Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
211 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
composto dai sigg. Magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel./est. dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella causa civile iscritta al n. 211/2023 R.G. Separazione giudiziale
p r o m o s s a d a coniugi
Parte_1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti BERTOLI e GUAZZONE che la rappresentano e difendono per delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
c o n t r o
Parte_2
parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. QUAGLIANO che la rappresenta e difende per delega in atti;
- c o n v e n u t a -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA
• Accogliersi le istanze istruttorie tutte da intendersi qui integralmente richiamate;
• Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla SI.ra di esibire in giudizio tutte le buste paga degli Parte_2 ultimi tre anni, anche relative ad ulteriori attività svolte ovvero all'attività lavorativa svolta presso il
Comune di Viverone, nonché gli estratti conto di tutti i conti correnti/conti titoli degli ultimi tre anni sino ad oggi alla medesima intestati o cointestati ancora non prodotti;
• Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi (con richiamo integrale alla II Memoria ex art. 183 c.p.c. da intendersi qui trascritta) sulle circostanze ivi ed infra descritte di cui ai capi di prova ivi ed infra dedotti:
• Vero che l'immobile sito in Strada Barere n. 17, GA T.se (TO), è facilmente divisibile in due diverse unità abitative (si rammostra al teste il doc. 13 ossia il rogito l'acquisto della villa in allora distinta in due diverse unità separate)?
• Vero che i lavori di cui al doc. 16 corretto) che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto potranno essere eseguiti in poco tempo ossia in 5-6 giornate di lavoro?
3) Vero che il completamento dei lavori di cui al doc. 16 corretto) che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto determinerà la materiale suddivisione dell'immobile sito in Strada Barere n.
17, GA T.se (TO), in due diverse, distinte ed indipendenti unità abitative?
A teste: SI. , Via Tobanelli n. 8, GR (TO) Testimone_1
4) Vero che con gli interventi indicati nel preventivo doc. 14 che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto verrà installata una porta finestra munita di idonea serratura, così come alla vicina persiana, al posto dell'attuale porta finestra doc. 15 che si rammostra al teste che diventerà l'ingresso indipendente del piano terreno?
A teste: SI. , 14, GA T.se Testimone_2 Testimone_3
5) Vero che con gli interventi indicati nel preventivo doc. 31 che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto verrà installato un portoncino al posto dell'attuale porta finestra doc. 15 che si rammostra al teste che diventerà l'ingresso indipendente del piano terreno? A teste: Legale rappresentante Map Srls, Via Canonico Maffei n. 58/1, San Maurizio Canavese (TO)
6) Vero che gli interventi di cui ai doc. 18 che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto determineranno la creazione di due differenti impianti termoidraulici per le due distinte unità immobiliari in cui verrà suddiviso l'immobile sito in Strada Barere n. 17, GA T.se (TO)?
7) Vero che gli interventi di cui ai doc. 19 che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto determineranno la distinzione della contabilizzazione dei consumi termoidraulici senza modifica degli impianti tra le due distinte unità immobiliari in cui verrà suddiviso l'immobile sito in Strada
Barere n. 17, GA T.se (TO)?
A teste:
SI. Via Raccone n. 98, San Raffaele Cimena (TO) Testimone_4
8) Vero che come da preventivo che si rammostra al teste doc. 20 e dal medesimo predisposto il completamento dei lavori e dell'incarico affidato al teste determinerà la suddivisione anche catastale dell'immobile sito in Strada Barere n. 17, GA T.se (TO),in due diverse, distinte ed indipendenti unità abitative?
A teste:
Arch. , Via De Amicis n. 71, Monasterolo fraz. di Cafasse (TO) Testimone_5
9) Vero che il completamento dei lavori di cui al doc. 30 che si rammostra al teste e dal medesimo predisposto determinerà la la creazione di due differenti impianti elettrici per le due distinte unità immobiliari in cui verrà suddiviso l'immobile sito in Strada Barere n. 17, GA T.se (TO)?
A teste: SI. Via Vernea n. 31, Nichelino (TO) Testimone_6
• Non ammettere le capitolazioni avversarie di cui alla II Memoria ex art. 183 c.p.c. con richiamo integrale alla III Memoria ex art. 183 c.p.c. del legale esponente da intendersi qui trascritta ossia con richiesta di ammissione dei testi sulle circostanze ivi descritte di cui ai capi di prova ivi dedotti, a prova contraria su quelli avversari, anche diretta, che dovessero essere denegatamente ammessi, rispetto ai quali si insiste per il rigetto per le ragioni in atti evidenziate;
• respingersi le richieste istruttorie e tutte ex adverso articolate in particolare quanto alla richiesta documentazione relativa all'investimento dei coniugi presso Azimut nella disponibilità della
SI.ra come in atti evidenziato essendo nella disponibilità della resistente;
Parte_2
IN VIA PRELIMINARE Per_
• disporre il rinnovo dell'audizione della figlia che ha manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con il padre;
NEL MERITO 1) pronunziare la separazione personale dei coniugi;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza conseguente alla pronunzia;
ASSEGNAZIONE PARZIALE DELLA CASA CONIUGALE, COLLOCAZIONE, DIRITTO
DI VISITA E MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ 3) disporre che i figli minori ed vengano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente di entrambi presso il padre e residenza prevalente di (maggiorenne non economicamente autonoma) presso la madre; Per_3
4) disporre che, quanto alla villa familiare in comproprietà tra i coniugi sita in GA T.se, Strada
Barere n. 17, di mq. 220 (mq 110 a piano), stante l'agevole divisibilità e l'interesse dei minori, eccedendo nella sua interezza per estensione le esigenze della famiglia, effettuati i lavori necessari a garantire l'indipendenza dei due appartamenti:
• il 1° piano con i mobili ivi esistenti venga assegnato, in quanto genitore collocatario dei minori in via prevalente, al SI. Pt_1
• il piano terreno con i mobili ivi esistenti venga lasciato nella disponibilità esclusiva della
SI.ra ; Parte_2
• disporre che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé i figli minori, anche in considerazione degli orari lavorativi su più turni (mattina-pomeriggio-sera-festivi), secondo il seguente calendario che prevede una prevalenza in favore del padre come di seguito dettagliato:
• a settimane alterne (coincidenti con il turno mattutino) dal lunedì uscita scuola sino al lunedì successivo al rientro a scuola, rientro a scuola che verrà curato ogni giorno dall'altro genitore (che effettuerà il turno pomeridiano) presso il quale i figli verranno accompagnati salvo, per la madre, quanto stabilito al punto che segue;
Per_
• nelle settimane di spettanza materna, e pernotteranno con il padre, Per_2
recandosi dal medesimo alle ore 21:00, per due notti anche non consecutive, in caso di mancato accordo il martedì ed il giovedì, sino al mattino successivo quando quest'ultimo li riaccompagnerà direttamente a scuola.
• in considerazione dei turni lavorativi dei genitori (che svolgono la medesima professione in
Comuni differenti), conosciuti dai medesimi ad inizio anno, nel caso in cui il genitore cui spetta la settimana sia impegnato al lavoro il sabato o la domenica o la sera anche di un giorno infrasettimanale, i minori staranno con l'altro genitore con possibilità di recupero di detti periodi/sere la settimana successiva di spettanza dell'altro genitore salvo differente accordo;
6) disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto dei tre figli (compresa maggiorenne non economicamente autonoma) per il tempo in cui li avrà con sé con Per_3
suddivisione tra genitori al 50% delle spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative di ciascun figlio, previamente concordate o necessitate e documentate, con espresso richiamo alle regole dettate dal protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. L'assegno unico verrà percepito dai genitori per i tre figli al 50%;
IN VIA SUBORDINATA
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL , COLLOCAZIONE, Parte_3
DIRITTO DI VISITA E MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ 7) disporre che i figli minori ed vengano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente di entrambi presso il padre e residenza prevalente di (maggiorenne non economicamente autonoma) presso la madre; Per_3
8) assegnare l'intero immobile con i mobili ivi esistenti al SI. in quanto genitore Pt_1
prevalentemente collocatario dei figli minori concedendo alla SI.ra un congruo termine Parte_2
per il rilascio;
9) disporre quanto al calendario visita:
- madre-figlio: che possa vedere la madre secondo il gradimento di questo ultimo Per_2
(attualmente una volta al mese senza pernottamento);
Per_
- madre-figlia (Elisa): che possa vedere la madre come segue ovvero a week-end alterni dal venerdì uscita scuola al lunedì rientro a scuola oltre a un pomeriggio senza pernotto nella settimana in cui il week end è di spettanza materna e due pomeriggi di cui uno con pernotto nella settimana in cui il week end è di spettanza paterna (ossia come previsto ora nell'ordinanza presidenziale per il padre) con che si determinerà autonomamente quanto a modalità e tempistiche di visita con Per_3
la madre;
10) disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto dei tre figli (compresa maggiorenne non economicamente autonoma) per il tempo in cui li avrà con sé con Per_3
suddivisione tra genitori al 50% delle spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative di ciascun figlio, previamente concordate o necessitate e documentate, con espresso richiamo alle regole dettate dal protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Per_ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea ed assegno unico di ed al 50% tra i Per_3
genitori e di al 100% al padre; Per_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
(NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI DI) ASSEGNAZIONE DELLA CASA
CONIUGALE ALLA , COLLOCAZIONE, DIRITTO DI VISITA E Parte_4
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ 11) disporre che i figli minori ed vengano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente di presso il padre, con collocazione Per_2
Per_ alternata di presso entrambi i genitori e residenza ai fini anagrafici presso la madre e residenza prevalente di (maggiorenne non economicamente autonoma) presso la madre; Per_3
12) disporre quanto al calendario visita:
- madre-figlio: che possa vedere la madre secondo il gradimento di questo ultimo Per_2
(attualmente una volta al mese senza pernottamento); Per_ Per_
- padre-figlia ( ): che possa vedere il padre come segue a week-en alterni dal venerdì uscita scuola al lunedì rientro a scuola ed ogni settimana due pomeriggi con pernottamento, con Per_3
che si determinerà autonomamente quanto a modalità e tempistiche di visita con il padre;
13) disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto dei tre figli (compresa maggiorenne non economicamente autonoma) per il tempo in cui li avrà con sé e che la SI.ra Per_3
Per_
versi al SI. quale contributo al mantenimento dei figli ed la somma Parte_2 Pt_1 Per_2 mensile di €150,00 ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con suddivisione tra genitori al 70% a carico della madre ed il 30% a carico del padre delle spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative dei tre figli, previamente concordate o necessitate e documentate, con espresso richiamo alle regole dettate dal protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Per_ di Ivrea ed assegno unico di ed al 50% tra i genitori e di al 100% in Per_3 Per_2
favore del padre;
IN OGNI CASO QUANTO AL CALENDARIO DELLE FESTIVITA'
14) disporre che i genitori possano tenere con sé i figli come segue:
➢ per le vacanze scolastiche di Natale si applicherà il calendario ordinario tranne che per i seguenti giorni festivi: ad anni alterni il 24/12, 31/12 e l'1/01 con un genitore ed il 25-26/12 ed il 6/01 con l'altro. Per il 2024 i figli staranno con la madre per Natale e l'Epifania e con il padre la Vigilia e
Capodanno; ➢ per le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Per il 2024 il periodo spetterà al padre dando così via all'alternanza. I restanti giorni si applicherà il calendario ordinario così come per le festività scolastiche di Carnevale;
➢ per le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere 2 settimane, anche non consecutive, con i figli minori in date da concordare tra genitori entro il 30/04 di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative del padre e in quelli dispari quelli della madre. I figli avranno la possibilità di sentire telefonicamente il genitore con cui non si troveranno almeno una volta al giorno;
➢ per le festività infrasettimanali ed i ponti, salvo che il genitore con cui i minori trascorrono il week and collegato al ponte o alla festività non chieda di poter andare via da Torino per l'intero periodo, si applicherà il calendario ordinario;
➢ i minori trascorreranno i loro compleanni (insieme ai fratelli) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, con possibilità per l'altro genitore di portare i regali e fare gli auguri di persona al figlio il giorno del compleanno;
➢ il giorno del compleanno dei genitori, così come la Festa della Mamma e del Papà, verranno trascorsi dai figli con il genitore festeggiato;
➢ la figlia maggiorenne avrà la possibilità di recarsi presso l'uno o presso l'altro genitore Per_3
con le modalità e tempistiche previste anche per gli altri fratelli;
15) dato atto dell'autosufficienza di entrambi i coniugi, disporre che nulla sia dovuto a titolo di contributo per il mantenimento a favore dell'uno o dell'altra;
16) con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA:
Contrariis rejectis;
Premesse le più opportune declaratorie;
Piaccia a Codesto
Tribunale Ill.mo:
− pronunciare la separazione dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
GA Torinese il 18.9.2004, registrato nei Registri di Stato Civile del Comune di GA Torinese
N. 11 P. 2 S A, anno 2004, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge;
− disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e con Per_2 Persona_4
Per_ collocazione prevalente del figlio presso il padre e di presso la madre, stabilendo che Per_2
i minori abbiano residenza anagrafica e dimora prevalente presso il genitore collocatario;
− disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori e nell'interesse dei minori, compatibilmente con i Per_ loro impegni scolastici, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
− due pomeriggi dall'uscita di scuola, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
− per metà delle vacanze natalizie, ovvero un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− per metà delle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì di
Pasqua;
− in occasione delle altre festività infrasettimanali - comprensive di eventuali “ponti” - ed il giorno dei compleanni della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
− due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
− consentire che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai tre giorni sia assicurata alla minore la possibilità di contattare la madre mediante telefonate e/o videochiamate;
− disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori e nell'interesse dei minori, compatibilmente con i loro impegni scolastici, la madre possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo Per_2
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con gli stessi tempi e con le stesse modalità di cui sopra e, comunque, in modo tale che i fratelli stiano insieme anche presso la madre;
− disporre
IN VIA PRINCIPALE: che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé e che, in considerazione della coabitazione delle due figlie con la madre, l'una minorenne e l'altra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 100% dalla madre;
disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive siano a carico del genitore collocatario nella misura del 100% e così il 100% di tali spese per Per_ il figlio a carico del padre ed il 100% delle stesse per la figlia e per la figlia Per_2 maggiorenne a carico della madre, comunque richiamandosi espressamente il Protocollo Per_3
d'Intesa adottato da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Ivrea;
IN VIA SUBORDINATA:
e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé e, inoltre, che il Per_ sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia minore e Parte_1 della figlia maggiorenne non autosufficiente, un contributo pari a €. 300,00 (€. 150,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%; disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive per tutti e tre i figli siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'Intesa adottato da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Ivrea;
− confermare l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra
, dando atto dell'allontanamento del marito;
Parte_2
− respingersi nel resto le domande ex adverso proposte;
− in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio e compenso del difensore
CONCLUSIONI DEL P.M.: accoglimento delle domande di parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso iscritto il 23.1.23 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione dei coniugi per essere divenuta intollerabile la convivenza familiare.
La parte ricorrente dichiarava che in data 18.9.04 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione sono nati i figli (n. 4.6.04), Parte_2 Per_3
Per_ (n. 28.9.08) ed (n. 18.4.13). Per_2
Si costituiva la parte convenuta.
All'udienza presidenziale comparivano entrambe le parti;
il Presidente del Tribunale di Ivrea, dopo avere ascoltato i tre figli, con ordinanza datata 30.5.23 così disponeva:
“ -Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Affida i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori e la maggiorenne mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. -Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo accordi diretti con costei;
i Per_3
Per_ figli ed secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti Per_2
modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
-Assegna allo stato la casa coniugale, con gli arredi che la compongono e sino alla indipedenza della prole , alla moglie , , disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il Parte_2
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Non è disposto altro mantenimento. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate
e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% alla madre ed al 30% al padre, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il
Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. ”
Quindi il Presidente rimetteva le parti avanti al G.I.
Il G.I., con ordinanza 12.4.24, rigettava le istanze istruttorie e, preso atto che il figlio si era Per_2
trasferito presso il padre, in parziale modifica del provvedimento presidenziale, disponeva la collocazione del minore presso il . Pt_1 Dopo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.11.24, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti gli ordinari termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
.2.
Preliminarmente il Tribunale rigetta le richieste istruttorie di parte ricorrente per le condivisibili motivazioni di cui alla ordinanza del G.I. 12.4.24, che qui si richiamano. I figli sono già stati ascoltati
Per_ all'udienza presidenziale, compresa , ancora oggi infradodicenne, della quale non si ritiene opportuna una nuova audizione anche al fine di evitare inutili situazioni stressanti.
La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati dal 2023 e dal comportamento tenuto nel corso degli anni e dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
L'affido della prole ed i tempi di permanenza con il genitore non collocatario
Rilevato che le parti sono concordi nel richiedere l'affido condiviso e che nulla è sostanzialmente cambiato rispetto alla pronuncia dell'ordinanza del 12.4.24, il Tribunale, valutato l'interesse dei figli, conferma le statuizioni oggi in vigore e cioè quelle del provvedimento presidenziale come modificato dalla predetta ordinanza.
Nulla riguardo la figlia per la quale lo stesso ricorrente, afferma nella comparsa Per_3 conclusionale alle pagg. 13 e 14, per come del resto ovvio, che “non vi è ragione per la quale la stessa non mantenga l'originaria residenza presso la madre se questo dovesse essere il desiderio della ragazza”
L'assegnazione della casa familiare più problematico della presente controversia è l'assegnazione della casa familiare, in Per_5
comproprietà tra i coniugi;
il marito chiede che il primo piano venga a lui assegnato e che il piano terra resti nella disponibilità esclusiva della moglie;
questa ultima chiede la conferma dell'assegnazione della casa ad essa convenuta.
Circa l'immobile, il ricorrente, all'udienza presidenziale, ha così dichiarato:
“ Abbiamo comprato la casa nel 2018 (qualcosa in più di 100.000 euro sono stati messi in liquido dai nostri familiari. Il mutuo era originariamente di 280.000 (tasso variabile). Ribadisco che
l'immobile è facilmente divisibile;
ha due ingressi separati su diversi lati della casa. Ha due piani, due garage, centrale termina e cantina. Ho dei progetti divisionali (in orizzontale); anche il giardino
è divisibile. Originariamente era una bifamiliare, poi l'abbiamo unita in sede di ristrutturazione. Le spese di divisione preventivate vanno da euro 8.000 ai 14.000 euro a seconda della ristrutturazione della definitività della collocazione catastale. Sono disposto a farmi aiutare dai miei familiari relativamente agli oneri economici.”
Va aggiunto che nell'ordinanza presidenziale veniva dato atto che la rata mensile del mutuo cointestato ammontava complessivamente ad euro 1500,00; il ricorrente, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 53) attesta che la rata mensile a suo carico (50%) ammonta oggi ad euro 795,00.
Orbene, in ordine alla assegnazione parziale della casa familiare valga richiamare l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 8580/2014 secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'"habitat" domestico dei figli minori…”
Nel caso in esame:
° non pare ricorrere il requisito del “lieve grado di conflittualità coniugale” posto che le parti controvertono non solo sulla assegnazione della casa familiare ma anche su una serie di problematiche economiche, per come parzialmente ammesso dallo stesso ricorrente in relazione anche alle “spese accessorie dei figli” (cfr. pag. 19 della comparsa conclusionale). Inoltre l'assegnazione parziale verosimilmente genererebbe nuovi contenziosi che potrebbero essere indirettamente di pregiudizio per la prole
° “la condivisione della genitorialità” è comunque assicurata dal fatto che il ricorrente ha reperito, peraltro responsabilmente, una nuova abitazione nello stesso piccolo Comune ove è sita la casa familiare (GA) di talchè i rapporti con la prole sono, sotto il profilo logistico, facilitati;
° “la conservazione dell'habitat domestico per i figli” non può più essere pienamente invocata per il figlio ormai ultrasedicenne, essendosi esso, da tempo, spontaneamente allontanato dalla Per_2
casa familiare per andare a vivere con il padre.
Alla luce di quanto sopra, ex art. 337 sexies c.c., il Tribunale conferma l'assegnazione della casa familiare alla . Parte_2
Il mantenimento della prole.
In ordine ai profili patrimoniali, il Tribunale osserva: ° Il ricorrente, all'udienza presidenziale dell'11.5.23, dichiarava di guadagnare, come agente di
Polizia Municipale, euro 1650,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emergono i seguenti redditi complessivi lordi riferiti ai seguenti anni di imposta:
° 2022: euro 33.838,00
° 2023: euro 40.384,00.
Egli è tenuto ad onorare alcuni finanziamenti e corrisponde euro 450,00 quale canone di locazione per la casa in cui vive (cfr. doc. 37).
In comparsa conclusionale riferisce che lo stipendio netto mensile è circa di euro 2.700,00 per 12 mensilità e non esclude una prossima diminuzione del reddito dal momento che egli lavorerà non più per due Comuni ma per uno solo.
° Circa la convenuta, all'udienza presidenziale dell'11.5.23, dichiarava di guadagnare, come agente di Polizia Municipale, circa euro 1750,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emergono i seguenti redditi complessivi lordi riferiti ai seguenti anni di imposta:
° 2022: euro 33.925,00
° 2023: euro 35.620,00.
In comparsa conclusionale (pag. 10) riferisce di dovere fare fronte, “oltre alla cessione del quinto dello stipendio, a mutui per l'importo complessivo di euro 1491,00 al mese”
A fronte degli elementi di giudizio di cui sopra, il Tribunale, anche tenuto conto, rispetto alle statuizioni del provvedimento presidenziale, dei maggiori oneri gravanti sul padre presso cui vive stabilmente il figlio modifica soltanto la percentuale di concorso alle spese straordinarie e Per_2 per l'effetto dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli ed Per_3 Per_2
Per_
quando li ha con sé. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 75% alla madre e del 25% al padre, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Assegno unico per la prole come per legge.
Le spese del giudizio.
Le spese del giudizio, in ragione della natura della controversia, del suo esito e dell'assenza di attività istruttoria orale, sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattese ogni altra istanza eccezione e deduzione, viste le conclusioni del P.M., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
Per_
2. Affida i figli ed ad entrambi i genitori con collocazione del primo presso il Per_2
padre e della seconda presso la madre;
3. Dispone che la madre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il Per_2
gradimento di questo ultimo;
il padre, salvi diversi accordi con la madre, potrà incontrare e
Per_ tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
° durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
° due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
° un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
° per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
° per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
° in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
° durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
° Dispone che, salvi diversi accordi, nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, alla minore sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnatario della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.
4. Assegna la casa familiare alla;
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5. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli ed Per_3 Per_2
quando li ha con sé. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 75% alla madre e del 25% al padre, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo
d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Assegno unico per la prole come per legge;
6. Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 12.2.25 IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro SCIALABBA