Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 271/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 21.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA BRUNO (C.F.: , C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
19.1.1973 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNA
BADALAMENTI (C.F.: ) e C.F._4 Parte_2
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
Potenza alla via Isca del Pioppo n. 94 presso lo studio del primo difensore indicato,
1
pec: - Email_2
Email_3
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 21.5.2025; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 7.5.2025, il Giudice relatore, sentiti i coniugi, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., che le parti hanno accettato mediante sottoscrizione del verbale di udienza.
Sicché, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata e accettata proposta e ha fissato l'udienza del 21.5.2025 per consentire alle parti di depositare la documentazione catastale relativa alla casa coniugale, necessaria alla trascrizione dell'assegnazione.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., esaminata la detta documentazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa sulla base delle seguenti condizioni (quali accettazione della proposta formulata dal giudicante):
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso del figlio minorenne (Potenza, 2.7.2009), i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che
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attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3. collocamento prevalente del detto minore presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Tito alla Piazza Nassiria Rione Mancusi n. 16, identificata in catasto fabbricati al foglio 10, particella 179, sub 9, rendita euro 144,61, cat. A/4, classe 5, consistenza 3,5 vani – Comune di Tito – c.da Serra – scala 7 – piano 2;
4. libera frequentazione tra il figlio e il padre sia durante la settimana sia durante i fine
Per_1 settimana, attesa l'età del minore attualmente di anni 15 prossimo al compimento di anni 16; nel periodo natalizio sarà con il padre ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31
Per_1 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale arà con il padre per due giorni consecutivi
Per_1 comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
nel periodo estivo sarà con i padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di
Per_1 sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle 20.30)]; altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
5. il padre corrisponderà alla madre euro 250,00 al mese, Controparte_1 Parte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto del figlio somma soggetta Per_1 ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo di vita ISTAT, da corrispondere
a entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 26 maggio 2025, termine entro Parte_1 il quale il resistente dovrà lasciare la casa coniugale, asportando dalla stessa i soli effetti di natura personale;
6. l'assegno unico universale per il minore sarà percepito al 100% dalla madre e Per_1 corrisposto a quest'ultima direttamente dall'INPS ente erogatore, devolvendo il padre la sua quota spettante alla madre, quale genitrice collocataria del figlio minore Per_1
7. le spese straordinarie da esborsai nell'interesse del figlio sono ripartite nel seguente Per_1 modo: 60% in capo al padre e 40% alla madre (secondo il protocollo del C.N.F.);
8. nulla a titolo di mantenimento per la moglie;
9. spese di liete interamente compensate.
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IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale formanti la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e accettata dai coniugi, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne (2.7.2009), sia in Per_1 riferimento all'aspetto relazionale relativo all'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale attinente al sostentamento materiale della prole, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla spese di lite per assenza di questioni in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 271 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._3
hanno contratto matrimonio concordatario in Potenza il 14.6.1998;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto N. 73, P.
II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni di cui in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
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Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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