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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4185/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 01/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01477/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01477/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01477/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di primo grado la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY7012J01477/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, sul presupposto dell'applicazione del c.d. “regime premiale” di cui all'art. 10 del D.L. n. 201/2011.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto operante la riduzione dei termini decadenziali, sostenendo che nel caso di specie la contribuente non aveva correttamente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
All'udienza del 16.12.2025 di discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento notificato il 3 dicembre 2018, con riferimento alla dedotta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per effetto dell'applicazione del regime premiale di cui all'art. 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 201/2011.
Giova preliminarmente ricordare che il regime premiale comporta, tra l'altro, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti,
e risulti coerente con gli indicatori previsti.
Nel caso di specie, come puntualmente dedotto dall'Ufficio e documentato in appello, risulta che la società Società_1 s.a.s., di cui l'odierna appellata è socia, ha trasmesso due diversi studi di settore, modificando in modo significativo i dati dichiarati (in particolare i ricavi e gli altri proventi).
Manca quindi il requisito della “fedeltà dichiarativa” richiesto dalla norma per l'accesso al regime premiale.
Ne consegue la decadenza dai benefici premiali, ivi compresa la riduzione dei termini di accertamento.
Pertanto, non essendo applicabile la riduzione annuale dei termini, trova applicazione il termine ordinario di cui agli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nel caso di specie 31 dicembre 2018.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato in data 3 dicembre 2018, esso risulta tempestivo.
Erroneamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto intervenuta la decadenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della produzione documentale intervenuta in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Palermo, 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH OL FR TA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4185/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 01/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01477/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01477/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J01477/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di primo grado la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY7012J01477/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, sul presupposto dell'applicazione del c.d. “regime premiale” di cui all'art. 10 del D.L. n. 201/2011.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto operante la riduzione dei termini decadenziali, sostenendo che nel caso di specie la contribuente non aveva correttamente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
All'udienza del 16.12.2025 di discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento notificato il 3 dicembre 2018, con riferimento alla dedotta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per effetto dell'applicazione del regime premiale di cui all'art. 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 201/2011.
Giova preliminarmente ricordare che il regime premiale comporta, tra l'altro, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti,
e risulti coerente con gli indicatori previsti.
Nel caso di specie, come puntualmente dedotto dall'Ufficio e documentato in appello, risulta che la società Società_1 s.a.s., di cui l'odierna appellata è socia, ha trasmesso due diversi studi di settore, modificando in modo significativo i dati dichiarati (in particolare i ricavi e gli altri proventi).
Manca quindi il requisito della “fedeltà dichiarativa” richiesto dalla norma per l'accesso al regime premiale.
Ne consegue la decadenza dai benefici premiali, ivi compresa la riduzione dei termini di accertamento.
Pertanto, non essendo applicabile la riduzione annuale dei termini, trova applicazione il termine ordinario di cui agli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nel caso di specie 31 dicembre 2018.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato in data 3 dicembre 2018, esso risulta tempestivo.
Erroneamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto intervenuta la decadenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della produzione documentale intervenuta in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Palermo, 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH OL FR TA