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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1145/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Ordine Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
rappresento e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice CP_2
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Panza
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione intimazione pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 14.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' e l' proponendo opposizione Controparte_4 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199001561219000 notificatale il 18.03.2022 per il mancato pagamento, per quello che qui interessa, di debiti per contributi previdenziali ( recati dall'avviso di addebito n. 33420120000580088000 CP_1 CP_5 notificatole in data 04.05.2012.
Eccepiva la prescrizione quinquennale successiva del credito previdenziale recato dal citato avviso di addebito atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento del 18.03.2022, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
CP_ Si instaurava regolarmente il contraddittorio con la costituzione dell' e dell' i CP_3 quali chiedevano il rigetto del ricorso deducendone variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo opposto, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente si deve chiarire che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.. A tal proposito, secondo i principi generali in materia, accertata in via definitiva la sussistenza del diritto di credito, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono più essere dedotte e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione del credito previdenziale riportato nell'avviso di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 04.05.2012) alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (18.03.2022), che
2 costituisce, alla luce della documentazione offerta dalle parti convenute, il primo (ed unico) atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente all'anzidetta notifica.
2.2. In ordine, poi, all'applicabilità, nella fattispecie in parola, del termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, reputa questo giudice che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di legittimità – secondo cui la prescrizione dei debiti portati da una cartella di pagamento non opposta nei termini sarebbe decennale e non quinquennale (cfr.
Cass. n. 4338 del 2014) – debba ormai ritenersi pacificamente superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 23397/2016, pubblicata in data
17.11.2016.
A parere della Suprema Corte, infatti, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile ad un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati).
Recependo un precedente orientamento – secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma
è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito
(qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12263 del 25/05/2007) – le SS.UU. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
3. Alla luce di tali premesse, consegue, pertanto, la declaratoria di prescrizione del credito previdenziale contestato dall'opponente nei confronti delle parti convenute e l'annullamento dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta.
3 CP_ 4. L'estraneità dell' alle vicende successive alla notificazione dell'avviso di addebito che, nella specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra l' e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del Controparte_6
Concessionario della riscossione, in base alla soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza) e del valore della causa (scaglione 1.101 – 5.200 €), detratta la fase istruttoria non svoltasi, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto dell'avviso di addebito n.
33420120000580088000 e conseguenzialmente annulla il citato avviso di addebito e l'intimazione di pagamento n. 03420199001561219000 nella parte in cui ad esso si riferisce;
2) Compensa le spese di lite tra l' e la parte ricorrente;
CP_1
3) Condanna l' al pagamento delle Controparte_4 spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 886,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Si comunichi.
Paola, 14.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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