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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/08/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1930 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. COLLOCA TOMMASO, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, affinchè fosse accertato e dichiarato che l'ictus ischemico cerebrale, d'origine CP_1 trombotica in sede pericapsulare sinistra, che lo aveva colpito, era derivato dalla vaccinazione anti
Covid 19, così come i danni celebrali e depressivi derivanti dal predetto episodio ischemico, nonché quelli conseguenti al danneggiamento della valvola mitralica, erano sempre tutti da ricondursi, con elevata probabilità alla vaccinazione Pfizer anti SARSCov 2/COVID 19; pertanto chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo ex Lege 210/1992 e successive modifiche a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del legale costituito ex art 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la resistente, , con memoria difensiva depositata Controparte_1 in data 28.11.2023, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra l'evento e la vaccinazione obbligatoria, con vittoria di spese ed onorari.
La causa istruita mediante la produzione documentale, ed espletamento di consulenza medico- legale, all'udienza, del 11.07.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, recante
“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è imprescindibile l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento sanitario dedotto e la lesione permanente lamentata dal ricorrente.
In particolare, l'art. 1 della suddetta legge stabilisce che hanno diritto all'indennizzo i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili alla salute in conseguenza diretta di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o emoderivati, ovvero di infezioni da HIV contratte in occasione di tali trattamenti sanitari. L'accertamento del nesso eziologico deve avvenire secondo criteri medico- legali consolidati, fondati su evidenze scientifiche e su una valutazione probabilistica che, pur non esigendo la certezza assoluta, richiede quantomeno un grado di elevata verosimiglianza “più probabile che non”. Tale valutazione deve essere condotta con rigore metodologico, tenendo conto delle condizioni cliniche del soggetto, della documentazione sanitaria disponibile, dell'anamnesi patologica remota e prossima, nonché dell'eventuale presenza di fattori predisponenti o concorrenti.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto in presenza di mere congetture o ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi, ma necessita di una dimostrazione probatoria che superi la soglia della mera possibilità.
In assenza di tale presupposto fondamentale – ossia della riconducibilità del danno ad un evento sanitario qualificato dalla legge come indennizzabile, e della sua elevata probabilità causale – la pretesa indennitaria non può trovare accoglimento. L'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 non ha natura risarcitoria, bensì assistenziale, e presuppone un danno sanitario riconducibile ad un trattamento obbligatorio o necessario, ma non si estende a fattispecie in cui il nesso causale risulti incerto, indimostrato o meramente ipotetico.
Pertanto, in difetto di un accertamento tecnico che confermi, con sufficiente grado di attendibilità, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'evento sanitario indicato, non può riconoscersi il diritto all'indennizzo richiesto, con conseguente rigetto della relativa istanza.
È stata disposta apposita CTU medico-legale al fine di determinare il nesso eziologico tra l'evento sanitario e la vaccinazione. Nello specifico, si legge nella relazione peritale che : “ … omissis
…Dall'attenta valutazione del caso in questione e dell'analisi meticolosa della letteratura scientifica recente, si riportano di seguito le risposte ai quesiti sopra richiesti.
Il Sig. , di anni 57 risulta affetto da: “PREGRESSO ICTUS CEREBRALE IN PZ Parte_1
SOTTOPOSTO A PREGRESSA SOSTITUZIONE VALVOLARE MITRALICA CON PROTESI
MECCANICA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CON ANTICOAGULANTI”.
Sono tante le domande emerse sul tema vaccinazioni e trombosi;
è oramai acclarato che i vaccini contro l'infezione da Sars-CoV-2 sono estremamente efficaci nel ridurre gli effetti gravi del Covid-
19. Con la vaccinazione di milioni di persone, sono emersi alcuni eventi avversi rari associati ai vaccini Vaxzevria(RA) e Ad26.COV2. , la compagnia farmaceutica facente capo CP_2
a Johnson&Johnson). Non ci sono dati che dimostrano una incidenza più alta di eventi trombotici nella popolazione vaccinata. È invece stato rilevato un aumento di rischio per un numero ristretto di casi di complicazioni, di per sé già molto rare, che però risultano più frequenti rispetto alle attese, nella popolazione vaccinata con i vaccini RA (Vaxzevria) e . La commissione di CP_2 valutazione del rischio per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concluso che si può trattare di effetti collaterali molto rari riconducibili alla vaccinazione con questi tipi di farmaci. In un recentissimo studio portato avanti dalle Università di Cambridge,
Bristol ed Edimburgo e resa possibile dal Data Science Centre della British Heart UN (BHF) presso Health Data Research UK, sono state valutate le cartelle cliniche anonime di 46 milioni di adulti in Inghilterra, tra l'8 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2022. Lo studio ha mostrato che il rischio di trombosi arteriose, come infarti e ictus, è diminuito dopo ogni dose di vaccinazione anti-Covid, indicando un'incidenza fino al 10% più bassa nelle 13-24 settimane successive alla prima dose. Dopo la seconda dose, l'incidenza è stata fino al 27% più bassa dopo la somministrazione di Parte_2
e ulteriormente fino al 20% più bassa dopo il vaccino Pfizer. (Cohort study of cardiovascular safety of different COVID-19 vaccination doses among 46 million adults in England). Samantha Ip et al.
Nature Communications 2024 Jul 31;15(1):6085.
In conclusione, nel caso specifico di un pz con aumento del rischio trombotico per presenza di protesi valvolare meccanica da valvulopatia mitralica in trattamento con anticoagulanti ed in assenza di cenni di trombocitopenia, la documentazione esaminata non consente di accertare un nesso causale tra la vaccinazione anti Covid eseguita mediante vaccino Pfizer ed il quadro patologico successivo;
né in letteratura scientifica esistono studi consolidati circa l'associazione causale tra la somministrazione di tale vaccino e l'infermità come del caso in oggetto.”
Dall'esame delle risultanze istruttorie - consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio- non è emersa evidenza scientifica idonea a fondare, con grado di attendibilità elevato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia denunciata dal ricorrente e la somministrazione della vaccinazione obbligatoria indicata quale evento lesivo.
La relazione peritale redatta dal nominato consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, che si distingue per rigore metodologico, completezza degli accertamenti e solidità delle Per_1 argomentazioni, prive di vizi logici o carenze, appare, pertanto, pienamente condivisibile e meritevole di recepimento.
Segnatamente, il consulente tecnico, ha escluso la configurabilità di un nesso causale diretto, specifico e scientificamente fondato tra l'evento sanitario dedotto e il quadro clinico presentato dalla parte ricorrente, evidenziando come quest'ultimo risulti compatibile con condizioni morbose di natura preesistente ovvero con fattori eziologici estranei alla vaccinazione somministrata.
L'intera istruttoria, comprensiva della documentazione sanitaria prodotta dalle parti e della consulenza medico-legale acquisita in corso di causa, non ha consentito di pervenire ad una conclusione probatoria tale da soddisfare il criterio del “più probabile che non”, richiesto ai fini dell'accertamento del nesso causale in ambito civilistico.
In difetto di prova certa o altamente verosimile circa la riconducibilità della patologia lamentata all'evento sanitario dedotto, e in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente, la domanda proposta non può trovare accoglimento e deve, conseguentemente, essere rigettata.
In considerazione della novità della questione trattata, che ha richiesto un approfondimento interpretativo non ancora consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché tenuto conto della situazione economica del ricorrente, come desumibile dalla documentazione prodotta agli atti, che evidenzia condizioni di particolare fragilità economica, ritiene questo giudicante che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e provvisoriamente poste a carico della parte resistente, restano a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa, tra le parti, le spese di lite;
• pone definitivamente a carico del . le spese di CTU. Controparte_1
Catanzaro 02/08/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1930 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. COLLOCA TOMMASO, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, affinchè fosse accertato e dichiarato che l'ictus ischemico cerebrale, d'origine CP_1 trombotica in sede pericapsulare sinistra, che lo aveva colpito, era derivato dalla vaccinazione anti
Covid 19, così come i danni celebrali e depressivi derivanti dal predetto episodio ischemico, nonché quelli conseguenti al danneggiamento della valvola mitralica, erano sempre tutti da ricondursi, con elevata probabilità alla vaccinazione Pfizer anti SARSCov 2/COVID 19; pertanto chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo ex Lege 210/1992 e successive modifiche a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del legale costituito ex art 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la resistente, , con memoria difensiva depositata Controparte_1 in data 28.11.2023, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra l'evento e la vaccinazione obbligatoria, con vittoria di spese ed onorari.
La causa istruita mediante la produzione documentale, ed espletamento di consulenza medico- legale, all'udienza, del 11.07.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, recante
“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è imprescindibile l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento sanitario dedotto e la lesione permanente lamentata dal ricorrente.
In particolare, l'art. 1 della suddetta legge stabilisce che hanno diritto all'indennizzo i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili alla salute in conseguenza diretta di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o emoderivati, ovvero di infezioni da HIV contratte in occasione di tali trattamenti sanitari. L'accertamento del nesso eziologico deve avvenire secondo criteri medico- legali consolidati, fondati su evidenze scientifiche e su una valutazione probabilistica che, pur non esigendo la certezza assoluta, richiede quantomeno un grado di elevata verosimiglianza “più probabile che non”. Tale valutazione deve essere condotta con rigore metodologico, tenendo conto delle condizioni cliniche del soggetto, della documentazione sanitaria disponibile, dell'anamnesi patologica remota e prossima, nonché dell'eventuale presenza di fattori predisponenti o concorrenti.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto in presenza di mere congetture o ipotesi non suffragate da riscontri oggettivi, ma necessita di una dimostrazione probatoria che superi la soglia della mera possibilità.
In assenza di tale presupposto fondamentale – ossia della riconducibilità del danno ad un evento sanitario qualificato dalla legge come indennizzabile, e della sua elevata probabilità causale – la pretesa indennitaria non può trovare accoglimento. L'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 non ha natura risarcitoria, bensì assistenziale, e presuppone un danno sanitario riconducibile ad un trattamento obbligatorio o necessario, ma non si estende a fattispecie in cui il nesso causale risulti incerto, indimostrato o meramente ipotetico.
Pertanto, in difetto di un accertamento tecnico che confermi, con sufficiente grado di attendibilità, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'evento sanitario indicato, non può riconoscersi il diritto all'indennizzo richiesto, con conseguente rigetto della relativa istanza.
È stata disposta apposita CTU medico-legale al fine di determinare il nesso eziologico tra l'evento sanitario e la vaccinazione. Nello specifico, si legge nella relazione peritale che : “ … omissis
…Dall'attenta valutazione del caso in questione e dell'analisi meticolosa della letteratura scientifica recente, si riportano di seguito le risposte ai quesiti sopra richiesti.
Il Sig. , di anni 57 risulta affetto da: “PREGRESSO ICTUS CEREBRALE IN PZ Parte_1
SOTTOPOSTO A PREGRESSA SOSTITUZIONE VALVOLARE MITRALICA CON PROTESI
MECCANICA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CON ANTICOAGULANTI”.
Sono tante le domande emerse sul tema vaccinazioni e trombosi;
è oramai acclarato che i vaccini contro l'infezione da Sars-CoV-2 sono estremamente efficaci nel ridurre gli effetti gravi del Covid-
19. Con la vaccinazione di milioni di persone, sono emersi alcuni eventi avversi rari associati ai vaccini Vaxzevria(RA) e Ad26.COV2. , la compagnia farmaceutica facente capo CP_2
a Johnson&Johnson). Non ci sono dati che dimostrano una incidenza più alta di eventi trombotici nella popolazione vaccinata. È invece stato rilevato un aumento di rischio per un numero ristretto di casi di complicazioni, di per sé già molto rare, che però risultano più frequenti rispetto alle attese, nella popolazione vaccinata con i vaccini RA (Vaxzevria) e . La commissione di CP_2 valutazione del rischio per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concluso che si può trattare di effetti collaterali molto rari riconducibili alla vaccinazione con questi tipi di farmaci. In un recentissimo studio portato avanti dalle Università di Cambridge,
Bristol ed Edimburgo e resa possibile dal Data Science Centre della British Heart UN (BHF) presso Health Data Research UK, sono state valutate le cartelle cliniche anonime di 46 milioni di adulti in Inghilterra, tra l'8 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2022. Lo studio ha mostrato che il rischio di trombosi arteriose, come infarti e ictus, è diminuito dopo ogni dose di vaccinazione anti-Covid, indicando un'incidenza fino al 10% più bassa nelle 13-24 settimane successive alla prima dose. Dopo la seconda dose, l'incidenza è stata fino al 27% più bassa dopo la somministrazione di Parte_2
e ulteriormente fino al 20% più bassa dopo il vaccino Pfizer. (Cohort study of cardiovascular safety of different COVID-19 vaccination doses among 46 million adults in England). Samantha Ip et al.
Nature Communications 2024 Jul 31;15(1):6085.
In conclusione, nel caso specifico di un pz con aumento del rischio trombotico per presenza di protesi valvolare meccanica da valvulopatia mitralica in trattamento con anticoagulanti ed in assenza di cenni di trombocitopenia, la documentazione esaminata non consente di accertare un nesso causale tra la vaccinazione anti Covid eseguita mediante vaccino Pfizer ed il quadro patologico successivo;
né in letteratura scientifica esistono studi consolidati circa l'associazione causale tra la somministrazione di tale vaccino e l'infermità come del caso in oggetto.”
Dall'esame delle risultanze istruttorie - consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio- non è emersa evidenza scientifica idonea a fondare, con grado di attendibilità elevato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia denunciata dal ricorrente e la somministrazione della vaccinazione obbligatoria indicata quale evento lesivo.
La relazione peritale redatta dal nominato consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, che si distingue per rigore metodologico, completezza degli accertamenti e solidità delle Per_1 argomentazioni, prive di vizi logici o carenze, appare, pertanto, pienamente condivisibile e meritevole di recepimento.
Segnatamente, il consulente tecnico, ha escluso la configurabilità di un nesso causale diretto, specifico e scientificamente fondato tra l'evento sanitario dedotto e il quadro clinico presentato dalla parte ricorrente, evidenziando come quest'ultimo risulti compatibile con condizioni morbose di natura preesistente ovvero con fattori eziologici estranei alla vaccinazione somministrata.
L'intera istruttoria, comprensiva della documentazione sanitaria prodotta dalle parti e della consulenza medico-legale acquisita in corso di causa, non ha consentito di pervenire ad una conclusione probatoria tale da soddisfare il criterio del “più probabile che non”, richiesto ai fini dell'accertamento del nesso causale in ambito civilistico.
In difetto di prova certa o altamente verosimile circa la riconducibilità della patologia lamentata all'evento sanitario dedotto, e in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente, la domanda proposta non può trovare accoglimento e deve, conseguentemente, essere rigettata.
In considerazione della novità della questione trattata, che ha richiesto un approfondimento interpretativo non ancora consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché tenuto conto della situazione economica del ricorrente, come desumibile dalla documentazione prodotta agli atti, che evidenzia condizioni di particolare fragilità economica, ritiene questo giudicante che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e provvisoriamente poste a carico della parte resistente, restano a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa, tra le parti, le spese di lite;
• pone definitivamente a carico del . le spese di CTU. Controparte_1
Catanzaro 02/08/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro