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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 722/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) in proprio e, unitamente a Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , in qualità di genitore di (C.F. C.F._4 Persona_1
), (C.F. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
(C.F. ), le prime tre anche in qualità di eredi di , deceduto C.F._9 Persona_2
il 25.11.2019 e di , deceduta il 27.11.2021, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_3
Francesco Carnovale Scalzo e Walter Parise
attori
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Lioi
convenuti
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_1
dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi
terza chiamata
Il Giudice
scaduto il termine del 29 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 722/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) in proprio e, unitamente a Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , in qualità di genitore di (C.F. C.F._4 Persona_1
), (C.F. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
(C.F. ), le prime tre anche in qualità di eredi di , deceduto C.F._9 Persona_2
il 25.11.2019 e di , deceduta il 27.11.2021, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_3
Francesco Carnovale Scalzo e Walter Parise
attori
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Lioi
convenuti
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_1
dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo
convenuta
nonché
3 in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_4 CP_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi
terza chiamata
OGGETTO
Risarcimento danni promosso da congiunti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione
4 ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori analiticamente indicati in epigrafe, tutti asseritamente legati da rapporto di parentela con (segnatamente, le prime tre in qualità Persona_2
di figlie e gli altri in qualità di nipoti), deceduto il 25 novembre 2019, premesso che: - in data 30 ottobre 2019, il , mentre percorreva a piedi la via Aldo Moro di Mesoraca (KR) fu investito Per_2 frontalmente dall'autovettura ATV Hyunday I10 tg EL187NL, di proprietà di e Controparte_2
condotta da , a velocità superiore a quella di legge ed invadendo la corsia di marcia Controparte_1 opposta a quella di pertinenza;
- il , dopo un primo accesso presso l'ospedale di Mesoraca, Per_2
veniva trasportato in elisoccorso presso l' di , dove il quadro clinico Controparte_6 CP_7
si presentava gravissimo ma, pur rimanendo molto severo, mostrava un lieve graduale miglioramento;
- che, dopo poco meno di un mese nell'UO di Rianimazione, in data 25.11.2019 alle ore 11:30, il veniva ricoverato nella struttura di lungo-degenza Casa di cura S. Anna, ove decedeva la sera Per_2
stessa alle ore 20:30; che in relazione ai fatti descritti e relativi al sinistro stradale era pendente, dinnanzi al Tribunale di Crotone, processo penale nell'ambito del quale era emersa una responsabilità degli operatori sanitari (medici e paramedici) addetti alla Casa di cura convenuta, nella causazione del decesso del paziente;
- che l'autovettura del soggetto asseritamente responsabile del sinistro era assicurata per la RC con la - che la responsabilità per il decesso era da ascriversi in CP_3
via esclusiva o alternativa o concorrente solidale ai convenuti;
5 tanto precisato, evocavano in giudizio i convenuti sopra indicati in giudizio, chiedendone la condanna in via esclusiva o alternativa o concorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, iure proprio e iure hereditatis; vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti si costituivano, contestando a vario titolo la domanda e chiedendone il rigetto.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata di manleva formulata dalla convenuta Controparte_8
si costituiva la che si associava nel rigetto della
[...] Controparte_5
domanda.
Esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
IN VIA PRELIMINARE.
3. Si premette che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ne segue il rigetto delle richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.
3.1. Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai convenuti e dovendo rammentarsi che tale eccezione Controparte_1 Controparte_2
non ha nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite (arg. Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916 e molte altre di analogo tenore).
E' poi infondata la loro richiesta di estromissione, in quanto tale istituto integra la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un
6 provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (v., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Spoleto sez. I, 11.5.2021, n.324). Affinché, allora, possa pronunciarsi l'estromissione, è necessario che le parti vi consentano, consenso non raggiunto nella fattispecie in esame.
NEL MERITO.
4. La domanda attorea si palesa in parte fondata e va accolta nei limiti e termini di seguito esposti.
LA RESPONSABILITA' DEI CONVENUTI , E Controparte_1 Controparte_2
CP_3
Come è noto, in caso di investimento del pedone, vige la presunzione relativa di colpa del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, che può essere vinta mediante la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, a tal fine non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(arg. Cass. n. 4551/2017).
Ciò premesso, ai fini decisori particolare rilievo deve attribuirsi alle tre perizie versate in atti ed espletate nell'ambito del procedimento penale n. 3322/2019 r.g.n.r. promosso nei confronti di
(indagato per omicidio stradale relativamente al sinistro in oggetto). Controparte_1
In termini generali, va rammentato che la perizia integra una prova atipica, che, come tale, può essere posta a fondamento della decisione.
Si possono, al riguardo, definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Più in particolare, va osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n.
9099/2012, Cass. n. 5440/201) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo
7 civile con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr.
Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora,
l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di ctu).
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o anche tra altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass.
n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal P.M..
Tutto ciò premesso, ha spiegato il perito del P.M., Ing. in sede di perizia dinamico- Persona_4
ricostruttiva del sinistro, che alcun rimprovero può essere addebitato all'indagato, tenuto conto della sua condotta di guida (conforme alle norme del Codice della Strada), delle condizioni del veicolo e dello stato dei luoghi (v. doc. 3 convenuti).
Trattasi in particolare di elaborato redatto con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Inoltre, tali conclusioni sono state fatte proprie, su conforme richiesta del P.M., anche dal G.I.P. del
Tribunale di Crotone, che con decreto 16.3.2022 ha archiviato il procedimento penale, sul presupposto che nessun coefficiente colposo potesse essere ascritto all'indagato, che non ha violato alcuna regola specifica e generale di prudenza e diligenza (all. 7 convenuti).
Il convincimento del giudicante si fonda, altresì, sulle seguenti considerazioni:
8 a) all'esito della perizia medico-legale, espletata nel suddetto procedimento penale, la Prof.ssa ha appurato che il nesso di causa tra il decesso e il sinistro stradale del “possa Persona_5 Per_2 essere escluso per l'esistenza di una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento morte in quel momento, da individuarsi nella condotta negligente dei sanitari responsabili della nutrizione del paziente e della sorveglianza dello stesso” (doc. 4 convenuti);
b) alla medesima conclusione sono giunti i periti Prof.ssa e Prof. Persona_5 [...]
con la seconda perizia medico-legale effettuata nel medesimo procedimento, Persona_6
nella quale essi hanno accertato che il decesso non avveniva per cause traumatiche riconducibili al sinistro stradale ma per evento di natura asfittica la cui genesi, diagnosi e trattamento avrebbero richiesto la sorveglianza dei sanitari della Casa di cura convenuta (all. 5 convenuti);
c) dalla relazione di servizio del 15.9.2020, redatta dai Carabinieri di Mesoraca, emerge come i testimoni oculari, escussi a sommarie informazioni, abbiano dichiarato che lo non procedeva CP_1
ad elevata velocità e che il attraversava la strada non sulle strisce pedonale ma in prossimità Per_2
della curva (all. 1 convenuti);
d) i testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, hanno riferito che all'epoca del sinistro de quo lo viaggiava a velocità molto rallentata e che CP_1
“l'impatto è avvenuto nel momento in cui il sig. ha impegnato la curva;
l'autovettura del CP_1 sig. aveva la mia stessa direzione di marcia;
in prossimità della curva ho visto l'autovettura CP_1
del sig. spostarsi improvvisamente dalla propria corsia di marcia sulla corsia di sinistra CP_1 per evitare l'impatto con il sig. , che conosco di vista, il quale nel frattempo ha Persona_2 attraversato la strada in prossimità della curva” (cfr. dichiarazioni della teste oculare Testimone_1
– verb. ud. 25.10.2023), nonché che il non attraversava le strisce pedonali (cfr.
[...] Per_2
dichiarazioni di , verb. ud. 13.2.2024). Testimone_2
Al lume delle considerazioni svolte, l'impossibilità di configurare il nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso esclude la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti CP_1
e nonché della quale impresa di assicurazione per la RC del
[...] Controparte_2 CP_3
veicolo condotto dal primo e di proprietà della seconda.
LA RESPONSABILITA' DELLA CONVENUTA CASA DI CURA ISTITUTO S. ANNA.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico), ritiene il decidente doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
9 Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente,
i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile e costante orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c. cit.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità
10 extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ.
11320/2022).
Tanto chiarito, occorre innanzitutto ribadire che, per uniforme giurisprudenza, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse ed anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3, sentenza n. 840 del 20/01/2015, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 25067 del 10/10/2018).
Ed ancora, a fronte delle contestazioni sollevate dalla struttura convenuta e della terza chiamata sull'utilizzabilità della perizia penale nell'odierno giudizio, giova evidenziare che: “anche in presenza dei limiti costituzionali alla vincolatività del giudizio civile delle pronunce penali, in tema di azione per il risarcimento dei danni, è consentito al giudice civile attingere elementi di valutazione
e fondare il proprio convincimento sui risultati della perizia svolta nel processo penale celebrato nei confronti dell'autore del fatto ed espletata secondo le regole proprie del relativo giudizio, e così senza
l'osservanza delle formalità richieste dal codice di procedura civile, anche per il rispetto del contraddittorio delle parti” (così Cass. n. 3327/1985), purché - si ribadisce - nel rispetto nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Orbene, essendo documentalmente dimostrato e non essendo oggetto di contestazione che il
25.11.2019 alle ore 11:30 il sia stato ricoverato presso la Casa di cura convenuta e sia poi ivi Per_2
deceduto alle ore 22:30, occorre esaminare la domanda attorea alla luce delle risultanze della perizia medico-legale di data 9.11.2020, espletata nel surrichiamato procedimento penale instaurato a carico di per omicidio stradale dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del personale Controparte_1 infermieristico e medico dell'istituto S. Anna del 6.11.2020 per omicidio colposo relativamente al decesso de quo.
Orbene, i periti Prof.ssa e Prof. con una Persona_5 Persona_6
motivazione persuasiva, scevra da vizi di ordine logico e pertanto condivisibile, hanno accertato che il decesso del paziente è avvenuto per insufficienza respiratoria e asfissia da intasamento da bolo alimentare occludente le vie respiratorie ed è stato causato da una negligente gestione del paziente durante la fase della di lui alimentazione da parte del personale infermieristico e o.s.s. - che avrebbero dovuto monitorare le fasi di alimentazione del paziente e segnalare tempestivamente l'evento asfittico
- e medico - che avrebbe dovuto diagnosticare la natura dell'evento provvedendo al tentativo di aspirazione bronchiale del materiale alimentare inalato - dell' , precisando altresì che Controparte_8
la morte è avvenuta non per cause traumatiche riconducibili al sinistro stradale ma per evento asfittico.
11 Trattasi di conclusione analoga a quella raggiunta nella prima perizia effettuata nell'ambito del medesimo procedimento penale (a cui si è fatto cenno supra), nella quale la prof.ssa Persona_5 ha ravvisato un nesso di causa esclusivo tra l'exitus e la condotta negligentemente omissiva del personale sanitario e parasanitario di turno nella sera del 25.11.2019 (perizia utilizzabile ai fini decisori, essendo pacifico il suo valore indiziario).
La CTU ha, altresì, chiarito che, sebbene il sinistro stradale abbia cagionato al un trauma Per_2
cranico ed encefalico, tale da compromettere il suo stato di coscienza e da richiedere la nutrizione artificiale, la condotta negligente dei sanitari integra una causa sopravvenuta e sufficiente a cagionare l'evento infausto.
Del resto, sul punto, occorre evidenziare come la struttura convenuta non abbia fornito la prova, di cui era gravata al fine di andare esente da responsabilità, dell'effettivo verificarsi di una causa alternativa e della sua efficienza esclusiva nella verificazione dell'evento di danno (arg. Cass.
13.5.2020 n. 8886), dovendo ritenersi irrilevante al riguardo la deposizione testimoniale del medico dell' , (verb. ud. 13.2.2024), la quale per sua stessa ammissione Controparte_8 Testimone_3
non era presente al momento del decesso, avendo in quella giornata il turno lavorativo di mattina.
A fortiori, si deve evidenziare che nei confronti del personale infermieristico e medico della struttura in data 11.9.2023 è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio per i fatti de quibus.
La responsabilità è dunque della convenuta, che va condannata al risarcimento dei danni. CP_4
Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie si osserva quanto segue.
RISARCIMENTO DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Quanto al danno biologico e morale patito dal nell'intervallo di tempo tra l'aggravamento delle Per_2
condizioni di salute e il momento della morte, il cui risarcimento viene richiesto iure hereditatis dagli attori, valga anzitutto richiamare i principi consolidati affermati dalla Corte di legittimità, con sentenza n. 28989/2019, secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U., n. 15350 del 22.7.2015).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus
12 del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass. n. 26727 del 23.10.2018).
In ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita;
e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita) non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita – conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato (Cass. n. 14940 del 20.7.2016).
Peraltro, la tecnica risarcitoria in materia di danno biologico da morte iure hereditatis consiste nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta utilizzando all'uopo il parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta con opportuno correttivo di congrua personalizzazione (laddove allegata e provata); l'ammontare sarà commisurato all'inabilità temporanea, ma la liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare la stessa alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass. n. 9959/2006 nonché n. 15491/2014 secondo cui "in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte"); in ordine al danno morale terminale, come già rilevato, occorre
13 invece che prima di morire e per apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato sia rimasto lucido e cosciente (v. Cass. n. 2564/2012).
Nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il è giunto nella Per_2
struttura convenuta alle 11:30 del 25.11.2019 in stato di minima coscienza, è stato alimentato con un sondino naso-gastrico ed alle ore 22:30 dello stesso giorno gli operatori sanitari sono stati allertati dell'assegna di suoi segni vitali, sicché dopo alcune manovre di rianimazione è deceduto.
Non emergono, allora, elementi (non essendo, peraltro, nulla stato allegato e provato dagli attori) che il abbia percepito l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, sicché non può ritenersi Per_2
acquisito il diritto al danno morale terminale.
Al contempo, considerato che il paziente è stato ricoverato nella struttura convenuta alle 11:30 ed è deceduto alle 22:30 dello stesso giorno, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno biologico terminale: ed invero, la sopravvivenza inferiore alle 24 ore è circostanza che non consente di configurare in capo alla vittima un danno biologico terminale risarcibile e trasmissibile agli eredi, in applicazione dei principi giurisprudenziali al riguardo espressi dalla Suprema Corte (Sez. Un.
n.15350/2015; Cass. n. 18056/2019; Cass. n. 26727/2018).
Del resto, qualsiasi pregiudizio patito da una persona, per consentire l'accesso al risarcimento, deve superare la soglia di apprezzabilità nonché la componente biologica del danno, sussistendo il diritto al risarcimento solo se la sopravvivenza si sia protratta per almeno un giorno, tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea.
RISARCIMENTO DEL DANNO IURE PROPRIO.
Relativamente a questa tipologia di danno, giova ricordare che colui che ne invoca il risarcimento lamenta l'incisione di un bene che è ontologicamente distinto da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu biologico), poiché esso si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso da quello alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., configurandosi come un pregiudizio esistenziale caratterizzato dalla lesione dei diritti della famiglia (articoli, 2,29 e 30
Cost.).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, avvallata anche dal noto pronunciamento delle
Sezioni Unite dell'11.11.2008, la morte di un congiunto, cagionata dal fatto illecito di un terzo, ledendo diritti inviolabili riconosciuti e garantiti ai familiari a livello costituzionale, determina in capo a questi un danno ingiusto, presumibilmente apprezzabile e qualificabile come pregiudizio esistenziale (cfr. Cass. Cass. 15.7.2005 n. 15019; Cass. 8828/03, Cass. 8827/03, Cass.
7.11.2003 n.
16716). Si osserva, infatti, che spetta ai congiunti della vittima iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto essi subiscono la lesione di un loro interesse di rilievo costituzionale, il quale deve essere tutelato ai sensi dell'articolo 2059 c.c., alla luce
14 dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (Cfr. Cass. 8828/2003 e Corte
Costituzionale sent. n. 233 del 2003 nonché Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).
L'interesse fatto valere dai congiunti della vittima è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2,29 e 30 Cost.
Il danno da perdita del rapporto parentale, inoltre, non coincide con la lesione dell'interesse protetto,
e quindi con l'evento morte in sé e per sé considerato, ma consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla "irreversibile perdita del godimento del congiunto" e dalla "definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali".
Pertanto, come tutti i pregiudizi non patrimoniali, è un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal danneggiato.
Naturalmente, ai fini probatori potrà anche farsi luogo a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima primaria e quella dei singoli familiari superstiti, la compromissione delle esigenze di quest'ultimi, la personalità individuale di costoro, la loro capacità di reazione e di sopportazione del trauma, ed ogni altra circostanza del caso concreto idonea a dimostrare, sia pure presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, il pregiudizio subito per la perdita definitiva della relazione parentale, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. 17.4.2013 n. 9231, Cass. n. 15022/2005).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, può affermarsi che l'esistenza dello stretto rapporto parentale con il defunto, incontestato, è certamente – da sola – idonea a fondare la prova presuntiva (rispetto alla quale nulla è stato dedotto e dimostrato in contrario) dell'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale patito dalle figlie ed per la scomparsa Parte_1 Pt_2 Pt_3
del congiunto.
Tale voce di danno, quindi, sussiste e dev'essere ristorata.
Reputa il Tribunale che per la liquidazione – da effettuarsi in base ad una valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona – possa farsi applicazione delle Tabelle integrate a punti recentemente (2024) predisposte dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, in quanto i criteri di liquidazione ivi richiamati possono ritenersi conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021 e, come tali, utilizzabili dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
15 In proposito la S.C. ha stabilito che "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579 e, in senso conforme, Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; v. pure, più di recente, Cass. ord. 16.12.2022 n.
37009, che riconosce espressamente nelle Tabelle di Milano un criterio idoneo alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, proprio in quanto fondate su un sistema "a punto variabile").
Si precisa che l'applicazione delle nuove Tabelle milanesi va preferita rispetto alle Tabelle di Roma, anch'esse contemplanti un sistema a punti per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione di quella giurisprudenza di legittimità che invita ad utilizzare la tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 1° luglio 2020,
n. 13269).
Quanto alle voci prese in considerazione dalle suindicate Tabelle, è utile evidenziare che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici o in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti
16 per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), - condivisione delle festività/ricorrenze, - condivisione di vacanze,
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport, - attività di assistenza sanitaria/domestica, - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, - altri casi (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 11 luglio 2022,
n. 6059).
In considerazione dei principi di diritto sopra richiamati, nella fattispecie concreta si devono riconoscere alle parti danneggiate i seguenti punti:
IS : Parte_1
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 89 anni alla data del decesso (lett. "A" della
Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 59 anni alla data del decesso del padre
(lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella perché, in assenza di allegazioni e deduzioni di segno contrario, è ragionevole ritenere che l'attrice, data l'età, non convivesse con il padre al momento del decesso;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti, ossia le due sorelle e la madre, deceduta nel 2021 (lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella: intensità media);
- per un totale quindi di punti 50, pari ad € 195.550,00 (50 punti x € 3.911,00).
IS ADELINA:
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 89 anni alla data del decesso (lett. "A" della
Tabella);
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 62 anni alla data del decesso del padre
(lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella perché, in assenza di allegazioni e deduzioni di segno contrario, è ragionevole ritenere che l'attrice, data l'età, non convivesse con il padre al momento del decesso;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti, ossia le due sorelle e la madre, deceduta nel 2021 (lett. "D" della Tabella);
17 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella: intensità media);
- per un totale quindi di punti 48, pari ad euro 187.728,00 (48 punti x € 3.911,00).
IS ELEODORA:
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 89 anni alla data del decesso (lett. "A" della
Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 50 anni alla data del decesso del padre
(lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella perché, in assenza di allegazioni e deduzioni di segno contrario, è ragionevole ritenere che l'attrice, data l'età, non convivesse con il padre al momento del decesso;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti, ossia le due sorelle e la madre, deceduta nel 2021 (lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella: intensità media);
- per un totale quindi di punti 52, pari ad euro 203.372,00 (52 punti x € 3.911,00).
Tale liquidazione appare senz'altro congrua, in quanto valorizza adeguatamente il pregiudizio sofferto per lo sconvolgimento esistenziale determinatosi nella vita delle attrici a seguito della morte del proprio genitore, essendo indubitabile che i familiari superstiti, che si trovino improvvisamente soli, subiscano un contraccolpo psicologico e relazionale notevole, che incide profondamente e in via durevole sull'organizzazione della propria vita.
Gli importi riconosciuti, liquidati ai valori attuali, devono essere devalutati alla data dell'evento infausto (25.11.2019) per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare rivalutazione secondo gli indici Istat e interessi legali. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n.
19987/2016; Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995).
Deve, invece, ritenersi del tutto generica e quindi infondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata in carenza totale di allegazione e prova delle spese effettivamente sostenute.
I pregiudizi patiti iure proprio per il prematuro decesso del equivalgono, in definitiva, alle Per_2
somme quantificate in precedenza a titolo di danno non patrimoniale.
RISARCIMENTO DEL DANNO DEI NIPOTI.
Le domande risarcitorie avanzate dagli altri attori, in qualità di nipoti, vanno respinte in quanto infondate.
18 Essi, infatti, non possono vantare alcun diritto al risarcimento, non essendo stata allegata né provata la preesistenza di uno specifico, concreto e peculiare rapporto con il de cuius, essendo tale rapporto stato dedotto in via meramente generica.
Si veda, sul punto, Cass. n. 4253/2012, secondo cui il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare;
perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora),
è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno.
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza, ma comunque,
l'insegnamento della Suprema Corte è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela, ossia genitori, coniuge, figli o fratelli secondo il canone dell'id quod plerumque accidit (v. tra tante Cass. n. 8218/2021; n. 21230/2016; n.
12146/2016).
Tanto chiarito, occorre rilevare che nulla è stato allegato e precisato circa le caratteristiche del personale rapporto tra tali attori e il de cuius, circa l'eventuale reciproco apporto di arricchimento e/o affetto;
nulla essi hanno riferito, né tantomeno provato, circa il particolare legame con il , Per_2
ovvero circa le abitudini, le aspirazioni ed i progetti che il decesso della stessa abbia irrimediabilmente mutato, con conseguente sofferenza o perdita emotivamente rilevante;
né può rilevare l'affetto che genericamente può intercorrere anche tra coloro che non siano legati da vincoli di sangue e/o coniugio, non potendosi ritenere giuridicamente rilevante ogni e qualsiasi rapporto personale, laddove non venga allegata e fornita la prova della profondità e importanza dello stesso;
nel caso di specie, peraltro, gli attori non hanno formulato alcuna richiesta istruttoria capace di avvalorare il rapporto in questione (arg. Cass. n. 29332 del 7.12.201; v. anche Cass. ord. 24.3.2021,
n. 8218).
Gli attori erano, quindi, onerati di provare la consistenza e l'effettività del rapporto parentale con il de cuius, onere che essi non hanno in alcun modo assolto.
19 5. DOMANDA DI MANLEVA.
La domanda di manleva libellata dalla convenuta è fondata e va accolta, posto che CP_4
l'operatività del contratto di assicurazione non è stata mai contestata dalla compagnia di assicurazione.
Ne deriva che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la struttura Controparte_5 convenuta di tutte le somme che quest'ultima sarà costretta a versare in conseguenza dell'esito della presente controversia, il tutto nei limiti di franchigia e massimale di polizza, contrattualmente previsti.
Ogni ulteriore questione e domanda sono assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez.
II, 4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
6. SPESE.
Nei rapporti tra gli attori e i convenuti , e le spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3
sono poste a carico dei primi, in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, compreso nello scaglione tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e dei parametri medi con riduzione del 30% ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate.
Nei rapporti tra gli attori e la convenuta , stante la parziale soccombenza Controparte_8 dei primi, le spese vanno compensate per metà e poste a carico della per l'altra metà; CP_4
esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, considerati il valore effettivo della causa, compreso nello scaglione tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e i parametri medi ridotti del 30% ex
D.M. 147/22, stanti l'attività processuale effettivamente espletata e la natura delle questioni trattate.
20 Nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata in CP_4 Controparte_5
ragione dell'assenza di contestazioni sull'operatività della polizza, si reputa sussistano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di , Controparte_1 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
- dichiara la responsabilità della convenuta in persona del legale Controparte_8
rappresentante p.t., in relazione al decesso per cui è causa e, pertanto, condanna la stessa a corrispondere a: la somma di € 195.550,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1
indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; Pt_2 la somma di € 187.728,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva, a
[...]
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; la somma di € Parte_3
203.372,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio;
- rigetta ogni altra domanda;
- in accoglimento della domanda di manleva formulata, condanna in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la convenuta Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t., rimborsandole tutte le somme di denaro da essa
[...]
eventualmente versate agli attori in esecuzione della presente sentenza, nei limiti di franchigia e massimale di polizza, contrattualmente previsti;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti, in solido tra loro, e Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 20.435,10 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come Controparte_2
per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in € 20.435,10 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa per metà le spese di lite tra gli attori e la convenuta in Controparte_8
persona del legale rappresentante p.t., condannando quest'ultima a rifondere agli attori, in solido tra loro, l'altra metà delle spese di lite, liquidate per intero (e cioè nella misura comprensiva della parte compensata) in complessivi € 21.040,20, di cui € 605,10 per esborsi documentati e € 20.435,10 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
21 - compensa le spese di lite tra la convenuta in persona del legale Controparte_8
rappresentante p.t. e la terza chiamata in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t..
Così deciso in Crotone, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
22
SEZIONE CIVILE
Causa n. 722/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) in proprio e, unitamente a Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , in qualità di genitore di (C.F. C.F._4 Persona_1
), (C.F. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
(C.F. ), le prime tre anche in qualità di eredi di , deceduto C.F._9 Persona_2
il 25.11.2019 e di , deceduta il 27.11.2021, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_3
Francesco Carnovale Scalzo e Walter Parise
attori
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Lioi
convenuti
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_1
dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi
terza chiamata
Il Giudice
scaduto il termine del 29 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 722/2022 R.G.
tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) in proprio e, unitamente a Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , in qualità di genitore di (C.F. C.F._4 Persona_1
), (C.F. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
(C.F. ), le prime tre anche in qualità di eredi di , deceduto C.F._9 Persona_2
il 25.11.2019 e di , deceduta il 27.11.2021, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_3
Francesco Carnovale Scalzo e Walter Parise
attori
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._10 Controparte_2 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Lioi
convenuti
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_1
dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo
convenuta
nonché
3 in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_4 CP_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi
terza chiamata
OGGETTO
Risarcimento danni promosso da congiunti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione
4 ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori analiticamente indicati in epigrafe, tutti asseritamente legati da rapporto di parentela con (segnatamente, le prime tre in qualità Persona_2
di figlie e gli altri in qualità di nipoti), deceduto il 25 novembre 2019, premesso che: - in data 30 ottobre 2019, il , mentre percorreva a piedi la via Aldo Moro di Mesoraca (KR) fu investito Per_2 frontalmente dall'autovettura ATV Hyunday I10 tg EL187NL, di proprietà di e Controparte_2
condotta da , a velocità superiore a quella di legge ed invadendo la corsia di marcia Controparte_1 opposta a quella di pertinenza;
- il , dopo un primo accesso presso l'ospedale di Mesoraca, Per_2
veniva trasportato in elisoccorso presso l' di , dove il quadro clinico Controparte_6 CP_7
si presentava gravissimo ma, pur rimanendo molto severo, mostrava un lieve graduale miglioramento;
- che, dopo poco meno di un mese nell'UO di Rianimazione, in data 25.11.2019 alle ore 11:30, il veniva ricoverato nella struttura di lungo-degenza Casa di cura S. Anna, ove decedeva la sera Per_2
stessa alle ore 20:30; che in relazione ai fatti descritti e relativi al sinistro stradale era pendente, dinnanzi al Tribunale di Crotone, processo penale nell'ambito del quale era emersa una responsabilità degli operatori sanitari (medici e paramedici) addetti alla Casa di cura convenuta, nella causazione del decesso del paziente;
- che l'autovettura del soggetto asseritamente responsabile del sinistro era assicurata per la RC con la - che la responsabilità per il decesso era da ascriversi in CP_3
via esclusiva o alternativa o concorrente solidale ai convenuti;
5 tanto precisato, evocavano in giudizio i convenuti sopra indicati in giudizio, chiedendone la condanna in via esclusiva o alternativa o concorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, iure proprio e iure hereditatis; vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti si costituivano, contestando a vario titolo la domanda e chiedendone il rigetto.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata di manleva formulata dalla convenuta Controparte_8
si costituiva la che si associava nel rigetto della
[...] Controparte_5
domanda.
Esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
IN VIA PRELIMINARE.
3. Si premette che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ne segue il rigetto delle richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.
3.1. Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai convenuti e dovendo rammentarsi che tale eccezione Controparte_1 Controparte_2
non ha nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite (arg. Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916 e molte altre di analogo tenore).
E' poi infondata la loro richiesta di estromissione, in quanto tale istituto integra la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un
6 provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (v., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Spoleto sez. I, 11.5.2021, n.324). Affinché, allora, possa pronunciarsi l'estromissione, è necessario che le parti vi consentano, consenso non raggiunto nella fattispecie in esame.
NEL MERITO.
4. La domanda attorea si palesa in parte fondata e va accolta nei limiti e termini di seguito esposti.
LA RESPONSABILITA' DEI CONVENUTI , E Controparte_1 Controparte_2
CP_3
Come è noto, in caso di investimento del pedone, vige la presunzione relativa di colpa del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, che può essere vinta mediante la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, a tal fine non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(arg. Cass. n. 4551/2017).
Ciò premesso, ai fini decisori particolare rilievo deve attribuirsi alle tre perizie versate in atti ed espletate nell'ambito del procedimento penale n. 3322/2019 r.g.n.r. promosso nei confronti di
(indagato per omicidio stradale relativamente al sinistro in oggetto). Controparte_1
In termini generali, va rammentato che la perizia integra una prova atipica, che, come tale, può essere posta a fondamento della decisione.
Si possono, al riguardo, definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Più in particolare, va osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n.
9099/2012, Cass. n. 5440/201) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo
7 civile con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr.
Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora,
l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di ctu).
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o anche tra altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass.
n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal P.M..
Tutto ciò premesso, ha spiegato il perito del P.M., Ing. in sede di perizia dinamico- Persona_4
ricostruttiva del sinistro, che alcun rimprovero può essere addebitato all'indagato, tenuto conto della sua condotta di guida (conforme alle norme del Codice della Strada), delle condizioni del veicolo e dello stato dei luoghi (v. doc. 3 convenuti).
Trattasi in particolare di elaborato redatto con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Inoltre, tali conclusioni sono state fatte proprie, su conforme richiesta del P.M., anche dal G.I.P. del
Tribunale di Crotone, che con decreto 16.3.2022 ha archiviato il procedimento penale, sul presupposto che nessun coefficiente colposo potesse essere ascritto all'indagato, che non ha violato alcuna regola specifica e generale di prudenza e diligenza (all. 7 convenuti).
Il convincimento del giudicante si fonda, altresì, sulle seguenti considerazioni:
8 a) all'esito della perizia medico-legale, espletata nel suddetto procedimento penale, la Prof.ssa ha appurato che il nesso di causa tra il decesso e il sinistro stradale del “possa Persona_5 Per_2 essere escluso per l'esistenza di una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento morte in quel momento, da individuarsi nella condotta negligente dei sanitari responsabili della nutrizione del paziente e della sorveglianza dello stesso” (doc. 4 convenuti);
b) alla medesima conclusione sono giunti i periti Prof.ssa e Prof. Persona_5 [...]
con la seconda perizia medico-legale effettuata nel medesimo procedimento, Persona_6
nella quale essi hanno accertato che il decesso non avveniva per cause traumatiche riconducibili al sinistro stradale ma per evento di natura asfittica la cui genesi, diagnosi e trattamento avrebbero richiesto la sorveglianza dei sanitari della Casa di cura convenuta (all. 5 convenuti);
c) dalla relazione di servizio del 15.9.2020, redatta dai Carabinieri di Mesoraca, emerge come i testimoni oculari, escussi a sommarie informazioni, abbiano dichiarato che lo non procedeva CP_1
ad elevata velocità e che il attraversava la strada non sulle strisce pedonale ma in prossimità Per_2
della curva (all. 1 convenuti);
d) i testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, hanno riferito che all'epoca del sinistro de quo lo viaggiava a velocità molto rallentata e che CP_1
“l'impatto è avvenuto nel momento in cui il sig. ha impegnato la curva;
l'autovettura del CP_1 sig. aveva la mia stessa direzione di marcia;
in prossimità della curva ho visto l'autovettura CP_1
del sig. spostarsi improvvisamente dalla propria corsia di marcia sulla corsia di sinistra CP_1 per evitare l'impatto con il sig. , che conosco di vista, il quale nel frattempo ha Persona_2 attraversato la strada in prossimità della curva” (cfr. dichiarazioni della teste oculare Testimone_1
– verb. ud. 25.10.2023), nonché che il non attraversava le strisce pedonali (cfr.
[...] Per_2
dichiarazioni di , verb. ud. 13.2.2024). Testimone_2
Al lume delle considerazioni svolte, l'impossibilità di configurare il nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso esclude la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti CP_1
e nonché della quale impresa di assicurazione per la RC del
[...] Controparte_2 CP_3
veicolo condotto dal primo e di proprietà della seconda.
LA RESPONSABILITA' DELLA CONVENUTA CASA DI CURA ISTITUTO S. ANNA.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico), ritiene il decidente doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
9 Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente,
i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile e costante orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c. cit.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità
10 extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ.
11320/2022).
Tanto chiarito, occorre innanzitutto ribadire che, per uniforme giurisprudenza, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse ed anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3, sentenza n. 840 del 20/01/2015, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 25067 del 10/10/2018).
Ed ancora, a fronte delle contestazioni sollevate dalla struttura convenuta e della terza chiamata sull'utilizzabilità della perizia penale nell'odierno giudizio, giova evidenziare che: “anche in presenza dei limiti costituzionali alla vincolatività del giudizio civile delle pronunce penali, in tema di azione per il risarcimento dei danni, è consentito al giudice civile attingere elementi di valutazione
e fondare il proprio convincimento sui risultati della perizia svolta nel processo penale celebrato nei confronti dell'autore del fatto ed espletata secondo le regole proprie del relativo giudizio, e così senza
l'osservanza delle formalità richieste dal codice di procedura civile, anche per il rispetto del contraddittorio delle parti” (così Cass. n. 3327/1985), purché - si ribadisce - nel rispetto nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Orbene, essendo documentalmente dimostrato e non essendo oggetto di contestazione che il
25.11.2019 alle ore 11:30 il sia stato ricoverato presso la Casa di cura convenuta e sia poi ivi Per_2
deceduto alle ore 22:30, occorre esaminare la domanda attorea alla luce delle risultanze della perizia medico-legale di data 9.11.2020, espletata nel surrichiamato procedimento penale instaurato a carico di per omicidio stradale dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del personale Controparte_1 infermieristico e medico dell'istituto S. Anna del 6.11.2020 per omicidio colposo relativamente al decesso de quo.
Orbene, i periti Prof.ssa e Prof. con una Persona_5 Persona_6
motivazione persuasiva, scevra da vizi di ordine logico e pertanto condivisibile, hanno accertato che il decesso del paziente è avvenuto per insufficienza respiratoria e asfissia da intasamento da bolo alimentare occludente le vie respiratorie ed è stato causato da una negligente gestione del paziente durante la fase della di lui alimentazione da parte del personale infermieristico e o.s.s. - che avrebbero dovuto monitorare le fasi di alimentazione del paziente e segnalare tempestivamente l'evento asfittico
- e medico - che avrebbe dovuto diagnosticare la natura dell'evento provvedendo al tentativo di aspirazione bronchiale del materiale alimentare inalato - dell' , precisando altresì che Controparte_8
la morte è avvenuta non per cause traumatiche riconducibili al sinistro stradale ma per evento asfittico.
11 Trattasi di conclusione analoga a quella raggiunta nella prima perizia effettuata nell'ambito del medesimo procedimento penale (a cui si è fatto cenno supra), nella quale la prof.ssa Persona_5 ha ravvisato un nesso di causa esclusivo tra l'exitus e la condotta negligentemente omissiva del personale sanitario e parasanitario di turno nella sera del 25.11.2019 (perizia utilizzabile ai fini decisori, essendo pacifico il suo valore indiziario).
La CTU ha, altresì, chiarito che, sebbene il sinistro stradale abbia cagionato al un trauma Per_2
cranico ed encefalico, tale da compromettere il suo stato di coscienza e da richiedere la nutrizione artificiale, la condotta negligente dei sanitari integra una causa sopravvenuta e sufficiente a cagionare l'evento infausto.
Del resto, sul punto, occorre evidenziare come la struttura convenuta non abbia fornito la prova, di cui era gravata al fine di andare esente da responsabilità, dell'effettivo verificarsi di una causa alternativa e della sua efficienza esclusiva nella verificazione dell'evento di danno (arg. Cass.
13.5.2020 n. 8886), dovendo ritenersi irrilevante al riguardo la deposizione testimoniale del medico dell' , (verb. ud. 13.2.2024), la quale per sua stessa ammissione Controparte_8 Testimone_3
non era presente al momento del decesso, avendo in quella giornata il turno lavorativo di mattina.
A fortiori, si deve evidenziare che nei confronti del personale infermieristico e medico della struttura in data 11.9.2023 è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio per i fatti de quibus.
La responsabilità è dunque della convenuta, che va condannata al risarcimento dei danni. CP_4
Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie si osserva quanto segue.
RISARCIMENTO DEL DANNO IURE HEREDITATIS.
Quanto al danno biologico e morale patito dal nell'intervallo di tempo tra l'aggravamento delle Per_2
condizioni di salute e il momento della morte, il cui risarcimento viene richiesto iure hereditatis dagli attori, valga anzitutto richiamare i principi consolidati affermati dalla Corte di legittimità, con sentenza n. 28989/2019, secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U., n. 15350 del 22.7.2015).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus
12 del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass. n. 26727 del 23.10.2018).
In ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita;
e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita) non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita – conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato (Cass. n. 14940 del 20.7.2016).
Peraltro, la tecnica risarcitoria in materia di danno biologico da morte iure hereditatis consiste nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta utilizzando all'uopo il parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta con opportuno correttivo di congrua personalizzazione (laddove allegata e provata); l'ammontare sarà commisurato all'inabilità temporanea, ma la liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare la stessa alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass. n. 9959/2006 nonché n. 15491/2014 secondo cui "in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte"); in ordine al danno morale terminale, come già rilevato, occorre
13 invece che prima di morire e per apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato sia rimasto lucido e cosciente (v. Cass. n. 2564/2012).
Nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il è giunto nella Per_2
struttura convenuta alle 11:30 del 25.11.2019 in stato di minima coscienza, è stato alimentato con un sondino naso-gastrico ed alle ore 22:30 dello stesso giorno gli operatori sanitari sono stati allertati dell'assegna di suoi segni vitali, sicché dopo alcune manovre di rianimazione è deceduto.
Non emergono, allora, elementi (non essendo, peraltro, nulla stato allegato e provato dagli attori) che il abbia percepito l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, sicché non può ritenersi Per_2
acquisito il diritto al danno morale terminale.
Al contempo, considerato che il paziente è stato ricoverato nella struttura convenuta alle 11:30 ed è deceduto alle 22:30 dello stesso giorno, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno biologico terminale: ed invero, la sopravvivenza inferiore alle 24 ore è circostanza che non consente di configurare in capo alla vittima un danno biologico terminale risarcibile e trasmissibile agli eredi, in applicazione dei principi giurisprudenziali al riguardo espressi dalla Suprema Corte (Sez. Un.
n.15350/2015; Cass. n. 18056/2019; Cass. n. 26727/2018).
Del resto, qualsiasi pregiudizio patito da una persona, per consentire l'accesso al risarcimento, deve superare la soglia di apprezzabilità nonché la componente biologica del danno, sussistendo il diritto al risarcimento solo se la sopravvivenza si sia protratta per almeno un giorno, tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea.
RISARCIMENTO DEL DANNO IURE PROPRIO.
Relativamente a questa tipologia di danno, giova ricordare che colui che ne invoca il risarcimento lamenta l'incisione di un bene che è ontologicamente distinto da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu biologico), poiché esso si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso da quello alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., configurandosi come un pregiudizio esistenziale caratterizzato dalla lesione dei diritti della famiglia (articoli, 2,29 e 30
Cost.).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, avvallata anche dal noto pronunciamento delle
Sezioni Unite dell'11.11.2008, la morte di un congiunto, cagionata dal fatto illecito di un terzo, ledendo diritti inviolabili riconosciuti e garantiti ai familiari a livello costituzionale, determina in capo a questi un danno ingiusto, presumibilmente apprezzabile e qualificabile come pregiudizio esistenziale (cfr. Cass. Cass. 15.7.2005 n. 15019; Cass. 8828/03, Cass. 8827/03, Cass.
7.11.2003 n.
16716). Si osserva, infatti, che spetta ai congiunti della vittima iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto essi subiscono la lesione di un loro interesse di rilievo costituzionale, il quale deve essere tutelato ai sensi dell'articolo 2059 c.c., alla luce
14 dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (Cfr. Cass. 8828/2003 e Corte
Costituzionale sent. n. 233 del 2003 nonché Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).
L'interesse fatto valere dai congiunti della vittima è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2,29 e 30 Cost.
Il danno da perdita del rapporto parentale, inoltre, non coincide con la lesione dell'interesse protetto,
e quindi con l'evento morte in sé e per sé considerato, ma consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla "irreversibile perdita del godimento del congiunto" e dalla "definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali".
Pertanto, come tutti i pregiudizi non patrimoniali, è un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal danneggiato.
Naturalmente, ai fini probatori potrà anche farsi luogo a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima primaria e quella dei singoli familiari superstiti, la compromissione delle esigenze di quest'ultimi, la personalità individuale di costoro, la loro capacità di reazione e di sopportazione del trauma, ed ogni altra circostanza del caso concreto idonea a dimostrare, sia pure presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, il pregiudizio subito per la perdita definitiva della relazione parentale, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. 17.4.2013 n. 9231, Cass. n. 15022/2005).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, può affermarsi che l'esistenza dello stretto rapporto parentale con il defunto, incontestato, è certamente – da sola – idonea a fondare la prova presuntiva (rispetto alla quale nulla è stato dedotto e dimostrato in contrario) dell'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale patito dalle figlie ed per la scomparsa Parte_1 Pt_2 Pt_3
del congiunto.
Tale voce di danno, quindi, sussiste e dev'essere ristorata.
Reputa il Tribunale che per la liquidazione – da effettuarsi in base ad una valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona – possa farsi applicazione delle Tabelle integrate a punti recentemente (2024) predisposte dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, in quanto i criteri di liquidazione ivi richiamati possono ritenersi conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021 e, come tali, utilizzabili dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
15 In proposito la S.C. ha stabilito che "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579 e, in senso conforme, Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; v. pure, più di recente, Cass. ord. 16.12.2022 n.
37009, che riconosce espressamente nelle Tabelle di Milano un criterio idoneo alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, proprio in quanto fondate su un sistema "a punto variabile").
Si precisa che l'applicazione delle nuove Tabelle milanesi va preferita rispetto alle Tabelle di Roma, anch'esse contemplanti un sistema a punti per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione di quella giurisprudenza di legittimità che invita ad utilizzare la tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 1° luglio 2020,
n. 13269).
Quanto alle voci prese in considerazione dalle suindicate Tabelle, è utile evidenziare che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici o in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti
16 per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), - condivisione delle festività/ricorrenze, - condivisione di vacanze,
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport, - attività di assistenza sanitaria/domestica, - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, - altri casi (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 11 luglio 2022,
n. 6059).
In considerazione dei principi di diritto sopra richiamati, nella fattispecie concreta si devono riconoscere alle parti danneggiate i seguenti punti:
IS : Parte_1
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 89 anni alla data del decesso (lett. "A" della
Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 59 anni alla data del decesso del padre
(lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella perché, in assenza di allegazioni e deduzioni di segno contrario, è ragionevole ritenere che l'attrice, data l'età, non convivesse con il padre al momento del decesso;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti, ossia le due sorelle e la madre, deceduta nel 2021 (lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella: intensità media);
- per un totale quindi di punti 50, pari ad € 195.550,00 (50 punti x € 3.911,00).
IS ADELINA:
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 89 anni alla data del decesso (lett. "A" della
Tabella);
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 62 anni alla data del decesso del padre
(lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella perché, in assenza di allegazioni e deduzioni di segno contrario, è ragionevole ritenere che l'attrice, data l'età, non convivesse con il padre al momento del decesso;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti, ossia le due sorelle e la madre, deceduta nel 2021 (lett. "D" della Tabella);
17 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella: intensità media);
- per un totale quindi di punti 48, pari ad euro 187.728,00 (48 punti x € 3.911,00).
IS ELEODORA:
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 89 anni alla data del decesso (lett. "A" della
Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 50 anni alla data del decesso del padre
(lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella perché, in assenza di allegazioni e deduzioni di segno contrario, è ragionevole ritenere che l'attrice, data l'età, non convivesse con il padre al momento del decesso;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti, ossia le due sorelle e la madre, deceduta nel 2021 (lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella: intensità media);
- per un totale quindi di punti 52, pari ad euro 203.372,00 (52 punti x € 3.911,00).
Tale liquidazione appare senz'altro congrua, in quanto valorizza adeguatamente il pregiudizio sofferto per lo sconvolgimento esistenziale determinatosi nella vita delle attrici a seguito della morte del proprio genitore, essendo indubitabile che i familiari superstiti, che si trovino improvvisamente soli, subiscano un contraccolpo psicologico e relazionale notevole, che incide profondamente e in via durevole sull'organizzazione della propria vita.
Gli importi riconosciuti, liquidati ai valori attuali, devono essere devalutati alla data dell'evento infausto (25.11.2019) per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare rivalutazione secondo gli indici Istat e interessi legali. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n.
19987/2016; Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995).
Deve, invece, ritenersi del tutto generica e quindi infondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata in carenza totale di allegazione e prova delle spese effettivamente sostenute.
I pregiudizi patiti iure proprio per il prematuro decesso del equivalgono, in definitiva, alle Per_2
somme quantificate in precedenza a titolo di danno non patrimoniale.
RISARCIMENTO DEL DANNO DEI NIPOTI.
Le domande risarcitorie avanzate dagli altri attori, in qualità di nipoti, vanno respinte in quanto infondate.
18 Essi, infatti, non possono vantare alcun diritto al risarcimento, non essendo stata allegata né provata la preesistenza di uno specifico, concreto e peculiare rapporto con il de cuius, essendo tale rapporto stato dedotto in via meramente generica.
Si veda, sul punto, Cass. n. 4253/2012, secondo cui il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare;
perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora),
è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno.
Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza, ma comunque,
l'insegnamento della Suprema Corte è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela, ossia genitori, coniuge, figli o fratelli secondo il canone dell'id quod plerumque accidit (v. tra tante Cass. n. 8218/2021; n. 21230/2016; n.
12146/2016).
Tanto chiarito, occorre rilevare che nulla è stato allegato e precisato circa le caratteristiche del personale rapporto tra tali attori e il de cuius, circa l'eventuale reciproco apporto di arricchimento e/o affetto;
nulla essi hanno riferito, né tantomeno provato, circa il particolare legame con il , Per_2
ovvero circa le abitudini, le aspirazioni ed i progetti che il decesso della stessa abbia irrimediabilmente mutato, con conseguente sofferenza o perdita emotivamente rilevante;
né può rilevare l'affetto che genericamente può intercorrere anche tra coloro che non siano legati da vincoli di sangue e/o coniugio, non potendosi ritenere giuridicamente rilevante ogni e qualsiasi rapporto personale, laddove non venga allegata e fornita la prova della profondità e importanza dello stesso;
nel caso di specie, peraltro, gli attori non hanno formulato alcuna richiesta istruttoria capace di avvalorare il rapporto in questione (arg. Cass. n. 29332 del 7.12.201; v. anche Cass. ord. 24.3.2021,
n. 8218).
Gli attori erano, quindi, onerati di provare la consistenza e l'effettività del rapporto parentale con il de cuius, onere che essi non hanno in alcun modo assolto.
19 5. DOMANDA DI MANLEVA.
La domanda di manleva libellata dalla convenuta è fondata e va accolta, posto che CP_4
l'operatività del contratto di assicurazione non è stata mai contestata dalla compagnia di assicurazione.
Ne deriva che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la struttura Controparte_5 convenuta di tutte le somme che quest'ultima sarà costretta a versare in conseguenza dell'esito della presente controversia, il tutto nei limiti di franchigia e massimale di polizza, contrattualmente previsti.
Ogni ulteriore questione e domanda sono assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez.
II, 4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
6. SPESE.
Nei rapporti tra gli attori e i convenuti , e le spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3
sono poste a carico dei primi, in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, compreso nello scaglione tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e dei parametri medi con riduzione del 30% ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate.
Nei rapporti tra gli attori e la convenuta , stante la parziale soccombenza Controparte_8 dei primi, le spese vanno compensate per metà e poste a carico della per l'altra metà; CP_4
esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, considerati il valore effettivo della causa, compreso nello scaglione tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e i parametri medi ridotti del 30% ex
D.M. 147/22, stanti l'attività processuale effettivamente espletata e la natura delle questioni trattate.
20 Nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata in CP_4 Controparte_5
ragione dell'assenza di contestazioni sull'operatività della polizza, si reputa sussistano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di , Controparte_1 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
- dichiara la responsabilità della convenuta in persona del legale Controparte_8
rappresentante p.t., in relazione al decesso per cui è causa e, pertanto, condanna la stessa a corrispondere a: la somma di € 195.550,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1
indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; Pt_2 la somma di € 187.728,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva, a
[...]
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; la somma di € Parte_3
203.372,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio;
- rigetta ogni altra domanda;
- in accoglimento della domanda di manleva formulata, condanna in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la convenuta Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t., rimborsandole tutte le somme di denaro da essa
[...]
eventualmente versate agli attori in esecuzione della presente sentenza, nei limiti di franchigia e massimale di polizza, contrattualmente previsti;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti, in solido tra loro, e Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 20.435,10 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come Controparte_2
per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in € 20.435,10 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa per metà le spese di lite tra gli attori e la convenuta in Controparte_8
persona del legale rappresentante p.t., condannando quest'ultima a rifondere agli attori, in solido tra loro, l'altra metà delle spese di lite, liquidate per intero (e cioè nella misura comprensiva della parte compensata) in complessivi € 21.040,20, di cui € 605,10 per esborsi documentati e € 20.435,10 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
21 - compensa le spese di lite tra la convenuta in persona del legale Controparte_8
rappresentante p.t. e la terza chiamata in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t..
Così deciso in Crotone, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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