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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5374/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA PELLICCIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), viale San Francesco n. 55, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) disporre che il figlio minore continui a risiedere a Viareggio (LU) con la madre;
Persona_1
2) prendere atto che il figlio, , ha nel frattempo raggiunto la maggiore età; pertanto, Persona_2 sarà lui stesso a prendere accordi con il padre, concordando, in totale armonia, i momenti e le giornate da trascorrere insieme, compatibilmente con i suoi impegni di vita quotidiana;
3) stabilire che il sig. potrà vedere il figlio ogni volta che si recherà a Viareggio, Pt_2 Per_1 compatibilmente con gli impegni del ragazzo, previa comunicazione alla sig.ra . Per Parte_1 quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con il padre, con le date da Per_1 concordare entro la fine di giugno di ogni anno. Le festività natalizie saranno alternate: un anno il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale o la Vigilia di Natale, e l'anno successivo il 31 dicembre o il 1° gennaio. Per quanto riguarda le festività pasquali, a turni alterni, trascorrerà Per_1 la Domenica delle Palme con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le parti riconoscono che le disposizioni di questo accordo sono di carattere indicativo e si riservano, di comune accordo, di apportare eventuali modifiche ritenute necessarie, nell'esclusivo interesse morale e materiale del figlio;
Per_1
4) porre a carico del sig. , quale contributo mensile al mantenimento dei figli, la Parte_2
1 somma di € 500,00 (cinquecento//00), da corrispondere sul conto corrente della sig.ra
[...]
, il cui iban è già stato comunicato al sig. , il 30 di ogni mese, oltre un contributo Parte_1 Pt_2 del 50% per le spese straordinarie;
5) disporre che l'Assegno Unico e Universale sarà percepito interamente dalla madre, onerando il sig. di sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria a tal fine;
Pt_2
6) prendere atto che le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile in proprio favore;
7) prendere atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso affinché ognuno di essi possa fissare la propria residenza dove meglio riterrà, fermo restando l'obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento;
8) prendere atto che entrambi i ricorrenti concedono assenso al rinnovo del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio del figlio;
resta fermo, in ogni caso, Per_1
l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti all'estero con il figlio minore, e le date degli stessi, garantendo sempre la possibilità di contatto ed accesso telefonico all'altro genitore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AN (NA) il 27/6/2005, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
15/9/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nato il [...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in AN (NA) in data 27/6/2005, debitamente trascritto nel Registro Parte_2
2 degli Atti di Matrimonio del Comune di AN (NA) all'Atto Numero 10, Parte II, Serie A, dell'Anno 2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AN (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA PELLICCIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), viale San Francesco n. 55, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) disporre che il figlio minore continui a risiedere a Viareggio (LU) con la madre;
Persona_1
2) prendere atto che il figlio, , ha nel frattempo raggiunto la maggiore età; pertanto, Persona_2 sarà lui stesso a prendere accordi con il padre, concordando, in totale armonia, i momenti e le giornate da trascorrere insieme, compatibilmente con i suoi impegni di vita quotidiana;
3) stabilire che il sig. potrà vedere il figlio ogni volta che si recherà a Viareggio, Pt_2 Per_1 compatibilmente con gli impegni del ragazzo, previa comunicazione alla sig.ra . Per Parte_1 quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con il padre, con le date da Per_1 concordare entro la fine di giugno di ogni anno. Le festività natalizie saranno alternate: un anno il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale o la Vigilia di Natale, e l'anno successivo il 31 dicembre o il 1° gennaio. Per quanto riguarda le festività pasquali, a turni alterni, trascorrerà Per_1 la Domenica delle Palme con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le parti riconoscono che le disposizioni di questo accordo sono di carattere indicativo e si riservano, di comune accordo, di apportare eventuali modifiche ritenute necessarie, nell'esclusivo interesse morale e materiale del figlio;
Per_1
4) porre a carico del sig. , quale contributo mensile al mantenimento dei figli, la Parte_2
1 somma di € 500,00 (cinquecento//00), da corrispondere sul conto corrente della sig.ra
[...]
, il cui iban è già stato comunicato al sig. , il 30 di ogni mese, oltre un contributo Parte_1 Pt_2 del 50% per le spese straordinarie;
5) disporre che l'Assegno Unico e Universale sarà percepito interamente dalla madre, onerando il sig. di sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria a tal fine;
Pt_2
6) prendere atto che le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile in proprio favore;
7) prendere atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso affinché ognuno di essi possa fissare la propria residenza dove meglio riterrà, fermo restando l'obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento;
8) prendere atto che entrambi i ricorrenti concedono assenso al rinnovo del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio del figlio;
resta fermo, in ogni caso, Per_1
l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti all'estero con il figlio minore, e le date degli stessi, garantendo sempre la possibilità di contatto ed accesso telefonico all'altro genitore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AN (NA) il 27/6/2005, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
15/9/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nato il [...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in AN (NA) in data 27/6/2005, debitamente trascritto nel Registro Parte_2
2 degli Atti di Matrimonio del Comune di AN (NA) all'Atto Numero 10, Parte II, Serie A, dell'Anno 2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AN (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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