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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168/2025 rvg instaurata su ricorso di:
e elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Controparte_1 Controparte_2
Piazza Stocco, n. 3, presso lo studio dell'avv. Caterina Bruni che li rappresenta e difende,
ricorrenti con l'intervento del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Chiedono che l'Ill.ma Corte adita dichiari l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data
24/06/2024; con ogni conseguente statuizione, e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milto (VV) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge”.
Per il P.G. “Esprime parere favorevole”.
FATTO e DIRITTO
e , con ricorso del 7.2.2025, chiedevano che, ai Controparte_1 Parte_1
sensi della Legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in LE (V
V) il 6.6.2015, debitamente trascritto nei registri di matrimonio del Comune medesimo.
A tal fine esponevano:
-che, con sentenza del 24.6.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro aveva dichiarato la nullità del matrimonio per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo convenuto (can 1095, n. 2, CJC)”;
-che detta sentenza, con decreto del 12.11.2024, era stata resa esecutiva dal Supremo
Tribunale della Signatura Apostolica;
-che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento;
Producevano, a corredo della domanda, la necessaria documentazione.
Sostituita l'udienza del 27.3.2025 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e depositate note di conclusioni, la Corte, con ordinanza del 4.4.2025, tratteneva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda dei signori e merita accoglimento. Controparte_1 Parte_1
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda giacchè: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica;
d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato;
e) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un
Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Nella concreta fattispecie, la nullità del matrimonio concordatario è stata pronunciata dall' autorità giudiziaria ecclesiastica sulla base del canone 1095, n. 2, “per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo”. Ebbene la pronuncia non è contraria all'ordine pubblico italiano.
In particolare, deve rilevarsi che “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”. (Cass.
n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del 01/06/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte”).
Pertanto, non trova applicazione, in casi come quello di specie, l'orientamento di legittimità formatosi in tema di riserva mentale di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o di apposizione di condizione pro-futuro al vincolo matrimoniale da parte di uno dei nubendi (Cass. ord. n. 18492/2022; Cass. n. 15142/2023), che richiede la conoscenza o conoscibilità del vizio del consenso da parte dell'atro coniuge nella prospettiva della tutela dell'affidamento, quale principio di ordine pubblico.
Peraltro la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti è stata pronunciata a seguito di una istruttoria completa, consistita nell'esame delle parti e dei testimoni, i quali hanno dichiarato che già prima del matrimonio il dimostrava una “personalità ed una condizione psicologica molto problematica, Pt_1 dimostrava già la sua ansia e la sua immaturità”. Conseguentemente la era in CP_1
condizione di avvedersi dell'immaturità del nell'affrontare il matrimonio. Pt_1
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di LE (V V) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana
a margine degli atti di nascita di nata a [...] il [...], e di Controparte_1
, nato a Catanzaro il [...], in [...] all'art. 49, lett. h), del Parte_1
richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Essendo stata la delibazione richiesta congiuntamente dalle parti nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 24.6.2024, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio concordatario contratto in LE (V V) il 6.6.2015 da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_1 Parte_1
28.3.1980, ed ivi trascritto, divenuta esecutiva il 12.11.2024;
-dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge.
-nulla sulle spese del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 7.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo