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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4358/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, premesso che:
-l'udienza del 30 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4358/2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 1.8.1958, Parte_1 C.F._1 residente in [...], in qualità di ex socio della Renewables Europe s.r.l., (P.IVA ), cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 25.03.2020, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LI, via Cettigne n. 23, presso lo studio dell'Avv. Davide Pirodda (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2
ATTORE/I contro
, c.f. e numero di iscrizione al R.I. di LI , con sede in Controparte_1 P.IVA_2 LI, via Calamattia n. 21, in persona dell'amm. unico sig. nato ad [...] il Controparte_2
04.09.1953, c.f. , residente in [...], elett.te dom.ta CodiceFiscale_3 in LI, via Palestrina n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Michele Loy e Diego Loy, dai quali è rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, in virtù di procura speciale in atti,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Co CP_
(di seguito per brevità ) ha contestato il diritto del sig. , in Controparte_1 Parte_1
qualità di successore della società Renewables Europe s.r.l. in liquidazione, di procedere ad esecuzione forzata per un credito di € 108.925,00, sulla base della sentenza n. 1900/2020, pubblicata l'11/9/2020, con la quale il Tribunale di LI ha assunto le seguenti statuizioni:
“1. dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato dalle parti in data 1.7.2011 a cagione dell'inadempimento della società convenuta;
pagina 2 di 7
2. condanna conseguentemente la società attrice alla restituzione in favore della società convenuta della somma di € 100.000,00, oltre interesse al saggio legale con decorrenza: dal 1.7.2011 quanto alla somma di € 50.000,00 e dal 31.12.2011 quanto alla ulteriore somma di € 50.000,00;
3. condanna in via generica la società convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni da quantificarsi in separato giudizio;
4. compensa le spese del giudizio in misura pari a ¼ e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la restante parte, che si liquida in € 16.200,00 per compenso al difensore e € 432,10 per spese, oltre spese generali, cpa e iva dovute come per legge.”.
CP_ La ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione forzata per i seguenti motivi:
-inesistenza del credito della società cancellata Renewables Europe s.r.l. perché compensato con
CP_ controcrediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla e consacrati in titoli giudiziali per un valore complessivo di € 159.941,22;
-inesistenza di sopravvenienze attive della Renewables Europe s.r.l. in quanto, mancando il bilancio di liquidazione della società, cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., non potrebbe ritenersi esistente e/o accertato alcun “credito societario” né potrebbe verificarsi qualsiasi fenomeno successorio in relazione a pretese “sopravvenienze attive”, stante la mancata attribuzione in sede di bilancio finale ai successori della società, neanche individuati;
-inesistenza al credito per rinuncia ad esso dell'avente diritto, atteso che il comportamento serbato dall' socio e liquidatore della società, che ha omesso di inserire nel bilancio di liquidazione della Pt_1 società la voce di credito nascente dalla sentenza, non avendo pubblicato proprio l'intero bilancio di liquidazione della società, sarebbe da intendersi come volontà di rinuncia al diritto di credito, così come deciso in un caso analogo dalla Cassazione a Sezioni unite, sent. n. 6072 del 2013.
L si è costituito chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione per i seguenti Pt_1
motivi:
CP_
-la vanta un credito nei confronti della Renowables Europe s.r.l. di € 120.445,20 ma detta somma dovrebbe essere compensata dall'importo di € 150.000,00 versato dalla Renowables Europe s.r.l. alla CP_
a titolo di caparra confirmatoria del contratto preliminare di vendita risolto giudizialmente con la
CP_ sentenza n. 1900/2020, caparra che la sarebbe comunque obbligata a restituire;
-la cancellazione della società dal Registro delle Imprese dà luogo a un fenomeno successorio sia nel lato attivo sia nel lato passivo nei confronti dei soci con la conseguenza che i rapporti nei quali era pagina 3 di 7 parte la società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci e, per quanto concerne in particolare le sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i socie dei diritti e beni già facenti capo alla società.
Con ordinanza del 4.4.2022 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione e ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L ha tempestivamente introdotto il giudizio di merito, contestando l'opposizione all'esecuzione. Pt_1
CP_ Si è costituita la società , contestando il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per i Pt_1
motivi già esposti nella fase cautelare.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Ritiene il giudicante che la causa possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, come già ritenuto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza citata.
E' provato documentalmente che competono alla BA i seguenti diritti di credito, risultanti dalle produzioni documentali in atti:
Competenze liquidate sfratto morosità n. 10571/2014 rac € 2.747,79
Ingiunzione n. 2225/2016 Ing. Trib. LI - Capitale debito € 90.382,31
Competenze dec. ing. n. 2225/2016 Trib. LI (7888/2016 rac) € 3.521,72
Registrazione dec. ing. n. 2225/2016 Trib. LI € 208,75
Interessi moratori Ing.n. 2225/2016 Trib. LI sino a 27.07.16 € 2.438,84
Interessi moratori Ing. n. 2225/2016 Trib. LI dal 27.07.16 € 30.764,67
Competenze liquidate Sentenza n. 1881/2017 Tribunale LI € 5.807,30
Competenze ed accessori liquidati in Sentenza n. 1900/2020 € 24.069,84
per complessivi € 159.941,22.
CP_ L ha riconosciuto i crediti della limitatamente a € 120.445,20, importo comunque superiore Pt_1
a quello per il quale il creditore ha esercitato l'azione esecutiva, pari a € 108.925,00.
CP_ L tuttavia, sostiene che i crediti della non potrebbero essere portati in compensazione in Pt_1
questa sede perché già assorbiti dalla obbligazione restitutoria della caparra confirmatoria di €
150.000,00 corrisposta dalla Renewables Europe s.r.l.
pagina 4 di 7 E' bene ricordare che, a seguito della risoluzione del contratto, gli obblighi restitutori delle parti seguono la disciplina dell'indebito oggettivo.
Secondo le norme sull'indebito, le restituzioni non seguono automaticamente alla caducazione del contratto, ma esigono la domanda di parte.
Sta di fatto che la società titolare del diritto alla restituzione della caparra si è estinta senza avere promosso la relativa domanda.
A questo punto è bene ricordare alcuni principi che regolano la successione dei soci nei rapporti della società a seguito dell'estinzione di questa.
Il codice civile disciplina espressamente la successione dei soci nel lato passivo dei rapporti già facenti capo alla società estinta, mentre nulla dice per quanto riguarda la successione dal lato attivo.
In proposito la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, delle Sezioni Unite ha chiarito che, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Nel caso in esame, la società non aveva azionato in giudizio il diritto alla restituzione della caparra ed era stata dichiarata estinta senza mai averlo azionato.
CP_ Nel giudizio per la risoluzione del contratto tra la Renowables Europe s.r.l. in liquidazione e la , la prima società aveva chiesto solo la restituzione delle somme versate a titolo di acconto e non anche di quelle versate a titolo di caparra.
Inoltre, l' il quale era, oltre che socio, liquidatore della società, non si era curato né di presentare Pt_1
i bilanci, né di svolgere alcuna attività, giudiziale o stragiudiziale, diretta al recupero della caparra.
pagina 5 di 7 Secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione nella pronuncia sopra richiamata, ci sono tutti gli elementi per ritenere che la società avesse inteso rinunciare al credito relativo alla caparra confirmatoria.
Non assumono rilevanza gli obiter dicta contenuti nella sentenza azionata nel procedimento esecutivo posto che, com'è noto, sugli stessi non si forma il giudicato.
La rinuncia della società a far valere il diritto alla restituzione della caparra impedisce la successione del socio nella titolarità del diritto rinunciato.
Il diritto alla restituzione della caparra, a seguito della rinuncia, non costituisce una sopravvenienza attiva e non si verifica la successione del socio nella titolarità di tale diritto.
CP_ Nel consegue che l' non può opporre in compensazione alla il diritto alla restituzione della Pt_1
caparra, di cui non è titolare.
L'unica obbligazione certa che è sorta dalla pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data 1.7.2011 dichiarata dalla sentenza n. 1900/2020 è quella, a carico della
[...]
CP_
di restituzione alla Renawables Europe s.r.l., delle somme versate a titolo di acconto e degli interessi legali sulle stesse, ossia la somma azionata nel procedimento di esecuzione dall' Pt_1
L'eccezione di compensazione impropria, ovvero in subordine “propria”, ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod. civ., fra il credito pari ad € 150.000,00, versato a titolo di caparra confirmatoria dalla
Renewables Europe s.r.l. alla , e il credito rivendicato da quest'ultima nei Parte_2
confronti della Renewables Europe s.r.l deve pertanto essere rigettata.
CP_ Dato atto che i crediti della non contestati dall ammontano a € 120. 445,20, importo Pt_1 comunque superiore a quello per il quale il creditore ha esercitato l'azione esecutiva, pari a €
108.925,00, deve darsi atto dell'estinzione del credito per il quale l ha introdotto l'esecuzione Pt_1 per compensazione legale tra il credito azionato in executivis dall' e il controcredito vantato dalla Pt_1
società opponente.
In accoglimento dell'opposizione, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del Dott. nonché l'inefficacia del pignoramento introdotto con atto notificato il Parte_1
14.12.2020, e deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'eccezione di compensazione impropria, ovvero in subordine “propria”, ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ., fra il credito pari ad € 150.000,00, versato a titolo di caparra confirmatoria dalla Renewables Europe s.r.l. alla unipersonale, e il credito Parte_2 rivendicato da quest'ultima nei confronti della Renewables Europe s.r.l.;
2) Accertata la compensazione tra il credito azionato in executivis dall' e il controcredito Pt_1
vantato dalla società opponente, dichiara l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del Dott.
nonché l'inefficacia del pignoramento introdotto con atto notificato il Parte_1
14.12.2020, ordina la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari;
3) Condanna in Dott. alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di LI la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare reg. gen. n. 1013, reg. part. n. 113, presentazione n. 23 del 15 gennaio 2021, effettuata a favore di e contro Parte_1 CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
LI, 2 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, premesso che:
-l'udienza del 30 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4358/2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 1.8.1958, Parte_1 C.F._1 residente in [...], in qualità di ex socio della Renewables Europe s.r.l., (P.IVA ), cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 25.03.2020, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LI, via Cettigne n. 23, presso lo studio dell'Avv. Davide Pirodda (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2
ATTORE/I contro
, c.f. e numero di iscrizione al R.I. di LI , con sede in Controparte_1 P.IVA_2 LI, via Calamattia n. 21, in persona dell'amm. unico sig. nato ad [...] il Controparte_2
04.09.1953, c.f. , residente in [...], elett.te dom.ta CodiceFiscale_3 in LI, via Palestrina n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Michele Loy e Diego Loy, dai quali è rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, in virtù di procura speciale in atti,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Co CP_
(di seguito per brevità ) ha contestato il diritto del sig. , in Controparte_1 Parte_1
qualità di successore della società Renewables Europe s.r.l. in liquidazione, di procedere ad esecuzione forzata per un credito di € 108.925,00, sulla base della sentenza n. 1900/2020, pubblicata l'11/9/2020, con la quale il Tribunale di LI ha assunto le seguenti statuizioni:
“1. dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato dalle parti in data 1.7.2011 a cagione dell'inadempimento della società convenuta;
pagina 2 di 7
2. condanna conseguentemente la società attrice alla restituzione in favore della società convenuta della somma di € 100.000,00, oltre interesse al saggio legale con decorrenza: dal 1.7.2011 quanto alla somma di € 50.000,00 e dal 31.12.2011 quanto alla ulteriore somma di € 50.000,00;
3. condanna in via generica la società convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni da quantificarsi in separato giudizio;
4. compensa le spese del giudizio in misura pari a ¼ e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la restante parte, che si liquida in € 16.200,00 per compenso al difensore e € 432,10 per spese, oltre spese generali, cpa e iva dovute come per legge.”.
CP_ La ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione forzata per i seguenti motivi:
-inesistenza del credito della società cancellata Renewables Europe s.r.l. perché compensato con
CP_ controcrediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla e consacrati in titoli giudiziali per un valore complessivo di € 159.941,22;
-inesistenza di sopravvenienze attive della Renewables Europe s.r.l. in quanto, mancando il bilancio di liquidazione della società, cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., non potrebbe ritenersi esistente e/o accertato alcun “credito societario” né potrebbe verificarsi qualsiasi fenomeno successorio in relazione a pretese “sopravvenienze attive”, stante la mancata attribuzione in sede di bilancio finale ai successori della società, neanche individuati;
-inesistenza al credito per rinuncia ad esso dell'avente diritto, atteso che il comportamento serbato dall' socio e liquidatore della società, che ha omesso di inserire nel bilancio di liquidazione della Pt_1 società la voce di credito nascente dalla sentenza, non avendo pubblicato proprio l'intero bilancio di liquidazione della società, sarebbe da intendersi come volontà di rinuncia al diritto di credito, così come deciso in un caso analogo dalla Cassazione a Sezioni unite, sent. n. 6072 del 2013.
L si è costituito chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione per i seguenti Pt_1
motivi:
CP_
-la vanta un credito nei confronti della Renowables Europe s.r.l. di € 120.445,20 ma detta somma dovrebbe essere compensata dall'importo di € 150.000,00 versato dalla Renowables Europe s.r.l. alla CP_
a titolo di caparra confirmatoria del contratto preliminare di vendita risolto giudizialmente con la
CP_ sentenza n. 1900/2020, caparra che la sarebbe comunque obbligata a restituire;
-la cancellazione della società dal Registro delle Imprese dà luogo a un fenomeno successorio sia nel lato attivo sia nel lato passivo nei confronti dei soci con la conseguenza che i rapporti nei quali era pagina 3 di 7 parte la società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci e, per quanto concerne in particolare le sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i socie dei diritti e beni già facenti capo alla società.
Con ordinanza del 4.4.2022 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione e ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L ha tempestivamente introdotto il giudizio di merito, contestando l'opposizione all'esecuzione. Pt_1
CP_ Si è costituita la società , contestando il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per i Pt_1
motivi già esposti nella fase cautelare.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Ritiene il giudicante che la causa possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, come già ritenuto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza citata.
E' provato documentalmente che competono alla BA i seguenti diritti di credito, risultanti dalle produzioni documentali in atti:
Competenze liquidate sfratto morosità n. 10571/2014 rac € 2.747,79
Ingiunzione n. 2225/2016 Ing. Trib. LI - Capitale debito € 90.382,31
Competenze dec. ing. n. 2225/2016 Trib. LI (7888/2016 rac) € 3.521,72
Registrazione dec. ing. n. 2225/2016 Trib. LI € 208,75
Interessi moratori Ing.n. 2225/2016 Trib. LI sino a 27.07.16 € 2.438,84
Interessi moratori Ing. n. 2225/2016 Trib. LI dal 27.07.16 € 30.764,67
Competenze liquidate Sentenza n. 1881/2017 Tribunale LI € 5.807,30
Competenze ed accessori liquidati in Sentenza n. 1900/2020 € 24.069,84
per complessivi € 159.941,22.
CP_ L ha riconosciuto i crediti della limitatamente a € 120.445,20, importo comunque superiore Pt_1
a quello per il quale il creditore ha esercitato l'azione esecutiva, pari a € 108.925,00.
CP_ L tuttavia, sostiene che i crediti della non potrebbero essere portati in compensazione in Pt_1
questa sede perché già assorbiti dalla obbligazione restitutoria della caparra confirmatoria di €
150.000,00 corrisposta dalla Renewables Europe s.r.l.
pagina 4 di 7 E' bene ricordare che, a seguito della risoluzione del contratto, gli obblighi restitutori delle parti seguono la disciplina dell'indebito oggettivo.
Secondo le norme sull'indebito, le restituzioni non seguono automaticamente alla caducazione del contratto, ma esigono la domanda di parte.
Sta di fatto che la società titolare del diritto alla restituzione della caparra si è estinta senza avere promosso la relativa domanda.
A questo punto è bene ricordare alcuni principi che regolano la successione dei soci nei rapporti della società a seguito dell'estinzione di questa.
Il codice civile disciplina espressamente la successione dei soci nel lato passivo dei rapporti già facenti capo alla società estinta, mentre nulla dice per quanto riguarda la successione dal lato attivo.
In proposito la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, delle Sezioni Unite ha chiarito che, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Nel caso in esame, la società non aveva azionato in giudizio il diritto alla restituzione della caparra ed era stata dichiarata estinta senza mai averlo azionato.
CP_ Nel giudizio per la risoluzione del contratto tra la Renowables Europe s.r.l. in liquidazione e la , la prima società aveva chiesto solo la restituzione delle somme versate a titolo di acconto e non anche di quelle versate a titolo di caparra.
Inoltre, l' il quale era, oltre che socio, liquidatore della società, non si era curato né di presentare Pt_1
i bilanci, né di svolgere alcuna attività, giudiziale o stragiudiziale, diretta al recupero della caparra.
pagina 5 di 7 Secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione nella pronuncia sopra richiamata, ci sono tutti gli elementi per ritenere che la società avesse inteso rinunciare al credito relativo alla caparra confirmatoria.
Non assumono rilevanza gli obiter dicta contenuti nella sentenza azionata nel procedimento esecutivo posto che, com'è noto, sugli stessi non si forma il giudicato.
La rinuncia della società a far valere il diritto alla restituzione della caparra impedisce la successione del socio nella titolarità del diritto rinunciato.
Il diritto alla restituzione della caparra, a seguito della rinuncia, non costituisce una sopravvenienza attiva e non si verifica la successione del socio nella titolarità di tale diritto.
CP_ Nel consegue che l' non può opporre in compensazione alla il diritto alla restituzione della Pt_1
caparra, di cui non è titolare.
L'unica obbligazione certa che è sorta dalla pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data 1.7.2011 dichiarata dalla sentenza n. 1900/2020 è quella, a carico della
[...]
CP_
di restituzione alla Renawables Europe s.r.l., delle somme versate a titolo di acconto e degli interessi legali sulle stesse, ossia la somma azionata nel procedimento di esecuzione dall' Pt_1
L'eccezione di compensazione impropria, ovvero in subordine “propria”, ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod. civ., fra il credito pari ad € 150.000,00, versato a titolo di caparra confirmatoria dalla
Renewables Europe s.r.l. alla , e il credito rivendicato da quest'ultima nei Parte_2
confronti della Renewables Europe s.r.l deve pertanto essere rigettata.
CP_ Dato atto che i crediti della non contestati dall ammontano a € 120. 445,20, importo Pt_1 comunque superiore a quello per il quale il creditore ha esercitato l'azione esecutiva, pari a €
108.925,00, deve darsi atto dell'estinzione del credito per il quale l ha introdotto l'esecuzione Pt_1 per compensazione legale tra il credito azionato in executivis dall' e il controcredito vantato dalla Pt_1
società opponente.
In accoglimento dell'opposizione, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del Dott. nonché l'inefficacia del pignoramento introdotto con atto notificato il Parte_1
14.12.2020, e deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'eccezione di compensazione impropria, ovvero in subordine “propria”, ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ., fra il credito pari ad € 150.000,00, versato a titolo di caparra confirmatoria dalla Renewables Europe s.r.l. alla unipersonale, e il credito Parte_2 rivendicato da quest'ultima nei confronti della Renewables Europe s.r.l.;
2) Accertata la compensazione tra il credito azionato in executivis dall' e il controcredito Pt_1
vantato dalla società opponente, dichiara l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del Dott.
nonché l'inefficacia del pignoramento introdotto con atto notificato il Parte_1
14.12.2020, ordina la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari;
3) Condanna in Dott. alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di LI la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare reg. gen. n. 1013, reg. part. n. 113, presentazione n. 23 del 15 gennaio 2021, effettuata a favore di e contro Parte_1 CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
LI, 2 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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