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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 4163/2024
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 11:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti SCALISE GAETANO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti TASSONI FRANCO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti CICCOPIEDI SALVATORE;
Avv. MALATESTA in sost.
Controparte_2
Avv. GIULIANELLI LORENZO;
presente anche in sost.;
Avv. SALA ILARIA;
Avv. BANCILHON ALESSANDRO ROMA;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. La Corte
decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del
16 ottobre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 4163/2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.11002/2024 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 11002/2024 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da
, ha statuito come segue: “accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda Parte_1 di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, e per l'effetto condanna il dott. e la Controparte_2 [...] in solido nei confronti dell'attore e in misura paritaria (50 %) nei rapporti Parte_2 interni, a pagare a lasomma di € 60.000,00, in valore attuale, oltre interessi legali Parte_1 die calamitatis (21.11.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a tenere indenne e manlevare il proprio assicurato dott. Controparte_1
, di quanto da egli dovuto all'attore in ottemperanza o in esecuzione della presente Controparte_2 sentenza, con lo scoperto contrattuale del 10 %; - condanna e la Controparte_2 Parte_2
in solido nei confronti dell'attore e in misura paritaria (50 %) nei rapporti interni, a
[...] rifondere le spese di lite pagare a , liquidate complessivamente in € 14.000,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato, oltre Iva e
Cpa secondo legge;
- condanna a rifondere le spese di lite a , Controparte_1 Controparte_2 liquidate complessivamente in € 13.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato, oltre Iva e Cpa secondo legge;
- pone le spese di CTU, così come quivi liquidate in € 2.000,00 oltre Iva per ciascun consulente -- dottori Persona_1
(Medico legale) e (Specialista in neurochirurgia) -- definitivamente a carico Persona_2 di , della e di in solido nei Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 confronti dell'attore e in quota paritaria nei rapporti interni”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n.11002/2024 del Tribunale di
Roma e in accoglimento dei dispiegati motivi di appello: In via istruttoria: a) Si chiede che l'Ecc.ma
Corte, in accoglimento di quanto argomentato e dedotto nei motivi II e VI del presente atto qui da intendersi richiamati, voglia ammettere la prova testimoniale con tutti gli ulteriori testi e anche sui rimanenti capitoli di prova formulati nella memoria ex art.183 co. VI n.2 c.p.c. di parte attrice;
b) voglia disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado con affidamento dell'incarico a diverso collegio composto da un neurochirurgo, con esperienza e pratica nel settore della chirurgia spinale;
c) In subordine, si chiede che venga disposta la convocazione dei CC.TT.UU. a chiarimenti affinché gli stessi, previa in ogni caso nuova visita dell'attore nel contraddittorio con i consulenti delle parti ed esame dei documenti sopravvenuti prodotti, forniscano mediante relazione integrativa scritta risposta alle osservazioni dei C.T.P. della deducente parte attrice ed ai molteplici rilievi formulati negli scritti depositati dalla deducente difesa dell'attore, odierno appellante. NEL
MERITO:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti/appellati Prof. e Controparte_2
per tutti i profili e motivi dedotti in giudizio, e il conseguente nesso causale Parte_2 con i gravissimi danni subiti dal Sig. ;
2. per l'effetto condannare i predetti Parte_1 convenuti/appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, di natura biologica, morale ed esistenziale, nonché per la violazione del dovere di informazione e la lesione del diritto all'autodeterminazione, e dei danni patrimoniali, subiti e subendi, nessuno escluso, in favore del Sig. nella misura quantificata in € 3.174.966,96 o in quella somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento del danno per spese sostenute e per le spese future, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante e al pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. Rideterminare le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidando i compensi professionali sulla base del valore della controversia risultante dall'effettivo importo risarcitorio che verrà liquidato dall'Ecc.ma Corte, liquidando altresì le spese e i compensi del procedimento di mediazione, oltre spese generali e accessori di legge.
4. Con vittoria di spese e compensi di lite del grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha chiesto Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita: 1) in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 11002/2024 del 27.6.2024 del Tribunale di Roma;
2) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che l'impugnazione del sig. venga accolta: a) rigettare la domanda Parte_1 nella quantificazione prospettata dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori esperiti;
b) confermare la statuita ripartizione delle quote di responsabilità come determinata dal Giudice di primo grado con la impugnata sentenza n. 11002/2024 Vinte le spese di lite relative al grado di appello”.
Costituitosi a sua volta in giudizio, il dr. ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
Si è costituita, infine, la che ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte, contrariis reiectis - In via principale, nel merito con riferimento all'appello del sig. Parte_1
, rigettarlo perché infondato e non supportato da adeguata prova e per l'effetto confermare la
[...] sentenza del Tribunale di Roma n. 11002/2024 pubblicata il 27.06.2024; - in via subordinata e solo nella denegata e non creduta ipotesi venga accolto l'appello del sig. : rigettare la Parte_1 domanda nella quantificazione prospettata dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori esperiti;
- con riferimento alla domanda di manleva formulata dal prof. nei confronti di Controparte_2 CP_1
, nell'ipotesi di accertamento dell'operatività della polizza invocata, dichiarare
[...] Controparte_1
tenuta a manlevare il Prof. solo nel rispetto di tutti i limiti e condizioni previste
[...] Controparte_2
(massimale di € 1.000.000,00, franchigia, scoperto del 10% etc.) dal contratto assicurativo invocato;
- gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, confermare la statuita ripartizione delle quote di responsabilità (50%) come determinata dal Giudice di primo grado con la impugnata sentenza n. 11002/2024. In via istruttoria:
✓ Ci si oppone quindi alla rinnovazione della CTU in quanto la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di 1^ grado risulta esaustiva e congruamente motivata;
✓ Ci si oppone alla convocazione dei CCTTUU a chiarimenti, ma nella denegata e non creduta ipotesi dovesse essere ammessa si chiede che i CCTTUU indichino l'incidenza dell'eventuale progressione che avrebbero avuto le pre- esistenti lesioni, con relativi deficit menomativi, nell'ipotesi che l'intervento eseguito nel 2016 non fosse stato effettuato a seguito dell'eventuale rifiuto del Sig. ; ✓ ci si oppone alla richiesta di Pt_1
parte appellante di ammissione della prova testimoniale, in quanto ultronea e superflua;
✓ si chiede lo stralcio delle dichiarazioni testimoniali depositate dall'attore sub. doc. 20 non essendovi il consenso di tutte le parti in causa e, soprattutto non essendovi allo stato alcun provvedimento di autorizzazione da parte del giudice;
✓ si chiede lo stralcio di tutta la documentazione depositata tardivamente dall'appellante ed in ogni caso successivamente allo scadere delle memorie ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c.; ✓ si chiede che codesto Ecc.ma Corte ordini all'attore ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione della documentazione attestante le somme percepite e da percepire da parte dell' a CP_3 titolo di indennità di accompagnamento e/o ad altro titolo, nonché l'eventuale CTU espletata dinnanzi al Tribunale di Cassino. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP.”.
La causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza del 16 ottobre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da , che ha agito Parte_1 nei confronti della e del Prof. per ottenere la condanna Parte_2 Controparte_2 al pagamento della somma di € 3.174.966,96 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'intervento di “laminectomia” eseguito in data 21 novembre 2016, in esito al quale aveva riportato gravi postumi permanenti a carico del segmento midollare con
“sindrome della cauda equina”, nonché a titolo di nocumento per la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Il Tribunale, all'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico, in quanto non erano emersi profili di responsabilità colposa a carico del chirurgo, il quale aveva eseguito correttamente l'intervento, e della struttura sanitaria;
ha accolto, invece, la domanda relativa alla violazione del consenso informato e - sul presupposto che il paziente si sarebbe comunque, sottoposto all'operazione, anche laddove fosse stato preventivamente reso edotto degli eventuali postumi invalidanti - ha condannato la e il Prof. Parte_2 CP_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 60.000,00, a titolo di ristoro per la
[...] violazione del diritto all'autodeterminazione.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
Il primo motivo, con il quale la parte appellante lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 132 c.p.c., nonché degli artt. 1176, 1218, 1228, 1223, 2043, 2056, 2059,
2697 c.c., ed il secondo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza, violazione dell'art.132 co.1 n.4
c.p.c., 112 c.p.c. e art. 1176 c.p.c.”, possono essere unitariamente vagliati, per la connessione logica che li lega, e vanno disattesi.
Innanzitutto, con riferimento all'adesione del Tribunale alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, vanno rammentati i consolidati principi dettati dalla Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 11917/21)”.
Nel caso in esame, la Consulenza tecnica d'ufficio collegiale redatta dal dr. Persona_2
e dal dr. appare il frutto di un lavoro puntuale e accurato, le cui risultanze –
[...] Persona_1 che contengono adeguate risposte alle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte - meritano condivisione, non ravvisandosi motivi per discostarsene. Dall'elaborato peritale sono emerse le seguenti circostanze: il 12 maggio 2000 Parte_1
- a seguito della precipitazione dal quarto piano di un'abitazione con impatto diretto al suolo - ha subito un grave traumatismo consistente in “fratture multiple maxillo-facciali (emimandibola di sinistra, mascellari, frontali, etmoidali, orbitarie), in lesione da scoppio del bulbo oculare di destra, in fratture costali multiple a destra, in frattura da scoppio di L4 e di L5 con impegno del canale spinale da parte di frammenti ossei, in frattura della branca ischio-pubica di sinistra, in frattura della tibia e del perone di destra, in frattura bifocale della tibia e del perone di sinistra esposta e scomposta, in fratture calcaneari bilaterali, in contusione polmonare a destra, in pneumotorace, in contusione epatica, in contusione renale a destra, in versamento addominale”; sono seguiti negli anni numerosi ricoveri con interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi;
in data 8.11.2016 il Prof. CP_2 ha certificato che “il Sig. , sofferente per radicolopatia post traumatica
[...] Parte_1
(sciatalgia e deficit ingravescente agli arti inferiori) necessita di intervento chirurgico di correzione di stenosi postraumatica lombo sacrale (fratture L4-L5 già stabilizzate)”; il 21 novembre 2016 il
è stato sottoposto all'intervento chirurgico di correzione presso la all'esito, è Pt_1 Parte_2 stato riscontrato un danno neurologico ascrivibile alla “sindrome della cauda equina”, con aggravamento della situazione patologica preesistente.
Sulla base della documentazione medica acquisita e dello scrupoloso esame dei referti radiografici i CC.TT.UU. sono pervenuti alla conclusione che l'indicazione di sottoporre il paziente all'intervento neurochirurgico è stata esatta;
che l'operazione è stata eseguita in modo corretto;
che non sono ravvisabili motivi di censura nel comportamento dei sanitari che hanno effettuato l'intervento.
Si legge, in particolare, nell'elaborato che “non si può criticare l'incisione chirurgica ed il campo chirurgico scelto. È stato usato il microscopio operatorio per magnificare il campo operatorio e meglio visualizzare i confini tra tessuto cicatriziale e il tessuto calcifico riferito, nonché il piano di clivaggio con la dura madre a livello L4-L5 così come è corretto iniziare dalle lamine indenni di L3 per trovarlo. Il chirurgo descrive inoltre una grave stenosi calcifica che depiazza verso destra il sacco durale con le radici della cauda al suo interno. Per prudenza usa il microtrapano ed il kerrison per evitare strappi e lacerazioni e alla fine, come ormai si fa spesso, depone uno strato di colla di fibrina per favorire la soluzione di continuo dei tessuti. Agli atti ed in base alle medicazioni riportate nella cartella clinica la guarigione della ferita chirurgica avviene nei tempi usuali e senza complicanze fino alla data del trasferimento il 12.12.2016. Il referto della ecotomografia eseguita il
2.1.2017, durante il ricovero presso l' , anche a causa dei limiti diagnostici propri CP_4 della tecnica, non indica sicuramente un quadro di fistola liquorale, ma può essere anche compatibile con la riespansione del sacco durale dopo l'intervento. Infatti, la TC e la RM lombosacrale del 16.1.2017 non rilevano raccolte liquide patologiche, né altre complicanze postoperatorie. Inoltre, nelle stesse, è confermata la laminectomia e decompressione dal limite inferiore di L3 fino a L5, com'è possibile osservare nelle seguenti immagini TC (fig.2)”.
Gli effetti avversi che si sono, purtroppo, verificati erano prevedibili, tanto che gli stessi
Consulenti di Parte designati dal hanno riconosciuto la difficoltà dell'intervento, affermando Pt_1 che “in letteratura è riportata questa complicanza dopo l'esecuzione di interventi di laminectomia, soprattutto se complessi, come in questo caso;
le complicanze non erano, tuttavia, prevenibili o evitabili.
Circa la spiegazione dei postumi “è possibile ipotizzare che si sia riacutizzata la sindrome della cauda, insorta acutamente con il trauma del 2000, poi compensata con interventi ortopedici e riabilitazione negli anni successivi…. Considerata la diligenza nella procedura chirurgica, tale complicanza può essere anche addotta a cause imprevedibili come quella vascolare, visto che non è descritta la fuoriuscita delle radici della cauda a livello L4 – L5”.
Gli esiti riportati non possono essere, dunque, ascritti alla condotta negligente o imperita del chirurgo atteso che “non sono…emerse condotte contrarie alle leges artis tali da condizionare l'insorgenza della lesione nervosa. Evento che nel caso concreto non è stato quindi possibile evitare, nonostante comportamenti improntati all'ordinaria diligenza”.
Al riguardo, soccorre, infatti, il principio per cui “nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile,
e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile ” (Cass. 35024/22).
Quanto al rilievo mosso dall'appellante secondo cui i Consulenti non sarebbero stati in grado di spiegare compiutamente le ragioni del peggioramento delle condizioni di salute, avendo solo ipotizzato alcune plausibili complicazioni di una situazione già compromessa, in difetto di ulteriori elementi di riscontro e anche laddove si volessero ravvisare margini di incertezza sulla ricostruzione della vicenda, trova ingresso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18). La terza censura, rubricata come “Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver il
Tribunale ritenuto non configurabile il danno alla salute conseguente alla violazione del consenso informato e per aver ritenuto che “il paziente si sarebbe comunque determinato a compiere l'operazione, quand'anche avesse conosciuto i rischi e le alternative terapeutiche" e che “il consenso all'intervento chirurgico sarebbe stato ugualmente prestato dal paziente anche in caso di adeguata conoscenza dei rischi dell'operazione”: violazione ovvero falsa applicazione degli artt.1218, 2697,
2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c”, va respinta.
In applicazione dei criteri ermeneutici dettati dalla Corte di Cassazione in tema di consenso informato, il Tribunale ha escluso che nel caso in esame ricorresse l'ipotesi del c.d. dissenso presunto
- cui consegue, in caso di danno alla salute non riconducibile a colpa dei sanitari, il ristoro (oltre che della violazione del diritto all'autodeterminazione) della “situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto” - e ha, piuttosto, ravvisato gli estremi della differente situazione in cui “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito)”, nel qual caso “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (Cass. 16633/23).
La decisione merita condivisione.
La gravità della situazione in cui versava il , destinata con il tempo a peggiorare - anche Pt_1 con l'aggravamento della sintomatologia dolorosa e delle difficoltà di deambulazione - e non più tamponabile con le pesanti terapie farmacologiche, già assunte, induce a ritenere che lo stesso si sarebbe comunque sottoposto all'intervento, anche laddove fosse stato messo al corrente di possibili esiti infausti, in quanto la sua qualità di vita era fortemente compromessa dal punto di vista neurologico, con un quadro morboso incidente sulla forza degli arti inferiori e con un deficit sfinterico vescicale, controllato al bisogno con torchio addominale (come riportato nell'anamnesi fisiologica raccolta al momento del ricovero).
Inoltre, nel premettere che la valutazione dell'intendimento del paziente deve essere effettuata necessariamente ex ante, il Collegio ritiene che - a fronte dell'auspicabile miglioramento della situazione dell'epoca, che aveva già costretto il paziente ad operazioni e numerosi ricoveri, e della pressocché certa evoluzione peggiorativa in difetto dell'intervento di correzione, il avrebbe Pt_1 verosimilmente affrontato il rischio della complicazione, anche perché si trattava di un'eventualità rara, tra quelle che sono purtroppo prospettabili in qualsiasi tipo di intervento chirurgico.
Come correttamente affermato dal Tribunale, le risultanze istruttorie si prestano a dubbi di attendibilità e non offrono utili elementi di valutazione.
Innanzitutto, con riferimento alla descrizione delle condizioni fisiche e alla riferita normalità delle pregresse condizioni di vita del , appaiono ben più verosimili le risultanze delle Pt_1 certificazioni mediche e della C.t.u. rispetto alle narrazioni rese dai testi, senza contare che la teste madre dell'appellante, ha comunque riferito dell'aggravamento della Testimone_1 sintomatologia dolorosa;
con riferimento al dissenso presunto, i testi hanno espresso opinioni personali (teste “secondo me…”) e - anche laddove hanno confermato che il paziente non Tes_2 si sarebbe operato (cfr. deposizione di ) ove fosse stato edotto delle possibili Testimone_3 conseguenze negative - il tenore del capitolo rende fuorviante la deposizione, in quanto presuppone la circostanza (non emersa dagli atti) che i problemi dell'attore potessero essere risolti con il ricorso a terapie conservative e non invasive, nel qual caso è evidente che lo stesso avrebbe preferito non sottoporsi all'intervento chirurgico.
Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento del danno biologico, resta assorbito per effetto dell'insussistenza della responsabilità sia del chirurgo che della struttura sanitaria, che hanno avuto in cura il . Pt_1
Il quinto motivo, relativo all'insufficiente liquidazione del danno derivato dalla lesione dell'autodeterminazione, non è fondato.
Premesso che è passata in giudicato, in difetto di appello incidentale, la statuizione con la quale il Tribunale ha condannato i convenuti in via solidale al pagamento della somma di € 60.000,00
a titolo di ristoro per la lesione del diritto a disporre liberamente di se stessi, l'importo riconosciuto appare in linea e, addirittura, superiore ai criteri equitativi indicati nelle Tabelle di Milano, ove peraltro non figurano dei veri e propri parametri tabellari, ma meri criteri orientativi elaborati alla stregua dei dati emergenti da un numero consistente di pronunce di merito intervenute sul tema in questione. Con particolare riguardo ai casi connotati da “eccezionale entità”, nei quali può farsi rientrare la fattispecie in esame in ragione dell'irreversibilità delle sofferenze fisiche, l'Osservatorio di Milano ha individuato una soglia non inferiore a € 23.246,00, abbondantemente superata dal
Tribunale, che ha effettuato una valutazione congrua e rapportata in modo corretto e adeguato alla particolarità della situazione che il si è trovato ad affrontare dopo l'intervento. Pt_1
Il sesto motivo, afferente alle istanze istruttorie, va disatteso. Come detto la Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado appare esaustiva e convincente, cosicché non ricorrono i presupposti per disporne la rinnovazione né per chiamare i
Consulenti a chiarimenti.
Gli ulteriori approfondimenti istruttori invocati dalla parte appellante non appaiono necessari, ove si consideri che i capitoli non ammessi dal giudice di primo grado si profilano come generici o non contestualizzati e, comunque, irrilevanti, mentre la limitazione dei testi operata dal Tribunale al numero di 4 unità per parte risulta del tutto ragionevole, non occorrendo - anche alle luce delle considerazioni sopra espresse - dare ulteriore corso all'escussione di altri testimoni.
Il settimo motivo, afferente alle spese di lite, va respinto, in quanto, da un lato, la parte appellante ha invocato una nuova liquidazione sul presupposto del riconoscimento di un maggiore quantum risarcitorio, che la Corte non ha concesso;
dall'altro, con riguardo alla mancata liquidazione delle spese di mediazione, anche a voler far rientrare detti esborsi nell'ambito delle spese del giudizio di primo grado (e non anche nel novero dei compensi stragiudiziali) e a prescindere dalla circostanza che la questione non era stata menzionata affatto innanzi al Tribunale, manca qualsiasi indicazione dei parametri occorrenti per provvedere alla relativa quantificazione.
L'appello va, dunque, respinto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018, è possibile derogare al principio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. per gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali possono essere annoverate la particolarità e la complessità della vicenda trattata, nonché la pluralità di parti processuali, tale da porre a carico della parte soccombente esborsi esorbitanti.
Alla luce di tali rilievi e in ragione dell'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, ricorrono i presupposti per disporne la compensazione per la presente fase di gravame.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 4163/2024
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 11:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti SCALISE GAETANO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti TASSONI FRANCO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti CICCOPIEDI SALVATORE;
Avv. MALATESTA in sost.
Controparte_2
Avv. GIULIANELLI LORENZO;
presente anche in sost.;
Avv. SALA ILARIA;
Avv. BANCILHON ALESSANDRO ROMA;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. La Corte
decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del
16 ottobre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 4163/2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.11002/2024 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 11002/2024 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da
, ha statuito come segue: “accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda Parte_1 di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, e per l'effetto condanna il dott. e la Controparte_2 [...] in solido nei confronti dell'attore e in misura paritaria (50 %) nei rapporti Parte_2 interni, a pagare a lasomma di € 60.000,00, in valore attuale, oltre interessi legali Parte_1 die calamitatis (21.11.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a tenere indenne e manlevare il proprio assicurato dott. Controparte_1
, di quanto da egli dovuto all'attore in ottemperanza o in esecuzione della presente Controparte_2 sentenza, con lo scoperto contrattuale del 10 %; - condanna e la Controparte_2 Parte_2
in solido nei confronti dell'attore e in misura paritaria (50 %) nei rapporti interni, a
[...] rifondere le spese di lite pagare a , liquidate complessivamente in € 14.000,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato, oltre Iva e
Cpa secondo legge;
- condanna a rifondere le spese di lite a , Controparte_1 Controparte_2 liquidate complessivamente in € 13.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato, oltre Iva e Cpa secondo legge;
- pone le spese di CTU, così come quivi liquidate in € 2.000,00 oltre Iva per ciascun consulente -- dottori Persona_1
(Medico legale) e (Specialista in neurochirurgia) -- definitivamente a carico Persona_2 di , della e di in solido nei Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 confronti dell'attore e in quota paritaria nei rapporti interni”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n.11002/2024 del Tribunale di
Roma e in accoglimento dei dispiegati motivi di appello: In via istruttoria: a) Si chiede che l'Ecc.ma
Corte, in accoglimento di quanto argomentato e dedotto nei motivi II e VI del presente atto qui da intendersi richiamati, voglia ammettere la prova testimoniale con tutti gli ulteriori testi e anche sui rimanenti capitoli di prova formulati nella memoria ex art.183 co. VI n.2 c.p.c. di parte attrice;
b) voglia disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado con affidamento dell'incarico a diverso collegio composto da un neurochirurgo, con esperienza e pratica nel settore della chirurgia spinale;
c) In subordine, si chiede che venga disposta la convocazione dei CC.TT.UU. a chiarimenti affinché gli stessi, previa in ogni caso nuova visita dell'attore nel contraddittorio con i consulenti delle parti ed esame dei documenti sopravvenuti prodotti, forniscano mediante relazione integrativa scritta risposta alle osservazioni dei C.T.P. della deducente parte attrice ed ai molteplici rilievi formulati negli scritti depositati dalla deducente difesa dell'attore, odierno appellante. NEL
MERITO:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti/appellati Prof. e Controparte_2
per tutti i profili e motivi dedotti in giudizio, e il conseguente nesso causale Parte_2 con i gravissimi danni subiti dal Sig. ;
2. per l'effetto condannare i predetti Parte_1 convenuti/appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, di natura biologica, morale ed esistenziale, nonché per la violazione del dovere di informazione e la lesione del diritto all'autodeterminazione, e dei danni patrimoniali, subiti e subendi, nessuno escluso, in favore del Sig. nella misura quantificata in € 3.174.966,96 o in quella somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento del danno per spese sostenute e per le spese future, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante e al pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. Rideterminare le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidando i compensi professionali sulla base del valore della controversia risultante dall'effettivo importo risarcitorio che verrà liquidato dall'Ecc.ma Corte, liquidando altresì le spese e i compensi del procedimento di mediazione, oltre spese generali e accessori di legge.
4. Con vittoria di spese e compensi di lite del grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha chiesto Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita: 1) in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 11002/2024 del 27.6.2024 del Tribunale di Roma;
2) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che l'impugnazione del sig. venga accolta: a) rigettare la domanda Parte_1 nella quantificazione prospettata dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori esperiti;
b) confermare la statuita ripartizione delle quote di responsabilità come determinata dal Giudice di primo grado con la impugnata sentenza n. 11002/2024 Vinte le spese di lite relative al grado di appello”.
Costituitosi a sua volta in giudizio, il dr. ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese.
Si è costituita, infine, la che ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte, contrariis reiectis - In via principale, nel merito con riferimento all'appello del sig. Parte_1
, rigettarlo perché infondato e non supportato da adeguata prova e per l'effetto confermare la
[...] sentenza del Tribunale di Roma n. 11002/2024 pubblicata il 27.06.2024; - in via subordinata e solo nella denegata e non creduta ipotesi venga accolto l'appello del sig. : rigettare la Parte_1 domanda nella quantificazione prospettata dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori esperiti;
- con riferimento alla domanda di manleva formulata dal prof. nei confronti di Controparte_2 CP_1
, nell'ipotesi di accertamento dell'operatività della polizza invocata, dichiarare
[...] Controparte_1
tenuta a manlevare il Prof. solo nel rispetto di tutti i limiti e condizioni previste
[...] Controparte_2
(massimale di € 1.000.000,00, franchigia, scoperto del 10% etc.) dal contratto assicurativo invocato;
- gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, confermare la statuita ripartizione delle quote di responsabilità (50%) come determinata dal Giudice di primo grado con la impugnata sentenza n. 11002/2024. In via istruttoria:
✓ Ci si oppone quindi alla rinnovazione della CTU in quanto la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di 1^ grado risulta esaustiva e congruamente motivata;
✓ Ci si oppone alla convocazione dei CCTTUU a chiarimenti, ma nella denegata e non creduta ipotesi dovesse essere ammessa si chiede che i CCTTUU indichino l'incidenza dell'eventuale progressione che avrebbero avuto le pre- esistenti lesioni, con relativi deficit menomativi, nell'ipotesi che l'intervento eseguito nel 2016 non fosse stato effettuato a seguito dell'eventuale rifiuto del Sig. ; ✓ ci si oppone alla richiesta di Pt_1
parte appellante di ammissione della prova testimoniale, in quanto ultronea e superflua;
✓ si chiede lo stralcio delle dichiarazioni testimoniali depositate dall'attore sub. doc. 20 non essendovi il consenso di tutte le parti in causa e, soprattutto non essendovi allo stato alcun provvedimento di autorizzazione da parte del giudice;
✓ si chiede lo stralcio di tutta la documentazione depositata tardivamente dall'appellante ed in ogni caso successivamente allo scadere delle memorie ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c.; ✓ si chiede che codesto Ecc.ma Corte ordini all'attore ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione della documentazione attestante le somme percepite e da percepire da parte dell' a CP_3 titolo di indennità di accompagnamento e/o ad altro titolo, nonché l'eventuale CTU espletata dinnanzi al Tribunale di Cassino. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP.”.
La causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza del 16 ottobre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da , che ha agito Parte_1 nei confronti della e del Prof. per ottenere la condanna Parte_2 Controparte_2 al pagamento della somma di € 3.174.966,96 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'intervento di “laminectomia” eseguito in data 21 novembre 2016, in esito al quale aveva riportato gravi postumi permanenti a carico del segmento midollare con
“sindrome della cauda equina”, nonché a titolo di nocumento per la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Il Tribunale, all'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico, in quanto non erano emersi profili di responsabilità colposa a carico del chirurgo, il quale aveva eseguito correttamente l'intervento, e della struttura sanitaria;
ha accolto, invece, la domanda relativa alla violazione del consenso informato e - sul presupposto che il paziente si sarebbe comunque, sottoposto all'operazione, anche laddove fosse stato preventivamente reso edotto degli eventuali postumi invalidanti - ha condannato la e il Prof. Parte_2 CP_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 60.000,00, a titolo di ristoro per la
[...] violazione del diritto all'autodeterminazione.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
Il primo motivo, con il quale la parte appellante lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 132 c.p.c., nonché degli artt. 1176, 1218, 1228, 1223, 2043, 2056, 2059,
2697 c.c., ed il secondo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza, violazione dell'art.132 co.1 n.4
c.p.c., 112 c.p.c. e art. 1176 c.p.c.”, possono essere unitariamente vagliati, per la connessione logica che li lega, e vanno disattesi.
Innanzitutto, con riferimento all'adesione del Tribunale alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, vanno rammentati i consolidati principi dettati dalla Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 11917/21)”.
Nel caso in esame, la Consulenza tecnica d'ufficio collegiale redatta dal dr. Persona_2
e dal dr. appare il frutto di un lavoro puntuale e accurato, le cui risultanze –
[...] Persona_1 che contengono adeguate risposte alle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte - meritano condivisione, non ravvisandosi motivi per discostarsene. Dall'elaborato peritale sono emerse le seguenti circostanze: il 12 maggio 2000 Parte_1
- a seguito della precipitazione dal quarto piano di un'abitazione con impatto diretto al suolo - ha subito un grave traumatismo consistente in “fratture multiple maxillo-facciali (emimandibola di sinistra, mascellari, frontali, etmoidali, orbitarie), in lesione da scoppio del bulbo oculare di destra, in fratture costali multiple a destra, in frattura da scoppio di L4 e di L5 con impegno del canale spinale da parte di frammenti ossei, in frattura della branca ischio-pubica di sinistra, in frattura della tibia e del perone di destra, in frattura bifocale della tibia e del perone di sinistra esposta e scomposta, in fratture calcaneari bilaterali, in contusione polmonare a destra, in pneumotorace, in contusione epatica, in contusione renale a destra, in versamento addominale”; sono seguiti negli anni numerosi ricoveri con interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi;
in data 8.11.2016 il Prof. CP_2 ha certificato che “il Sig. , sofferente per radicolopatia post traumatica
[...] Parte_1
(sciatalgia e deficit ingravescente agli arti inferiori) necessita di intervento chirurgico di correzione di stenosi postraumatica lombo sacrale (fratture L4-L5 già stabilizzate)”; il 21 novembre 2016 il
è stato sottoposto all'intervento chirurgico di correzione presso la all'esito, è Pt_1 Parte_2 stato riscontrato un danno neurologico ascrivibile alla “sindrome della cauda equina”, con aggravamento della situazione patologica preesistente.
Sulla base della documentazione medica acquisita e dello scrupoloso esame dei referti radiografici i CC.TT.UU. sono pervenuti alla conclusione che l'indicazione di sottoporre il paziente all'intervento neurochirurgico è stata esatta;
che l'operazione è stata eseguita in modo corretto;
che non sono ravvisabili motivi di censura nel comportamento dei sanitari che hanno effettuato l'intervento.
Si legge, in particolare, nell'elaborato che “non si può criticare l'incisione chirurgica ed il campo chirurgico scelto. È stato usato il microscopio operatorio per magnificare il campo operatorio e meglio visualizzare i confini tra tessuto cicatriziale e il tessuto calcifico riferito, nonché il piano di clivaggio con la dura madre a livello L4-L5 così come è corretto iniziare dalle lamine indenni di L3 per trovarlo. Il chirurgo descrive inoltre una grave stenosi calcifica che depiazza verso destra il sacco durale con le radici della cauda al suo interno. Per prudenza usa il microtrapano ed il kerrison per evitare strappi e lacerazioni e alla fine, come ormai si fa spesso, depone uno strato di colla di fibrina per favorire la soluzione di continuo dei tessuti. Agli atti ed in base alle medicazioni riportate nella cartella clinica la guarigione della ferita chirurgica avviene nei tempi usuali e senza complicanze fino alla data del trasferimento il 12.12.2016. Il referto della ecotomografia eseguita il
2.1.2017, durante il ricovero presso l' , anche a causa dei limiti diagnostici propri CP_4 della tecnica, non indica sicuramente un quadro di fistola liquorale, ma può essere anche compatibile con la riespansione del sacco durale dopo l'intervento. Infatti, la TC e la RM lombosacrale del 16.1.2017 non rilevano raccolte liquide patologiche, né altre complicanze postoperatorie. Inoltre, nelle stesse, è confermata la laminectomia e decompressione dal limite inferiore di L3 fino a L5, com'è possibile osservare nelle seguenti immagini TC (fig.2)”.
Gli effetti avversi che si sono, purtroppo, verificati erano prevedibili, tanto che gli stessi
Consulenti di Parte designati dal hanno riconosciuto la difficoltà dell'intervento, affermando Pt_1 che “in letteratura è riportata questa complicanza dopo l'esecuzione di interventi di laminectomia, soprattutto se complessi, come in questo caso;
le complicanze non erano, tuttavia, prevenibili o evitabili.
Circa la spiegazione dei postumi “è possibile ipotizzare che si sia riacutizzata la sindrome della cauda, insorta acutamente con il trauma del 2000, poi compensata con interventi ortopedici e riabilitazione negli anni successivi…. Considerata la diligenza nella procedura chirurgica, tale complicanza può essere anche addotta a cause imprevedibili come quella vascolare, visto che non è descritta la fuoriuscita delle radici della cauda a livello L4 – L5”.
Gli esiti riportati non possono essere, dunque, ascritti alla condotta negligente o imperita del chirurgo atteso che “non sono…emerse condotte contrarie alle leges artis tali da condizionare l'insorgenza della lesione nervosa. Evento che nel caso concreto non è stato quindi possibile evitare, nonostante comportamenti improntati all'ordinaria diligenza”.
Al riguardo, soccorre, infatti, il principio per cui “nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile,
e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile ” (Cass. 35024/22).
Quanto al rilievo mosso dall'appellante secondo cui i Consulenti non sarebbero stati in grado di spiegare compiutamente le ragioni del peggioramento delle condizioni di salute, avendo solo ipotizzato alcune plausibili complicazioni di una situazione già compromessa, in difetto di ulteriori elementi di riscontro e anche laddove si volessero ravvisare margini di incertezza sulla ricostruzione della vicenda, trova ingresso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18). La terza censura, rubricata come “Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver il
Tribunale ritenuto non configurabile il danno alla salute conseguente alla violazione del consenso informato e per aver ritenuto che “il paziente si sarebbe comunque determinato a compiere l'operazione, quand'anche avesse conosciuto i rischi e le alternative terapeutiche" e che “il consenso all'intervento chirurgico sarebbe stato ugualmente prestato dal paziente anche in caso di adeguata conoscenza dei rischi dell'operazione”: violazione ovvero falsa applicazione degli artt.1218, 2697,
2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c”, va respinta.
In applicazione dei criteri ermeneutici dettati dalla Corte di Cassazione in tema di consenso informato, il Tribunale ha escluso che nel caso in esame ricorresse l'ipotesi del c.d. dissenso presunto
- cui consegue, in caso di danno alla salute non riconducibile a colpa dei sanitari, il ristoro (oltre che della violazione del diritto all'autodeterminazione) della “situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto” - e ha, piuttosto, ravvisato gli estremi della differente situazione in cui “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito)”, nel qual caso “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (Cass. 16633/23).
La decisione merita condivisione.
La gravità della situazione in cui versava il , destinata con il tempo a peggiorare - anche Pt_1 con l'aggravamento della sintomatologia dolorosa e delle difficoltà di deambulazione - e non più tamponabile con le pesanti terapie farmacologiche, già assunte, induce a ritenere che lo stesso si sarebbe comunque sottoposto all'intervento, anche laddove fosse stato messo al corrente di possibili esiti infausti, in quanto la sua qualità di vita era fortemente compromessa dal punto di vista neurologico, con un quadro morboso incidente sulla forza degli arti inferiori e con un deficit sfinterico vescicale, controllato al bisogno con torchio addominale (come riportato nell'anamnesi fisiologica raccolta al momento del ricovero).
Inoltre, nel premettere che la valutazione dell'intendimento del paziente deve essere effettuata necessariamente ex ante, il Collegio ritiene che - a fronte dell'auspicabile miglioramento della situazione dell'epoca, che aveva già costretto il paziente ad operazioni e numerosi ricoveri, e della pressocché certa evoluzione peggiorativa in difetto dell'intervento di correzione, il avrebbe Pt_1 verosimilmente affrontato il rischio della complicazione, anche perché si trattava di un'eventualità rara, tra quelle che sono purtroppo prospettabili in qualsiasi tipo di intervento chirurgico.
Come correttamente affermato dal Tribunale, le risultanze istruttorie si prestano a dubbi di attendibilità e non offrono utili elementi di valutazione.
Innanzitutto, con riferimento alla descrizione delle condizioni fisiche e alla riferita normalità delle pregresse condizioni di vita del , appaiono ben più verosimili le risultanze delle Pt_1 certificazioni mediche e della C.t.u. rispetto alle narrazioni rese dai testi, senza contare che la teste madre dell'appellante, ha comunque riferito dell'aggravamento della Testimone_1 sintomatologia dolorosa;
con riferimento al dissenso presunto, i testi hanno espresso opinioni personali (teste “secondo me…”) e - anche laddove hanno confermato che il paziente non Tes_2 si sarebbe operato (cfr. deposizione di ) ove fosse stato edotto delle possibili Testimone_3 conseguenze negative - il tenore del capitolo rende fuorviante la deposizione, in quanto presuppone la circostanza (non emersa dagli atti) che i problemi dell'attore potessero essere risolti con il ricorso a terapie conservative e non invasive, nel qual caso è evidente che lo stesso avrebbe preferito non sottoporsi all'intervento chirurgico.
Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento del danno biologico, resta assorbito per effetto dell'insussistenza della responsabilità sia del chirurgo che della struttura sanitaria, che hanno avuto in cura il . Pt_1
Il quinto motivo, relativo all'insufficiente liquidazione del danno derivato dalla lesione dell'autodeterminazione, non è fondato.
Premesso che è passata in giudicato, in difetto di appello incidentale, la statuizione con la quale il Tribunale ha condannato i convenuti in via solidale al pagamento della somma di € 60.000,00
a titolo di ristoro per la lesione del diritto a disporre liberamente di se stessi, l'importo riconosciuto appare in linea e, addirittura, superiore ai criteri equitativi indicati nelle Tabelle di Milano, ove peraltro non figurano dei veri e propri parametri tabellari, ma meri criteri orientativi elaborati alla stregua dei dati emergenti da un numero consistente di pronunce di merito intervenute sul tema in questione. Con particolare riguardo ai casi connotati da “eccezionale entità”, nei quali può farsi rientrare la fattispecie in esame in ragione dell'irreversibilità delle sofferenze fisiche, l'Osservatorio di Milano ha individuato una soglia non inferiore a € 23.246,00, abbondantemente superata dal
Tribunale, che ha effettuato una valutazione congrua e rapportata in modo corretto e adeguato alla particolarità della situazione che il si è trovato ad affrontare dopo l'intervento. Pt_1
Il sesto motivo, afferente alle istanze istruttorie, va disatteso. Come detto la Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado appare esaustiva e convincente, cosicché non ricorrono i presupposti per disporne la rinnovazione né per chiamare i
Consulenti a chiarimenti.
Gli ulteriori approfondimenti istruttori invocati dalla parte appellante non appaiono necessari, ove si consideri che i capitoli non ammessi dal giudice di primo grado si profilano come generici o non contestualizzati e, comunque, irrilevanti, mentre la limitazione dei testi operata dal Tribunale al numero di 4 unità per parte risulta del tutto ragionevole, non occorrendo - anche alle luce delle considerazioni sopra espresse - dare ulteriore corso all'escussione di altri testimoni.
Il settimo motivo, afferente alle spese di lite, va respinto, in quanto, da un lato, la parte appellante ha invocato una nuova liquidazione sul presupposto del riconoscimento di un maggiore quantum risarcitorio, che la Corte non ha concesso;
dall'altro, con riguardo alla mancata liquidazione delle spese di mediazione, anche a voler far rientrare detti esborsi nell'ambito delle spese del giudizio di primo grado (e non anche nel novero dei compensi stragiudiziali) e a prescindere dalla circostanza che la questione non era stata menzionata affatto innanzi al Tribunale, manca qualsiasi indicazione dei parametri occorrenti per provvedere alla relativa quantificazione.
L'appello va, dunque, respinto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018, è possibile derogare al principio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. per gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali possono essere annoverate la particolarità e la complessità della vicenda trattata, nonché la pluralità di parti processuali, tale da porre a carico della parte soccombente esborsi esorbitanti.
Alla luce di tali rilievi e in ragione dell'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, ricorrono i presupposti per disporne la compensazione per la presente fase di gravame.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin