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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
18193 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 18193/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 5719/2019 ordine n. 15701/2019 ruolo del 14 novembre 2019 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva a di Parte_1
pagare a la somma di euro 42.900,00 oltre gli interessi come da Parte_2
domanda e le spese;
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione
[...]
chiedendo in via preliminare che fosse rigettata ove richiesta l'istanza di Parte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito che fosse revocato, dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque non dovuta la somma ed in via subordinata, che fosse rideterminata la somma dovuta dall'opponente a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quello
1 ritenuto di giustizia, tenendo conto delle capacità e possibilità di entrambi genitori della minore;
rilevato che si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare che Parte_2
fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dato che l'opposizione non era fondata su prova scritta nè di pronta soluzione e nel merito che fossero respinta l'opposizione così come le domande svolte da parte opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando controparte al pagamento della somma ingiunta con gli interessi dalla domanda sino al saldo, oltre alle spese, diritti ed onorari di causa;
rilevato che il giudice con ordinanza del 21 gennaio 2021 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invitando l'opponente, attesa la situazione di insolvenza manifestata, a verificare la possibilità di ricorrere ad una procedura di sovraindebitamento tramite l'Organismo di composizione della crisi e successivamente, vista l'assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la presente causa va decisa sulla base delle risultanze agli atti in assenza di istanze istruttorie;
rilevato a questo riguardo che secondo la “convenzione privata” stipulata il 16 giugno 2010 le parti al fine di definire i loro rapporti patrimoniali connessi al mantenimento della figlia minore, in assenza di vincolo matrimoniale, convenivano che “il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, un assegno mensile di € Pt_2
2 1.100,00” obbligandosi altresì a corrispondere “il 50% delle spese mediche e straordinarie” (cfr.doc. A di parte opposta); rilevato che parte opponente non ha dato prova della modifica di tale convenzione del 2010, limitandosi a riferire che la stessa era da ritenersi “nulla ed inefficace” e che quindi, di comune accordo fosse stata modificata “prevendo l'impegno della madre a contribuire al mantenimento della figlia” minore (cfr. Persona_1
pag 2 atto di citazione dell'opponente), affermazioni rimaste prive di riscontro;
rilevato che le mutate condizioni economiche dell'opponente, all'evidenza, non giustificano il mancato adempimento del proprio obbligo di mantenimento della figlia minore assunto con la citata convenzione che non risulta sia stata modificata dalle parti;
rilevato piuttosto che le mutate condizioni economiche dell'opponente, in caso di disaccordo con la madre della minore, avrebbero semmai potuto giustificare un ricorso al giudice per la rideterminazione dell'assegno per il mantenimento della minore o, se ne sussistevano i presupposti, l'apertura di una procedura di sovraindebitamento come indicato nella citata ordinanza 21 gennaio 2021 che ugualmente avrebbe comportato per il debitore la possibilità di modificare gli importi ed i termini di pagamento dei debiti;
rilevato quanto alla domanda relativa alla rideterminazione della somma dovuta da a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, Parte_1
proposta in questa sede, in via subordinata, dall'opponente, che essa va dichiarata inammissibile poiché le domande relative ai provvedimenti attinenti il mantenimento dei figli minori, anche se nati fuori dal matrimonio, devono essere proposte avanti al Tribunale con ricorso ai sensi dell'art 737 e ss. cpc secondo le norme del rito camerale, così come stabilito a seguito delle modifiche introdotte dall'art 3 co. 1 della l. 219/2012 che ha novellato il testo dell'art 38 disp. att. cc
3 introducendo i commi 2 e 3 e non possono essere introdotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in un giudizio ordinario;
ritenuto perciò che il mancato pagamento dell'assegno a suo tempo concordato giustificato dall'opponente con le mutate condizioni economiche, giuridicamente non trova alcuna legittimazione in quanto trattasi di modifica unilaterale del precedente accordo, non concordata con la controparte;
ritenuto pertanto che l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5719/2019 ordine n. 15701/2019 ruolo del 14 novembre 2019 va rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5719/2019 ordine n. 15701/2019 ruolo del 14 novembre 2019;
b) condanna a rimborsare a le spese di causa che Parte_1 Parte_2
si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Così deciso in Brescia il 3 ottobre 2025
Il giudice
NN BB
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 18193/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 5719/2019 ordine n. 15701/2019 ruolo del 14 novembre 2019 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva a di Parte_1
pagare a la somma di euro 42.900,00 oltre gli interessi come da Parte_2
domanda e le spese;
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione
[...]
chiedendo in via preliminare che fosse rigettata ove richiesta l'istanza di Parte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito che fosse revocato, dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque non dovuta la somma ed in via subordinata, che fosse rideterminata la somma dovuta dall'opponente a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quello
1 ritenuto di giustizia, tenendo conto delle capacità e possibilità di entrambi genitori della minore;
rilevato che si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare che Parte_2
fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dato che l'opposizione non era fondata su prova scritta nè di pronta soluzione e nel merito che fossero respinta l'opposizione così come le domande svolte da parte opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando controparte al pagamento della somma ingiunta con gli interessi dalla domanda sino al saldo, oltre alle spese, diritti ed onorari di causa;
rilevato che il giudice con ordinanza del 21 gennaio 2021 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invitando l'opponente, attesa la situazione di insolvenza manifestata, a verificare la possibilità di ricorrere ad una procedura di sovraindebitamento tramite l'Organismo di composizione della crisi e successivamente, vista l'assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la presente causa va decisa sulla base delle risultanze agli atti in assenza di istanze istruttorie;
rilevato a questo riguardo che secondo la “convenzione privata” stipulata il 16 giugno 2010 le parti al fine di definire i loro rapporti patrimoniali connessi al mantenimento della figlia minore, in assenza di vincolo matrimoniale, convenivano che “il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, un assegno mensile di € Pt_2
2 1.100,00” obbligandosi altresì a corrispondere “il 50% delle spese mediche e straordinarie” (cfr.doc. A di parte opposta); rilevato che parte opponente non ha dato prova della modifica di tale convenzione del 2010, limitandosi a riferire che la stessa era da ritenersi “nulla ed inefficace” e che quindi, di comune accordo fosse stata modificata “prevendo l'impegno della madre a contribuire al mantenimento della figlia” minore (cfr. Persona_1
pag 2 atto di citazione dell'opponente), affermazioni rimaste prive di riscontro;
rilevato che le mutate condizioni economiche dell'opponente, all'evidenza, non giustificano il mancato adempimento del proprio obbligo di mantenimento della figlia minore assunto con la citata convenzione che non risulta sia stata modificata dalle parti;
rilevato piuttosto che le mutate condizioni economiche dell'opponente, in caso di disaccordo con la madre della minore, avrebbero semmai potuto giustificare un ricorso al giudice per la rideterminazione dell'assegno per il mantenimento della minore o, se ne sussistevano i presupposti, l'apertura di una procedura di sovraindebitamento come indicato nella citata ordinanza 21 gennaio 2021 che ugualmente avrebbe comportato per il debitore la possibilità di modificare gli importi ed i termini di pagamento dei debiti;
rilevato quanto alla domanda relativa alla rideterminazione della somma dovuta da a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, Parte_1
proposta in questa sede, in via subordinata, dall'opponente, che essa va dichiarata inammissibile poiché le domande relative ai provvedimenti attinenti il mantenimento dei figli minori, anche se nati fuori dal matrimonio, devono essere proposte avanti al Tribunale con ricorso ai sensi dell'art 737 e ss. cpc secondo le norme del rito camerale, così come stabilito a seguito delle modifiche introdotte dall'art 3 co. 1 della l. 219/2012 che ha novellato il testo dell'art 38 disp. att. cc
3 introducendo i commi 2 e 3 e non possono essere introdotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in un giudizio ordinario;
ritenuto perciò che il mancato pagamento dell'assegno a suo tempo concordato giustificato dall'opponente con le mutate condizioni economiche, giuridicamente non trova alcuna legittimazione in quanto trattasi di modifica unilaterale del precedente accordo, non concordata con la controparte;
ritenuto pertanto che l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5719/2019 ordine n. 15701/2019 ruolo del 14 novembre 2019 va rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5719/2019 ordine n. 15701/2019 ruolo del 14 novembre 2019;
b) condanna a rimborsare a le spese di causa che Parte_1 Parte_2
si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Così deciso in Brescia il 3 ottobre 2025
Il giudice
NN BB
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