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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa in grado d'appello da
REA S.R.L. (C.F. 00710930132), con il patrocinio dell'avv. LUCIO LEVI, elettivamente domiciliata in Via Domenico Fontana 1 22100 COMO presso il difensore
appellante contro
CONFSERVIZI COMO SRL (C.F. 03574610139), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA
CALABRO', elettivamente domiciliata in VIA S. GAROVAGLIO, 17 22100 COMO presso il difensore appellata contro
pagina 1 di 10 GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 01333550323), con il patrocinio dell'avv. ANDREA
ORLANDONI, elettivamente domiciliata in Via Mugiasca 10 22100 COMO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: materia contrattuale.
Conclusioni per REA S.R.L.:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni eventuale ogni nuova domanda od eccezioni, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Sospendere a norma dell'art. 351 c.p.c, per tutti i motivi meglio indicati in premessa, la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1363/2023 emessa, letta in udienza, pubblicata e notificato dal terzo chiamato in data 6 dicembre 2023 IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO - in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in atti l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata da parte appellata in primo grado inspiegabilmente accolta dal
Giudice del Tribunale di Como nella sentenza n.1363/2023. - Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti la fondatezza delle richieste formulate in primo grado dall'odierna appellante. IN OGNI
CASO Con vittoria di tutte le spese e compensi processuali, nei due gradi di giudizio, oltre CPA ed
IVA. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di produrre, allegare, dedurre ed indicare testi che il contraddittorio, nel suo proseguo, dovesse eventualmente richiedere
Conclusioni per CONFSERVIZI COMO SRL:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere: -In via principale: nel merito: - Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. - Subordinatamente, dichiarare Generali Italia S.p.a. tenuta a tenere indenne e manlevare FS Como S.r.l. da ogni somma di cui dovesse essere riconosciuta debitrice nei confronti dell'appellante. Con vittoria di spese e onorari, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Conclusioni per GENERALI ITALIA S.P.A.:
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di Generali Italia S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di pagina 2 di 10 responsabilità imputabile a Conferservizi Como S.r.l., dichiarare Generali Italia S.p.A. tenuta a mantenerla indenne, da quanto questa sarà condannata a risarcire, esclusivamente nella misura corrispondente al suo grado di responsabilità, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1363/23, respingeva le domande formulate dalla società
REA s.r.l., funzionali alla declaratoria di responsabilità professionale di FS Como
s.r.l., con conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni chiesti nella misura di € 24.402,00.
2. Nella contestazione di parte convenuta, il giudice di prime cure aveva riscontrato la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda, posto che nessuna spiegazione era stata fornita quanto ai pretesi errori contabili alla base dei conteggi pervenuti dall'Agenzia delle Entrate.
3. Il giudice di prime cure, dopo aver ordinato l'integrazione della citazione, all'esito della memoria integrativa ha osservato: “ciò che può, faticosamente, inferirsi dagli atti difensivi attorei, è smentito dagli stessi documenti prodotti oppure non dimostrato: smentito, laddove si lamenta una maggiore imposta IRES e IRAP, salvo dover constatare, alla luce della produzione documentale, che le due imposte non risultano affatto pagate, tant'è che le cartelle erariali sono state notificate non per errori rilevati in sede di controllo, ma proprio per gli importi indicati dall'attrice nelle proprie dichiarazioni dei redditi. È irragionevole, pertanto,
l'asserzione, più volte ripetuta dall'attrice, secondo cui tutte le informazioni necessarie sugli errori nelle dichiarazioni eseguite dalla FS Como S.R.L. sono riassunte dall'Agenzia delle Entrate stessa nel 'Prospetto delle somme che risultano dovute' di cui ai docc. 4 e 5, atteso che tali prospetti, come già osservato, si limitano a riportare l'importo delle imposte dovute dall'attrice per come risultante dalle dichiarazioni da questa inoltrate;
non dimostrato, laddove non indica, quanto all'IRES, che voci comprendano le riprese fiscali di € 63.058,00 indicate nel prospetto sub doc. 2 e, quanto all'IRAP, come abbia conteggiato il reddito imponibile di € 156.520,00 indicato nel prospetto sub doc. 3 e, in ogni caso, non produce alcun documento contabile che permetta di accertare la correttezza dei conteggi esposti, pretendendo che si rimetta tale esplorativa ricerca al consulente tecnico d'ufficio”.
pagina 3 di 10 4. L'esito della lite ha comportato la condanna di parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta ed anche della terza chiamata Generali Italia s.p.a., società assicuratrice della responsabilità professionale della convenuta.
5. Avverso la decisione di primo grado ha interposto impugnazione REA s.r.l. che ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la condanna della parte appellata al pagamento della somma già indicata in prime cure, previa ammissione di CTU contabile.
6. FS Como s.r.l. e Generali Italia s.p.a. hanno chiesto il rigetto dell'appello.
7. Alla prima udienza del 21.5.2024, il legale di parte appellata FS ha ribadito “la disponibilità della parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle sole sanzioni pari ad euro 2.530,00, di cui euro 2.440,00 per l'Ires, ed euro 90,00 per l'Irap, fermo il pagamento a favore di FS delle spese di lite liquidate in primo grado. L'avv. Levi, unitamente al legale rappresentante di EA S.r.l., ritiene non adeguata la proposta ricevuta.
Parte appellante rinuncia alla formulata istanza di sospensiva”.
8. La causa è stata rimessa in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, previo deposito, da parte dei legali, degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata esclusione della responsabilità della parte appellata;
b. errato rigetto di CTU contabile;
c. omessa indicazione dei motivi a fondamento della condanna alle spese di lite.
10. Quanto al motivo sub a), l'appellante assume che l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere effettuata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allo stesso allegati;
determinandosi dunque la nullità solo laddove l'oggetto risulti assolutamente incerto. Tale nullità era da escludersi, posto che la stessa controparte era stata in grado di comprendere le doglianze e la domanda formulata dalla REA, tentando di attribuire errori contabili alla dottoressa Faverio, professionista esterno in precedenza incaricato dalla società attorea. Ebbene, il giudice di prime cure – secondo l'appellante – non aveva compreso la tipologia di danni arrecati alla società attrice, in quanto i documenti dalla stessa prodotti sub doc. nn. 4 e 5 non erano cartelle, ma avvisi bonari. Ora, a fronte del compendio documentale offerto da REA, la convenuta non aveva dimostrato di pagina 4 di 10 aver richiesto per tempo all'odierna appellante la documentazione fiscale mancante e, soprattutto, una volta pervenuto l'avviso bonario, non aveva “interloquito con l'Agenzia delle
Entrate per comprendere l'entità degli errori commessi, chi li ha commessi e come fare a risolverli” (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione in appello). In particolare, la difesa della parte appellante, in sede di comparsa conclusionale di secondo grado, evidenzia che sulla base degli errori contenuti nelle dichiarazioni presentate dalla REA, questa contattava la FS
Como S.r.l. per avere delle spiegazioni e per chiedere che la convenuta presentasse a sue spese le dichiarazioni integrative per correggere gli errori;
ebbene, a fronte di tali richieste, la convenuta si difendeva ricordando che in quel periodo la contabilità era stata affidata ad una commercialista esterna, tale Dott.ssa Faverio, della quale non aveva controllato l'operato e che quindi la Dott.ssa Faverio, come spiegato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si era occupata del periodo di imposta precedente rispetto a quello oggetto del presente appello;
del resto, dalla stessa comparsa depositata da parte convenuta, secondo l'appellante si evinceva chiaramente la responsabilità della FS Como, come dimostrato dal documento n. 3.
Oltre il pagamento delle sanzioni così ricevute, la REA RL aveva, poi, subito anche il danno di non aver potuto godere della detrazione IVA. Infine, il nuovo commercialista, per le proprie spettanze relative al controllo del suddetto periodo di imposta, aveva quantificato un compenso di € 5.327.00.
11. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte reputa superata la questione della nullità della citazione, avendo le parti ampiamente argomentato in ordine ai fatti ed agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ed avendo dunque l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, III comma c.p.c..
12. Passando, dunque, al merito, in fatto va premesso che il 31.10.2018 l'appellata presentava per conto della società EA, associata di Confesercenti Como S.r.l., la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap (modelli Redditi 2018 e Irap 2018) relative all'anno di imposta 2017. Tali dichiarazioni venivano redatte sulla base di dati contabili provvisori, non essendo ancora disponibili i dati definitivi per l'anno 2017. La EA riportava una situazione non chiara relativa all'anno 2016 per motivi non addebitati all'odierna appellata. Nel febbraio del 2020 erano stati notificati a EA gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, FS si era attivata per il tramite del direttore di Confesercenti Como RL, Angelo Basilico, del responsabile amministrativo di pagina 5 di 10 FS, rag. Daniele Seghezzi, consigliando di effettuare la dichiarazione dei redditi integrativa, come da doc.ti 2 e 3 del fascicolo di parte appellata.
13. Posta tale premessa storico – fattuale, la Corte osserva che – contrariamente a quanto esposto dall'impugnante - nessun errore è desumibile dai documenti nn. 4 e 5 della stessa parte, dai quali risulta solo che l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato al contribuente di non avere versato alcune imposte, senza entrare nel merito dei motivi di detta omessa contribuzione. Né una qualche ammissione di responsabilità si coglie – come pretenderebbe l'appellante – dalla mail in data 13.2.2020 ( doc. n. 3 di parte convenuta in primo grado). E' utile riportare il contenuto della predetta mail, proveniente da tale Progetto Azienda s.r.l. – parte non in causa, ma collaboratrice della convenuta – e diretta ad indirizzo di dipendente della convenuta
(contu@onfesercenti.como.it): “ciao LA, DI dovrebbe averti girato un avviso bonario relativo all'Ires 2017. Mercoledì deve trovarsi con EN e il Ragioniere vuole avere la situazione debitoria della REA per tasse, cartelle e avviso bonari che no sono stati pagati”.
Da tale comunicazione si desume solo trattarsi di questione fiscale non meglio precisata, relativa alla società EA, ma non si desume affatto che vi fosse stato un omesso pagamento o un pagamento incompleto a causa di errori professionali attribuibili alla convenuta. Convenuta che, in primo grado, aveva attribuito la responsabilità ad un professionista esterno, tale dott.
Faverio. Ebbene, rispetto a tale allegazione, parte attorea nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., ossia nella prima memoria utile, rispondeva che gli errori contestati alla controparte erano inerenti il periodo di imposta dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, mentre la parte convenuta si era riferita a periodo precedente, ossia al periodo in cui la gestione fiscale della EA S.r.l. era stata affidata alla Dott.ssa Faverio, commercialista esterno alla FS
Como S.r.l.; proseguiva l'attrice, poi, nei seguenti termini: “controparte cerca di addossare totalmente dei danni subiti da parte attrice alla Dott.ssa Faverio. Già tale dichiarazione, a detta scrivente difesa, vale come una ammissione di colpa. Infatti, parte convenuta in nessuna occasione ha verificato la condotta della suddetta professionista, nonostante sia stata proprio la FS ad affidargli la gestione fiscale della società attorea” ( pag. 2 della memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.). Ebbene, non emerge da tali documenti alcuna minima prova della tipologia di errori e dell'attribuibilità degli stessi all'odierna parte appellata.
14. Inoltre, il doc. n. 2 prodotto dall'appellante si compone delle pagine 1-14 provenienti dall'Agenzia delle Entrate in cui non è esposto il presunto errore fiscale contestato da parte pagina 6 di 10 attrice;
laddove la pag. 15 è un documento predisposto dalla stessa parte appellante, in cui sono citate “riprese fiscali” per € 63.058,00 senza alcuna precisazione in merito alla loro natura e tipologia. Quanto al doc. n. 3, l'ultima pagina non proviene dall'Agenzia delle Entrate, ma è un documento di parte, in cui compare la voce “reddito imponibile da bilancio contabile €
156.520,00” di cui non è fornita alcuna spiegazione.
15. Infine, significative sono le considerazioni espresse dalla dott. Giulia Francoli, consulente di parte convenuta ( doc. n. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) che al paragrafo n.
4 intitolato “la soluzione operativa proposta”, così si esprimeva: “nel caso di specie, la società
REA RL ha presentato in relazione all'anno 2017 la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione
Irap indicando una base imponibile superiore a quella reale, determinando debiti d'imposta per valori superiori a quanto effettivamente dovuto. Una volta ravvisato l'errore, verosimilmente al momento del completamento della contabilità relativa all'anno 2017, la società avrebbe potuto procedere tempestivamente con la presentazione di dichiarazioni integrative, nelle quali indicare i dati contabili risultanti dal bilancio depositato, e quindi calcolare correttamente le basi imponibili e le imposte a debito. Presentando le dichiarazioni integrative prima della notifica della comunicazione ex art. 36-bis co. 3 del DPR 600/73, la società avrebbe potuto inoltre avvalersi del ravvedimento operoso per il versamento delle imposte a debito risultanti dalle dichiarazioni integrative, interamente dovute dal momento che nessun versamento era stato effettuato a seguito della presentazione delle dichiarazioni ordinarie. Non avendo presentato alcuna dichiarazione integrativa né avendo effettuato alcun versamento, la società ha ricevuto dall'amministrazione finanziaria due comunicazioni ex art.
36-bis co. 3 del DPR 600/73, conseguenti al riscontro, in fase di liquidazione automatica delle dichiarazioni ordinarie, dell'omesso versamento delle imposte da esse risultanti. Come previsto dalla normativa citata, a seguito del ricevimento di tali comunicazioni, la società avrebbe potuto segnalare all'Agenzia l'esistenza di elementi non considerati nella determinazione del tributo dovuto. L'esame congiunto della normativa già richiamata, della giurisprudenza in materia e della prassi dell'Agenzia delle Entrate porta a ritenere che la società abbia la possibilità, anche a seguito del pagamento delle somme richieste tramite gli avvisi citati e non essendo trascorsi i termini previsti per l'accertamento delle dichiarazioni relative all'anno
2017, di presentare dichiarazioni integrative nelle quali indicare i dati contabili corretti, certificati dal bilancio depositato presso il Registro Imprese, e quindi calcolare il corretto
pagina 7 di 10 debito d'imposta. La fattispecie di aver già provveduto a versare il maggior debito risultante dalle dichiarazioni presentate per l'anno 2017, a seguito del ricevimento degli avvisi bonari notificati nell'anno 2020, determinerebbe in questa ipotesi la formazione a favore della società di un credito, dovuto ad un maggior versamento effettuato a saldo. Tale credito, che risulterebbe dalle dichiarazioni integrative, potrebbe essere utilizzato in compensazione, come indicato nei paragrafi precedenti, oppure chiesto a rimborso. L'utilizzo in compensazione potrebbe essere effettuato, a seguito dell'indicazione del medesimo credito nelle dichiarazioni relative all'anno nel corso del quale le integrative sono presentate, per la compensazione di debiti sorti a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle integrative stesse” ( cfr. pagg. 5 – 7). Ora, a fronte del chiaro iter procedimentale spiegato dalla consulente di parte e delle possibilità percorribili - tenuto conto dell'operato di terzi nel periodo antecedente l'anno 2017 - possibilità costituite anche dalla detrazione in compensazione, la difesa di parte appellante non ha argomentato in modo puntuale, limitandosi a censurare la mancanza di capacità del giudice di primo grado di leggere un bilancio. Non è, invece – è utile ribadirlo – emersa una qualsivoglia tipologia di errore attribuibile all'operato dell'odierna parte appellata. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del motivo sub a).
16. Quanto al motivo sub b), la difesa di EA censura l'operato del giudice di prime cure nella parte in cui non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica contabile, al fine di far luce in merito alle inadempienze ascrivibili alla parte appellata.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte reputa non meritevole di accoglimento il motivo, in quanto, in difetto dei necessari oneri di allegazione, tipica espressione del principio dispositivo del processo civile, la consulenza si tradurrebbe in un'inammissibile indagine volta alla ricerca dei fatti da porre a fondamento della domanda risarcitoria. Né può sostenersi di essere in presenza di consulenza percipiente, finalizzata all'accertamento di fatti storici di non immediata comprensione per il giudice, in ragione del loro tecnicismo, come potrebbe essere, ad esempio, nelle cause di responsabilità sanitaria. Nel caso in esame, invece, la difesa di parte appellante adduce la pretesa responsabilità della
FS, senza individuare, come detto, una tipologia di errore e senza individuare un danno specifico derivante da tale errore, che viene acriticamente attribuito alla controparte. Ne segue il carattere inammissibilmente esplorativo dell'invocato mezzo di valutazione istruttoria.
pagina 8 di 10 18. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte disattende la censura, alla luce del fatto che la motivazione della condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado è fondata sul basilare criterio della soccombenza.
19. Alla luce delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado. Le questioni afferenti la domanda di manleva della parte appellata verso l'assicuratore sono assorbite.
20. Dato l'esito del gravame, la società EA deve rimborsare le spese processuali in favore delle parti appellate, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
21. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo la causa n. 38/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da EA s.r.l. e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1363/2023 emessa dal Tribunale di Como;
II. condanna EA s.r.l. a rimborsare, in favore di FS Como s.r.l., le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. condanna EA s.r.l. a rimborsare, in favore di Generali Italia s.p.a., le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 11.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott. Giovanna Ferrero
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa in grado d'appello da
REA S.R.L. (C.F. 00710930132), con il patrocinio dell'avv. LUCIO LEVI, elettivamente domiciliata in Via Domenico Fontana 1 22100 COMO presso il difensore
appellante contro
CONFSERVIZI COMO SRL (C.F. 03574610139), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA
CALABRO', elettivamente domiciliata in VIA S. GAROVAGLIO, 17 22100 COMO presso il difensore appellata contro
pagina 1 di 10 GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 01333550323), con il patrocinio dell'avv. ANDREA
ORLANDONI, elettivamente domiciliata in Via Mugiasca 10 22100 COMO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: materia contrattuale.
Conclusioni per REA S.R.L.:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni eventuale ogni nuova domanda od eccezioni, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Sospendere a norma dell'art. 351 c.p.c, per tutti i motivi meglio indicati in premessa, la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1363/2023 emessa, letta in udienza, pubblicata e notificato dal terzo chiamato in data 6 dicembre 2023 IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO - in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in atti l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata da parte appellata in primo grado inspiegabilmente accolta dal
Giudice del Tribunale di Como nella sentenza n.1363/2023. - Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti la fondatezza delle richieste formulate in primo grado dall'odierna appellante. IN OGNI
CASO Con vittoria di tutte le spese e compensi processuali, nei due gradi di giudizio, oltre CPA ed
IVA. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di produrre, allegare, dedurre ed indicare testi che il contraddittorio, nel suo proseguo, dovesse eventualmente richiedere
Conclusioni per CONFSERVIZI COMO SRL:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere: -In via principale: nel merito: - Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. - Subordinatamente, dichiarare Generali Italia S.p.a. tenuta a tenere indenne e manlevare FS Como S.r.l. da ogni somma di cui dovesse essere riconosciuta debitrice nei confronti dell'appellante. Con vittoria di spese e onorari, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Conclusioni per GENERALI ITALIA S.P.A.:
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di Generali Italia S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di pagina 2 di 10 responsabilità imputabile a Conferservizi Como S.r.l., dichiarare Generali Italia S.p.A. tenuta a mantenerla indenne, da quanto questa sarà condannata a risarcire, esclusivamente nella misura corrispondente al suo grado di responsabilità, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1363/23, respingeva le domande formulate dalla società
REA s.r.l., funzionali alla declaratoria di responsabilità professionale di FS Como
s.r.l., con conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni chiesti nella misura di € 24.402,00.
2. Nella contestazione di parte convenuta, il giudice di prime cure aveva riscontrato la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda, posto che nessuna spiegazione era stata fornita quanto ai pretesi errori contabili alla base dei conteggi pervenuti dall'Agenzia delle Entrate.
3. Il giudice di prime cure, dopo aver ordinato l'integrazione della citazione, all'esito della memoria integrativa ha osservato: “ciò che può, faticosamente, inferirsi dagli atti difensivi attorei, è smentito dagli stessi documenti prodotti oppure non dimostrato: smentito, laddove si lamenta una maggiore imposta IRES e IRAP, salvo dover constatare, alla luce della produzione documentale, che le due imposte non risultano affatto pagate, tant'è che le cartelle erariali sono state notificate non per errori rilevati in sede di controllo, ma proprio per gli importi indicati dall'attrice nelle proprie dichiarazioni dei redditi. È irragionevole, pertanto,
l'asserzione, più volte ripetuta dall'attrice, secondo cui tutte le informazioni necessarie sugli errori nelle dichiarazioni eseguite dalla FS Como S.R.L. sono riassunte dall'Agenzia delle Entrate stessa nel 'Prospetto delle somme che risultano dovute' di cui ai docc. 4 e 5, atteso che tali prospetti, come già osservato, si limitano a riportare l'importo delle imposte dovute dall'attrice per come risultante dalle dichiarazioni da questa inoltrate;
non dimostrato, laddove non indica, quanto all'IRES, che voci comprendano le riprese fiscali di € 63.058,00 indicate nel prospetto sub doc. 2 e, quanto all'IRAP, come abbia conteggiato il reddito imponibile di € 156.520,00 indicato nel prospetto sub doc. 3 e, in ogni caso, non produce alcun documento contabile che permetta di accertare la correttezza dei conteggi esposti, pretendendo che si rimetta tale esplorativa ricerca al consulente tecnico d'ufficio”.
pagina 3 di 10 4. L'esito della lite ha comportato la condanna di parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta ed anche della terza chiamata Generali Italia s.p.a., società assicuratrice della responsabilità professionale della convenuta.
5. Avverso la decisione di primo grado ha interposto impugnazione REA s.r.l. che ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la condanna della parte appellata al pagamento della somma già indicata in prime cure, previa ammissione di CTU contabile.
6. FS Como s.r.l. e Generali Italia s.p.a. hanno chiesto il rigetto dell'appello.
7. Alla prima udienza del 21.5.2024, il legale di parte appellata FS ha ribadito “la disponibilità della parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle sole sanzioni pari ad euro 2.530,00, di cui euro 2.440,00 per l'Ires, ed euro 90,00 per l'Irap, fermo il pagamento a favore di FS delle spese di lite liquidate in primo grado. L'avv. Levi, unitamente al legale rappresentante di EA S.r.l., ritiene non adeguata la proposta ricevuta.
Parte appellante rinuncia alla formulata istanza di sospensiva”.
8. La causa è stata rimessa in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, previo deposito, da parte dei legali, degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata esclusione della responsabilità della parte appellata;
b. errato rigetto di CTU contabile;
c. omessa indicazione dei motivi a fondamento della condanna alle spese di lite.
10. Quanto al motivo sub a), l'appellante assume che l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere effettuata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allo stesso allegati;
determinandosi dunque la nullità solo laddove l'oggetto risulti assolutamente incerto. Tale nullità era da escludersi, posto che la stessa controparte era stata in grado di comprendere le doglianze e la domanda formulata dalla REA, tentando di attribuire errori contabili alla dottoressa Faverio, professionista esterno in precedenza incaricato dalla società attorea. Ebbene, il giudice di prime cure – secondo l'appellante – non aveva compreso la tipologia di danni arrecati alla società attrice, in quanto i documenti dalla stessa prodotti sub doc. nn. 4 e 5 non erano cartelle, ma avvisi bonari. Ora, a fronte del compendio documentale offerto da REA, la convenuta non aveva dimostrato di pagina 4 di 10 aver richiesto per tempo all'odierna appellante la documentazione fiscale mancante e, soprattutto, una volta pervenuto l'avviso bonario, non aveva “interloquito con l'Agenzia delle
Entrate per comprendere l'entità degli errori commessi, chi li ha commessi e come fare a risolverli” (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione in appello). In particolare, la difesa della parte appellante, in sede di comparsa conclusionale di secondo grado, evidenzia che sulla base degli errori contenuti nelle dichiarazioni presentate dalla REA, questa contattava la FS
Como S.r.l. per avere delle spiegazioni e per chiedere che la convenuta presentasse a sue spese le dichiarazioni integrative per correggere gli errori;
ebbene, a fronte di tali richieste, la convenuta si difendeva ricordando che in quel periodo la contabilità era stata affidata ad una commercialista esterna, tale Dott.ssa Faverio, della quale non aveva controllato l'operato e che quindi la Dott.ssa Faverio, come spiegato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si era occupata del periodo di imposta precedente rispetto a quello oggetto del presente appello;
del resto, dalla stessa comparsa depositata da parte convenuta, secondo l'appellante si evinceva chiaramente la responsabilità della FS Como, come dimostrato dal documento n. 3.
Oltre il pagamento delle sanzioni così ricevute, la REA RL aveva, poi, subito anche il danno di non aver potuto godere della detrazione IVA. Infine, il nuovo commercialista, per le proprie spettanze relative al controllo del suddetto periodo di imposta, aveva quantificato un compenso di € 5.327.00.
11. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte reputa superata la questione della nullità della citazione, avendo le parti ampiamente argomentato in ordine ai fatti ed agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ed avendo dunque l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, III comma c.p.c..
12. Passando, dunque, al merito, in fatto va premesso che il 31.10.2018 l'appellata presentava per conto della società EA, associata di Confesercenti Como S.r.l., la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap (modelli Redditi 2018 e Irap 2018) relative all'anno di imposta 2017. Tali dichiarazioni venivano redatte sulla base di dati contabili provvisori, non essendo ancora disponibili i dati definitivi per l'anno 2017. La EA riportava una situazione non chiara relativa all'anno 2016 per motivi non addebitati all'odierna appellata. Nel febbraio del 2020 erano stati notificati a EA gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, FS si era attivata per il tramite del direttore di Confesercenti Como RL, Angelo Basilico, del responsabile amministrativo di pagina 5 di 10 FS, rag. Daniele Seghezzi, consigliando di effettuare la dichiarazione dei redditi integrativa, come da doc.ti 2 e 3 del fascicolo di parte appellata.
13. Posta tale premessa storico – fattuale, la Corte osserva che – contrariamente a quanto esposto dall'impugnante - nessun errore è desumibile dai documenti nn. 4 e 5 della stessa parte, dai quali risulta solo che l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato al contribuente di non avere versato alcune imposte, senza entrare nel merito dei motivi di detta omessa contribuzione. Né una qualche ammissione di responsabilità si coglie – come pretenderebbe l'appellante – dalla mail in data 13.2.2020 ( doc. n. 3 di parte convenuta in primo grado). E' utile riportare il contenuto della predetta mail, proveniente da tale Progetto Azienda s.r.l. – parte non in causa, ma collaboratrice della convenuta – e diretta ad indirizzo di dipendente della convenuta
(contu@onfesercenti.como.it): “ciao LA, DI dovrebbe averti girato un avviso bonario relativo all'Ires 2017. Mercoledì deve trovarsi con EN e il Ragioniere vuole avere la situazione debitoria della REA per tasse, cartelle e avviso bonari che no sono stati pagati”.
Da tale comunicazione si desume solo trattarsi di questione fiscale non meglio precisata, relativa alla società EA, ma non si desume affatto che vi fosse stato un omesso pagamento o un pagamento incompleto a causa di errori professionali attribuibili alla convenuta. Convenuta che, in primo grado, aveva attribuito la responsabilità ad un professionista esterno, tale dott.
Faverio. Ebbene, rispetto a tale allegazione, parte attorea nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., ossia nella prima memoria utile, rispondeva che gli errori contestati alla controparte erano inerenti il periodo di imposta dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, mentre la parte convenuta si era riferita a periodo precedente, ossia al periodo in cui la gestione fiscale della EA S.r.l. era stata affidata alla Dott.ssa Faverio, commercialista esterno alla FS
Como S.r.l.; proseguiva l'attrice, poi, nei seguenti termini: “controparte cerca di addossare totalmente dei danni subiti da parte attrice alla Dott.ssa Faverio. Già tale dichiarazione, a detta scrivente difesa, vale come una ammissione di colpa. Infatti, parte convenuta in nessuna occasione ha verificato la condotta della suddetta professionista, nonostante sia stata proprio la FS ad affidargli la gestione fiscale della società attorea” ( pag. 2 della memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.). Ebbene, non emerge da tali documenti alcuna minima prova della tipologia di errori e dell'attribuibilità degli stessi all'odierna parte appellata.
14. Inoltre, il doc. n. 2 prodotto dall'appellante si compone delle pagine 1-14 provenienti dall'Agenzia delle Entrate in cui non è esposto il presunto errore fiscale contestato da parte pagina 6 di 10 attrice;
laddove la pag. 15 è un documento predisposto dalla stessa parte appellante, in cui sono citate “riprese fiscali” per € 63.058,00 senza alcuna precisazione in merito alla loro natura e tipologia. Quanto al doc. n. 3, l'ultima pagina non proviene dall'Agenzia delle Entrate, ma è un documento di parte, in cui compare la voce “reddito imponibile da bilancio contabile €
156.520,00” di cui non è fornita alcuna spiegazione.
15. Infine, significative sono le considerazioni espresse dalla dott. Giulia Francoli, consulente di parte convenuta ( doc. n. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) che al paragrafo n.
4 intitolato “la soluzione operativa proposta”, così si esprimeva: “nel caso di specie, la società
REA RL ha presentato in relazione all'anno 2017 la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione
Irap indicando una base imponibile superiore a quella reale, determinando debiti d'imposta per valori superiori a quanto effettivamente dovuto. Una volta ravvisato l'errore, verosimilmente al momento del completamento della contabilità relativa all'anno 2017, la società avrebbe potuto procedere tempestivamente con la presentazione di dichiarazioni integrative, nelle quali indicare i dati contabili risultanti dal bilancio depositato, e quindi calcolare correttamente le basi imponibili e le imposte a debito. Presentando le dichiarazioni integrative prima della notifica della comunicazione ex art. 36-bis co. 3 del DPR 600/73, la società avrebbe potuto inoltre avvalersi del ravvedimento operoso per il versamento delle imposte a debito risultanti dalle dichiarazioni integrative, interamente dovute dal momento che nessun versamento era stato effettuato a seguito della presentazione delle dichiarazioni ordinarie. Non avendo presentato alcuna dichiarazione integrativa né avendo effettuato alcun versamento, la società ha ricevuto dall'amministrazione finanziaria due comunicazioni ex art.
36-bis co. 3 del DPR 600/73, conseguenti al riscontro, in fase di liquidazione automatica delle dichiarazioni ordinarie, dell'omesso versamento delle imposte da esse risultanti. Come previsto dalla normativa citata, a seguito del ricevimento di tali comunicazioni, la società avrebbe potuto segnalare all'Agenzia l'esistenza di elementi non considerati nella determinazione del tributo dovuto. L'esame congiunto della normativa già richiamata, della giurisprudenza in materia e della prassi dell'Agenzia delle Entrate porta a ritenere che la società abbia la possibilità, anche a seguito del pagamento delle somme richieste tramite gli avvisi citati e non essendo trascorsi i termini previsti per l'accertamento delle dichiarazioni relative all'anno
2017, di presentare dichiarazioni integrative nelle quali indicare i dati contabili corretti, certificati dal bilancio depositato presso il Registro Imprese, e quindi calcolare il corretto
pagina 7 di 10 debito d'imposta. La fattispecie di aver già provveduto a versare il maggior debito risultante dalle dichiarazioni presentate per l'anno 2017, a seguito del ricevimento degli avvisi bonari notificati nell'anno 2020, determinerebbe in questa ipotesi la formazione a favore della società di un credito, dovuto ad un maggior versamento effettuato a saldo. Tale credito, che risulterebbe dalle dichiarazioni integrative, potrebbe essere utilizzato in compensazione, come indicato nei paragrafi precedenti, oppure chiesto a rimborso. L'utilizzo in compensazione potrebbe essere effettuato, a seguito dell'indicazione del medesimo credito nelle dichiarazioni relative all'anno nel corso del quale le integrative sono presentate, per la compensazione di debiti sorti a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle integrative stesse” ( cfr. pagg. 5 – 7). Ora, a fronte del chiaro iter procedimentale spiegato dalla consulente di parte e delle possibilità percorribili - tenuto conto dell'operato di terzi nel periodo antecedente l'anno 2017 - possibilità costituite anche dalla detrazione in compensazione, la difesa di parte appellante non ha argomentato in modo puntuale, limitandosi a censurare la mancanza di capacità del giudice di primo grado di leggere un bilancio. Non è, invece – è utile ribadirlo – emersa una qualsivoglia tipologia di errore attribuibile all'operato dell'odierna parte appellata. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del motivo sub a).
16. Quanto al motivo sub b), la difesa di EA censura l'operato del giudice di prime cure nella parte in cui non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica contabile, al fine di far luce in merito alle inadempienze ascrivibili alla parte appellata.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte reputa non meritevole di accoglimento il motivo, in quanto, in difetto dei necessari oneri di allegazione, tipica espressione del principio dispositivo del processo civile, la consulenza si tradurrebbe in un'inammissibile indagine volta alla ricerca dei fatti da porre a fondamento della domanda risarcitoria. Né può sostenersi di essere in presenza di consulenza percipiente, finalizzata all'accertamento di fatti storici di non immediata comprensione per il giudice, in ragione del loro tecnicismo, come potrebbe essere, ad esempio, nelle cause di responsabilità sanitaria. Nel caso in esame, invece, la difesa di parte appellante adduce la pretesa responsabilità della
FS, senza individuare, come detto, una tipologia di errore e senza individuare un danno specifico derivante da tale errore, che viene acriticamente attribuito alla controparte. Ne segue il carattere inammissibilmente esplorativo dell'invocato mezzo di valutazione istruttoria.
pagina 8 di 10 18. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte disattende la censura, alla luce del fatto che la motivazione della condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado è fondata sul basilare criterio della soccombenza.
19. Alla luce delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado. Le questioni afferenti la domanda di manleva della parte appellata verso l'assicuratore sono assorbite.
20. Dato l'esito del gravame, la società EA deve rimborsare le spese processuali in favore delle parti appellate, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
21. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo la causa n. 38/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da EA s.r.l. e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1363/2023 emessa dal Tribunale di Como;
II. condanna EA s.r.l. a rimborsare, in favore di FS Como s.r.l., le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. condanna EA s.r.l. a rimborsare, in favore di Generali Italia s.p.a., le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 11.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott. Giovanna Ferrero
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