Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n.6508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014
TRA
(già e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
con sede in Torino, Corso G. Agnelli 200, C.F./P. IVA
[...] P.IVA_1 con l'avvocato Enrico Scialoja, giusta procura in atti;
-Attore opponente-
E
(P.Iva n. ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del curatore p.t. dott. , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_4
Giuseppe Masiello, giusta procura in atti;
-Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n.1020/2014, emesso nel procedimento civile iscritto al N.R.G. n. 7075-2013, notificato il
29.07.2014;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 10.12.2024 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Occorre premettere che il presente giudizio origina dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso, per l'ingiunzione della somma di €
Deduceva la ricorrente che;
su ordine non formalizzato della Pt_1 [...]
aveva eseguito opere/lavorazioni riguardanti la Controparte_2 verniciatura industriale dell'intera pavimentazione del fabbricato stampaggio presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco; aveva emesso fattura CP_2
n.22/2008 per l'importo di € 87.771,60 (di cui € 73.143,00 per costo dei lavori eseguiti ed € 14.628,60 per IVA); all'esecuzione delle opere non era seguito il pagamento del corrispettivo.
Nel proporre opposizione l'opponente contestava: l'incompetenza territoriale del tribunale adito;
il difetto di legittimazione passiva;
l'insussistenza della pretesa creditoria, opponendosi, altresì, alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore del Tribunale di Torino o il Tribunale d i Nola o il
Tribunale di Cassino, ovvero la mancanza di legittimazione passiva di
[...]
e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e/o infondatezza del credito monitorio;
il tutto con vittoria di spese come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'odierno opposto eccepiva il difetto di ius postulandi di parte opponente, per assenza di rituale procura ad litem; la nullità della citazione per essere stata l'opposizione notificata al domicilio eletto presso il procuratore legale, ma senza l'indicazione che l'opposizione sia diretta nei confronti del fallimento. Inoltre, contestava, ritendo correttamente adito per la fase monitoria il Tribunale di Latina: l'eccezione formulata per la mancata indicazione di tutti i fori alternativi;
e l'asserita carenza di legittimazione passiva formulata dall'opponente, ritenendo irrilevante l'inesistenza dell'ordine scritto per la prospettata committenza.
Istruita la causa, ed escussi i testi ammessi, veniva riservata a sentenza con provvedimento del Giudice Dott. Alfonso Piccialli del 10.12.2024.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione preliminare del difetto di ius postulandi sollevata da parte opponente, la quale sostiene inizialmente l'assenza di una valida procura alle liti e, successivamente, che la procura alle liti così come rilasciata contrasti con quanto indicato nell'epigrafe dell'atto ed ingeneri incertezza in merito al soggetto giuridico che effettivamente agisce in giudizio.
La doglianza è infondata.
L'opponente ha, sin dall'atto di citazione, prodotto in atti la procura alle liti
(cfr. doc. n.1, fascicolo parte opponente) rilasciata dal Dott. Persona_1
previamente autorizzato con giusta delega redatta per atto pubblico, a firma del Notaio Dott. in Torino, che, sebbene rilasciata in calce al Persona_2
decreto notificato, deve dirsi pienamente valida e conforme alle prescrizioni di legge in tema di ius postulandi (cfr. Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28106/18; depositata il 5 novembre: “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la procura alle liti può essere apposta in calce al decreto ingiuntivo notificato sempre che tale documento sia poi depositato al momento della costituzione in giudizio”.).
D'altra parte non è di pregio la prospettata incertezza in merito al soggetto giudico che effettivamente agisce in giudizio, potendo scorgersi sull'atto, oltre alla sottoscrizione del Sig. il timbro della Persona_1 [...]
originaria società opponente. Controparte_2
Passando ad analizzare l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opponente d'incompetenza, del giudice adito per l'emissione del decreto ingiuntivo, va osservato come sia fondata e meritevole di accoglimento.
Va evidenziato che il rapporto di credito controverso trova fondamento in una prestazione d'opera risalente al 09.02.2007, quando, secondo la prospettazione del ricorrente, erano stati commissionati e realizzati i lavori sottesi alla fattura n. 22/2008, portante il credito azionato nella fase monitoria.
Orbene è lo stesso ricorrente a dedurre che successivamente all'emissione della fattura era intervenuta dichiarazione di fallimento con Sentenza del
Tribunale di Latina n. 46/11 del 12.05.2011, e che, a fronte dell'emissione del documento fiscale, vagliate le scritture contabili della società, quest'ultima risultava creditrice dell'importo oggetto di ingiunzione.
Pertanto, la pretesa creditoria è pacificamente riconducibile al periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, ovvero quando la società operava in bonis. In ciò, deve dirsi inoperante la vis attractiva del foro fallimentare con difetto di competenza del Tribunale di Latina.
Infatti, è principio giurisprudenziale consolidato che “I diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi e quelli che devono essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna, costituiscono situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che non derivano dalla procedura concorsuale, né da essa assumono particolari connotazioni;
sicché le relative azioni - la cui legittimazione si trasferisce dal fallito al curatore - vanno esercitate o proseguite davanti al giudice ordinariamente competente, senza che, relativamente ad esse, eserciti efficacia la speciale competenza del giudice fallimentare, prevista dall'art. 24 L.F.” (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 520/1999 e conf. Sentenza n.1218 del 15/02/1999).
In buona sostanza, la deroga al regime ordinario di competenza trova applicazione esclusivamente in riferimento ai rapporti che concorrono a determinare il passivo fallimentare, restando esclusi quelli inerenti i diritti reali immobiliari e quelli che – non divergenti dallo schema legale tipico – si trovino in relazione alla procedura concorsuale in rapporto di mera occasionalità, non derivando o trovando origine nella procedura concorsuale.
(cfr. Cassazione Civile, Sent. n. 21009/2020, Sent. n. 11189/1993).
Pertanto vanno ricondotti alla disciplina della competenza ordinaria i rapporti attivi di credito preesistenti al fallimento, per i quali l'operatività della vis attractiva di cui all'art. 24 L.F, oggi pienamente trasfuso nell'art. 2 della nuova
L.F., non sarebbe giustificata dalla sottesa ratio normativa che vuole accentrati in un unico foro i rapporti derivanti dal fallimento, al fine di ottenere la migliore efficienza sistemica della procedura concorsuale, per uno spedito e coerente accertamento dello stato passivo (per i principi esposti, cfr. Cass. Civ. Sent. nn.
5477/1998, 99/1998; 9156/1997; 6968/1996, 11189/1993; 6560/1990).
Va precisato, che il rapporto di credito dedotto dal ricorrente non presenta alcun elemento atipico, non rinvenendosi elementi ultronei o modificativi dello schema contrattuale tipico del contratto d'opera. L'unica variazione – che in ogni caso non incide sullo lo schema legale tipico del contratto d'opera – è da ricondursi alla mutata legittimazione attiva a seguito della dichiarazione di fallimento in favore curatore, in quanto organo delegato -ed autorizzato- a rappresentare la società. Occorre, ulteriormente, esaminare la controeccezione formulata da parte opposta, la quale si duole della erronea formulazione dell'eccezione spiegata, da parte dell'opponente, perché carente di indicazione di “tutti i fori competenti”, ponendo quale esempio della supposta incompiutezza il mancato riferimento al
Tribunale delle imprese.
Va evidenziato, che la supposta incompletezza di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, muove da un presupposto erroneo, ovvero che nel rilievo d'incompetenza funzionale, il convenuto (in senso sostanziale) abbia il medesimo onere di contestazione dell'eccipiente la competenza territoriale derogabile. Invero, questo giudice non ignora che l'eccezione d'incompetenza funzionale, quale eccezione atipica di matrice giurisprudenziale, non ha trovato univoca assimilazione giuridica, potendo essere sovrapposta o allineata sia all'eccezione di incompetenza territoriale ovvero a quella per materia. Ciò ha indotto la dottrina dominate a ritenere che, sebbene possa configurarsi un allineamento con le varie forme di competenza tipiche, si tratti di competenza inderogabile, e pertanto non suscettibile di subire radicamento in assenza di idonea eccezione di parte, alla stregua di quanto avviene in caso dell'incompleta o precaria eccezione d'incompetenza di matrice derogabile.
Inoltre, pur mutuando la ratio logica che vuole l'eccezione d'incompetenza territoriale (derogabile) formulata con specifico riferimento a tutti i fori che sarebbero alternativamente competenti, valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità (vedi. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21989/2021, Ordinanza n.
21989/2021, ed altre.), e mitigata dalle eccezioni e deroghe esposte nelle diverse pronunce (cfr. Cass. Sent. n.16284/2019, così come Cass. Sent.
n.9192/2003, per le quali laddove l'attore dichiari di avere individuato la competenza del giudice adito sulla base di uno specifico criterio e lo abbia indicato quale unico idoneo a radicare la competenza, il convenuto debba contestare solo quel criterio, non potendosi addossare al convenuto l'onere di contestare criteri di collegamento che lo stesso attore aveva escluso), il risultato, nella fattispecie, sarebbe il medesimo. Infatti, l'attore -in senso sostanziale- ha radicato, sin dal ricorso monitorio, la competenza avvalendosi specificamente del criterio di collegamento del foro fallimentare;
pertanto, in conformità con le indicazioni della Suprema Corte, la difesa dell'opposta poteva limitarsi ad eccepire l'incompetenza solo sotto questo specifico aspetto ( Cass.
Civ. n. 5817/2024).
Ciò detto, la controeccezione è infondata e non costituisce fatto impeditivo all'accoglimento dell'eccezione spiegata da parte opponente, pertanto va esclusa la competenza del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 19, primo comma, c.p.c..
In ogni caso, codesto giudicante ritiene di dover alternativamente valutare, nel merito, la domanda proposta.
Preliminarmente va evidenziato che la Suprema Corte ha, da sempre, sostenuto che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza, e che detta regola debba intendersi applicabile alla fattuara fiscale.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ. Sent. nn.9685/2000; 5573/97).
Va inoltre evidenziato che l'opponente ha da subito dedotto: di aver dapprima
“contabilizzato” la fattura, poi oggetto di procedimento d'ingiunzione per l'importo di 87.771,60; di aver, a seguito di verifiche effettuate, stornato la fattura mediante nota di addebito n. 4605051889 del 07 novembre 2008; di aver contestato la fattura in quanto si trattava di lavori apparentemente identici a quelli commissionati dalla eseguiti e fatturati nel 2007 (cfr. missiva CP_5
Parte
Doc. 8 del fascicolo di parte opponente); e di non aver ricevuto risposta alle contestazioni, né contestazione alla nota di addebito emessa per lo storno della fattura.
A tali deduzioni parte opposta ha replicato che trattandosi di contratto in forma libera, per il cui perfezionamento non era richiesta la forma scritta né a substantiam né ad probationem, potendo la sua esistenza essere provata con ogni mezzo. Infatti parte opposta non procedeva a versare in atti alcun contratto, limitandosi a dedurre che il rapporto obbligatorio fosse originato dall'accettazione della proposta di esecuzione delle opere formulata dalla società (in bonis). Va evidenziato, che la società opponente ha invece allegato in atti il contratto per la fornitura di servizi di manutenzione che, con altro soggetto (la
[...]
già ), Controparte_6 CP_6
aveva stipulato per i medesimi servizi ed attività da porsi nello stabilimento di
Pomigliano D'Arco, e che detta produzione non è stata oggetto di alcuna contestazione.
Parte Va valutato, inoltre, che è la medesima parte opposta a dedurre che “ non provvedeva a regolarizzare formalmente la richiesta di esecuzione delle predette opere né in proprio né mediante la società .” Controparte_6
(cfr. pag. 2, comparsa di costituzione e risposta, parte opposta), così ammettendo che le prospettate lavorazioni sono state eseguite senza adozione delle già praticate modalità d'incarico, che invece prevedevano un precipuo ordine.
Va poi tento conto altresì che non è stata oggetto di contestazione neppure la riferita circostanza che ha visto la commissionare per lo CP_5 stabilimento di Pomigliano d'Arco, nei primi mesi dell'anno Persona_3
2007, opere identiche a quelle poste a fondamento la pretesa creditoria.
Deve, pertanto, dedursi che non vi è in atti prova della realizzazione delle opere sottese alla fattura oggetto d'ingiunzione e pertanto dell'an della domanda attorea, anche che, a fronte delle ripetute contestazione dell'opponente in merito all'assenza di alcun specifico ordine di committenza, ed in costanza di alcuna contestazione allo storno della fattura, a cui seguiva invio della nota di debito, non veniva opposto alcunché alle missive inviate dall'opponente nelle quali veniva disconosciuto il compimento di qualsivoglia ulteriore attività, rispetto a quella commissionata in precedenza.
D'altronde anche le deposizioni testimoniali, che in modo del tutto generico riferiscono del compimento di attività, restano non circostanziate e ben potrebbero riferirsi alle attività commissionate dalla per le quali era CP_5
già stato corrisposto il corrispettivo.
E non vi è neppure evidenza dell'entità delle opere in quanto non è stata versata in atti alcuna prova documentale ( es. preventivo, computo metrico/estimativo di lavori, lettere di invito alla verifica ovvero quietanze di accettazione della verifica o di consegna delle opere, perizia giurata delle opere realizzate) restando il quantum debeatur, unilateralmente determinato, privo di riscontro probatorio, così determinandosi una carenza non superabile, ai fini del riconoscimento del credito, nella presente fase di giudizio a cognizione piena.
Dedotto quanto sopra, a fronte della precedente fattura emessa per le medesime attività ed opere, commissionata dalla è verosimile CP_5
ritenere che la fattura n. 22/2008, annotata nei registri contabili della S.p.a. Svic
Ecologica, sia stata erroneamente emessa per un errore di duplicazione della precedente (n. 94/2007).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n.1020/2014, emesso nel procedimento civile iscritto al N.R.G. n. 7075-2013;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Torino, con termine di legge per la riassunzione;
- condanna il , P.Iva n. Controparte_3
, in persona del curatore p.t. dott. al P.IVA_2 Controparte_4
pagamento delle spese processuali nei confronti della Parte_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre oneri ed accessori come per legge, ed € 406,50 per spese esenti.
Latina, 21.02.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli