TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 761 R.G.L. del 2017, promossa
D A
nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Niscemi in via Antonio Vacirca n. 166 (Cod. Fisc. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano D'Arma per mandato allegato in uno al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Cartesio n.
14, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, (cod. fisc. ) CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaela Nastasi, in C.so V.
Emanuele n. 59, Gela.
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2017, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver svolto nel 2015 (per un totale di 65 giornate) attività lavorativa di operaio con le mansioni di “bracciante agricolo” in favore della azienda agricola Agriquality S.r.l., avente sede legale a Ginosa (TA) in
C.da Lama di Pozzo snc e di aver presentato l'11.03.2016 all' – in forza dell'attività CP_1
lavorativa medesima – domanda di disoccupazione agricola, rigettata dall'ente previdenziale con provvedimento basato sul presupposto che il ricorrente “risulterebbe presente per complessive
70 giornate e non per le effettive 65 giornate lavorative”, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che venisse accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola chiesta e, conseguentemente, che venisse condannato l'ente alla liquidazione del predetto beneficio.
Soggiungeva dunque di avere proposto in data 21.10.2016, avverso il suddetto provvedimento, ricorso al Comitato Provinciale stante l'intervenuta rettifica della busta paga in relazione CP_1
alle giornate espletate nel mese di settembre 2015 dal ricorrente contestate nel provvedimento di diniego;
ricorso rimasto inesitato.
Con memoria depositata in data 12.07.2017, l'ente convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto, rappresentando essere stato accertato che il lavoratore, durante alcune delle giornate per le quali risultava essere stato denunciato come operante agricolo, si trovava in realtà in Tunisia, suo paese d'origine, dal che doveva desumersi l'inverosimiglianza della consistenza temporale dell'attività lavorativa denunciata, essendo stata resa una dichiarazione non veritiera in ordine alle giornate effettivamente espletate dal ricorrente.
La causa, istruita in via documentale (id est gli allegati al ricorso e i provvedimenti prodotti dall' a seguito di ordinanza ex art. 421 c.p.c. del 27.11.2024) stante la rinuncia alle prove CP_1
testimoniali chieste dal ricorrente (vds. verbale udienza del 05.05.2021 e ordinanza istruttoria del 16.03.2022), veniva decisa a seguito dell'udienza del 27.03.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso il ricorso è da ritenersi infondato, per le seguenti ragioni. La vicenda processuale si inserisce all'interno di una cornice fattuale, come sopra descritta, da ritenersi non controversa tra le parti, essendo stato, nella sostanza, operato dall'ente previdenziale un disconoscimento del rapporto lavorativo sul rilievo di una mendace denuncia dello stesso, tratta dall' dalla circostanza, non contestata e pertanto dal ritenersi pacifica CP_1
ex art. 115 c.p.c., per cui il lavoratore si trovava all'estero durante diverse giornate (del settembre
2015) nelle quali risultava formalmente aver prestato attività lavorativa in favore della società datoriale, azienda agricola Agriquality S.r.l.
In conseguenza di tale disconoscimento era pertanto stata rigettata la domanda di disoccupazione agricola presentata dal ricorrente, non avendo lo stesso presentato i “documenti necessari a verificare la presenza in Italia del lavoratore” (cfr. provvedimento di rigetto della domanda amministrativa presentata l'11.03.2016, versata in atti dall' in data 19.03.2025 CP_1
su richiesta del giudice ex art. 421 c.p.c.).
In relazione al beneficio in questione va innanzitutto precisato che uno dei presupposti giustificativi per il suo riconoscimento, oltre all'espletamento di almeno 102 giornate lavorative,
è l'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli relativi all'anno per il quale viene richiesta l'indennità.
Quanto alla natura giuridica di tale iscrizione, questione che dispiega importanti riflessi in punto di ripartizione dell'onere probatorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere il contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità tra un primo orientamento che negava che l'iscrizione negli elenchi attenesse alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali, sorgendo quest'ultimo direttamente dalla legge (con la conseguenza che, laddove il lavoratore intenda adire il giudice per contestare la mancata iscrizione o la cancellazione negli elenchi in questione, ha l'onere di provare lo svolgimento di una attività lavorativa per un determinato numero di giornate nell'anno di riferimento unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge) e un secondo orientamento che, accordando all'iscrizione negli elenchi valore costitutivo in quanto atto proveniente da una pubblica amministrazione e dunque assistito da una presunzione di legittimità, riteneva incombesse sull'Istituto assicuratore l'onere di provare o la cancellazione del lavoratore dagli elenchi o che, sulla base di accertamenti ispettivi, la prestazione lavorativa denunciata era in realtà inesistente.
Ebbene, le Sezioni Unite (con sentenza n. 1133/2000) hanno infine affermato che “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.lgs.lgt.
9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
Ciò implica, sul piano processuale, che “colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni in questione ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti
l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione - giacché quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicché lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”.
Alla luce di quanto esposto, l'iscrizione negli elenchi telematici, lungi dall'aver valore costitutivo dello status di lavoratore agricolo, costituisce, viceversa, uno strumento di agevolazione probatoria ai fini del riconoscimento delle prestazioni di natura previdenziale. Ne consegue, pertanto, che in caso di contestazione da parte dell'Ente, chi agisce in giudizio è tenuto a fornire la prova degli elementi della complessa fattispecie non solo attraverso la produzione del certificato sostitutivo ma anche di altri mezzi istruttori demandando, così, all'interprete il compito di pervenire alla decisione attraverso la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti gli elementi probatori.
Tale principio è stato poi confermato con la sentenza n. 13877/2012 secondo cui “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
La natura di strumento di agevolazione probatoria dell'iscrizione negli elenchi è stata infine ribadita dalla Suprema Corte che, con le sentenze n. 2739 dell'11.02.2016 e n. 12001 del
16.05.2018, ha evidenziato come nel caso in cui l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, il lavoratore abbia l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Trasponendo tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, non si ritiene assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola nell'anno 2015 posto che dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, nonché dai provvedimenti richiesti ex art. 421
c.p.c. e prodotti dall'ente resistente non è dato comprendere se sussisteva o meno il presupposto relativo all'iscrizione nell'elenco in discussione. Né, del resto, il ha fornito aliunde la Pt_1
prova della effettiva prestazione di attività lavorativa per il numero di giornate minimo previsto dalla legge, avendo egli rinunciato, all'udienza del 30.06.2021, alle prove testimoniali pure articolate ed ammesse al riguardo, rinuncia ritualmente accettata da controparte, con conseguente decadenza dalla prova. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che allorquando la parte che ha indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso (Sez. L, Sentenza n. 550 del 24/01/1981, Rv. 411025, ribadita in
Corte di Cassazione – sezione seconda civile – con sentenza n.15537 del 23 luglio 2015).
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore ricompreso nello scaglione euro 5.200,00 –
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.700,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P.
Così deciso in Gela il 04/04/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi