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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
MICROSOFT Pt_1
RG 1754/2025
Oggi 22 dicembre 2025 ore 17.00 innanzi al got CE SS Di IO sono comparsi ai fini degli incombenti di cui all'art. 281-Terdecies c.p.c.:
Per la parte ricorrente è presente l'avv. VIRDUZZO VERONICA;
Per il resistente è presente l'avv. SAPIA BOMBINA per delega dell'Avv. MATTEO MUNGARI.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
La parte ricorrente precisa le seguenti conclusioni: insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Il resistente precisa le seguenti conclusioni: insiste per l'accoglimento della richieste di cui alla comparsa costitutiva.
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il giudice onorario si ritira per deliberare ed esonera le parti dal comparire nuovamente da remoto.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario CE SS Di IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-Terdecies c.p.c. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1754/2025 R.G.
promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Parte_2 C.F._1 Virduzzo con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
RICORRENTE
Contro
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mungari con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
RESISTENTE
Oggetto: indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
I difensori hanno nuovamente precisato le conclusioni nell'antescritto verbale d'udienza.
2 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha preso le mosse dal ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. a mezzo del quale la ricorrente ha chiesto, in data 13.5.25, la fissazione della consequenziale udienza al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento di tutti i Parte_2 danni causati dalla perdita d'acqua occulta e dalla ricerca della detta perdita nell'abitazione di proprietà dell'attrice ubicata in Napoli, Via Ponte dei Francesi n. 17,
e per l'effetto condannare al pagamento della somma di € 9.846,56 Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale ed € 4.200,00 a titolo di danno da lucro cessante derivante dalla mancata locazione del suddetto appartamento di proprietà della sig.ra , Parte_2 fino al completo ripristino per un totale di € 14.046,00 e a tutti gli ulteriori danni subiti e subendi che verranno quantificati in corso di causa e comunque liquidati anche in via equitativa, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Vinte le spese”.
La ricorrente ha prodotto diciassette documenti ed ha articolato due prove orali con specificazione dei capitoli di prova.
Con decreto del 19.5.25 è stata fissata udienza per la data del 15.7.25.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati, a cura della parte ricorrente, nei confronti della resistente in data 27.5.25.
Con tempestiva comparsa costitutiva del 4.7.25 parte resistente ha chiesto quanto segue:
“in via principale, accertata e dichiarata la congruità dell'importo di € 1.450,00, al netto della franchigia prevista in polizza e pari ad € 200,00, liquidato da Controparte_1 in favore della ricorrente a titolo di indennizzo assicurativo per il sinistro di cui è causa, per l'effetto respingere la domanda di quid pluris proposta dalla signora , Parte_2 giacché infondata in fatto e diritto e non provata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea fosse ritenuta meritevole di accoglimento, anche solo parziale, accertare e dichiarare che è tenuta a rispondere Controparte_1 unicamente entro i limiti del dettato contrattuale della polizza inter partes n.
10002684157; pertanto contenere una sua eventuale condanna ai soli danni materiali
3 conseguenza immediata e diretta dell'evento, esclusi i danni indiretti, tenendo altresì conto del massimale, dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti in polizza, oltre che della somma di € 1.450,00 già corrisposta alla ricorrente. Vinte le spese”.
Parte resistente ha prodotto sette documenti.
Correttamente instauratosi il contraddittorio tra le parti ha avuto seguito la prima udienza di comparizione mediante contestuale ammissione della prova con due testimoni di parte ricorrente sui capi già articolati nel ricorso introduttivo.
In data 8.10.25 sono stati escussi i testimoni (CTP) e Tes_1 Tes_2
(operario) indotti dalla parte ricorrente in presenza del difensore di controparte.
Contestualmente è stata fissata l'odierna udienza per gli incombenti di cui all'art. 281 terdecies c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione di diritto questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare la domanda attorea nel novero della fattispecie di cui agli art. 1218 e 1905
c.c. con i correlati temperamenti in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c..
L'indennizzo parametrato entro i limiti di cui al contratto assicurativo conchiuso tra le parti ha delimitato il campo di indagine di questo giudice onorario sulla base, altresì, delle pattuizioni ivi contenute unitamente alle delimitazioni accluse all'interno delle condizioni generali di polizza 10002684157 (v. pagina ottantacinque del documento n. 1 allegato alla comparsa costitutiva).
Quanto all'onere della prova il Tribunale ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale l'assicurato ha l'onere di dimostrare il verificarsi del fatto costitutivo ossia l'avveramento del rischio dedotto in polizza, che esso sia stato prodotto dalle cause previste e che abbia generato gli effetti contemplati dal contratto, trattandosi di fatti posti a fondamento della pretesa all'indennizzo. Le circostanze che, invece, escludono l'operatività della garanzia in presenza di clausole di delimitazione del rischio costituiscono fatti impeditivi della pretesa e devono essere provate dall'assicuratore. In particolare, i rischi coperti dal contratto si distinguono in: a) rischi inclusi, per i quali è previsto l'indennizzo; b) rischi
4 esclusi, del tutto estranei al contratto;
c) rischi non compresi, che rientrerebbero nella previsione generale ma sono esclusi da specifiche clausole limitative (Cass. 24273/23 e
Cass. 31251/23).
La polizza assicurativa n. 10002684157 e le condizioni generali di contratto (v. doc. 1 pag. 85 di cui alla comparsa costitutiva) non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La polizza assicurativa n. 10002684157 è datata 3.1.24 ed ha ad oggetto la tutela della responsabilità civile verso terzi per i danni generatisi dall'appartamento di proprietà della ricorrente sito in Napoli Via Ponte dei Francesi 17.
Tale polizza è stata ampliata in data 3.5.24 in ordine alla copertura assicurativa il successivo 03.05.2024 inglobando anche la tutela dei danni relativi alla suddetta abitazione.
È pacifico il fatto afferente all'acconto accettato e riscosso dalla ricorrente in ordine all'importo determinato unilateralmente dalla parte resistente per € 1.450,00 a titolo di indennizzo a copertura dell'evento verificatosi nel mese di giugno dell'anno 2024.
I rischi assicurati sono indicati alla pagina 85 dell'allegato n. 1 di cui alla comparsa di risposta.
La sezione “Danni all'abitazione” di cui alle Condizioni generali di polizza prevede che
“fino alla somma assicurata indicata in polizza, paga i Danni materiali CP_2
e diretti all'Abitazione causati da questi eventi”:
“Acqua Condotta paga i Danni materiali e diretti all'Abitazione causati CP_1 da: spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'abitazione. Franchigia € 200 Limite di indennizzo €
15.000”.
“Spese di ricerca e riparazione dei guasti In caso di spargimento di acqua (acqua condotta) rimborsa all'assicurato le spese sostenute per ricercare il CP_1 danno e riparare o sostituire tubazioni, condutture e raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dell'abitazione. Rimborso anche per demolire e ripristinare le parti
5 dell'Abitazione interessate dalla riparazione” Franchigia 200. Limite di indennizzo €
2.500.
In rango probatorio, il testimone (ctp) introdotto dalla ricorrente ha Tes_1 chiarito le seguenti circostanze di fatto:
“Fui contattato per l'incarico direttamente dalla proprietaria oggi presente in aula. La perdita era invisibile in mancanza di evidenti fuoriuscite d'acqua. Mi riferisco al bagno dell'appartamento della proprietaria qui presente. L'impresa LEVANTE SOC. COOP. trovò l'origine della infiltrazione. Essa provenne da uno scarico delle acque scure del bagno di proprietà della signora qui presente . Le infiltrazioni Parte_2 che causavano danni all'appartamento di proprietà della sig.ra derivavano Pt_3 dalla rottura accidentale della tubazione di scarico del wc ubicato all'interno del bagno dell'abitazione di proprietà della sig.ra . I danni causati per ricercare la Parte_2 perdita occulta e per ripristinare le parti demolite dell'appartamento di proprietà della sig.ra venivano quantificati in € 9.846,56 come da computo metrico Parte_2 allegato sedici. A seguito della verifica di LEVANTE SOC. COOP io feci un sopralluogo durante il quale vidi la predetta origine della infiltrazione.”
Sul punto, occorre un chiarimento per stabilire il grado d'inferenza probatoria delle dichiarazioni rese dal consulente della parte ricorrente:
Questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la perizia stragiudiziale -di per sé considerata- non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone possono acquisire dignità e valore di prova sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Cass. 2980/23, Cass. 33503/18
e Cass. 9551/09).
6
Una ulteriore dichiarazione testimoniale ha consentito al Tribunale di avvalorare la tesi della ricorrente ai fini della declaratoria di accoglimento del ricorso introduttivo. Il testimone ha precisato le seguenti circostanze: Tes_2
“Vidi la perdita del tubo dell'acqua dal lavandino del bagno di proprietà di . Parte_2
Inoltre, vidi la perdita dal water dello stesso bagno. Il pavimento del bagno e della cucina si è sollevato per via dell'acqua che vidi. Ho tolto il pavimento del bagno e mi sono reso conto che oramai le infiltrazioni erano dappertutto. Io feci i lavori predetti”.
Alla luce dei documenti allegati in atti ed in base alle dichiarazioni testimoniali soprarichiamate questo giudice onorario è pervenuto alla determinazione in ragione della quale il fatto costitutivo è risultato provato e, pertanto, tale dimostrazione ha realizzato la fattispecie giuridica a favore della ricorrente. Al contempo, non sono emersi -in rango probatorio- fatti impeditivi della pretesa da parte dell'assicuratore oltre i limiti contrassegnati dalla surrichiamata polizza di . CP_1
Di tal che ne deriva, quanto alla copertura del rischio cosiddetto per acqua condotta, una franchigia per € 200,00 e un indennizzo fino all'importo massimo di € 15.000,00. Quanto, invece, al rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti, risulta pattuita la franchigia per € 200,00 con il limite di indennizzo di € 2.500,00. Ovviamente occorre detrarre l'acconto già riscosso dalla ricorrente per € 1450,00. Dunque, la domanda della ricorrente è risultata fondata nei limiti di cui alla polizza versata in atti ossia per complessivi € 9.846,56. Da tale importo occorre decurtare l'anzidetto acconto per €
1450,00 in tal guisa ottenendo il quoziente afferente al residuo dovuto da
[...]
in favore della ricorrente per totali € 8.396,56. CP_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
I parametri minimi e inderogabili (v. Cass. 29925/25 e Cass. 17613/24) di cui al D.M.
147/22 sono stati ritenuti congrui per via della semplicità del caso prospettato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario CE SS Di IO, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso interposto da e, per l'effetto, Parte_2
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente del residuo indennizzo per complessivi € 8.396,56 (già decurtato dell'acconto indicato in atti) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno ex art. 1284, co. 1 c.c.;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente degli onorari di difesa per € 2.540,00 oltre 15% TF iva e cpa e €
600,00 per spese.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 22 dicembre 2025
Il giudice onorario
CE SS Di IO
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