamente alla rinuncia da parte del sig. ad azionare legalmente, anche in via Pt_1 esecutiva, la sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 5798/2023, e con reciproco impegno delle parti a non proseguire, anzi ad abbandonare ex art 309 c.p.c., il giudizio di gravame pendente dinanzi la Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, iscritto al n. R.G. 156/2024, non comparendo all'udienza già fissata per il giorno 20.11.2026, con espressa rinunzia sin d'ora all'azione intrapresa ed alle relative domande, eccezioni, difese e conclusioni spiegate nei rispettivi atti, con conseguente estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c..
5. Dichiarare che, per l'effetto del raggiunto accordo transattivo, e salvo buon fine del pagamento alle scadenze pattuite inter partes e indicate al punto 4, lett. c), le parti nulla hanno a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualunque titolo connesso e/o discendente dal rapporto patrimoniale di comunione dei beni e da qualunque altro rapporto patrimoniale connesso al rapporto di coniugio, con espressa rinuncia reciproca a far valere qualsiasi diritto, azione, eccezione per qualsiasi ragione, presente e passata, sui beni caduti nella comunione immediata e in quella differita, intendendosi con la presente esaurito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio.
6. Dichiarare che ogni altra domanda formulata dalle parti nel giudizio di scioglimento del matrimonio
è stata reciprocamente rinunciata.
7. Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, dando atto della rinuncia dei procuratori delle parti alla solidarietà per spese e compensi professionali prevista dall'art. 13, comma 8, L. n. 247/2012”
(cfr. note congiunte di trattazione scritta depositate in data 03/03/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ucraina, in data
20/04/2013 da , nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile del Comune di Palermo al n. 171, parte II, serie C, dell'anno
2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.