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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4235/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cianci Stefano (c.f. , giusta procura in C.F._2 calce all'atto di appello;
APPELLANTE E
nato a [...] il [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Lamberti Antonio (c.f. e dall'avv. C.F._4
IE DO (c.f. ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione in appello;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 21/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 Controparte_1 prospettando che:
- in data 21 aprile 2006, con atto notarile, acquistava alcune quote della società a responsabilità limitata “Medicenter”: una quota nominale di € 1.000,00 da moglie di Controparte_2
nonché una quota nominale di € 400,00, da Controparte_1 Controparte_3
- il prezzo pattuito per la cessione di tali quote, pari ad € 50.000,00, era stato versato alla che ne aveva rilasciato quietanza, in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'atto CP_2 notarile tramite i seguenti assegni circolari n. 60441432- 12 del 10/04/2006 di € Parte_2
30.000,00; n. 60441452 - 06 del 21/04/2006 di € 10.000,00 e n. 60441451 - 05 del 21/04/2006 di € 10.000,00, per un totale di €50.000,00, tutti intestati al marito della il dott. CP_2
Controparte_1
-con scrittura privata redatta dal medesimo notaio che aveva redatto l'atto di cessione delle quote societarie del 21 aprile 2006, e si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
1 erano, altresì, obbligati a conferire nella società un complesso immobiliare sito in CP_4
Napoli, alla via San Giacomo dei Capri n. 20, e dal canto suo, il dott. , a fronte CP_1 dell'obbligo da lui assunto di conferire la propria quota di comproprietà del 65% di detto complesso immobiliare nella società Medicenter, riceveva quale ulteriore corrispettivo, in aggiunta all'importo di € 50.000,00 di cui sopra, la somma ulteriore di € 75.000,00, sempre a mezzo assegni circolari allo stesso intestati, tratti sulla n. 23667571 - 05 del Parte_2
02/05/2006 di € 5.000,00; n. 60441480 - 80 del 02/05/2006 di € 10.000,00; n. 60441479 - 07 del 02/05/2006 di € 10.000,00; n. 60441478 - 06 del 02/05/2006 di € 10.000,00; n. 60441477 - 05 del 02/05/2006 di € 10.000,00; n. 60441476 - 04 del 02/05/2006 di € 10.000,00; n. 60441481 - 04 del 02/05/2006 di € 10.000,00 e n. 60441451 - 05 del 21/04/2006 di € 10.000,00;
-il dott. , contrariamente agli obblighi assunti, non aveva conferito la propria quota di CP_1 proprietà del complesso immobiliare nella società Medicenter per cui, con atto del 12.3.2010, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli suo marito Controparte_2
e per ivi sentir dichiarare risolta per inadempimento la Controparte_1 Controparte_3 scrittura dell'aprile 2006 e, conseguentemente, condannare i convenuti tutti alla restituzione delle somme versate, sia per l'acquisto delle quote della e sia per il mancato Parte_3 conferimento in detta società del complesso immobiliare di Via S. Giacomo dei Capri;
- con sentenza del 4.7.2013, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità della scrittura privata, ritenendo, invece, valido l'atto di cessione delle quote sociali del 21 aprile 2006 e, quindi, aveva rigettato la domanda di restituzione della somma di € 115.000,00 versati dal
, ritenendo che il prezzo di acquisto delle quote sociali fosse stato interamente pagato Parte_1 prima del menzionato atto di cessione;
-che, nella pendenza dei termini di impugnazione di tale pronuncia, le parti era addivenute ad un accordo, ed in particolare il dott. si era obbligato a corrispondergli la Controparte_1 somma di € 80.000,00 a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa per la vicenda occorsa, ma, una volta trascorsi i termini per la proposizione dell'appello, non aveva versato l'importo pattuito. Il , quindi, tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che, per effetto della Parte_1 nullità della scrittura privata sottoscritta dai soli , e , la causa CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1 giustificatrice della corresponsione della somma di € 75.000,00 allo era venuta meno e CP_1 per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione di detta somma oltre interessi;
2. Si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale il rigetto della domanda Controparte_1 attorea con conseguente condanna del al pagamento delle spese di lite. In particolare, Parte_1 il convenuto, oltre a negare che tra le parti fosse mai intercorso un accordo transattivo, deduceva che l'emissione degli assegni circolari per € 75.000,00 costituiva parte del prezzo per l'acquisto delle quote della società evidenziando che l'atto notarile non Parte_3 conteneva nessun riferimento alla somma di € 50.000,00. Inoltre, lo evidenziava che la CP_1 somma di € 115.000,00, costituiva il prezzo della cessione del 5% delle quote societarie, come la somma di € 46.000,00 incassata da , marito di costituiva il Controparte_5 Controparte_3 prezzo della cessione del 2% delle quote societarie e che tanto era confermato dalla logica matematica, poiché le predette somme rappresentavano la giusta proporzione delle quote sociali detenute e cedute dalle signore e infatti la aveva ceduto il 5% delle CP_2 CP_3 CP_2
2 quote della società e aveva ottenuto € 115.000,00 (=23.000,00 X 5) e la aveva ceduto CP_3 il 2% di quote e ottenuto € 46.000,00 (= 23.000,00 x 2).
Con sentenza n. 7121/2021 del 03/09/2021, pubblicata in data 06/09/2021, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dal condannandolo, altresì, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore del convenuto Controparte_1
In sintesi, e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il Giudice di prime cure specificava che:
- la richiesta dell'attore, nelle note di trattazione scritta del 22/06/2020, di un termine per consentirgli di deferire personalmente davanti al Giudice giuramento decisorio al convenuto era irrituale e, pertanto, inammissibile perché il giuramento avrebbe dovuto essere proposto nelle forme di cui all'art. 233 c.p.c. ed in ogni caso il procuratore costituito per il era privo del potere di deferirlo e non aveva articolato il Parte_1 giuramento in capitoli separati;
- mancava prova di un accordo transattivo, quindi la domanda principale di € 80.000,00 era infondata;
- in merito alla domanda subordinata di restituzione di € 75.000,00, mancava la certificazione del passaggio in giudicato (ex art. 124 disp. att. c.p.c.) della sentenza n. 8609/2013, e quindi era necessario procedere ad una valutazione nel merito;
- non vi era prova che la somma di € 75.000,00 fosse stata versata a titolo di conferimento dell'immobile nella società e pertanto la domanda subordinata di restituzione era infondata;
- parimenti era infondata la domanda di restituzione della predetta somma per l'acquisto delle quote, perché contraddetta dalla prova documentale del contratto di cessione (atto notarile del 8/6/2006) che dichiarava il prezzo pattuito versato e quietanzato;
- mancava prova che il versamento richiesto in restituzione fosse avvenuto per il conferimento dell'immobile e non quale parte del prezzo per l'acquisto delle quote e, quindi, anche la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. era infondata.
2.Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1. Mediante il primo motivo di gravame l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato l'efficacia di giudicato esterno alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8609 del 4/7/2013, con la quale era stata dichiarata nulla, nonché priva di effetti, la scrittura sottoscritta con , e e mediante la quale Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
l'appellato si era obbligato nei suoi confronti a conferire alla il 65% del Parte_3 complesso immobiliare in Napoli avente ingresso dal civico 20 di via S. Giacomo dei Capri. Il ha evidenziato che, nel caso di specie, era pacifico che la sentenza n. 8609/2013 Parte_1 fosse passata in giudicato, non potendo essere attribuita natura costitutiva all'adempimento previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., norma che, secondo l'appellante, atterrebbe alla mera certificazione resa dal cancelliere del passaggio in giudicato della sentenza.
2.2. Mediante il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. In particolare, il impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha Parte_1 ritenuto che la somma di € 75.000,00, richiesta in restituzione, costituisse parte del prezzo per l'acquisto delle quote societarie. Sul punto l'appellante evidenzia che la cessione delle quote, 3 non era avvenuta in data 8/6/2006, bensì in data 21/4/2006 e che, nell'atto di cessione del 21 aprile 2006, era possibile leggere che la gli aveva ceduto le proprie quote CP_2 quietanzandone il prezzo e dichiarando di aver ricevuto il relativo pagamento anteriormente alla stipula dell'atto. Secondo il , quindi, solo le sottoscrizioni delle firme dei soci Parte_1 [...]
e erano state aggiunte in data 8/6/2006. Parte_4 Persona_1
L'appellante, pertanto, ha prospettato che il versamento dell'importo di € 75.000,00 al dott.
, avvenuto con assegni circolari emessi fino al 2/5/2006, non costituiva il pagamento del CP_1 prezzo per l'acquisizione delle quote della considerato che tale pagamento era Parte_3 stato debitamente effettuato anteriormente al 21 aprile 2006, come affermato dalla stessa cedente. Conseguentemente, ha sostenuto che il Giudice di prime cure, nella valutazione delle prove, era incorso in un errore decisivo perché il pagamento dell'intero prezzo della quota del 5% di proprietà della non era avvenuto né era stato saldato in data 8/6/2006, ma CP_2 antecedentemente alla sottoscrizione dell'atto di cessione del 21/4/2006, per cui il versamento di ulteriori € 75.000,00, avvenuto in data 2/5/2006, non poteva certo costituire parte del pagamento del prezzo delle quote della CP_2
Ad avviso dell'appellante, mancherebbe, dunque, un titolo in grado di giustificare l'appropriazione della somma di € 75.000,00 da parte dell'appellato.
2.3. Mediante il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che, siccome in data 21/4/2006, la gli aveva venduto le proprie quote della dichiarando di CP_2 Parte_3 aver ricevuto il pagamento antecedentemente e di non avere altro a pretendere, dichiarata nulla la scrittura privata sottoscritta con i soli e , l'appellato si era CP_2 CP_3 CP_1 appropriato, senza titolo, della somma di € 75.000,00 corrispostagli in data 2/5/2006 dando, così, vita ad un pagamento indebito ex art. 2033 c.c.
2.4 Col quarto motivo l'appellante ha censurato l'operato del primo Giudice nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di concedere di fissare una nuova udienza per deferire personalmente giuramento decisorio al dott. sulla dazione della somma di € 75.000,00; ha affermato al CP_1 riguardo che la richiesta era legittima e ammissibile ai sensi dell'art. 233 c.p.c., che permette alla parte di scegliere di deferire personalmente il giuramento in udienza e che ciò era stato impedito dalla modalità "non in presenza" dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, il ha ribadito l'intenzione di deferire il giuramento, qualora ritenuto necessario. Parte_1
Sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente accertare e dichiarare la natura ed efficacia di giudicato esterno tra le parti in causa della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8609/13. 2) nel merito, ritenuto che il pagamento della somma versata di € 75.000,00 dall'appellato all'appellante in data 2.5.2006, costituisca indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., condannare il dr. alla Controparte_1 restituzione in favore del prof. di detta somma di € 75.000,00 oltre interessi. Parte_1
3) in via gradata condannare il dr. al pagamento, in favore del prof. della medesima somma CP_1 Parte_1 di € 75.000,00 ovvero di quella diversa ritenuta dalla ecc.ma Corte adita, per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
4) in via istruttoria e ove ritenuto necessario da codesta ecc.ma Corte, ammettere l'appellante a deferire personalmente davanti al Collegio giuramento decisorio, così come richiesto nel presente atto;
5) condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.” 4 si è costituito in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, inoltre, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e , in quanto altre parti che avevano Controparte_3 Controparte_6
"promesso" di trasferire le proprie quote alla società nel contesto della vicenda Parte_3 immobiliare. Quanto al merito dei motivi di appello proposti dal , l'appellato ha specificato: Parte_1
- che, in qualità di marito in comunione dei beni della aveva ricevuto la somma di € CP_2
115.000,00 per la cessione delle quote societarie nella misura del 5%, mentre , Controparte_5 in qualità di marito di aveva ricevuto la somma di € 46.000,00 per la cessione Controparte_3 delle quote societarie nella misura del 2%;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dal , il prezzo versatogli a titolo di Parte_1 corrispettivo per la cessione da parte della moglie delle sue quote societarie non era di € 50.000,00, bensì di € 115.000,00 e, sul punto, ha richiamato, la motivazione della sentenza n. 8609/2013 che indicava in € 115.000,00 il prezzo per la cessione della quota Persona_2
Inoltre, lo ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate e CP_1
l'inammissibilità della domanda di restituzione per ingiustificato arricchimento. Quanto, alla richiesta di giuramento decisorio lo ha evidenziato che la stessa era del tutto CP_1 inammissibile e in contrasto con fatti già ampiamente accertati in un altro giudizio. Sulla base di tali argomentazioni, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare dichiarare la nullità della domanda;
- nel merito, ordinato l'integrazione del contraddittorio, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
”. All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. In via del tutto preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in considerazione del fatto che si è limitato a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Come precisato, infatti, dalla Suprema Corte, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l'atto d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17). Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto d'appello, è possibile desumere quali sono i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare individuando, con sufficiente precisione, le questioni contestate. Inoltre, risulta infondata l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e . La domanda proposta in questa sede di appello, così Controparte_3 Controparte_6 come già in primo grado, mira alla restituzione di una somma di denaro (€ 75.000,00) versata da
5 direttamente a e della quale si lamenta l'indebito Parte_1 Controparte_1 pagamento, in ragione della nullità dell'accordo che la giustificava. Non si tratta di una domanda che incide in maniera inscindibile sulla posizione giuridica di tutti i soggetti che avevano partecipato alla scrittura privata dichiarata nulla o ad altri aspetti della più ampia vicenda negoziale. La pretesa restitutoria si configura come obbligazione solidale, o comunque disgiunta, non richiedendo la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nell'assetto negoziale complessivo, ma solo del soggetto a cui la somma è stata indebitamente versata. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e non può essere accolto. È certamente errata la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata riconosciuta l'efficacia di giudicato esterno alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8609 del 4/7/2013, che ha dichiarato la nullità e l'inefficacia della scrittura privata più volte sopra richiamata. Ebbene, tale sentenza con cui è stata sancita la mancanza di efficacia di tale scrittura privata, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure e come, invece, pacificamente affermato sia dall'appellante che dall'appellato nei rispettivi scritti difensivi, è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione. È, infatti, pacifico che l'onere inerente al deposito della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. a cui fa riferimento l'ordinanza n. 20974/2018 della Corte di Cassazione richiamata dal primo Giudice, viene meno laddove – come accaduto nel caso in esame – il passaggio in giudicato venga provato in altri modi di legge, tra cui l'ammissione espressa di tale circostanza da parte controparte. L'appellato, infatti, nella propria comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello ha espressamente affermato che “l'attore surrettiziamente, non avendo coltivato in tempo l'impugnativa della sentenza n. 8609/2013, vuole mettere in discussione il giudicato formatosi con il predetto provvedimento. Sul punto, ormai, si è formato il giudicato dell'odierna sentenza impugnata, in quanto la parte appellante, non ha impugnato espressamente il relativo capo”. Come, infatti, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità “di fronte al riconoscimento esplicito del giudicato esterno proveniente dalla controparte, la questione della certificazione di cancelleria perde rilievo, perché il fatto in questo caso sarebbe da considerarsi pacificamente ammesso agli atti e, quindi, non necessiterebbe di alcuna prova”. (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 4803 del 1/03/2018). Ne consegue, dunque, che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8609/13, non può più porsi in discussione la nullità della scrittura senza data certa intercorsa tra il prof. ed i signori e Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
Tuttavia, con la medesima sentenza, il Tribunale aveva anche ritenuto infondata la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali, stipulato con atto autenticato nelle firme dal notaio in data 8/6/2006 (e che, secondo l'appellante, Persona_3 sarebbe stato concluso nel mese di aprile del 2006), evidenziando che non vi fosse “alcun elemento per poter ritenere che il medesimo fosse condizionato all'adempimento della scrittura privata che lo stesso attore assume risalire ad epoca antecedente, ovvero all'aprile 2006, e che — come già detto — era comunque invalido ed inefficace perché mai sottoscritto da tutti i necessari contraenti”. Inoltre, nella sentenza, pacificamente passata in giudicato, espressamente era stata anche rigettata la domanda di restituzione della somma versata dall'attore per l'acquisto delle quote, fondata sull'assunto che tale corrispettivo sarebbe stato indebitamente trattenuto dai soci
6 per la parte di €.115.000,00, e da . In particolare, in detta Controparte_1 Controparte_5 sentenza si legge che tale prospettazione risultava “anch'essa infondata, poiché contraddetta dalla prova documentale costituita dallo stesso contratto di cessione innanzi citato, autenticato nelle firme, nel quale le parti contraenti hanno dichiarato essere stato versato il prezzo indicato ed i cedenti tutti ne hanno accusato ricezione, rilasciandone quietanza”. Consegue a quanto premesso che risulta ormai coperta dall'efficacia del c.d. giudicato esterno non solo l'affermazione della nullità della scrittura privata con la quale si era obbligato a conferire alla società Medicenter la proprietà del fabbricato Controparte_1 sito in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 20, ma anche quella relativa alla qualificazione della somma di € 115.000,00, pacificamente versata dal allo mediante gli Parte_1 CP_1 assegni circolari sopra indicati, quale prezzo della cessione del 5% delle quote della suddetta società. A fronte della espressa menzione e motivazione che ha indotto il Giudice al rigetto nel merito della domanda di restituzione per l'importo di € 115.000,00, è inibito a questa Corte interpretare il giudicato in modo difforme dal suo tenore letterale sorretto da coerente motivazione. Nello specifico, il , nel presente giudizio, sostanzialmente chiede di accertare che il Parte_1 prezzo convenuto tra le parti per la cessione delle quote della Medicenter sarebbe stato, non già
€ 115.000,00, ma di € 50.000,00, sicché la restante somma (quantificata in dispregio della matematica in € 75.000,00) sarebbe stata pattuita tra le parti come corrispettivo del conferimento nella società dell'immobile più volte menzionato. Senonché, tale prospettazione si pone in radicale contrasto con quanto accertato nella sentenza del Tribunale di Napoli sopra richiamata posto che, come anticipato, il Giudice ha esplicitamente e motivatamente ritenuto che la somma pattuita per la cessione delle quote di proprietà della moglie dello fosse quella di € 115.000,00. CP_1
In sostanza, vuol dirsi che, nell'interpretare il giudicato esterno formatosi tra le parti, non è possibile riqualificarne la portata, in quanto ciò, nel caso di specie, implicherebbe una formale e sostanziale riforma della pronuncia, attività, questa, rimessa agli ordinari mezzi di impugnazione. D'altra parte, l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Alla luce di quanto premesso risultano infondati tutti i motivi di appello formulati dal
, compreso quello relativo al mancato deferimento del giuramento decisorio atteso Parte_1 che, a tacere d'altro, la richiesta formulata dal ex art. 233 c.p.c. nel giudizio di primo Parte_1 grado e reiterata nell'atto di appello risulta, comunque, inammissibile. Risulta pacifico in giurisprudenza, infatti, che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (cfr. Cassazione, civile, Ordinanza 25 ottobre 2023 n. 29614).
7 Nel caso di specie, invece, i capi sui quali è stato deferito il giuramento decisorio, risultano formulati in termini sfavorevoli allo avendo ad oggetto la circostanza dell'avvenuto CP_1 incasso degli assegni di cui l'appellante chiede la restituzione. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Lamberti e DO IE dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c., come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
7121/2021, pubblicata in data 06/09/2021 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto; Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00), oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA se dovute, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Lamberti e DO IE dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c.;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli il 15.10.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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