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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4317 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Pisa, Piazza Francesco Carrara n. 19, presso lo studio dell'avv. LUCA GIACONI che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n. 67, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avv.ti CARLA FIASCHI e GLORIA LAZZERI, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore hanno Parte_3 convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale Controparte_2 di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare l'errata prestazione sanitaria e l'esclusiva responsabilità della convenuta per quanto meglio indicato in narrativa e, per l'effetto, condannare l' a risarcire i Controparte_2 danni tutti nessuno escluso, patrimoniali e non patrimoniali, materiali, biologici, morali, esistenziali alla vita di relazione, alla serenità familiare, ivi compreso, se del caso, il danno da perdita di chance, per aver l'istante perduto la possibilità di conservare una migliore qualità della vita nonché quelle necessarie di assistenza medica futura - subiti dal minore qui rappresentato Parte_3 dai genitori e ed in danni personalmente tutti subiti, patrimoniali, Parte_1 Parte_2 non patrimoniali ed anche della tipologia del così detto danno riflesso, dai genitori Parte_1
e a causa ed a seguito dell'errata prestazione medica di cui in narrativa nella misura Parte_2 risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di ragione e di giustizia, nonché a rimborsare le spese mediche tutte sostenute in conseguenza dell'evento nella misura che verrà parimenti accertata in corso di causa e di quelle future per l'assistenza sanitaria e di qualità della vita. Con gli interessi dalla data del fatto al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, anche per la fase di mediazione obbligatoria, oltre spese generali iva e cap come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa attrice ha dedotto che: - nella notte del 21.04.2017, di 10 anni, ha accusato forti dolori all'orecchio sinistro, vomito e vertigini Parte_3 per cui è stato accompagnato dai genitori e presso il Pronto Soccorso Parte_1 Parte_2 dell'Ospedale di Cisanello;
- in data 22.04.2017, eseguiti gli esami ematochimici del caso e la consulenza otorinolaringoiatrica, è stata diagnosticata un'iperemia faringea associata a linfadenopatia sottomandibolare bilaterale;
- pertanto, è stato disposto il ricovero di presso la clinica U.O. Pt_3 pediatrica, dalla quale è stato dimesso in data 24.04.2017, nonostante la persistenza di acufeni all'orecchio sinistro;
- al momento della dimissione, è stato prescritto riposo domiciliare per 2 - 3 giorni, RM encefalo da eseguirsi nella data che sarebbe stata successivamente comunicata e visita di controllo presso Ambulatorio di Neuropediatria, 1° piano Clinica Pediatrica Ospedale Santa Chiara;
- i genitori si sono attivati per sottoporre il figlio all'esame diagnostico prescritto, effettivamente eseguito in data 09/06/2017 a proprie spese, stante l'assenza di ogni contatto da parte dell'azienda sanitaria ed essendo risultati vani i tentativi di comunicare con il reparto;
- sebbene la RM eseguita avesse dato esiti negativi per la presenza di alterazioni di segnale del parenchima cerebrale sopra e sottotentoriale, ha continuato a lamentare rumori ed una sensazione di fastidio all'orecchio Pt_3 sinistro;
- per tale ragione, su consiglio del pediatra di riferimento, è stata effettuata, in data
05/07/2017, presso l'Ospedale “F. Lotti” di Pontedera una visita otorinolaringoiatrica e l'audiometria tonale all'esito delle quali, riscontrata una grave ipoacusia neurosensoriale sinistra, è stato diagnosticato un sospetto blocco cocleo-vestibolare sinistro;
- gli accertamenti sulle condizioni di salute di sono proseguiti con ulteriori esami e visita medica presso l' di Pisa (in data Pt_3 CP_3 17/07/2017 e 25/09/2017), ove è stata accertata la compromissione della funzionalità dell'orecchio sinistro;
- dalla relazione medico legale della dott.ssa quale CTP, è emerso che l'evidenza Per_1 data dagli esami ematici, l'iperemia faringea, la linfadenopatia sottomandibolare bilaterale ed i persistenti acufeni nell'orecchio sinistro lamentati dal piccolo durante il ricovero avrebbero Pt_3 dovuto indurre i sanitari a valutare l'opportunità di effettuare una visita ORL con audiometria ed esame vestibolare al fine di addivenire quanto prima ad una diagnosi di ipoacusia improvvisa, per consentire il recupero acustico;
- la lesione permanente riportata da è da attribuire alla Pt_3 condotta colposa dei sanitari dell' - detta lesione incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti CP_3 dinamico-relazionali della vita di , comportando inevitabili limitazioni funzionali (es: Pt_3 idoneità alla guida dei veicoli, possibilità di accedere a determinate professioni e/o a partecipare correttamente ad attività sportive, l'uso in ambito scolastico di strumenti compensativi, partecipazione “distorta” al quotidiano vivere sociale, ecc.) e la necessità di sottoporsi a periodici controlli medici;
- lo stato di salute di ha determinato una significativa modifica peggiorativa Pt_3 dello stile di vita dei genitori del paziente, i quali sono stati costretti ad adattare le loro condizioni ed abitudini di vita alle nuove esigenze del figlio, dovendo peraltro sopportare la frustrazione derivante dall'impossibilità di modificare lo stato delle cose;
- con P.E.C. del 04/04/2018 è stata formulata richiesta di risarcimento danni, tanto in favore di , quanto personalmente in favore dei Pt_3 genitori e - l' convenuta ha proposto alle parti attrici di Parte_1 Parte_2 CP_2 definire la vertenza con la corresponsione della somma onnicomprensiva di € 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal solo - ritenendo l'offerta risarcitoria non Parte_3 congrua, gli attori hanno instaurato il procedimento di mediazione, con esito negativo.
In data 3.03.2022 si è ritualmente costituita in giudizio l' , Controparte_2 che ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa, eccependo la genericità delle allegazioni attoree e l'infondatezza della pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha dedotto il corretto operato dei sanitari dell' i quali, con CP_3 assoluta diligenza, perizia, prudenza e correttezza professionale, avrebbero sottoposto il paziente a tutti gli accertamenti del caso sulla base della sintomatologia presentata all'accesso in Pronto
Soccorso e durante il ricovero presso la U.O. Pediatria, allegando:- che non Parte_3 ha presentato e/o lamentato una riduzione della capacità uditiva durante la consulenza ORL effettuata all'arrivo in Pronto Soccorso e durante tutto il periodo di ricovero presso l' né ha avuto CP_3 comportamenti tali da suggerire la presenza di ipoacusia;
- che i sintomi presentati dal paziente non erano ascrivibili con certezza assoluta a “un interessamento virale cocleo-vestibolare”, atteso che vertigini e acufeni, pur potendo accompagnarsi alla condizione di ipoacusia improvvisa, non ne rappresentano sintomi peculiari;
- che il paziente non è stato sottoposto ad alcuna terapia in quanto la sintomatologia si è risolta spontaneamente durante il periodo di osservazione e non vi erano indicazioni in tal senso da parte dello specialista ORL;
- che gli approfondimenti diagnostici programmati (RM encefalo) sono stati regolarmente eseguiti utilizzando le sedute dedicate alla pediatria;
- che, al momento delle dimissioni, avvenute in data 24/04/2017 e quindi in quarta giornata dall'inizio della comparsa dei sintomi, le condizioni generali di erano buone;
- che la Pt_3 sintomatologia riferita da in data 9/07/2017 si è manifestata dopo circa un Parte_3 mese dall'esecuzione della RM encefalo, risultata negativa per danni cocleari, e dopo circa 3 mesi dal ricovero;
- che tale intervallo di tempo non risulta compatibile con l'ipotetica diagnosi di ipoacusia improvvisa, trattandosi di una patologia che si manifesta in un intervallo massimo di tre giorni;
-
l'assenza, pertanto di una chiara evidenza di un nesso causale tra la patologia diagnosticata al paziente nel luglio 2017 e la sintomatologia presentata al momento del ricovero nell'aprile 2017; - l'inesistenza di linee guida per la diagnosi e il trattamento dei bambini con ipoacusia improvvisa.
Con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, l'azienda sanitaria convenuta ha eccepito la generica allegazione e comunque la mancata dimostrazione: - del danno morale asseritamente subito da individuato nelle ripercussioni negative del danno biologico riportato da Parte_3
nella vita quotidiana del danneggiato;
- del danno riflesso in tesi subito da Pt_3 Parte_1
e consistito nello stato di sofferenza soggettiva conseguente alla lesione riportata dal Parte_2 figlio;
- delle spese sostenute per le prestazioni rese dalla psicologa dott.ssa a favore di Per_2 nonché dell'asserito nesso di causa fra la necessità di una terapia psicologica Parte_3
e la lesione riportata;
- delle spese mediche future. Inoltre, ha contestato la risarcibilità di quanto richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per la CTP, assumendo che si tratti di atto non necessario per promuovere il giudizio.
In data 12.11.2024, raggiunta la maggiore età, si è costituito in giudizio Parte_3 facendo proprie le deduzioni, produzioni, eccezioni e conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi dai genitori e Parte_1 Parte_2
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione dei testimoni all'udienza del
13.11.2024; è stata svolta CTU medico legale sulla persona di (relazione Parte_3 finale depositata in data 24.07.2024).
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande attoree sono in parte fondate e vanno, pertanto, accolte nei limiti che seguono. 2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, mentre può limitarsi a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno;
è poi onere del debitore
(struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul “contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma determina, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) e a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.).
Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato da omessa diagnosi, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto dell'omissione, mentre a carico della struttura sanitaria è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, gli attori hanno dimostrato per tabulas che a fatto accesso al Parte_3
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cisanello in data 22.04.2017 e che, in pari data, è stato ricoverato presso la U.O. Pediatrica (cartella clinica doc. 1 allegato all'atto di citazione), ove è rimasto fino alla data delle dimissioni avvenute il 24.04.2017. Inoltre, risulta documentalmente provato che
è stato nuovamente sottoposto ad esami clinici e visita in data 17/07/2017 Parte_3 presso U.O. ORL Audiologia e Foniatria Universitaria e in data 25/09/2017 presso la U.O.
Otorinolaringoiatra (doc. 5 e 6 allegati all'atto di citazione).
3.1. E' dunque provato il contratto di spedalità, per la verità neppure contestato (art 115 c.p.c.), intercorso tra la struttura ospedaliera convenuta. Parte_3 3.2. Quanto ai contestati profili di responsabilità del personale sanitario per omessa diagnosi si richiamano gli esiti della CTU medico-legale, che si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici.
Il Collegio peritale, dopo aver dato atto che “la storia clinica del paziente è suggestiva per una Sordità
Improvvisa Idiopatica (SII) in orecchio sinistro” (da intendersi quale perdita della capacità uditiva di tipo neurosensoriale ad insorgenza rapida ed eziologia sconosciuta), ha accertato un ritardo della diagnosi della citata patologia. In proposito, si legge nell'elaborato finale che: “[…] è quindi possibile affermare che, nel caso del minore la diagnosi di Sordità Improvvisa Parte_3
Idiopatica fu formulata tardivamente rispetto a quanto indicato dalle Linee Guida e, come diffusamente affermato in letteratura, ormai fuori dalle tempistiche utili per poter somministrate eventuali terapie volte a tentare un recupero uditivo (parziale o completo)” (pag. 11 della relazione).
È stata inoltre accertata l'incidenza causale del ritardo diagnostico rispetto alla successiva ipoacusia a carico dell'orecchio sinistro. Invero, dalla CTU espletata è emerso che in caso di approccio più congruo e tempestivo, di immediata esecuzione dei dovuti accertamenti strumentali e non, di una celere diagnosi e di un approccio terapeutico più rapido e mirato, tenuti in debito conto sia i fattori prognostici sfavorevoli (entità dell'ipoacusia, presenza di vertigini e acufeni) sia quelli favorevoli, costituiti, nel caso di specie, dall'unico ma significativo fattore dato dalla giovane età del paziente, di solo 10 anni al momento in cui si sono verificati i fatti di causa, avrebbe Parte_3 avuto probabilità superiore al 50% di superare la fase critica insorta nell'aprile del 2017, recuperando l'udito (pag. 12 della relazione).
3.3 Pertanto, non residuano dubbi in ordine alla sussistenza dei profili di negligenza ed imperizia denunciati dagli attori, né del nesso causale intercorrente tra la condotta dei sanitari (omessa tempestiva diagnosi di Sordità Improvvisa Idiopatica) e la lesione riportata da Parte_3
(ipoacusia a carico dell'orecchio sinistro).
In ordine al primo profilo, va osservato che – pure in caso di eventuale assenza di linee guida vigenti all'epoca dei fatti – l'omessa esecuzione di un accertamento audiometrico e l'omessa valutazione dei sintomi oggettivi, riferiti costantemente dal piccolo paziente nel corso del ricovero, integrano condotte contrarie al buon senso clinico, trattandosi, a ben vedere, di un accertamento di routine, di semplice esecuzione e programmazione, senza dubbio nella disponibilità della struttura ospedaliera convenuta. E non può essere invocata, come vorrebbe la difesa della una “non precisa” CP_4 indicazione dei sintomi da parte del paziente, poiché, da un lato, risulta dagli atti che l'acufene era noto all'ospedale anche al momento delle dimissioni e, dall'altro, la presenza di un paziente in giovanissima età (10 anni) avrebbe dovuto indurre il personale sanitario ad una maggiore diligenza nella conduzione dell'indagine clinica, essendo notorio che i bambini sono in grado di riferire con minor grado di precisione, rispetto ad un paziente adulto, le sensazioni fisiche e il dolore locale percepito.
4. Tali le ragioni che fondano la responsabilità della struttura, le domande risarcitorie di Parte_3
(in origine svolte dai genitori e all'epoca
[...] Parte_1 Parte_2 rappresentanti legali del danneggiato) è fondata nei limiti di quanto accertato dal Collegio peritale incaricato.
5. Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio peritale, nel proprio elaborato, considerata la tipologia della lesione e alle cure mediche poi resesi necessarie, nonché la significativa circostanza per cui, anche in caso di corretta gestione del paziente, vi sarebbe stato comunque un congruo periodo di inabilità temporanea, ha quantificato il danno biologico permanente subito da Parte_3 ella misura dell'8%, quantificando il danno da inabilità temporanea in 30 giorni al 50%.
[...]
Utilizzando le tabelle di Milano per le lesioni micro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2025) tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (10 anni), dei punti riconosciuti
(8%) e del periodo di inabilità temporanea individuato (30 giorni di ITP al 50%), si ottiene un danno pari a € 23.347,00.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di aprile 2017, sia pari a € 19.504,59 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate
(crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.06.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta ad euro 25.828,34;
a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5.1 Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Sul punto, la Suprema Corte (ex multis Cass. civ. n. 25164/2020) afferma costantemente che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento per tenere conto delle specificità del caso concreto, ossia dell'incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali afferenti alla persona del danneggiato. In particolare, “la personalizzazione del danno biologico rispetto allo standard del punto di invalidità riconosciuto si giustifica solo in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale” (Cass. civ., n. 2788/2019), di cui, tuttavia, non è stata data prova nell'odierno giudizio, atteso che l'istruttoria non ha dato prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto del caso di specie che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe a causa di un evento dannoso del tipo di quello oggetto di causa, già ricomprese nel valore tabellare (si veda, di recente, Cass. civ. ordinanza n. 31681 del 09.12.2024: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”).
5.2 Non spetta all'attore alcuna separata liquidazione per il danno morale o per il danno esistenziale.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2008, che si condivide, il danno non patrimoniale da lesione fisica costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello esistenziale. Più di recente, in tema di risarcimento del danno biologico permanente, la Suprema Corte ha chiarito che: “ il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778; conformi:
Cass. sez. VI-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass. sez. III 11 novembre 2019 n. 28988).
E nella specie, si dà atto che il punto percentuale di cui alle tabelle di Milano è omnicomprensivo, presentando una componente di risarcimento per il danno biologico “puro” e una componente per il danno “morale”.
In conclusione, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 25.828,34.
6. Quanto al danno patrimoniale per spese mediche, deve essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto le spese sanitarie sostenute per le prestazioni mediche eseguite in occasione delle visite effettuate successivamente alle dimissioni del 24.04.2017 e rese necessarie dal persistere della sintomatologia accusata dal paziente come documentate in atti quantificate in euro 79,00, trattandosi di spese documentalmente provate (ticket sanitari di cui al doc. 16 allegato all'atto di citazione) e riconosciute dal Collegio peritale congrue e giustificate.
6.1 Deve invece escludersi il diritto al risarcimento delle spese mediche sostenute per l'esecuzione dell'esame RM encefalo (euro 48,00), in quanto le stesse risultano correlate a prestazioni sanitarie che si sarebbero rese comunque necessarie in ragione delle condizioni cliniche del paziente e non costituiscono pertanto conseguenza dannosa riconducibile alla condotta colposa dei sanitari.
6.2 Venendo al danno patrimoniale emergente per spese mediche future per l'acquisto di protesi acustiche per sopperire all'acquisita permanente menomazione riportata dall'attore, emerge dalla lettura della CTP dott.ssa (in sede di osservazioni alla CTU), che “vi sono comunque Per_3 frequenze sfruttabili per cui sarebbe possibile il raccomandato fortemente di un audioprotesi […]; bisogna considerare una riabilitazione mediante protesi doverosa e controllata nel tempo[…]. La protesi andrà eseguita nel tempo per manutenzione e regolazione;
dovrebbe essere sostituita in media ogni 5 anni dietro controllo della curva audiometrica tutto ciò per cercare di non affaticare ulteriormente l'orecchio sano, tenendo viva l'elaborazione dei suoni a livello centrale” (pag. 18 della relazione O.R.L. a firma della specialista otorinolaringoiatra dott.ssa . Per_3
Si tratta, a ben vedere, di considerazione non confutata dal Collegio Peritale incaricato, il quale, al contrario, proprio in sede di valutazione dei fattori prognostici favorevoli, fa riferimento alla giovane età del paziente ai fini del recupero (anche parziale) dell'udito: la conclusione è in linea di continuità con quanto affermato dalla CTP, laddove, appunto, rappresenta il vantaggio clinico dell'applicazione di un impianto acustico per anche ai fini del recupero dell'udito. Parte_3
Ferma la prova raggiunta in ordine alla necessità dell'applicazione di protesi acustiche e della stretta connessione di detta necessità alle menomazioni dell'udito eziologicamente riconducibili all'accertata responsabilità dei sanitari, occorre tuttavia osservare che non è possibile escludere a priori la possibilità, per l'attore, di acquistare le necessarie protesi acustiche a spese del SSN, avvalendosi degli apparecchi acustici inclusi nel nomenclatore-tariffario nazionale delle protesi di cui al D.M. 332/99, con conseguente impossibilità per questo giudice di accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno pari al costo delle protesi, non avendo la difesa attrice provato (e a ben vedere neppure allegato) l'impossibilità di ottenere il dispositivo acustico da parte del SSN mediante prescrizione da parte di un medico specialista (attestante, ad esempio, la necessità per ragioni terapeutiche di fare ricorso ad altra e diversa protesi rispetto a quella messa a disposizione dal
SSN), con conseguente impossibilità per questo giudice di accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno pari al costo delle protesi che saranno acquistate in futuro.
6.3 Deve altresì escludersi la risarcibilità di quanto corrisposto alla psicologa dott.ssa per Per_2 le prestazioni da essa rese a favore di trattandosi di spese non specificamente Parte_3 allegate e difettando la prova del nesso causale fra la lesione subita da e la necessità del Pt_3 successivo percorso terapeutico intrapreso da quest'ultimo.
7. Venendo alla richiesta di rimborso delle spese effettuate per la Consulenza medico legale predisposta ante causam dalla CTP dott.ssa per euro 976,00 (doc. n. 16), si osserva che la Per_1 domanda verte di un'ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.
Nel caso di specie l'attività stragiudiziale è stata senz'altro utile e le relative spese sono state documentate dalle fatture in atti.
Pertanto, la domanda merita integrale accoglimento.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al CTP dott.ssa (specialista in ORL), per Per_3 cui la difesa attrice ha prodotto documentazione attestante il pagamento di euro 1.502,00; e per il compenso corrisposto alla dott.ssa per avere preso parte alle operazioni peritali, che appare Per_1 congruo e adeguato all'attività in concreto espletata, per l'importo di
1.830 euro (cfr. documenti depositati dalla difesa attrice in data 26.5.2025.
8. Analogamente, devono essere risarciti i costi sostenuti dall'attore a titolo di spese di avvio della procedura di mediazione pari a euro 48,00, allegati e documentalmente provati (doc. 19 allegato all'atto di citazione), trattandosi di voce di danno emergente, consistente nel “costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa” che, come tale, resta soggetta – quanto al suo risarcimento – ai normali oneri di domanda e allegazione (v. Cass. Civ., S.U. 10 luglio 2017, n.
16990 e Cass. Civ., 13 marzo 2017, n. 6422), di talché detti costi possono essere risarciti in applicazione dei “normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass. Civ., S.U. 10 luglio 2017, n. 16990; nello stesso senso Cass. Civ., 13 marzo 2017, n. 6422).
9. La domanda di condanna al risarcimento del danno riflesso svolte in proprio da Parte_1
e è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo gli attori assolto
[...] Parte_2 all'onere probatorio agli stessi incombente.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “Il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752).
Tuttavia, gli attori non hanno dimostrati il ventilato danno derivante dalla lesione subita dal figlio, solo genericamente allegato e rimasto indimostrato.
In proposito, è appena il caso di rilevare che le generiche affermazioni rese dai testi escussi (in merito, ad esempio, alla preoccupazione dei genitori per le attività quotidiane del figlio, quali la guida del motorino in età adolescenziale o della bicicletta, riferita dai testi e da Tes_1 Tes_2
non assurgono al rango di indizi gravi, precisi e concordanti, dovendosi senz'altro
[...] distinguere tra fisiologica preoccupazione per le sorti di un figlio che in giovane età ha visto la notevole compromissione dell'udito dall'orecchio sinistro (ma che comunque, per stessa ammissione dei testi, ha svolto ugualmente le attività scolastiche e ludiche, con alcune cautele) e la lesione del danno alla salute derivante dall'avere assistito alla sofferenza del medesimo figlio.
E' vero, come dedotto dalla difesa attrice, che la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del
“danno diretto” da lesione del diritto alla salute del prossimo congiunto anche in assenza di un danno biologico apprezzabile in capo ai congiunti che si assumono danneggiati;
tuttavia, in assenza di un riscontro oggettivo di tale tipo di danno (non apprezzabile, ad esempio, in sede medico-legale), si impone una valutazione più rigorosa degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria che, nella specie, appaiono carenti del presupposto della gravità.
10. La decisione sulle spese di lite tiene conto delle posizioni sostanziali e processuali distinte di dei genitori. Parte_3
Con riguardo alla domanda, parzialmente accolta, di le spese di lite vengono Parte_3 poste a carico della soccombente (art. 91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo in applicazione del CP_3
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Con riguardo alla domanda di le spese di lite vengono Parte_1 Parte_2 poste a carico degli attori soccombenti (art. 91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al disputatum, indeterminabile-complessità bassa, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sono altresì posti a carico della convenuta i compensi del difensore che ha assistito le parti CP_3 nel procedimento di mediazione obbligatoria (all. 14 e 15 all'atto di citazione), rientranti nella domanda di condanna al pagamento delle spese di lite (Cass. civ., n. 32306/2023): tali compensi sono calcolati in applicazione del DM n. 55/2014 (vigente ratione temporis), tenuto conto del valore del procedimento (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) e della sola fase introduttiva, per un totale di 510,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese della CTU (collegio peritale), già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'azienda sanitaria soccombente sulla domanda risarcitoria (oggetto di indagine peritale), così come le spese della CTP di parte attrice (per i compensi della dott.ssa e della dott.ssa Per_1
dei quali si è detto al par.). Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra LI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente le domande svolte da nei confronti della Parte_3
; Controparte_1 ACCERTA la responsabilità della parte convenuta per i fatti di causa e, per l'effetto, CONDANNA
l' al risarcimento, in favore di Controparte_1 Parte_3 del danno non patrimoniale pari ad euro 25.828,34 e del danno non patrimoniale pari ad
[...] euro 79,00 (rimborso spese mediche) ed euro 4.281 (rimborso spese CTP, dott.sse e Per_1
, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
Per_3
CONDANNA l' alla refusione in favore dell'attore delle spese Controparte_2 di lite, che liquida in € 599,40 per spese vive (CU, marca, intimazione testi), in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
RIGETTA le domande svolte in proprio da Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli attori e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per CP_3 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore di delle spese per Parte_3 assistenza tecnica nella fase di mediazione obbligatoria che liquida in euro 510,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la convenuta al rimborso, in favore di delle spese vive per Parte_3
l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria pari ad euro 48,00;
PONE definitivamente i costi della CTU medico-legale (Collegio peritale), già liquidati con separato decreto, a carico della convenuta.
Si comunichi.
Pisa, 2/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4317 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Pisa, Piazza Francesco Carrara n. 19, presso lo studio dell'avv. LUCA GIACONI che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n. 67, difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avv.ti CARLA FIASCHI e GLORIA LAZZERI, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore hanno Parte_3 convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale Controparte_2 di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare l'errata prestazione sanitaria e l'esclusiva responsabilità della convenuta per quanto meglio indicato in narrativa e, per l'effetto, condannare l' a risarcire i Controparte_2 danni tutti nessuno escluso, patrimoniali e non patrimoniali, materiali, biologici, morali, esistenziali alla vita di relazione, alla serenità familiare, ivi compreso, se del caso, il danno da perdita di chance, per aver l'istante perduto la possibilità di conservare una migliore qualità della vita nonché quelle necessarie di assistenza medica futura - subiti dal minore qui rappresentato Parte_3 dai genitori e ed in danni personalmente tutti subiti, patrimoniali, Parte_1 Parte_2 non patrimoniali ed anche della tipologia del così detto danno riflesso, dai genitori Parte_1
e a causa ed a seguito dell'errata prestazione medica di cui in narrativa nella misura Parte_2 risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di ragione e di giustizia, nonché a rimborsare le spese mediche tutte sostenute in conseguenza dell'evento nella misura che verrà parimenti accertata in corso di causa e di quelle future per l'assistenza sanitaria e di qualità della vita. Con gli interessi dalla data del fatto al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, anche per la fase di mediazione obbligatoria, oltre spese generali iva e cap come per legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa attrice ha dedotto che: - nella notte del 21.04.2017, di 10 anni, ha accusato forti dolori all'orecchio sinistro, vomito e vertigini Parte_3 per cui è stato accompagnato dai genitori e presso il Pronto Soccorso Parte_1 Parte_2 dell'Ospedale di Cisanello;
- in data 22.04.2017, eseguiti gli esami ematochimici del caso e la consulenza otorinolaringoiatrica, è stata diagnosticata un'iperemia faringea associata a linfadenopatia sottomandibolare bilaterale;
- pertanto, è stato disposto il ricovero di presso la clinica U.O. Pt_3 pediatrica, dalla quale è stato dimesso in data 24.04.2017, nonostante la persistenza di acufeni all'orecchio sinistro;
- al momento della dimissione, è stato prescritto riposo domiciliare per 2 - 3 giorni, RM encefalo da eseguirsi nella data che sarebbe stata successivamente comunicata e visita di controllo presso Ambulatorio di Neuropediatria, 1° piano Clinica Pediatrica Ospedale Santa Chiara;
- i genitori si sono attivati per sottoporre il figlio all'esame diagnostico prescritto, effettivamente eseguito in data 09/06/2017 a proprie spese, stante l'assenza di ogni contatto da parte dell'azienda sanitaria ed essendo risultati vani i tentativi di comunicare con il reparto;
- sebbene la RM eseguita avesse dato esiti negativi per la presenza di alterazioni di segnale del parenchima cerebrale sopra e sottotentoriale, ha continuato a lamentare rumori ed una sensazione di fastidio all'orecchio Pt_3 sinistro;
- per tale ragione, su consiglio del pediatra di riferimento, è stata effettuata, in data
05/07/2017, presso l'Ospedale “F. Lotti” di Pontedera una visita otorinolaringoiatrica e l'audiometria tonale all'esito delle quali, riscontrata una grave ipoacusia neurosensoriale sinistra, è stato diagnosticato un sospetto blocco cocleo-vestibolare sinistro;
- gli accertamenti sulle condizioni di salute di sono proseguiti con ulteriori esami e visita medica presso l' di Pisa (in data Pt_3 CP_3 17/07/2017 e 25/09/2017), ove è stata accertata la compromissione della funzionalità dell'orecchio sinistro;
- dalla relazione medico legale della dott.ssa quale CTP, è emerso che l'evidenza Per_1 data dagli esami ematici, l'iperemia faringea, la linfadenopatia sottomandibolare bilaterale ed i persistenti acufeni nell'orecchio sinistro lamentati dal piccolo durante il ricovero avrebbero Pt_3 dovuto indurre i sanitari a valutare l'opportunità di effettuare una visita ORL con audiometria ed esame vestibolare al fine di addivenire quanto prima ad una diagnosi di ipoacusia improvvisa, per consentire il recupero acustico;
- la lesione permanente riportata da è da attribuire alla Pt_3 condotta colposa dei sanitari dell' - detta lesione incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti CP_3 dinamico-relazionali della vita di , comportando inevitabili limitazioni funzionali (es: Pt_3 idoneità alla guida dei veicoli, possibilità di accedere a determinate professioni e/o a partecipare correttamente ad attività sportive, l'uso in ambito scolastico di strumenti compensativi, partecipazione “distorta” al quotidiano vivere sociale, ecc.) e la necessità di sottoporsi a periodici controlli medici;
- lo stato di salute di ha determinato una significativa modifica peggiorativa Pt_3 dello stile di vita dei genitori del paziente, i quali sono stati costretti ad adattare le loro condizioni ed abitudini di vita alle nuove esigenze del figlio, dovendo peraltro sopportare la frustrazione derivante dall'impossibilità di modificare lo stato delle cose;
- con P.E.C. del 04/04/2018 è stata formulata richiesta di risarcimento danni, tanto in favore di , quanto personalmente in favore dei Pt_3 genitori e - l' convenuta ha proposto alle parti attrici di Parte_1 Parte_2 CP_2 definire la vertenza con la corresponsione della somma onnicomprensiva di € 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal solo - ritenendo l'offerta risarcitoria non Parte_3 congrua, gli attori hanno instaurato il procedimento di mediazione, con esito negativo.
In data 3.03.2022 si è ritualmente costituita in giudizio l' , Controparte_2 che ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa, eccependo la genericità delle allegazioni attoree e l'infondatezza della pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha dedotto il corretto operato dei sanitari dell' i quali, con CP_3 assoluta diligenza, perizia, prudenza e correttezza professionale, avrebbero sottoposto il paziente a tutti gli accertamenti del caso sulla base della sintomatologia presentata all'accesso in Pronto
Soccorso e durante il ricovero presso la U.O. Pediatria, allegando:- che non Parte_3 ha presentato e/o lamentato una riduzione della capacità uditiva durante la consulenza ORL effettuata all'arrivo in Pronto Soccorso e durante tutto il periodo di ricovero presso l' né ha avuto CP_3 comportamenti tali da suggerire la presenza di ipoacusia;
- che i sintomi presentati dal paziente non erano ascrivibili con certezza assoluta a “un interessamento virale cocleo-vestibolare”, atteso che vertigini e acufeni, pur potendo accompagnarsi alla condizione di ipoacusia improvvisa, non ne rappresentano sintomi peculiari;
- che il paziente non è stato sottoposto ad alcuna terapia in quanto la sintomatologia si è risolta spontaneamente durante il periodo di osservazione e non vi erano indicazioni in tal senso da parte dello specialista ORL;
- che gli approfondimenti diagnostici programmati (RM encefalo) sono stati regolarmente eseguiti utilizzando le sedute dedicate alla pediatria;
- che, al momento delle dimissioni, avvenute in data 24/04/2017 e quindi in quarta giornata dall'inizio della comparsa dei sintomi, le condizioni generali di erano buone;
- che la Pt_3 sintomatologia riferita da in data 9/07/2017 si è manifestata dopo circa un Parte_3 mese dall'esecuzione della RM encefalo, risultata negativa per danni cocleari, e dopo circa 3 mesi dal ricovero;
- che tale intervallo di tempo non risulta compatibile con l'ipotetica diagnosi di ipoacusia improvvisa, trattandosi di una patologia che si manifesta in un intervallo massimo di tre giorni;
-
l'assenza, pertanto di una chiara evidenza di un nesso causale tra la patologia diagnosticata al paziente nel luglio 2017 e la sintomatologia presentata al momento del ricovero nell'aprile 2017; - l'inesistenza di linee guida per la diagnosi e il trattamento dei bambini con ipoacusia improvvisa.
Con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, l'azienda sanitaria convenuta ha eccepito la generica allegazione e comunque la mancata dimostrazione: - del danno morale asseritamente subito da individuato nelle ripercussioni negative del danno biologico riportato da Parte_3
nella vita quotidiana del danneggiato;
- del danno riflesso in tesi subito da Pt_3 Parte_1
e consistito nello stato di sofferenza soggettiva conseguente alla lesione riportata dal Parte_2 figlio;
- delle spese sostenute per le prestazioni rese dalla psicologa dott.ssa a favore di Per_2 nonché dell'asserito nesso di causa fra la necessità di una terapia psicologica Parte_3
e la lesione riportata;
- delle spese mediche future. Inoltre, ha contestato la risarcibilità di quanto richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per la CTP, assumendo che si tratti di atto non necessario per promuovere il giudizio.
In data 12.11.2024, raggiunta la maggiore età, si è costituito in giudizio Parte_3 facendo proprie le deduzioni, produzioni, eccezioni e conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi dai genitori e Parte_1 Parte_2
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione dei testimoni all'udienza del
13.11.2024; è stata svolta CTU medico legale sulla persona di (relazione Parte_3 finale depositata in data 24.07.2024).
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande attoree sono in parte fondate e vanno, pertanto, accolte nei limiti che seguono. 2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, mentre può limitarsi a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno;
è poi onere del debitore
(struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul “contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma determina, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) e a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.).
Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato da omessa diagnosi, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto dell'omissione, mentre a carico della struttura sanitaria è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, gli attori hanno dimostrato per tabulas che a fatto accesso al Parte_3
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cisanello in data 22.04.2017 e che, in pari data, è stato ricoverato presso la U.O. Pediatrica (cartella clinica doc. 1 allegato all'atto di citazione), ove è rimasto fino alla data delle dimissioni avvenute il 24.04.2017. Inoltre, risulta documentalmente provato che
è stato nuovamente sottoposto ad esami clinici e visita in data 17/07/2017 Parte_3 presso U.O. ORL Audiologia e Foniatria Universitaria e in data 25/09/2017 presso la U.O.
Otorinolaringoiatra (doc. 5 e 6 allegati all'atto di citazione).
3.1. E' dunque provato il contratto di spedalità, per la verità neppure contestato (art 115 c.p.c.), intercorso tra la struttura ospedaliera convenuta. Parte_3 3.2. Quanto ai contestati profili di responsabilità del personale sanitario per omessa diagnosi si richiamano gli esiti della CTU medico-legale, che si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici.
Il Collegio peritale, dopo aver dato atto che “la storia clinica del paziente è suggestiva per una Sordità
Improvvisa Idiopatica (SII) in orecchio sinistro” (da intendersi quale perdita della capacità uditiva di tipo neurosensoriale ad insorgenza rapida ed eziologia sconosciuta), ha accertato un ritardo della diagnosi della citata patologia. In proposito, si legge nell'elaborato finale che: “[…] è quindi possibile affermare che, nel caso del minore la diagnosi di Sordità Improvvisa Parte_3
Idiopatica fu formulata tardivamente rispetto a quanto indicato dalle Linee Guida e, come diffusamente affermato in letteratura, ormai fuori dalle tempistiche utili per poter somministrate eventuali terapie volte a tentare un recupero uditivo (parziale o completo)” (pag. 11 della relazione).
È stata inoltre accertata l'incidenza causale del ritardo diagnostico rispetto alla successiva ipoacusia a carico dell'orecchio sinistro. Invero, dalla CTU espletata è emerso che in caso di approccio più congruo e tempestivo, di immediata esecuzione dei dovuti accertamenti strumentali e non, di una celere diagnosi e di un approccio terapeutico più rapido e mirato, tenuti in debito conto sia i fattori prognostici sfavorevoli (entità dell'ipoacusia, presenza di vertigini e acufeni) sia quelli favorevoli, costituiti, nel caso di specie, dall'unico ma significativo fattore dato dalla giovane età del paziente, di solo 10 anni al momento in cui si sono verificati i fatti di causa, avrebbe Parte_3 avuto probabilità superiore al 50% di superare la fase critica insorta nell'aprile del 2017, recuperando l'udito (pag. 12 della relazione).
3.3 Pertanto, non residuano dubbi in ordine alla sussistenza dei profili di negligenza ed imperizia denunciati dagli attori, né del nesso causale intercorrente tra la condotta dei sanitari (omessa tempestiva diagnosi di Sordità Improvvisa Idiopatica) e la lesione riportata da Parte_3
(ipoacusia a carico dell'orecchio sinistro).
In ordine al primo profilo, va osservato che – pure in caso di eventuale assenza di linee guida vigenti all'epoca dei fatti – l'omessa esecuzione di un accertamento audiometrico e l'omessa valutazione dei sintomi oggettivi, riferiti costantemente dal piccolo paziente nel corso del ricovero, integrano condotte contrarie al buon senso clinico, trattandosi, a ben vedere, di un accertamento di routine, di semplice esecuzione e programmazione, senza dubbio nella disponibilità della struttura ospedaliera convenuta. E non può essere invocata, come vorrebbe la difesa della una “non precisa” CP_4 indicazione dei sintomi da parte del paziente, poiché, da un lato, risulta dagli atti che l'acufene era noto all'ospedale anche al momento delle dimissioni e, dall'altro, la presenza di un paziente in giovanissima età (10 anni) avrebbe dovuto indurre il personale sanitario ad una maggiore diligenza nella conduzione dell'indagine clinica, essendo notorio che i bambini sono in grado di riferire con minor grado di precisione, rispetto ad un paziente adulto, le sensazioni fisiche e il dolore locale percepito.
4. Tali le ragioni che fondano la responsabilità della struttura, le domande risarcitorie di Parte_3
(in origine svolte dai genitori e all'epoca
[...] Parte_1 Parte_2 rappresentanti legali del danneggiato) è fondata nei limiti di quanto accertato dal Collegio peritale incaricato.
5. Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio peritale, nel proprio elaborato, considerata la tipologia della lesione e alle cure mediche poi resesi necessarie, nonché la significativa circostanza per cui, anche in caso di corretta gestione del paziente, vi sarebbe stato comunque un congruo periodo di inabilità temporanea, ha quantificato il danno biologico permanente subito da Parte_3 ella misura dell'8%, quantificando il danno da inabilità temporanea in 30 giorni al 50%.
[...]
Utilizzando le tabelle di Milano per le lesioni micro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2025) tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (10 anni), dei punti riconosciuti
(8%) e del periodo di inabilità temporanea individuato (30 giorni di ITP al 50%), si ottiene un danno pari a € 23.347,00.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di aprile 2017, sia pari a € 19.504,59 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate
(crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.06.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta ad euro 25.828,34;
a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5.1 Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Sul punto, la Suprema Corte (ex multis Cass. civ. n. 25164/2020) afferma costantemente che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento per tenere conto delle specificità del caso concreto, ossia dell'incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali afferenti alla persona del danneggiato. In particolare, “la personalizzazione del danno biologico rispetto allo standard del punto di invalidità riconosciuto si giustifica solo in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale” (Cass. civ., n. 2788/2019), di cui, tuttavia, non è stata data prova nell'odierno giudizio, atteso che l'istruttoria non ha dato prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto del caso di specie che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe a causa di un evento dannoso del tipo di quello oggetto di causa, già ricomprese nel valore tabellare (si veda, di recente, Cass. civ. ordinanza n. 31681 del 09.12.2024: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”).
5.2 Non spetta all'attore alcuna separata liquidazione per il danno morale o per il danno esistenziale.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2008, che si condivide, il danno non patrimoniale da lesione fisica costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello esistenziale. Più di recente, in tema di risarcimento del danno biologico permanente, la Suprema Corte ha chiarito che: “ il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778; conformi:
Cass. sez. VI-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass. sez. III 11 novembre 2019 n. 28988).
E nella specie, si dà atto che il punto percentuale di cui alle tabelle di Milano è omnicomprensivo, presentando una componente di risarcimento per il danno biologico “puro” e una componente per il danno “morale”.
In conclusione, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 25.828,34.
6. Quanto al danno patrimoniale per spese mediche, deve essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto le spese sanitarie sostenute per le prestazioni mediche eseguite in occasione delle visite effettuate successivamente alle dimissioni del 24.04.2017 e rese necessarie dal persistere della sintomatologia accusata dal paziente come documentate in atti quantificate in euro 79,00, trattandosi di spese documentalmente provate (ticket sanitari di cui al doc. 16 allegato all'atto di citazione) e riconosciute dal Collegio peritale congrue e giustificate.
6.1 Deve invece escludersi il diritto al risarcimento delle spese mediche sostenute per l'esecuzione dell'esame RM encefalo (euro 48,00), in quanto le stesse risultano correlate a prestazioni sanitarie che si sarebbero rese comunque necessarie in ragione delle condizioni cliniche del paziente e non costituiscono pertanto conseguenza dannosa riconducibile alla condotta colposa dei sanitari.
6.2 Venendo al danno patrimoniale emergente per spese mediche future per l'acquisto di protesi acustiche per sopperire all'acquisita permanente menomazione riportata dall'attore, emerge dalla lettura della CTP dott.ssa (in sede di osservazioni alla CTU), che “vi sono comunque Per_3 frequenze sfruttabili per cui sarebbe possibile il raccomandato fortemente di un audioprotesi […]; bisogna considerare una riabilitazione mediante protesi doverosa e controllata nel tempo[…]. La protesi andrà eseguita nel tempo per manutenzione e regolazione;
dovrebbe essere sostituita in media ogni 5 anni dietro controllo della curva audiometrica tutto ciò per cercare di non affaticare ulteriormente l'orecchio sano, tenendo viva l'elaborazione dei suoni a livello centrale” (pag. 18 della relazione O.R.L. a firma della specialista otorinolaringoiatra dott.ssa . Per_3
Si tratta, a ben vedere, di considerazione non confutata dal Collegio Peritale incaricato, il quale, al contrario, proprio in sede di valutazione dei fattori prognostici favorevoli, fa riferimento alla giovane età del paziente ai fini del recupero (anche parziale) dell'udito: la conclusione è in linea di continuità con quanto affermato dalla CTP, laddove, appunto, rappresenta il vantaggio clinico dell'applicazione di un impianto acustico per anche ai fini del recupero dell'udito. Parte_3
Ferma la prova raggiunta in ordine alla necessità dell'applicazione di protesi acustiche e della stretta connessione di detta necessità alle menomazioni dell'udito eziologicamente riconducibili all'accertata responsabilità dei sanitari, occorre tuttavia osservare che non è possibile escludere a priori la possibilità, per l'attore, di acquistare le necessarie protesi acustiche a spese del SSN, avvalendosi degli apparecchi acustici inclusi nel nomenclatore-tariffario nazionale delle protesi di cui al D.M. 332/99, con conseguente impossibilità per questo giudice di accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno pari al costo delle protesi, non avendo la difesa attrice provato (e a ben vedere neppure allegato) l'impossibilità di ottenere il dispositivo acustico da parte del SSN mediante prescrizione da parte di un medico specialista (attestante, ad esempio, la necessità per ragioni terapeutiche di fare ricorso ad altra e diversa protesi rispetto a quella messa a disposizione dal
SSN), con conseguente impossibilità per questo giudice di accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno pari al costo delle protesi che saranno acquistate in futuro.
6.3 Deve altresì escludersi la risarcibilità di quanto corrisposto alla psicologa dott.ssa per Per_2 le prestazioni da essa rese a favore di trattandosi di spese non specificamente Parte_3 allegate e difettando la prova del nesso causale fra la lesione subita da e la necessità del Pt_3 successivo percorso terapeutico intrapreso da quest'ultimo.
7. Venendo alla richiesta di rimborso delle spese effettuate per la Consulenza medico legale predisposta ante causam dalla CTP dott.ssa per euro 976,00 (doc. n. 16), si osserva che la Per_1 domanda verte di un'ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.
Nel caso di specie l'attività stragiudiziale è stata senz'altro utile e le relative spese sono state documentate dalle fatture in atti.
Pertanto, la domanda merita integrale accoglimento.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al CTP dott.ssa (specialista in ORL), per Per_3 cui la difesa attrice ha prodotto documentazione attestante il pagamento di euro 1.502,00; e per il compenso corrisposto alla dott.ssa per avere preso parte alle operazioni peritali, che appare Per_1 congruo e adeguato all'attività in concreto espletata, per l'importo di
1.830 euro (cfr. documenti depositati dalla difesa attrice in data 26.5.2025.
8. Analogamente, devono essere risarciti i costi sostenuti dall'attore a titolo di spese di avvio della procedura di mediazione pari a euro 48,00, allegati e documentalmente provati (doc. 19 allegato all'atto di citazione), trattandosi di voce di danno emergente, consistente nel “costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa” che, come tale, resta soggetta – quanto al suo risarcimento – ai normali oneri di domanda e allegazione (v. Cass. Civ., S.U. 10 luglio 2017, n.
16990 e Cass. Civ., 13 marzo 2017, n. 6422), di talché detti costi possono essere risarciti in applicazione dei “normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass. Civ., S.U. 10 luglio 2017, n. 16990; nello stesso senso Cass. Civ., 13 marzo 2017, n. 6422).
9. La domanda di condanna al risarcimento del danno riflesso svolte in proprio da Parte_1
e è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo gli attori assolto
[...] Parte_2 all'onere probatorio agli stessi incombente.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “Il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752).
Tuttavia, gli attori non hanno dimostrati il ventilato danno derivante dalla lesione subita dal figlio, solo genericamente allegato e rimasto indimostrato.
In proposito, è appena il caso di rilevare che le generiche affermazioni rese dai testi escussi (in merito, ad esempio, alla preoccupazione dei genitori per le attività quotidiane del figlio, quali la guida del motorino in età adolescenziale o della bicicletta, riferita dai testi e da Tes_1 Tes_2
non assurgono al rango di indizi gravi, precisi e concordanti, dovendosi senz'altro
[...] distinguere tra fisiologica preoccupazione per le sorti di un figlio che in giovane età ha visto la notevole compromissione dell'udito dall'orecchio sinistro (ma che comunque, per stessa ammissione dei testi, ha svolto ugualmente le attività scolastiche e ludiche, con alcune cautele) e la lesione del danno alla salute derivante dall'avere assistito alla sofferenza del medesimo figlio.
E' vero, come dedotto dalla difesa attrice, che la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del
“danno diretto” da lesione del diritto alla salute del prossimo congiunto anche in assenza di un danno biologico apprezzabile in capo ai congiunti che si assumono danneggiati;
tuttavia, in assenza di un riscontro oggettivo di tale tipo di danno (non apprezzabile, ad esempio, in sede medico-legale), si impone una valutazione più rigorosa degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria che, nella specie, appaiono carenti del presupposto della gravità.
10. La decisione sulle spese di lite tiene conto delle posizioni sostanziali e processuali distinte di dei genitori. Parte_3
Con riguardo alla domanda, parzialmente accolta, di le spese di lite vengono Parte_3 poste a carico della soccombente (art. 91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo in applicazione del CP_3
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Con riguardo alla domanda di le spese di lite vengono Parte_1 Parte_2 poste a carico degli attori soccombenti (art. 91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al disputatum, indeterminabile-complessità bassa, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sono altresì posti a carico della convenuta i compensi del difensore che ha assistito le parti CP_3 nel procedimento di mediazione obbligatoria (all. 14 e 15 all'atto di citazione), rientranti nella domanda di condanna al pagamento delle spese di lite (Cass. civ., n. 32306/2023): tali compensi sono calcolati in applicazione del DM n. 55/2014 (vigente ratione temporis), tenuto conto del valore del procedimento (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) e della sola fase introduttiva, per un totale di 510,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese della CTU (collegio peritale), già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'azienda sanitaria soccombente sulla domanda risarcitoria (oggetto di indagine peritale), così come le spese della CTP di parte attrice (per i compensi della dott.ssa e della dott.ssa Per_1
dei quali si è detto al par.). Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra LI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente le domande svolte da nei confronti della Parte_3
; Controparte_1 ACCERTA la responsabilità della parte convenuta per i fatti di causa e, per l'effetto, CONDANNA
l' al risarcimento, in favore di Controparte_1 Parte_3 del danno non patrimoniale pari ad euro 25.828,34 e del danno non patrimoniale pari ad
[...] euro 79,00 (rimborso spese mediche) ed euro 4.281 (rimborso spese CTP, dott.sse e Per_1
, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
Per_3
CONDANNA l' alla refusione in favore dell'attore delle spese Controparte_2 di lite, che liquida in € 599,40 per spese vive (CU, marca, intimazione testi), in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
RIGETTA le domande svolte in proprio da Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli attori e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per CP_3 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore di delle spese per Parte_3 assistenza tecnica nella fase di mediazione obbligatoria che liquida in euro 510,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA la convenuta al rimborso, in favore di delle spese vive per Parte_3
l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria pari ad euro 48,00;
PONE definitivamente i costi della CTU medico-legale (Collegio peritale), già liquidati con separato decreto, a carico della convenuta.
Si comunichi.
Pisa, 2/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra LI