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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2322/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2322/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], da Parte_1 C.F._1
ritenersi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. SCALISI LAURA (c.f.
; p.e.c.: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Cuneo presso lo studio legale l'Avv. BASSO DAVIDE (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , hanno esposto: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio civile in Torino il 26/04/2012, optando per il regime di separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio sono nati i figli in data 24/6/2010, Persona_1 Persona_2
in data 26/05/2012, in data 24/10/2015; Persona_3
- che con verbale di separazione omologato in data 17.6.2021 avevano ottenuto pronuncia di separazione alle condizioni di cui al doc. 3;
- che la comunione spirituale e materiale tra essi non è più ricostituibile e che sono maturati i termini e le condizioni di cui all'art. 3 L. 898/1970.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“...
1. I coniugi hanno già regolato ogni questione patrimoniale come descritto nel verbale di separazione omologato in data 03/11/2020;
2. entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di rinunciare ad assegno divorzile l'una verso l'altro e viceversa nonché di aver nulla a pretendere vicendevolmente rinunciando, quindi, ad ogni reciproca domanda economica;
3. per quanto i figli minori, dichiarare l'affido condiviso dei minori ed Per_1 R_
, i quali manterranno la residenza e la collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_3
madre in Bernezzo, via della Sorgente n. 1.
Il padre avrò diritto a tenere con sé i bambini secondo le seguenti modalità:
- nel fine settimana, a settimane alterne, prelevandoli dall'abitazione materna il venerdì pomeriggio per riaccompagnarli a scuola il successivo lunedì mattina.
- N. 2 pomeriggi a settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì (o altri giorni stabiliti previamente tra i genitori e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori), prelevandoli presso l'abitazione della madre dalle ore 18.30 e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva.
- In merito alle vacanze scolastiche, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla base delle esigenze lavorative di entrambi e sempre tenendo in considerazione la volontà dei minori di trascorrere con ciascun genitore periodi di tempo prolungati e potranno portare i figli in ferie concordando il periodo con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori acconsentono sin d'ora reciprocamente all'espatrio dei minori con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a comunicarsi vicendevolmente eventuali spostamenti che comportino il pernottamento fuori casa, rendendo noto, in particolare in occasione delle ferie, il luogo di effettivo soggiorno.
- entrambi i genitori si impegnano a garantire vicendevolmente la possibilità di contattare i
2 figli telefonicamente o mediante video-chiamata quando siano affidati all'altro genitore.
- Oltre a ciò è data ogni più ampia facoltà di incontro tra i minori ed il padre, purché in accordo con la madre, e nel rispetto delle esigenze e i desideri espressi dai minori.
- al fine di salvaguardare il corretto sviluppo affettivo-relazionale dei minori, nonché al dine di non destabilizzarne l'equilibrio psicologico, entrambi i genitori si impegnano a non metterli a conoscenza di eventuali nuove relazioni affettive, fino a che non si tratti di relazioni stabili e di lunga durata.
4. Per quanto concerne il mantenimento dei figli, i coniugi concordano di suddividere al 50% tutte le spese (ordinarie e straordinarie) relative alle esigenze dei minori, mediante conguaglio mensile.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei minori nel periodo in cui li terrà con sé, comprese le spese sostenute per vacanze e viaggi.
6. L'assegno unico e tutte le agevolazioni fiscali relative ai figli minori verranno percepite integralmente dalla sig.ra Parte_1
7. I sigg. e titolari, per quote paritarie, del fondo FONDITALIA-PLURI n. Pt_1 CP_1
66989601410 di Fideuram, il cui saldo ammonta ad oggi ad Euro 7.278,94
(settemiladuecentosettantotto/94), si impegnano a non utilizzare se non per future esigenze inerenti i figlie e, dunque, previo accordo tra di lore sulle modalità e le motivazioni dell'utilizzo.
• Con compensazione delle spese di lite... ”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nell'atto introduttivo.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e deve ritenersi pacifica, tenuto conto del tenore del ricorso, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del
Per_ diritto di visita e di mantenimento dei tre figli minori, ed , di cui Per_1 R_ conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento ed il separato accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , n. il 06/03/1981 a Torino Parte_1
(TO) e n. il 13/11/1981 Torino (TO), celebrato in Torino il 26/04/2012 (atto CP_1
n. 186 P1 Uff. 2 anno 2012);
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni sopra riportate che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2322/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], da Parte_1 C.F._1
ritenersi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. SCALISI LAURA (c.f.
; p.e.c.: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Cuneo presso lo studio legale l'Avv. BASSO DAVIDE (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , hanno esposto: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio civile in Torino il 26/04/2012, optando per il regime di separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio sono nati i figli in data 24/6/2010, Persona_1 Persona_2
in data 26/05/2012, in data 24/10/2015; Persona_3
- che con verbale di separazione omologato in data 17.6.2021 avevano ottenuto pronuncia di separazione alle condizioni di cui al doc. 3;
- che la comunione spirituale e materiale tra essi non è più ricostituibile e che sono maturati i termini e le condizioni di cui all'art. 3 L. 898/1970.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“...
1. I coniugi hanno già regolato ogni questione patrimoniale come descritto nel verbale di separazione omologato in data 03/11/2020;
2. entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di rinunciare ad assegno divorzile l'una verso l'altro e viceversa nonché di aver nulla a pretendere vicendevolmente rinunciando, quindi, ad ogni reciproca domanda economica;
3. per quanto i figli minori, dichiarare l'affido condiviso dei minori ed Per_1 R_
, i quali manterranno la residenza e la collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_3
madre in Bernezzo, via della Sorgente n. 1.
Il padre avrò diritto a tenere con sé i bambini secondo le seguenti modalità:
- nel fine settimana, a settimane alterne, prelevandoli dall'abitazione materna il venerdì pomeriggio per riaccompagnarli a scuola il successivo lunedì mattina.
- N. 2 pomeriggi a settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì (o altri giorni stabiliti previamente tra i genitori e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori), prelevandoli presso l'abitazione della madre dalle ore 18.30 e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva.
- In merito alle vacanze scolastiche, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla base delle esigenze lavorative di entrambi e sempre tenendo in considerazione la volontà dei minori di trascorrere con ciascun genitore periodi di tempo prolungati e potranno portare i figli in ferie concordando il periodo con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori acconsentono sin d'ora reciprocamente all'espatrio dei minori con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a comunicarsi vicendevolmente eventuali spostamenti che comportino il pernottamento fuori casa, rendendo noto, in particolare in occasione delle ferie, il luogo di effettivo soggiorno.
- entrambi i genitori si impegnano a garantire vicendevolmente la possibilità di contattare i
2 figli telefonicamente o mediante video-chiamata quando siano affidati all'altro genitore.
- Oltre a ciò è data ogni più ampia facoltà di incontro tra i minori ed il padre, purché in accordo con la madre, e nel rispetto delle esigenze e i desideri espressi dai minori.
- al fine di salvaguardare il corretto sviluppo affettivo-relazionale dei minori, nonché al dine di non destabilizzarne l'equilibrio psicologico, entrambi i genitori si impegnano a non metterli a conoscenza di eventuali nuove relazioni affettive, fino a che non si tratti di relazioni stabili e di lunga durata.
4. Per quanto concerne il mantenimento dei figli, i coniugi concordano di suddividere al 50% tutte le spese (ordinarie e straordinarie) relative alle esigenze dei minori, mediante conguaglio mensile.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei minori nel periodo in cui li terrà con sé, comprese le spese sostenute per vacanze e viaggi.
6. L'assegno unico e tutte le agevolazioni fiscali relative ai figli minori verranno percepite integralmente dalla sig.ra Parte_1
7. I sigg. e titolari, per quote paritarie, del fondo FONDITALIA-PLURI n. Pt_1 CP_1
66989601410 di Fideuram, il cui saldo ammonta ad oggi ad Euro 7.278,94
(settemiladuecentosettantotto/94), si impegnano a non utilizzare se non per future esigenze inerenti i figlie e, dunque, previo accordo tra di lore sulle modalità e le motivazioni dell'utilizzo.
• Con compensazione delle spese di lite... ”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nell'atto introduttivo.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e deve ritenersi pacifica, tenuto conto del tenore del ricorso, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del
Per_ diritto di visita e di mantenimento dei tre figli minori, ed , di cui Per_1 R_ conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento ed il separato accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , n. il 06/03/1981 a Torino Parte_1
(TO) e n. il 13/11/1981 Torino (TO), celebrato in Torino il 26/04/2012 (atto CP_1
n. 186 P1 Uff. 2 anno 2012);
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni sopra riportate che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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