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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4111/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERA Parte_1 P.IVA_1
MARINELLA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti e richiedendi, contrariis reiectis,:
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in Controparte_1 persona di ed il medesimo personalmente, per i Controparte_2 Controparte_2 fatti ed in zioni tutte esp l presente atto, con condanna per l'effetto al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale da quantificarsi secondo quanto esposto in atti in € 33.825,00 ovvero nella somma minore o
pagina 1 di 5 maggiore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e moratori come indicati in narrativa, ex art. 1284 c.c. ed art. 5 D.Lgs 231/2022 con maggiorazione ex art. 62 co. 3 D.L. n.1 24.01.2012 sino al 15.12.2021 del 2% e maggiorazione del 4% dal 16.12.2021 in virtù della novella indicata in narrativa;
oltre a rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo, gli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda giudiziale e l'indennizzo di € 40,00 ex art. 6 D.lgs. 231/2022.
- condannare altresì la in persona di ed il Controparte_1 Controparte_2 medesimo al risarcimento le in Controparte_2 cui il creditore è incorso per il recupero del credito per il complessivo importo di € 1.102,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere il Parte_1 pagamento da parte di di due Parte_2 forniture effettuate a maggio e luglio 2019 per un ammontare di € 33.825,00. Ha dedotto la ricorrente che la merce era stata ritirata senza che la controparte avesse apposto alcuna riserva ovvero che fossero avanzate contestazioni in ordine alle suddette forniture, ed a dimostrazione del credito vantato ha prodotto le fatture e i relativi documenti di trasporto. Ha dunque chiesto, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'importo di € 33.825,00 ed il pagamento degli interessi moratori. Dopo essere stata dichiarata la contumacia di e rigettata Controparte_2
l'istanza di sequestro conservativo, la causa istruita mediante prove per testi e acquisizioni documentali, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento di due fatture (docc. 8, 9 ricorso) relative alla fornitura di capsule di caffè rispetto alla quale ha prodotto i documenti di trasporto rappresentativi delle consegne effettuate l'una in data 22.5.2019 per un importo di € 10.869,00 (doc. 4 ricorso), l'altra in data 3.7.2019 per un ammontare di € 22.956,00 (doc. 9 ricorso).
pagina 2 di 5 Ha dedotto che le parti avevano stabilito che il ritiro della merce sarebbe avvenuto presso il domicilio dell'impresa fornitrice ed a riprova di tale circostanza ha allegato la corrispondenza intercorsa tra le parti nella quale viene dato atto della disponibilità dei prodotti presso la sede del ricorrente (docc. 6, 7 ricorso). Ha inoltre assunto che la merce è stata prontamente ritirata senza che fosse stata apposta alcuna riserva o contestazione in ordine alla consegna ed alla fornitura. Parte ricorrente ha proposto domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c.; tuttavia, considerato il potere del giudice di riqualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti “a condizione che la "causa petendi" rimanga identica” (Cass. sez. III, ordinanza n. 10402 del 17.04.2024), l'istanza della ricorrente deve essere più correttamente inquadrata nell'ambito dell'azione di esatto adempimento in quanto i fatti costitutivi prospettati risultano volti ad ottenere, quale bene della vita, il pagamento delle forniture effettuate nei confronti di
. Controparte_1
Così impostata la domanda, l'onere probatorio richiede che sia parte ricorrente a dovere dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, dal momento che l'adempimento di tale obbligazione costituisce il fatto necessario per il sorgere del diritto di credito oggetto della sua richiesta di pagamento (arg. da Cass. sez. II, 31.05.2024, n.15287). Nel caso di specie, il diritto di credito è imperniato sulle fatture (docc. 8, 9), sui relativi documenti di trasporto concernenti le forniture risalenti al 22.5.2019 e al 3.7.2019 (docc. 4, 5), nonché sullo scambio di mail intervenuto tra le parti (docc. 6, 7). In particolare, quanto ai documenti di trasporto, deve essere rilevato che la loro efficacia probatoria, trattandosi di atti di formazione unilaterale, dipende dalla loro sottoscrizione da parte del committente atta a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione e, conseguentemente, la nascita del diritto di credito del fornitore.
Le parti della presente causa infatti avevano stabilito che la fornitura sarebbe avvenuta attraverso il ritiro della merce presso il domicilio del fornitore, il quale avrebbe dovuto notiziare il committente nel momento in cui i prodotti sarebbe stati pronti. Tale circostanza è invero evincibile dalla corrispondenza intercorsa via mail – risalente ai medesimi periodi cui sono state emesse le fatture e predisposti i documenti di trasporto - nella quale comunica a Parte_1 CP_1 la disponibilità della merce al ritiro (docc. 6, 7).
[...]
pagina 3 di 5 Anche la dichiarazione testimoniale resa da (magazziniere Testimone_1 presso la ditta Sogedai s.p.a. di Firenze, società chiamata a gestire il magazzino di in data 21.01.2025 conferma che l'accordo stabilito tra le parti Parte_1 prevedeva il ritiro dei prodotti ordinati presso la sede del ricorrente;
infatti ha chiarito che “Con adottavamo un sistema particolare richiesto da Controparte_1 loro. Non usavano corrieri con pacchi tracciabili. Avevano dei trasportatori autonomi. Noi quando davamo il ddt e mandavamo via la merce, facevamo controfirmare i documenti. Io facevo firmare all'autista che ritirava la merce e segnavo anche la targa dell'automezzo. Questa cautela in più l'adottavamo proprio per l'assenza di tracciabilità del pacco. Questa prassi veniva adottata anche dai miei colleghi” (v. verbale d'udienza del 21.01.2025). Inoltre, relativamente alle comunicazioni intervenute tra l'impresa fornitrice e la committente ha altresì chiarito che “Esibiti i doc.ti 6 -7, posso riferire che avevamo degli scambi mail con e che i documenti sono genuini”. Controparte_1
Proprio in ordine alla circostanza riguardante la messa a disposizione della merce in favore della committente, su ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. rivolto al terzo, sulla base delle circostanze apprese solo in sede di assunzione della prova orale, sono stati esibiti i documenti di trasporto concernenti le forniture del 22.05.2019 (n. 667) e del 3.07.2019 (n. 840) – le medesime prodotte in giudizio dal ricorrente e rispetto alle quali ha proposto la domanda oggetto di causa – attestanti l'avvenuta consegna (doc. 36 deposito del 26.2.25).
Infatti, tali documenti riportano la firma del vettore, quale mandatario del committente chiamato a ritirare i prodotti da quest'ultimo ordinati – come stabilito ex contractu e confermato dal suddetto teste - a riprova dell'esecuzione della prestazione prevista dal regolamento contrattuale da cui è sorto il credito al pagamento delle forniture effettuate. Deve essere peraltro precisato che, anche alla luce dell'arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729, cod. civ., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. sez. II, 6.12.2019, n. 31974), nel caso di specie i documenti di trasporto sottoscritti dal vettore allegati in giudizio non solo sono stati confermati in sede di dichiarazione testimoniale dal sig. ma sono anche avallati dalla Tes_1
pagina 4 di 5 corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale risulta che la fornitrice aveva predisposto la merce, secondo i termini concordati, in favore del committente. 3. Sulla base delle sopradette argomentazioni, deve essere accolta la domanda da considerarsi non quale domanda risarcitoria, ma di condanna al pagamento del prezzo pari all'importo di € 33.825,00. Sono dovuti gli interessi moratori ex d.lgs 231/2022 dalla scadenza del termine per l'adempimento al saldo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di in persona di . Controparte_1 Controparte_2
I compensi vanno liquidati con applicazione di valori ex DM 147/2022 prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e trattazioni e minimi per quella decisoria in considerazione delle modalità semplificate di definizione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) condanna quale titolare dell'impresa Controparte_2 individuale al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 33.825,00, oltre interessi moratori da quantificarsi ai sensi
[...] dell'art. 5 d.Lgs 231/2022 dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condanna quale titolare dell'impresa Controparte_2 individuale al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi,
[...] oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4111/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERA Parte_1 P.IVA_1
MARINELLA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti e richiedendi, contrariis reiectis,:
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in Controparte_1 persona di ed il medesimo personalmente, per i Controparte_2 Controparte_2 fatti ed in zioni tutte esp l presente atto, con condanna per l'effetto al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale da quantificarsi secondo quanto esposto in atti in € 33.825,00 ovvero nella somma minore o
pagina 1 di 5 maggiore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e moratori come indicati in narrativa, ex art. 1284 c.c. ed art. 5 D.Lgs 231/2022 con maggiorazione ex art. 62 co. 3 D.L. n.1 24.01.2012 sino al 15.12.2021 del 2% e maggiorazione del 4% dal 16.12.2021 in virtù della novella indicata in narrativa;
oltre a rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo, gli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda giudiziale e l'indennizzo di € 40,00 ex art. 6 D.lgs. 231/2022.
- condannare altresì la in persona di ed il Controparte_1 Controparte_2 medesimo al risarcimento le in Controparte_2 cui il creditore è incorso per il recupero del credito per il complessivo importo di € 1.102,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere il Parte_1 pagamento da parte di di due Parte_2 forniture effettuate a maggio e luglio 2019 per un ammontare di € 33.825,00. Ha dedotto la ricorrente che la merce era stata ritirata senza che la controparte avesse apposto alcuna riserva ovvero che fossero avanzate contestazioni in ordine alle suddette forniture, ed a dimostrazione del credito vantato ha prodotto le fatture e i relativi documenti di trasporto. Ha dunque chiesto, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'importo di € 33.825,00 ed il pagamento degli interessi moratori. Dopo essere stata dichiarata la contumacia di e rigettata Controparte_2
l'istanza di sequestro conservativo, la causa istruita mediante prove per testi e acquisizioni documentali, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento di due fatture (docc. 8, 9 ricorso) relative alla fornitura di capsule di caffè rispetto alla quale ha prodotto i documenti di trasporto rappresentativi delle consegne effettuate l'una in data 22.5.2019 per un importo di € 10.869,00 (doc. 4 ricorso), l'altra in data 3.7.2019 per un ammontare di € 22.956,00 (doc. 9 ricorso).
pagina 2 di 5 Ha dedotto che le parti avevano stabilito che il ritiro della merce sarebbe avvenuto presso il domicilio dell'impresa fornitrice ed a riprova di tale circostanza ha allegato la corrispondenza intercorsa tra le parti nella quale viene dato atto della disponibilità dei prodotti presso la sede del ricorrente (docc. 6, 7 ricorso). Ha inoltre assunto che la merce è stata prontamente ritirata senza che fosse stata apposta alcuna riserva o contestazione in ordine alla consegna ed alla fornitura. Parte ricorrente ha proposto domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c.; tuttavia, considerato il potere del giudice di riqualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti “a condizione che la "causa petendi" rimanga identica” (Cass. sez. III, ordinanza n. 10402 del 17.04.2024), l'istanza della ricorrente deve essere più correttamente inquadrata nell'ambito dell'azione di esatto adempimento in quanto i fatti costitutivi prospettati risultano volti ad ottenere, quale bene della vita, il pagamento delle forniture effettuate nei confronti di
. Controparte_1
Così impostata la domanda, l'onere probatorio richiede che sia parte ricorrente a dovere dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, dal momento che l'adempimento di tale obbligazione costituisce il fatto necessario per il sorgere del diritto di credito oggetto della sua richiesta di pagamento (arg. da Cass. sez. II, 31.05.2024, n.15287). Nel caso di specie, il diritto di credito è imperniato sulle fatture (docc. 8, 9), sui relativi documenti di trasporto concernenti le forniture risalenti al 22.5.2019 e al 3.7.2019 (docc. 4, 5), nonché sullo scambio di mail intervenuto tra le parti (docc. 6, 7). In particolare, quanto ai documenti di trasporto, deve essere rilevato che la loro efficacia probatoria, trattandosi di atti di formazione unilaterale, dipende dalla loro sottoscrizione da parte del committente atta a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione e, conseguentemente, la nascita del diritto di credito del fornitore.
Le parti della presente causa infatti avevano stabilito che la fornitura sarebbe avvenuta attraverso il ritiro della merce presso il domicilio del fornitore, il quale avrebbe dovuto notiziare il committente nel momento in cui i prodotti sarebbe stati pronti. Tale circostanza è invero evincibile dalla corrispondenza intercorsa via mail – risalente ai medesimi periodi cui sono state emesse le fatture e predisposti i documenti di trasporto - nella quale comunica a Parte_1 CP_1 la disponibilità della merce al ritiro (docc. 6, 7).
[...]
pagina 3 di 5 Anche la dichiarazione testimoniale resa da (magazziniere Testimone_1 presso la ditta Sogedai s.p.a. di Firenze, società chiamata a gestire il magazzino di in data 21.01.2025 conferma che l'accordo stabilito tra le parti Parte_1 prevedeva il ritiro dei prodotti ordinati presso la sede del ricorrente;
infatti ha chiarito che “Con adottavamo un sistema particolare richiesto da Controparte_1 loro. Non usavano corrieri con pacchi tracciabili. Avevano dei trasportatori autonomi. Noi quando davamo il ddt e mandavamo via la merce, facevamo controfirmare i documenti. Io facevo firmare all'autista che ritirava la merce e segnavo anche la targa dell'automezzo. Questa cautela in più l'adottavamo proprio per l'assenza di tracciabilità del pacco. Questa prassi veniva adottata anche dai miei colleghi” (v. verbale d'udienza del 21.01.2025). Inoltre, relativamente alle comunicazioni intervenute tra l'impresa fornitrice e la committente ha altresì chiarito che “Esibiti i doc.ti 6 -7, posso riferire che avevamo degli scambi mail con e che i documenti sono genuini”. Controparte_1
Proprio in ordine alla circostanza riguardante la messa a disposizione della merce in favore della committente, su ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. rivolto al terzo, sulla base delle circostanze apprese solo in sede di assunzione della prova orale, sono stati esibiti i documenti di trasporto concernenti le forniture del 22.05.2019 (n. 667) e del 3.07.2019 (n. 840) – le medesime prodotte in giudizio dal ricorrente e rispetto alle quali ha proposto la domanda oggetto di causa – attestanti l'avvenuta consegna (doc. 36 deposito del 26.2.25).
Infatti, tali documenti riportano la firma del vettore, quale mandatario del committente chiamato a ritirare i prodotti da quest'ultimo ordinati – come stabilito ex contractu e confermato dal suddetto teste - a riprova dell'esecuzione della prestazione prevista dal regolamento contrattuale da cui è sorto il credito al pagamento delle forniture effettuate. Deve essere peraltro precisato che, anche alla luce dell'arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729, cod. civ., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. sez. II, 6.12.2019, n. 31974), nel caso di specie i documenti di trasporto sottoscritti dal vettore allegati in giudizio non solo sono stati confermati in sede di dichiarazione testimoniale dal sig. ma sono anche avallati dalla Tes_1
pagina 4 di 5 corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale risulta che la fornitrice aveva predisposto la merce, secondo i termini concordati, in favore del committente. 3. Sulla base delle sopradette argomentazioni, deve essere accolta la domanda da considerarsi non quale domanda risarcitoria, ma di condanna al pagamento del prezzo pari all'importo di € 33.825,00. Sono dovuti gli interessi moratori ex d.lgs 231/2022 dalla scadenza del termine per l'adempimento al saldo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di in persona di . Controparte_1 Controparte_2
I compensi vanno liquidati con applicazione di valori ex DM 147/2022 prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e trattazioni e minimi per quella decisoria in considerazione delle modalità semplificate di definizione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) condanna quale titolare dell'impresa Controparte_2 individuale al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 33.825,00, oltre interessi moratori da quantificarsi ai sensi
[...] dell'art. 5 d.Lgs 231/2022 dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condanna quale titolare dell'impresa Controparte_2 individuale al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi,
[...] oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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