TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. e P.IVA ), in persona del legale PA P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padula (SA), via Nazionale
n. 574, presso lo studio degli avv.ti Federico Maggio e Maria Santarsenio, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice/opponente e
Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via L. Manara n.
8, presso lo studio dell'avv. Alessio Ballabio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/opposta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, La proponeva PA
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3537/2023, emesso da questo
Tribunale in data 04/12/2023 su istanza di di Controparte_1
pagina 1 di 12 , con il quale le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di €10.375,98, a titolo di corrispettivo per la riparazione del veicolo Astra
Betoniera, tg. GD456LW, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio liquidate in €800,00 per compensi ed €145,50 per esborsi, oltre CPA e IVA.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva l'incompetenza del
Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Napoli, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, l'insufficienza di prova in ordine alla fornitura, non essendo stato prodotto alcun contratto ma solo una fattura, inidonea a dimostrare un rapporto contrattuale tra le parti. Evidenziava, inoltre, che le opere di riparazione non venivano correttamente eseguite e che, dunque, nessun pagamento poteva essere preteso da PA
In particolare, eccepiva che “i vizi e i difetti riscontrati sul veicolo sono stati puntualmente contestati dall'opponente, sia per le vie brevi che per iscritto, a mezzo mail e pec.
Con riguardo ai profili tecnici, si rinvia alla Perizia il cui contenuto abbiansi integralmente riportato (All. 3). Proprio in forza della suddetta perizia, “ PA
rappresentava all'opposta che per rimediare alle lavorazioni dalla stessa NON eseguite o, comunque, NON effettuate a regola d'arte, si rendeva necessario un nuovo intervento di riparazione del veicolo per un importo di €6.766,49” e che, pertanto, il credito vantato dall'opposta e oggetto di ingiunzione doveva ritenersi compensato.
Al termine del proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni: “A) IN VIA
PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, per essere competente il Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ. e art. 1182 comma 4 cod. civ.; B) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE la carenza di legittimazione passiva della Società “ , essendo mera locataria del veicolo PA [...]
, tg GD456LW, di proprietà, invecere, della Società “CNH CP_2
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE” (P.IVA ); C) NEL MERITO P.IVA_4
revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa creditoria risulta infondata ed illegittima per le ragioni esposte in narrativa;
D) SEMPRE NEL MERITO accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., nulla è dovuto dalla Società “ PA
pagina 2 di 12 ” all'opposta, essendosi quest'ultima resa inadempiente;
E) IN VIA
SUBORDINATA, salvo gravame, ridurre la pretesa della “
[...]
” nei limiti dell'equo e del giusto;
F) Controparte_1
In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Attivato il contraddittorio, Controparte_1
ha contestato l'opposizione avversaria, deducendo di aver eseguito
[...]
l'opera commissionata in maniera conforme a quanto pattuito e a regola d'arte, mentre le inadempienze lamentate dalla controparte dovevano ritenersi infondate e oltretutto non provate, atteso che “… il mezzo sia stato ritirato nel giugno del corrente anno e che alcuna rimostranza di alcun tipo sia mai stata mossa. Il mezzo è stato riparato secondo le migliori regole dell'arte e la betoniera non presentava nulla di quanto ora asserite ad oltre tre mesi di distanza”. Ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte e ha dedotto che l'incarico di riparazione del veicolo era stato conferito da da qui l'infondatezza dell'eccezione di carenza di PA
legittimazione passiva. Per tali ragioni ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il tribunale ha rigettato le istanze istruttorie;
la causa è pervenuta all'udienza del 13/03/2025; in questa sede il tribunale ha invitato le parti alla discussione orale della lite e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tali i fatti controversi, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza è infondata, non avendo l'opponente specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (cfr., da ultimo, Cass. n. 2548 del 28/01/2022).
L'opponente, infatti, nel sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio, non ha indicato il giudice competente in ragione del luogo in cui è sorta pagina 3 di 12 l'obbligazione (forum contractus), senza che alcuna influenza possa spiegare, a tal fine, la contestazione dell'altro alternativo criterio del forum destinatae solutionis, caratterizzato dal luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione (art. 20 c.p.c.); né ha spiegato perché non avrebbe dovuto essere il domicilio dell'opposta; inoltre, ha dedotto esclusivamente la competenza del Tribunale di Napoli quale
“foro del convenuto” e da ciò non si può desumere che in tale deduzione sarebbe implicito che non vi siano stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio per l'oggetto della domanda nel circondano del Tribunale di Monza, di talché l'eccezione relativa al foro generale delle persone giuridiche pare essere stata prospettata in modo incompleto, in quanto la contestazione avrebbe dovuto riguardare in modo chiaro anche tale criterio di collegamento (Cass. 1990/2017).
Invero, nelle cause relative a diritti di obbligazione l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. (cfr. Cass. 24903/2005); è il convenuto che al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. 17374/2020).
Alla stregua dei principi suddetti, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto deve considerarsi tamquam non esset, dovendo ritenersi definitivamente radicata la competenza del Tribunale di Monza.
***
pagina 4 di 12 Rilevata la competenza dell'intestato Tribunale, è certamente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva preliminarmente sollevata dall'opponente, atteso che, come ammesso dalla stessa parte attrice, il contratto per cui è causa (seppure stipulato in forma verbale) è stato stipulato tra
[...]
e la società convenuta (ricorrente in sede monitoria), a nulla PA
rilevando che la proprietà del veicolo appartenga ad un soggetto terzo. Nel caso in esame, l'oggetto della domanda risulta individuato nella richiesta di una condanna (c.d. petitum immediato) e di adempimento (c.d. petitum mediato) e, soprattutto, dal fatto che il viene citata in giudizio quale PA
controparte del contratto di riparazione del veicolo tg. Controparte_2
GD456LW, ed in tale veste responsabile esclusivo del mancato adempimento di tale contratto.
***
Nel merito, l'opposizione va respinta per le considerazioni di seguito esposte.
Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del
12/10/2018).
Ciò posto, va soggiunto che l'opponente non contesta l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura n. 3537/2023, allegata al ricorso monitorio, avendo ammesso l'avvenuta conclusione di un contratto di riparazione del veicolo, seppure in forma verbale;
né tantomeno nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria.
pagina 5 di 12 Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria
Come detto l'opponente non ha messo in dubbio che la riparazione sia stata effettivamente eseguita ed ultimata (art. 115 c.p.c.), anzi ammette esplicitamente di aver beneficiato delle prestazioni di cui alla fattura azionata nel giudizio monitorio, né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'opposta, stante la presenza, nelle lavorazioni, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Ha, quindi, assunto che il proprio inadempimento fosse giustificato o cagionato dall'inadempimento dell'opposta, così sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., e comunque (implicitamente) invocando l'esimente di cui all'art. 1218 c.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre dedotto di avere rappresentato “all'opposta che per rimediare alle lavorazioni dalla stessa NON eseguite o, comunque, NON effettuate a regola d'arte, si rendeva necessario un nuovo intervento di riparazione del veicolo per un importo di € 6.766,49” e ha formulato domanda di revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di riduzione della pretesa avversaria “nei limiti dell'equo e del giusto”.
Si tratta di una domanda di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo della domanda riconvenzionale.
“L'art.1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la pagina 6 di 12 domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,
e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (cfr.
Cass., sez. un., n. 23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque, in stretta aderenza al testo dell'art.1243 comma 2 c.c., che “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 18775 del
26/09/2005).
Orbene, il credito vantato dall'opponente verso la convenuta non trova adeguata prova nella allegazione e nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'eccezione (riconvenzionale) dell'opponente.
Invero, ai sensi dell'art. 2226 c.c. “L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna …”.
Ora, indipendentemente dal contenuto degli scritti difensivi dell'odierna parte opponente, risulta in modo lineare dalla disamina delle stesse difese di quest'ultima che, nel caso di specie, la riparazione era stata completata e la vettura riconsegnata alla committente. La stessa opponente deduce, infatti,
l'inadempimento della controparte all'obbligazione di eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, con ciò palesando la volontà di contestare, in sostanza, la pagina 7 di 12 difformità dei lavori (regolarmente completati) rispetto alle regole dell'arte e alle obbligazioni assunte con il contratto. Tanto meno risulta, né è stato dedotto, che parte attrice abbia contestato l'interruzione dell'esecuzione delle opere ovvero il rifiuto di consegnarle alla committenza. Emerge altresì dall'esame della documentazione prodotta in corso di causa, oltre che dalla circostanza che la vettura è nella disponibilità dell'opponente, la quale, infatti, ha affidato ad una impresa terza la stima dei costi di rimozione delle criticità asseritamente presenti.
Conseguentemente, una volta accertato che i lavori commissionati sono stati ultimati, spettava all'opponente dare prova dell'inadempimento, ossia della presenza di vizi e difetti dell'opera ultimata.
Quanto ai vizi relativi alle opere eseguite dalla convenuta, con valenza assorbente, l'allegazione contenuta in citazione riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, tale da essere del tutto inconcludente allo scopo avuto di mira dall'opponente, ossia di paralizzare l'azione di adempimento a cagione dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata
(artt. 1667, 1668 c.c., richiamati dall'art. 2226 c.c.).
Tale mancato accertamento, essendo incontroversa l'avvenuta consegna dell'opera da parte del prestatore d'opera, aderendo all'orientamento sopra indicato non può che ricadere sulla committente, odierno opponente (cfr. Cass.
19146/2013).
A ben vedere, infatti, nelle controversie in materia di appalto e di contratti d'opera è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando
– in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Al riguardo, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a pagina 8 di 12 documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. La giurisprudenza è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte
(ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri
18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord
6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016).
Tale tecnica espositiva è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite - ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass., Sez.
Un., n. 8077/2012).
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente non pare provvista di fumus boni iuris, dal momento che viene sollevata con riferimento a prestazioni già effettuate dalla controparte, per paralizzare un credito già scaduto ed esigibile, adducendo inadempienze e fatti non per sollecitare l'adempimento (cfr. sul punto ex plurimis Cass.
3596/1990: “in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus, sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una pagina 9 di 12 inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”).
Conclusivamente, nessun credito di risarcitorio può riconoscersi in favore dell'attrice.
In tale contesto, si ritiene superfluo istruire la causa mediante espletamento di una CTU, la quale si palesa del tutto esplorativa, oltre che inutile, atteso che, come ammesso dalla stessa attrice, vi è stato un mutamento dello stato dei luoghi, così determinandosi l'impossibilità di accertare lo stato di fatto lamentato;
né parte attrice ha proposto domanda di riduzione del prezzo.
Quanto alla prova orale richiesta da parte opponente, ne va ribadita l'inammissibilità, ciò in quanto:
- le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova;
- “nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Piacenza, Sent. 06/03/2012);
- nel rito ordinario le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie, “con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (Trib. Reggio Emilia, Sent. 14/06/2012);
- anche la Corte d'Appello di Milano ribadiva che “in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo
pagina 10 di 12 esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova”
(Corte Appello Milano, Sent. 13/01/2013).
La massima da ultimo citata deve, ad avviso di chi scrive, applicarsi tanto ai fatti primari quanto a quelli secondari (e, inoltre, senza distinzione tra prove costituende e non), mancando al riguardo qualsiasi esclusione o limitazione nel regime di relevatio ab onere probandi disciplinato dall'art. 115 comma 1 c.p.c.
Per contro, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
***
Conclusivamente, l'accertamento del credito vantato dall'opposta comporta la conferma del decreto ingiuntivo già reso in fase monitoria.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€5.201,00 a €26.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto PA
ingiuntivo n. 3537/2023, emesso dal Tribunale di Monza in data 04/12/2023 in favore della società ; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di PA
, che liquida in Controparte_1
€3.553,90, oltre spese generali e IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
Monza, 25/03/2025 il giudice
Maddalena Ciccone pagina 11 di 12 pagina 12 di 12