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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5262/2024
Promossa da in persona del legale rapp.te e amm.re unico Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura su atto separato, dall'avv. Angelo Carbone e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Ottaviano (NA) alla via R. Pappalardo,
95,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rapp.te p.t. contumace CP_1
-resistente-
Oggetto: risoluzione contrattuale - pagamento
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 04/07/2024, la società Parte_1
in persona del legale rapp.te e amm.re unico p.t., premesso di essere
[...] proprietaria di una grande struttura di vendita in operante secondo la formula Pt_1
Outlet denominata “Cilento outlet Village”; che, con contratto registrato il
20/04/2023 concedeva in affitto alla società un ramo d'azienda costituito CP_1 da un insieme di beni indipendenti e di rapporti giuridici finalizzati allo svolgimento dell'attività commerciale “Cilento Outlet Village;
che, sulla base di tale contratto, la società si obbligava al pagamento del canone annuo da corrispondere in quattro CP_1
pagina 1 di 4 rate trimestrali anticipate di pari importo;
che, inoltre, l'affittuario si faceva carico di tutti gli oneri e i costi inerenti alle utenze a carico dell'azienda oltre agli oneri afferenti alla gestione delle parti comune degli impianti e dei servizi ad uso comune;
che, a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, per un importo di €
33.753,36, veniva depositato decreto ingiuntivo;
che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, la società provvedeva ad effettuare bonifici per un totale CP_1 di € 20.252,02; che, per la restante somma di € 13.501,34 veniva avviato pignoramento presso terzi;
che, successivamente la si rendeva morosa per CP_1 ulteriori somme per un totale di € 48.637,36 oltre a non consegnare la fideiussione bancaria prevista dal contratto;
che, nonostante diffida, è ancora inadempiente, tanto premesso proponeva ricorso ex art. 447 bis c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale di
Salerno affinchè, previa fissazione udienza di discussione, sentir, in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda registrato in data 20/04/2023 conseguentemente condannare la società al rilascio dell'area oggetto del contratto oltre al pagamento delle CP_1 somme per € 48.637,36, iva e interessi moratori, in via subordinata applicare gli interessi previsti per le transazioni commerciali con vittoria di spese di giudizio con attribuzioni
Fissata l'udienza di comparizioni, ricorso e pedissequo decreto, sebbene ritualmente notificati parte resistente non si costituiva in giudizio.
Essendo la causa di natura documentale veniva rinviata per la discussione con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società resistente
Dalla documentazione versata in atti si è potuto accertare che con contratto di affitto di ramo di azienda del 24/04/2023 la società ebbe a concedere in Parte_1 affitto alla società un ramo di azienda finalizzato allo svolgimento CP_1 dell'attività commerciale all'interno del centro commerciale “Cilento Outlet Village” sito in Eboli (SA) convenendo che il contratto avrebbe avuto la durata di anni sei, con esclusione di rinnovazione tacita, pattuendo un canone di € 44.000,00 per il primo anno e di € 50.000,00 per ciascun anno successivo oltre ad una quota sul volume di pagina 2 di 4 affari con previsione di risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento anche di una sola rata del canone annuo garantito.
Nelle more del giudizio, come da comparsa conclusionale depositata in data
14/11/2025, le parti addivenivano alla risoluzione bonaria del contratto alla data del
31/03/2025, data in cui parte resistente ha provveduto al rilascio del locale, concordando, altresì, il saldo della posizione debitoria mediante un apposito piano di rientro rateale.
Tuttavia, la società resistente non ha provveduto al pagamento del dovuto per come concordato rimanendo, pertanto, ancora debitrice della residua somma di € 2.000,00 oltre interessi e spese successive.
Nessun riscontro probatorio contrario è stato fornito dalla resistente.
Alla luce, quindi, di quanto documentalmente provato, parte resistente, va condannata al pagamento della residua somma di € 2.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5262/2024 r.g. tra in Parte_1 persona del legale rapp.te e amm.re unico p.t. –ricorrente- e società – CP_1 resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data 24/04/2023;
2) Condanna la società resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore della società ricorrente, in Parte_1
persona del legale rapp.te e amm.re unico p.t. della somma di € 2.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) Nulla sulla data del rilascio dell'immobile in quanto già rilasciato;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 3.250,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 02/12/2025
pagina 3 di 4
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5262/2024
Promossa da in persona del legale rapp.te e amm.re unico Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura su atto separato, dall'avv. Angelo Carbone e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Ottaviano (NA) alla via R. Pappalardo,
95,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rapp.te p.t. contumace CP_1
-resistente-
Oggetto: risoluzione contrattuale - pagamento
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 04/07/2024, la società Parte_1
in persona del legale rapp.te e amm.re unico p.t., premesso di essere
[...] proprietaria di una grande struttura di vendita in operante secondo la formula Pt_1
Outlet denominata “Cilento outlet Village”; che, con contratto registrato il
20/04/2023 concedeva in affitto alla società un ramo d'azienda costituito CP_1 da un insieme di beni indipendenti e di rapporti giuridici finalizzati allo svolgimento dell'attività commerciale “Cilento Outlet Village;
che, sulla base di tale contratto, la società si obbligava al pagamento del canone annuo da corrispondere in quattro CP_1
pagina 1 di 4 rate trimestrali anticipate di pari importo;
che, inoltre, l'affittuario si faceva carico di tutti gli oneri e i costi inerenti alle utenze a carico dell'azienda oltre agli oneri afferenti alla gestione delle parti comune degli impianti e dei servizi ad uso comune;
che, a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, per un importo di €
33.753,36, veniva depositato decreto ingiuntivo;
che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, la società provvedeva ad effettuare bonifici per un totale CP_1 di € 20.252,02; che, per la restante somma di € 13.501,34 veniva avviato pignoramento presso terzi;
che, successivamente la si rendeva morosa per CP_1 ulteriori somme per un totale di € 48.637,36 oltre a non consegnare la fideiussione bancaria prevista dal contratto;
che, nonostante diffida, è ancora inadempiente, tanto premesso proponeva ricorso ex art. 447 bis c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale di
Salerno affinchè, previa fissazione udienza di discussione, sentir, in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda registrato in data 20/04/2023 conseguentemente condannare la società al rilascio dell'area oggetto del contratto oltre al pagamento delle CP_1 somme per € 48.637,36, iva e interessi moratori, in via subordinata applicare gli interessi previsti per le transazioni commerciali con vittoria di spese di giudizio con attribuzioni
Fissata l'udienza di comparizioni, ricorso e pedissequo decreto, sebbene ritualmente notificati parte resistente non si costituiva in giudizio.
Essendo la causa di natura documentale veniva rinviata per la discussione con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società resistente
Dalla documentazione versata in atti si è potuto accertare che con contratto di affitto di ramo di azienda del 24/04/2023 la società ebbe a concedere in Parte_1 affitto alla società un ramo di azienda finalizzato allo svolgimento CP_1 dell'attività commerciale all'interno del centro commerciale “Cilento Outlet Village” sito in Eboli (SA) convenendo che il contratto avrebbe avuto la durata di anni sei, con esclusione di rinnovazione tacita, pattuendo un canone di € 44.000,00 per il primo anno e di € 50.000,00 per ciascun anno successivo oltre ad una quota sul volume di pagina 2 di 4 affari con previsione di risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento anche di una sola rata del canone annuo garantito.
Nelle more del giudizio, come da comparsa conclusionale depositata in data
14/11/2025, le parti addivenivano alla risoluzione bonaria del contratto alla data del
31/03/2025, data in cui parte resistente ha provveduto al rilascio del locale, concordando, altresì, il saldo della posizione debitoria mediante un apposito piano di rientro rateale.
Tuttavia, la società resistente non ha provveduto al pagamento del dovuto per come concordato rimanendo, pertanto, ancora debitrice della residua somma di € 2.000,00 oltre interessi e spese successive.
Nessun riscontro probatorio contrario è stato fornito dalla resistente.
Alla luce, quindi, di quanto documentalmente provato, parte resistente, va condannata al pagamento della residua somma di € 2.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5262/2024 r.g. tra in Parte_1 persona del legale rapp.te e amm.re unico p.t. –ricorrente- e società – CP_1 resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data 24/04/2023;
2) Condanna la società resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore della società ricorrente, in Parte_1
persona del legale rapp.te e amm.re unico p.t. della somma di € 2.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) Nulla sulla data del rilascio dell'immobile in quanto già rilasciato;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 3.250,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 02/12/2025
pagina 3 di 4
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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