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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16865 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21276 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21276 /2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to MATTUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e con elezione di domicilio in VIALE DELLE MILIZIE 34 RO presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to DI COLA Controparte_1 C.F._2
DONATELLA e con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA 217 RO , presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/04/2022 il IG. , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
10/09/1995, con la IG.ra , ha dedotto: di vivere ininterrottamente separato Controparte_1 dal coniuge in virtù di separazione giudiziale, conclusasi con la sentenza del Tribunale di Roma n.
13870/2019 del 02/07/2019; che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che dalla loro unione erano nati i figli (nata il [...]) ed _1
(nato l'[...]) e che in sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso dei Per_2 figli minori e la loro collocazione presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa e previsione di ampie modalità di visita per il padre, il quale era tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 650,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. come per legge e concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie relative ai figli.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto di dare atto che la figlia è economicamente _1 indipendente e pertanto ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, e che il figlio è maggiorenne ma non autonomo economicamente, e ha chiesto di determinare, quale Per_2 mantenimento da corrispondere alla IG.ra , per il figlio l'importo di € 325,00 quale Controparte_1 contributo mensile, confermando per il resto le condizioni della separazione.
La IG.ra , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento Controparte_1 del vincolo coniugale ed ha chiesto: che fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi relativamente all'affido del figlio minore Persona_3 alle modalità di frequentazione del padre, all'assegnazione della casa coniugale di Via Conte di
Carmagnola n. 58 e delle sue pertinenze, ed alle modalità di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
che fossero assegnati in via esclusiva alla IG.ra gli assegni Controparte_1 familiari;
che fosse confermata la somma di € 650,00 quale contributo al mantenimento dei figli ed (e quindi pari ad € 325,00 per ognuno) da corrispondere alla _1 Persona_3
IG.ra entro il giorno cinque di ogni mese. Controparte_1
All'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, modificando il contributo da versare in favore della figlia pari ad € 200,00 e ha nominato se stesso Giudice _1 istruttore.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status e successivamente con sentenza parziale n. 14194/2023 pubblicata il 06/10/2023, il
Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Dichiarata inammissibili le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 23/10/2024 per la produzione di documentazione da parte della resistente. In data 18/10/2024 le parti depositavano una nota congiunta rappresentando al Giudice di aver raggiunto un accordo, ciò che veniva confermato anche all'udienza del 23/10/2024. L'accordo prevede le seguenti condizioni:
“- Conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi relativamente all'assegnazione della casa coniugale in Roma Conte di Carmagnola n. 58 e della sue pertinenze
e alle modalità di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
- Assegnazione in via esclusiva alla IG.ra degli assegni familiari;
- Determinazione della somma di Controparte_1
€ 325,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio da corrispondere Per_2 alla IGnora entro il giorno 5 di ogni mese;
- Spese del giudizio interamente Controparte_1 compensate tra le parti.”
§§§
Preso atto che anche il figlio è divenuto maggiorenne in corso di causa, ma non è Per_2 economicamente autonomo, si rileva che le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza n. 14194/2023 e dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) assegna la casa familiare sita in Roma Conte di Carmagnola n. 58 e le sue pertinenze alla IG.ra ; Controparte_1
2) dispone che i genitori partecipino alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
3) assegna in via esclusiva gli assegni familiari alla IG.ra ; Controparte_1
4) dispone che il padre versi alla IG.ra la somma di € 325,00 mensili a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento del solo figlio da corrispondere entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese;
5) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma in data 25.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Nocella dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21276 /2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to MATTUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e con elezione di domicilio in VIALE DELLE MILIZIE 34 RO presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to DI COLA Controparte_1 C.F._2
DONATELLA e con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA 217 RO , presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/04/2022 il IG. , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
10/09/1995, con la IG.ra , ha dedotto: di vivere ininterrottamente separato Controparte_1 dal coniuge in virtù di separazione giudiziale, conclusasi con la sentenza del Tribunale di Roma n.
13870/2019 del 02/07/2019; che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che dalla loro unione erano nati i figli (nata il [...]) ed _1
(nato l'[...]) e che in sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso dei Per_2 figli minori e la loro collocazione presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa e previsione di ampie modalità di visita per il padre, il quale era tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 650,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. come per legge e concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie relative ai figli.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto di dare atto che la figlia è economicamente _1 indipendente e pertanto ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, e che il figlio è maggiorenne ma non autonomo economicamente, e ha chiesto di determinare, quale Per_2 mantenimento da corrispondere alla IG.ra , per il figlio l'importo di € 325,00 quale Controparte_1 contributo mensile, confermando per il resto le condizioni della separazione.
La IG.ra , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento Controparte_1 del vincolo coniugale ed ha chiesto: che fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi relativamente all'affido del figlio minore Persona_3 alle modalità di frequentazione del padre, all'assegnazione della casa coniugale di Via Conte di
Carmagnola n. 58 e delle sue pertinenze, ed alle modalità di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
che fossero assegnati in via esclusiva alla IG.ra gli assegni Controparte_1 familiari;
che fosse confermata la somma di € 650,00 quale contributo al mantenimento dei figli ed (e quindi pari ad € 325,00 per ognuno) da corrispondere alla _1 Persona_3
IG.ra entro il giorno cinque di ogni mese. Controparte_1
All'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, modificando il contributo da versare in favore della figlia pari ad € 200,00 e ha nominato se stesso Giudice _1 istruttore.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status e successivamente con sentenza parziale n. 14194/2023 pubblicata il 06/10/2023, il
Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Dichiarata inammissibili le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 23/10/2024 per la produzione di documentazione da parte della resistente. In data 18/10/2024 le parti depositavano una nota congiunta rappresentando al Giudice di aver raggiunto un accordo, ciò che veniva confermato anche all'udienza del 23/10/2024. L'accordo prevede le seguenti condizioni:
“- Conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi relativamente all'assegnazione della casa coniugale in Roma Conte di Carmagnola n. 58 e della sue pertinenze
e alle modalità di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
- Assegnazione in via esclusiva alla IG.ra degli assegni familiari;
- Determinazione della somma di Controparte_1
€ 325,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio da corrispondere Per_2 alla IGnora entro il giorno 5 di ogni mese;
- Spese del giudizio interamente Controparte_1 compensate tra le parti.”
§§§
Preso atto che anche il figlio è divenuto maggiorenne in corso di causa, ma non è Per_2 economicamente autonomo, si rileva che le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza n. 14194/2023 e dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) assegna la casa familiare sita in Roma Conte di Carmagnola n. 58 e le sue pertinenze alla IG.ra ; Controparte_1
2) dispone che i genitori partecipino alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
3) assegna in via esclusiva gli assegni familiari alla IG.ra ; Controparte_1
4) dispone che il padre versi alla IG.ra la somma di € 325,00 mensili a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento del solo figlio da corrispondere entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese;
5) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma in data 25.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Nocella dott.ssa Marta Ienzi