TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 5506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5506 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. BARBIERI MARIA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla I Traversa Privata Via E. Nicolardi n. 97-Parco Il Verde-
Lotto 21
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/09/1992, che dalla loro unione erano nati due figli: e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la CP_1 Per_1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione
1 materiale e spirituale;
chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 1.7.25, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali già vivono, di fatto, separati, con obbligo reciproco del rispetto e dell'assistenza morale e materiale e di comunicazione dei cambi di residenza e/o domicilio;
• ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli dell'anno 1992, Atto
n. 56, p. I, s. sez. R;
• porre a carico del Sig. l'importo di euro 400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra ; Parte_2
• dichiarare compensate le spese legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 56, parte I, s., sez. R, reg. Atti Matrimonio anno 1992); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5506 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. BARBIERI MARIA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla I Traversa Privata Via E. Nicolardi n. 97-Parco Il Verde-
Lotto 21
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/09/1992, che dalla loro unione erano nati due figli: e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la CP_1 Per_1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione
1 materiale e spirituale;
chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 1.7.25, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali già vivono, di fatto, separati, con obbligo reciproco del rispetto e dell'assistenza morale e materiale e di comunicazione dei cambi di residenza e/o domicilio;
• ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli dell'anno 1992, Atto
n. 56, p. I, s. sez. R;
• porre a carico del Sig. l'importo di euro 400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra ; Parte_2
• dichiarare compensate le spese legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 56, parte I, s., sez. R, reg. Atti Matrimonio anno 1992); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3