Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/05/2025, n. 10455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10455 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Di Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura U.T.G.-OMISSIS- e Questura-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
- del decreto Div. -OMISSIS- 6^ F di revoca della licenza del porto di fucile per uso venatorio emesso dalla Questura-OMISSIS- in data -OMISSIS-2021 e notificato all’interessato in data -OMISSIS-2021;
- del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti prot. uscita n.-OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia-OMISSIS- in data -OMISSIS-2021 e notificato all’interessato in data-OMISSIS-2021;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura U.T.G.-OMISSIS- e della Questura-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per il ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 16.12.2021 e depositato in data 13.1.2022) il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura-OMISSIS- del -OMISSIS-2021 di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio ed il decreto prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-2021 del Prefetto della Provincia-OMISSIS- di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, adottati in seguito a querela sporta nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 644 c.p. e 132 del T.U.B per esercizio abusivo dell’attività finanziaria.
Con un unico motivo di ricorso il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità di tali provvedimenti in ragione dell’assenza / insufficienza della motivazione degli stessi.
Il ricorrente ha sostenuto l’insufficienza del richiamo ad una mera querela, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto esporre il percorso logico – giuridico seguito per pervenire al giudizio di ridotta affidabilità e pericolosità del ricorrente, non potendo la motivazione risolversi nel ricorso a formule stereotipate. L’amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’assenza di precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente, nonché della buona condotta dallo stesso tenuta in ambito lavorativo e dell’assenza di episodi di utilizzo abusivo delle armi. Anche l’istruttoria posta in essere dall’amministrazione sarebbe stata carente, poiché laddove la stessa fosse stata svolta in modo corretto sarebbero stati acquisiti gli elementi necessari alla valutazione della personalità del ricorrente.
2. Si sono costituite la Questura e la Prefettura U.T.G.-OMISSIS- senza svolgere alcuna difesa.
3. Con ordinanza presidenziale pubblicata in data 23.10.2024 il Presidente di Sezione ha invitato il ricorrente a specificare la persistenza o meno dell’interesse alla definizione nel merito del giudizio e disposto il deposito da parte dell’amministrazione di una relazione.
Con atto depositato in data 22.11.2024 il difensore del ricorrente ha manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, depositando altresì dispositivo di sentenza del Tribunale-OMISSIS- del 9.11.2024 di assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste, riferito dal ricorrente ai fatti suddetti.
Invece, nessun riscontro è stato fornito dall’amministrazione all’ordinanza suddetta.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti non hanno depositato alcunché.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16.5.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso proposto va respinto.
4.1. “ Va premesso, in via generale, che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell’arma. Per consolidata giurisprudenza della Sezione, per detto giudizio non è necessaria l’attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l’accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l’abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
L’autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, e ad essa la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza è dunque quello di svolgere una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III,10-07-2020, n. 4449)
La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (il quale prevede che: “...Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne”) è, dunque, una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121).
6.1 - Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, che potrebbero verificarsi anche in caso di comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238); pertanto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260), ovvero, in caso di convivenza con soggetti ritenuti non affidabili, in quanto, ad esempio, resisi responsabili di reati e, quindi, pienamente capaci di abusare delle armi e di eludere la sorveglianza del legittimo detentore delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 02/05/2006, n. 2438, in relazione ad una fattispecie in cui il divieto di detenzione era stato disposto in considerazione della convivenza del padre – detentore delle armi – con -OMISSIS- condannato per gravi delitti).
6.2 - Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell’esistenza di condotte “rimproverabili” dell’interessato ” (Consiglio di Stato, III Sez., 29 aprile 2025, n. 3643).
4.2. Da quanto precede deriva, in sintesi, il riconoscimento all’amministrazione di un’ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti per l’applicazione della suddetta misura e che a questa non è richiesto un giudizio di pericolosità sociale, bensì più semplicemente un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi.
Ciò posto, non può ritenersi che l’amministrazione abbia posto in essere una valutazione manifestamente irragionevole o illogica, in quanto dalla querela suddetta e dall’avvenuta instaurazione di procedimento penale nei confronti del ricorrente per i reati suddetti era desumibile un giudizio prognostico negativo quanto all’affidabilità del ricorrente, con conseguente possibilità che questo, anche per mezzo di condotte omissive, non assolvesse agli oneri di diligente custodia su di lui incombenti.
Del resto, neppure il ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei lamentati profili di difetto di istruttoria, non avendo comprovato l’effettiva assenza di precedenti penali e di polizia, nonché la buona condotta dallo stesso tenuta in ambito lavorativo.
4.3. Peraltro, neanche riveste rilievo ai fini del presente giudizio il dispositivo assolutorio prodotto dal ricorrente in seguito all’ordinanza presidenziale suddetta.
In effetti, tale tipologia di fatti sopravvenuti “ non possono trovare ingresso in questo giudizio, in quanto la legittimità degli atti va scrutinata alla luce dei fatti esistenti al momento della loro adozione; ne consegue che l’intervenuta assoluzione dell’appellante … potranno semmai essere poste a base di un’istanza di riesame rivolta all’Amministrazione, ma certamente non inficiare ex post la legittimità del divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca della licenza di porto di fucile, dei quali nel momento in cui sono stati adottati, ricorrevano certamente le condizioni di legge ” (Consiglio di Stato, III Sez., 16 aprile 2025, n. 3304).
4.4. Alla luce di quanto precede il ricorso proposto va respinto, fermo restando che il ricorrente potrà porre la sopravvenuta pronuncia di assoluzione da parte del giudice penale a fondamento di istanza di riesame rivolta all’amministrazione.
5. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.