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Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/08/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VG 1708/2024
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'art. 14 del D.
Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-terdecies c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato in data
24.04.2024, iscritto sub 1708/2024 V.G. proposto da con l'avv. Franco ZAMBELLI presso il cui studio in Parte_1
Vipiteno, Via Stazione 1b, ha eletto domicilio;
- ricorrente contro
, in persona dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato
- resistente avverso il decreto del Tribunale di Bolzano, sez. Penale, R.G.N.R. 4852/20 e R.G.
DIB. 1933/23 d.d.05.04.2024 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del ricorrente;
CONCLUSIONI per il ricorrente: “chiede la revoca del decreto di inammissibilità e, nel merito, ammettersi l'imputato (n. a Vipiteno il 29.07.1079) Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale 485272020 RGNR CIT. Con vittoria di spese ed onorari. Con riserva di chiedere
l'ammissione al patrocinio dello Stato nel presente procedimento.” per il resistente:” (…) rimettendosi a codesto Ill.mo Tribunale la decisione su quale orientamento giurisprudenziale abbracciare, si domanda di disporre, in caso di accoglimento del ricorso, l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con reclamo (rectius: ricorso) del 24.04.2024 , imputato Parte_1
nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Bolzano, sez. Penale,
R.G.N.R. 4852/20 e R.G. DIB. 1933/23, ha impugnato il decreto che ha dichiarato l'inammissibilità della propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (doc.9 del 05.04.2024).
Secondo il ricorrente, il suo difensore avrebbe dimenticato di depositare in cancelleria l'istanza nel corso del 2023 (con l'indicazione dei redditi del
2022); pertanto, la stessa veniva depositata a gennaio 2024, ma il Tribunale avrebbe rilevato la necessità di integrare l'istanza con la documentazione fiscale relativa all'anno 2023 (provvedimento dd. 17.02.2024).
Una volta trasmessi i richiesti documenti, veniva emesso il citato decreto di inammissibilità.
Tale decreto è stato emesso in ragione della mancata specifica determinazione del reddito complessivo relativo all'anno 2023 (indicata dall'art. 79 lett. c) d.p.r. 30.05.2002 n. 115): secondo il citato provvedimento, ciò avrebbe reso l'istanza carente nel suo contenuto dichiarativo, poiché il ricorrente si era limitato a produrre la documentazione, senza però specificare l'ammontare del reddito complessivo.
Pag. 2 di 5 Il ricorrente sostiene che sussistono i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, essendo i redditi pari alla somma fra gli € 9.711,13 percepiti dall' (a titolo di pensione) agli ulteriori € 802,70 ricevuti dal distretto CP_2
sociale.
Il resistente , costituitosi in giudizio il 16.06.2024, Controparte_1
non contesta la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ma sostiene che non può pretendersi di imporre al giudice l'attività di calcolo che la legge stessa esclude dalle sue competenze, ponendo invece la legge proprio in capo all'istante l'obbligo giuridico di quantificare e certificare i requisiti di ammissione al beneficio. Chiede quindi, in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.06.2024 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del reclamo, in subordine a spese compensate.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va premesso che secondo l'art. 79 lett. c) dpr 115/2002, il ricorrente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.
Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale aveva espressamente richiesto “la specifica determinazione dei redditi rilevanti percepiti nel 2023” (cfr. provvedimento del 27.02.2024).
Come riconosciuto dallo stesso resistente, in sede di opposizione è ben possibile verificare se l'interessato abbia i requisiti reddituali richiesti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche ricorrendo ai poteri
Pag. 3 di 5 istruttori officiosi. Pertanto, in questa fase non è tardiva la produzione di atti e documenti, nè è preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione (Cass. n. 18801/2023, n. 18034/2023 e 23133/2021).
Poiché il limite di reddito di cui agli art. 76 e 77 d.p.r. 115/2002, aggiornato con d.m. 10.05.2023, è attualmente pari a € 12.838,01 ed il ricorrente ha dimostrato di aver percepito un reddito inferiore nell'anno 2023 (cfr. all.ti al ricorso n. 6 e 8), egli ha diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Il ricorso va quindi accolto.
Si compensano le spese di lite, in ragione dell'iniziale mancata indicazione dei redditi percepiti nel 2023 da parte del ricorrente, nonostante questa - oltre ad essere indicata dall'art. 79 lett. c) dpr 115/2002 - sia stata espressamente richiesta dal Tribunale con decreto del 27.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di
Bolzano, sez. Penale il 05.04.2024, R.G.N.R. 4852/20 e R.G. DIB.
1933/23; dichiara l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo Pt_1
in relazione al procedimento penale che vede il predetto imputato
[...]
innanzi il Tribunale di Bolzano R.G.N.R. 4852/20 e R.G. DIB. 1933/23 compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Pag. 4 di 5 Si comunichi.
Bolzano, 16.07.2024
La Presidente
Francesca Bortolotti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VG 1708/2024
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'art. 14 del D.
Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-terdecies c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato in data
24.04.2024, iscritto sub 1708/2024 V.G. proposto da con l'avv. Franco ZAMBELLI presso il cui studio in Parte_1
Vipiteno, Via Stazione 1b, ha eletto domicilio;
- ricorrente contro
, in persona dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato
- resistente avverso il decreto del Tribunale di Bolzano, sez. Penale, R.G.N.R. 4852/20 e R.G.
DIB. 1933/23 d.d.05.04.2024 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del ricorrente;
CONCLUSIONI per il ricorrente: “chiede la revoca del decreto di inammissibilità e, nel merito, ammettersi l'imputato (n. a Vipiteno il 29.07.1079) Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale 485272020 RGNR CIT. Con vittoria di spese ed onorari. Con riserva di chiedere
l'ammissione al patrocinio dello Stato nel presente procedimento.” per il resistente:” (…) rimettendosi a codesto Ill.mo Tribunale la decisione su quale orientamento giurisprudenziale abbracciare, si domanda di disporre, in caso di accoglimento del ricorso, l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con reclamo (rectius: ricorso) del 24.04.2024 , imputato Parte_1
nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Bolzano, sez. Penale,
R.G.N.R. 4852/20 e R.G. DIB. 1933/23, ha impugnato il decreto che ha dichiarato l'inammissibilità della propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (doc.9 del 05.04.2024).
Secondo il ricorrente, il suo difensore avrebbe dimenticato di depositare in cancelleria l'istanza nel corso del 2023 (con l'indicazione dei redditi del
2022); pertanto, la stessa veniva depositata a gennaio 2024, ma il Tribunale avrebbe rilevato la necessità di integrare l'istanza con la documentazione fiscale relativa all'anno 2023 (provvedimento dd. 17.02.2024).
Una volta trasmessi i richiesti documenti, veniva emesso il citato decreto di inammissibilità.
Tale decreto è stato emesso in ragione della mancata specifica determinazione del reddito complessivo relativo all'anno 2023 (indicata dall'art. 79 lett. c) d.p.r. 30.05.2002 n. 115): secondo il citato provvedimento, ciò avrebbe reso l'istanza carente nel suo contenuto dichiarativo, poiché il ricorrente si era limitato a produrre la documentazione, senza però specificare l'ammontare del reddito complessivo.
Pag. 2 di 5 Il ricorrente sostiene che sussistono i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, essendo i redditi pari alla somma fra gli € 9.711,13 percepiti dall' (a titolo di pensione) agli ulteriori € 802,70 ricevuti dal distretto CP_2
sociale.
Il resistente , costituitosi in giudizio il 16.06.2024, Controparte_1
non contesta la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ma sostiene che non può pretendersi di imporre al giudice l'attività di calcolo che la legge stessa esclude dalle sue competenze, ponendo invece la legge proprio in capo all'istante l'obbligo giuridico di quantificare e certificare i requisiti di ammissione al beneficio. Chiede quindi, in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.06.2024 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del reclamo, in subordine a spese compensate.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va premesso che secondo l'art. 79 lett. c) dpr 115/2002, il ricorrente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.
Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale aveva espressamente richiesto “la specifica determinazione dei redditi rilevanti percepiti nel 2023” (cfr. provvedimento del 27.02.2024).
Come riconosciuto dallo stesso resistente, in sede di opposizione è ben possibile verificare se l'interessato abbia i requisiti reddituali richiesti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche ricorrendo ai poteri
Pag. 3 di 5 istruttori officiosi. Pertanto, in questa fase non è tardiva la produzione di atti e documenti, nè è preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione (Cass. n. 18801/2023, n. 18034/2023 e 23133/2021).
Poiché il limite di reddito di cui agli art. 76 e 77 d.p.r. 115/2002, aggiornato con d.m. 10.05.2023, è attualmente pari a € 12.838,01 ed il ricorrente ha dimostrato di aver percepito un reddito inferiore nell'anno 2023 (cfr. all.ti al ricorso n. 6 e 8), egli ha diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Il ricorso va quindi accolto.
Si compensano le spese di lite, in ragione dell'iniziale mancata indicazione dei redditi percepiti nel 2023 da parte del ricorrente, nonostante questa - oltre ad essere indicata dall'art. 79 lett. c) dpr 115/2002 - sia stata espressamente richiesta dal Tribunale con decreto del 27.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di
Bolzano, sez. Penale il 05.04.2024, R.G.N.R. 4852/20 e R.G. DIB.
1933/23; dichiara l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo Pt_1
in relazione al procedimento penale che vede il predetto imputato
[...]
innanzi il Tribunale di Bolzano R.G.N.R. 4852/20 e R.G. DIB. 1933/23 compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Pag. 4 di 5 Si comunichi.
Bolzano, 16.07.2024
La Presidente
Francesca Bortolotti
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