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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2340 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che soltanto l' ha depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione CP_1
scritta” contenenti le proprie istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2340/2024 R.G.
Oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO LEGGIO
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. 28 CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente, premettendo di avere presentato domande all' in data 13.102023, per il riconoscimento dell'invalidità civile e CP_1
dell'handicap e di avere ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità del
34% e dell'handicap senza situazione di gravità, ha adito Codesto Tribunale, con rito ordinario, per ottenere il riconoscimento del diritto al collocamento mirato L.68/99.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi l'improponibilità del ricorso, CP_1
difettando di idonea domanda amministrativa volta al riconoscimento del beneficio richiesto;
nel merito il rigetto del ricorso.
Il ricorso è improponibile e va rigettato. E' pacifico che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'invalidità civile e non invece quella volta al riconoscimento del collocamento mirato l. 68/1999.
Manca agli atti, infatti, la prova dell'avvenuta presentazione della domanda all' CP_1
volta al riconoscimento del collocamento mirato ex L. 68/99.
Dunque, l'azione giudiziaria non è preceduta da domanda amministrativa di contenuto corrispondente.
Alla stregua di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, vige nel nostro ordinamento anche per le prestazioni collegate all'invalidità civile il principio della necessaria proposizione di una domanda amministrativa da parte dell'interessato, la cui mancanza determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 cod. proc. civ., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale ed è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (tra le tante cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/01/2010, n.504).
Orbene, alla luce di quanto riportato e in modo del tutto ragionevole, non solo è necessaria una domanda amministrativa, ma è altresì necessario che essa reclami la medesima prestazione successivamente richiesta in giudizio.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio sono irripatibili.
PQM
Dichiara l'improponibilità del ricorso.
Spese di lite irripetibili.
Marsala 29.05.2025
il Giudice
Monica D'Angelo