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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARIO MAURO presso il cui studio in Busto Arsizio Corso XX Settembre 7 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. FABRI FRANCESCA e dell'avv.to
[...]
PETRETTO LUCA presso il cui studio in Roma viale Libia 4 sono elettivamente domiciliati resistenti
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte adiva il Parte_1
Tribunale di Vercelli al fine “di accertare e dichiarare il diritto della
[...]
al ristoro di tutte le spese sostenute per la fornitura dei materiali di Parte_1 cui al punto “15.” delle premesse (del ricorso) e di cui alle fatture allegate quale doc.
4), tutti utilizzati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia inerenti l'immobile di proprietà dei sig.ri sito in Vercelli (VC), via Benadir n.34 e, per Parte_2
l'effetto, condannare i sig.ri al pagamento in favore della Parte_2 della somma pari ad € 13.956,95 a titolo di fornitura dei Parte_1
1 predetti materiali e forniture, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo: Controparte_1 Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati i vizi nella realizzazione delle opere della presso l'abitazione Parte_1
dei sigg.ri e , sita in Vercelli via Benadir 34, condannare la CP_1 CP_2 al pagamento della somma compresa tra € Parte_1
25.500,00 - 36.000,00€ a titolo di risarcimento e/o di ripristino della abitazione comprensiva dei nuovi materiali necessari ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
oltre €250,00 (+iva) e €120,00 (+iva) per la refusione delle spese sostenute per il tentativo di ripristino del riscaldamento a pavimento (fatture n. 271/2021 e 107/2021 della De Vita srl). Condannare altresì la al Parte_1 pagamento della somma di € 5.000,00 in favore dei sig.ri e a CP_1 CP_2
titolo di risarcimento per il mancato utilizzo dei bagni della abitazione e per il mancato godimento a pieno dell'intero immobile.
Il Giudice formulava una proposta transattiva che le parti accettavano;
le stesse congiuntamente davano atto che la somma indicata dal Giudice nella suddetta proposta ex art. 185 bis c.p.c. era stata interamente pagata dalla parte resistente nel corso del giudizio, chiedendo quindi l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva così rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni.
Questo Giudice, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione della lite e dell'intervenuto pagamento delle somme ivi previste da parte dei resistenti, non può che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali tra le parti, come dalle stesse richiesto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del procedimento;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vercelli, il 12.03.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARIO MAURO presso il cui studio in Busto Arsizio Corso XX Settembre 7 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. FABRI FRANCESCA e dell'avv.to
[...]
PETRETTO LUCA presso il cui studio in Roma viale Libia 4 sono elettivamente domiciliati resistenti
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte adiva il Parte_1
Tribunale di Vercelli al fine “di accertare e dichiarare il diritto della
[...]
al ristoro di tutte le spese sostenute per la fornitura dei materiali di Parte_1 cui al punto “15.” delle premesse (del ricorso) e di cui alle fatture allegate quale doc.
4), tutti utilizzati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia inerenti l'immobile di proprietà dei sig.ri sito in Vercelli (VC), via Benadir n.34 e, per Parte_2
l'effetto, condannare i sig.ri al pagamento in favore della Parte_2 della somma pari ad € 13.956,95 a titolo di fornitura dei Parte_1
1 predetti materiali e forniture, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo: Controparte_1 Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati i vizi nella realizzazione delle opere della presso l'abitazione Parte_1
dei sigg.ri e , sita in Vercelli via Benadir 34, condannare la CP_1 CP_2 al pagamento della somma compresa tra € Parte_1
25.500,00 - 36.000,00€ a titolo di risarcimento e/o di ripristino della abitazione comprensiva dei nuovi materiali necessari ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
oltre €250,00 (+iva) e €120,00 (+iva) per la refusione delle spese sostenute per il tentativo di ripristino del riscaldamento a pavimento (fatture n. 271/2021 e 107/2021 della De Vita srl). Condannare altresì la al Parte_1 pagamento della somma di € 5.000,00 in favore dei sig.ri e a CP_1 CP_2
titolo di risarcimento per il mancato utilizzo dei bagni della abitazione e per il mancato godimento a pieno dell'intero immobile.
Il Giudice formulava una proposta transattiva che le parti accettavano;
le stesse congiuntamente davano atto che la somma indicata dal Giudice nella suddetta proposta ex art. 185 bis c.p.c. era stata interamente pagata dalla parte resistente nel corso del giudizio, chiedendo quindi l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva così rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni.
Questo Giudice, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione della lite e dell'intervenuto pagamento delle somme ivi previste da parte dei resistenti, non può che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali tra le parti, come dalle stesse richiesto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del procedimento;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vercelli, il 12.03.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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