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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1338/2023 R.G.A.C., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 12 febbraio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Francesco Manica del Foro di Crotone il quale ha eletto domicilio in Catanzaro alla Via
Buccarelli n. 49, presso e nello studio dell'Avv. Mariafrancesca Scandale;
APPELLANTE
E
, in RT
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Vittorio Veneto n. 130, presso e nello studio dell'Avv. Niccolò Savoia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“1.Riformare integralmente la sentenza n. 469/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Crotone - sez. civile - nella persona del Giudice Dott. Emmanuele Agostini, in data 26.06.2023, pubblicata mediante deposito telematico in data 27.06.2023, repertorio n. 702/2023 del 27.06.2023, resa a conclusione del
1 giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 550/2022, e comunicata il 27 giugno 2023 e notificata a mezzo pec a cura della controparte in pari data;
2. Per l'effetto rigettare sia la domanda originariamente proposta che la domanda risarcitoria, c.d. revocatoria risarcitoria, per come specificata da controparte;
3. In via gradata ridurre la domanda risarcitoria alla somma ritenuta di giustizia;
4. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m.
n. 55 del 2014, 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) per entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia così provvedere:
1. In via pregiudiziale, dichiarare la improcedibilità dell'appello ex artt. 347 e 348 c.p.c. non essendosi
l'appellante costituito nei termini di Legge;
2. In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex artt. 348 bis
e 348 ter c.p.c.;
3. In via ulteriormente preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
Sentenza poiché mancante dei presupposti di Legge per essere accolta.
4. Nel merito, rigettare l'appello per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
5. Con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 469/2023 resa il 26 giugno 2023 e pubblicata il 27 giugno 2023, il Tribunale di Crotone ha accolto la domanda revocatoria proposta dalla Parte_3
nei confronti della e, per l'effetto, accertata la inefficacia dell'atto
[...] Parte_1
di alienazione dei seguenti beni: a) fabbricato sito nel comune di Melissa, frazione Torre, località piano
P.I.P., composto da due magazzini al piano terra e un appartamento ad uso ufficio al piano primo, con annessa zona di terreno reliquata dalla edificazione, della superficie di circa 1350 – milletrecentocinquanta – metri quadrati;
nell'insieme confinante con strade comunali da due lati, con proprietà e con , salvo altri;
censito nel catasto fabbricati del Comune Persona_1 Controparte_2
di Melissa, foglio 23, particella 1196, sub 3, Zona P. I. P., Contrada Valle di Case Snc, piano T, categoria
C/2, classe 2, metri quadri 220, R.C. Euro 272,69, particella 1196, sub 4, Zona P. I. P., Contrada Valle di Case Snc, piano T, categoria C/2, classe 2, metri quadri 202, R.C. Euro 250,38, particella 1196, sub
5, Zona P. I. P., Contrada Valle di Case Snc, piano 1, categoria A/10, classe U, vani 6,5, R.C. Euro
587,47; b) terreno agricolo sito nel comune di Cirò Marina, località "Valle di Casa"; confinante con
, stradelle interpoderali e strada statale 106, salvo altri;
censito al catasto terreni del Controparte_3
comune di Cirò Marina, foglio 40, particella 183, vigneto, di ha 00.19.00, R.D. Euro 37,29, R.A. Euro
2 13,74, intercorso tra e con atto sottoscritto innanzi al notaio dott. RT Parte_1
, rep. n. 10800, racc. n. 8054, trascritto il 30.3.2017 R.G. n. 1862 – R.A. n. 1475, ha Persona_2
condannato al risarcimento del danno subito dalla Curatela, quantificato Parte_1
equitativamente in € 107.000,00, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento. Ha condannato altresì alla rifusione in favore della Parte_1
in liquidazione delle spese processuali, liquidate in € 759,00 per esborsi RT ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge.
2. Avverso suddetta sentenza, non notificata, la Società ha interposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato il 24 luglio 2023.
3. Si è costituita in giudizio la , in Parte_3
persona del Curatore pro tempore, eccependo la improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante e, nel merito l'infondatezza del gravame.
4. Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il Consigliere Istruttore, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, in ragione della ridotta complessità della causa, ha fissato davanti a sé l'udienza del 10 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni. poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 12 febbraio 2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima per il deposito di note.
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha deciso la causa col deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
5. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p.c., stante la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante.
Ed invero, l'art. 347, comma 1, c.p.c. prescrive, testualmente, che secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale>>, ovvero per l'appellante con le forme e nei termini di cui all'art. 165 c.p.c., mentre per l'appellato valgono le regole dettate dall'art.166
c.p.c.
In particolare, l'appellante deve costituirsi in giudizio, a mente dell'art.165 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello all'appellato. Inoltre, il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale
3 atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. civ., 29 gennaio 2016, n. 1662).
Orbene, nel caso concreto, l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello in data 24 luglio 2023, così che – tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto – avrebbe dovuto costituirsi, tempestivamente, entro e non oltre il 3 settembre 2023. Peraltro, poiché il 3 settembre era una domenica, esso avrebbe dovuto costituirsi entro e non oltre il 4 settembre 2023, laddove la sua costituzione in giudizio ha avuto luogo soltanto in data 5 settembre 2023, ossia oltre il decimo giorno dalla notificazione e, dunque, tardivamente.
La tardività della costituzione dell'appellante comporta l'improcedibilità del gravame.
La dichiarazione di improcedibilità, che, risolvendosi in una pronuncia “sul processo”, preclude ogni statuizione sul merito, comporta, stante la costituzione di una delle parti appellate nell'odierno giudizio, il dovere di regolamentare le spese processuali.
Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato dall'appellante (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00). Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore della Stato in virtù dell'ammissione della Curatela al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario.
6. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1
della , in RT
persona del Curatore pro tempore, con atto di citazione notificato il 24 luglio 2023, e avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 469/2023 resa il 26 giugno 2023 e pubblicata il 27 giugno 2023, così provvede:
a. dichiara l'appello improcedibile;
b. condanna l'appellante al pagamento, in favore della RT
, delle spese dell'appello che liquida in € 7.160,00 oltre al rimborso spese
[...]
generali nella misura forfetaria del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
4 c. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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