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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6171 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 13407/2024 R.G.
posto che con decreto del 10.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 10.9.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Felice e Francesco De Felice
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Vincenzo Maria Sassano - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.6.2024, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dall'1.7.2023 al 18.9.2023 svolgendo mansioni di sostituto dei portieri, con mansioni di guardiania, dei condomini siti in Napoli al viale Gramsci ai civici 21 e 22;
- che in particolare, ha lavorato presso il condominio di viale Gramsci n. 22 dall'1.7.2023 al 3.9.2023 in sostituzione del portiere , nonché presso il condominio di Persona_1 viale Gramsci n. 21 dal 4.9.2023 al 18.9.2023 in sostituzione del portiere “tale ” Per_2 negli orari di lavoro specificati in ricorso ed indicatigli dai sig.ri e Parte_2 [...]
, “responsabili” della convenuta;
Parte_3
- che nell'intero periodo ha ricevuto da questi ultimi le direttive lavorative, sia sul luogo di lavoro che tramite whastapp, circa i compiti da espletare e gli orari di lavoro da osservare;
- di aver ricevuto una retribuzione oraria di € 3,36;
- che in ragione delle mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrato almeno nel 4° livello del CCNL Istituti o Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- che il rapporto non è stato regolarizzato presso gli istituti previdenziali;
- che alla cessazione del rapporto non ha percepito alcunché a titolo di: ratei 13^ e 14^ mensilità; indennità per ferie non godute e riposi settimanali non fruiti;
indennità sostitutiva del preavviso;
il trattamento di fine rapporto. Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.7.2023 al 18.9.2023, condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 5.362,42, come da conteggi contenuti in ricorso, di cui € 447,15 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_1 memoria difensiva in cui si legge: “si costituisce nel presente giudizio, onde ratificare e sottoscrivere l'intervenuto accordo di transazione intercorso tra le parti. Impugna, in ogni caso, ogni avverso dedotto, formulato e richiesto da parte ricorrente”.
Disposta l'anticipazione dell'udienza su richiesta di parte resistente al fine al fine di consentire alle parti di conciliare la lite, il procuratore del ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto una pec dal difensore della parte resistente che gli ha comunicato che quest'ultima non intende più transigere.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il convenuto deve costituirsi in giudizio depositando una memoria difensiva in cui “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Nel caso in esame la convenuta non ha contestato in modo specifico i fatti posti a fondamento della domanda, né ha proposto alcuna difesa in diritto, essendosi limitata ad una contestazione estremamente generica degli stessi (“Impugna, in ogni caso, ogni avverso dedotto, formulato e richiesto da parte ricorrente”).
Conseguentemente devono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze allegate in ricorso:
- la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dall'1.7.2023 al 18.9.2023;
- che il ricorrente ha svolto mansioni di portiere, con mansioni di guardiania, presso condomini siti in Napoli al viale Gramsci ai civici 21 e 22;
- che in particolare, lo stesso ha lavorato presso il condominio di viale Gramsci n. 22 dall'1.7.2023 al 3.9.2023 in sostituzione del portiere , nonché presso il Persona_1 condominio di viale Gramsci n. 21 dal 4.9.2023 al 18.9.2023 in sostituzione del portiere
“tale ” osservando gli orari di lavoro specificati in ricorso ed indicatigli dai sig.ri Per_2
e , “responsabili” della convenuta;
Parte_2 Parte_3
- che nell'intero periodo egli ha ricevuto da questi ultimi le direttive lavorative, sia sul luogo di lavoro che tramite whastapp, circa i compiti da espletare e gli orari di lavoro da osservare;
- di aver ricevuto una retribuzione oraria di € 3,36;
- che il rapporto non è stato regolarizzato presso gli istituti previdenziali;
- che alla cessazione del rapporto non ha percepito alcunché a titolo di: ratei 13^ e 14^ mensilità; indennità per ferie non godute e riposi settimanali non fruiti;
indennità sostitutiva del preavviso;
il trattamento di fine rapporto.
Orbene, in primo luogo si osserva che dalle suindicate circostanze si evince che nel periodo dedotto in ricorso il ricorrente è stato stabilmente e continuativamente inserito nell'organizzazione produttiva della convenuta, espletando le mansioni sulla base di direttive di quest'ultima.
Non vi è dubbio, pertanto, circa la natura subordinata del rapporto.
Ciò posto, a fronte della deduzione attorea di aver ricevuto una retribuzione non adeguata alla quantità e qualità del lavoro espletato, di non aver goduto di ferie e di non aver percepito alcunché a titolo di ratei 13^ e 14^, indennità per ferie non godute il trattamento di fine rapporto, la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Al ricorrente, pertanto, spettano le conseguenti differenze retributive in relazione ai suindicati emolumenti.
Alcuna somma, invece, può essere riconosciuta a titolo di riposi settimanali non fruiti, visto che in ricorso nulla di specifico è stato allegato sul punto, sia in fatto che in diritto.
Nulla, infine, deve essere pronunciato in merito alla indennità sostitutiva del preavviso, visto che in relazione alla stessa alcuna somma è stata richiesta.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere depositati i conteggi attorei, previa decurtazione dell'importo vantato a titolo di riposi settimanali non fruiti, in quanto correttamente elaborati e non contestati dalla convenuta.
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 4.545,94, come da conteggi attorei ai quali si rimanda, di cui € 447,15 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo seguono la sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 4.545,94 per i titoli di cui in parte motiva, come da conteggi attorei ai quali si rimanda, di cui € 447,15 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) condanna la a pagare in favore del ricorrente i Controparte_1 compensi di lite, che liquida in € 1.320,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, l'11.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 13407/2024 R.G.
posto che con decreto del 10.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 10.9.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Felice e Francesco De Felice
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Vincenzo Maria Sassano - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.6.2024, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dall'1.7.2023 al 18.9.2023 svolgendo mansioni di sostituto dei portieri, con mansioni di guardiania, dei condomini siti in Napoli al viale Gramsci ai civici 21 e 22;
- che in particolare, ha lavorato presso il condominio di viale Gramsci n. 22 dall'1.7.2023 al 3.9.2023 in sostituzione del portiere , nonché presso il condominio di Persona_1 viale Gramsci n. 21 dal 4.9.2023 al 18.9.2023 in sostituzione del portiere “tale ” Per_2 negli orari di lavoro specificati in ricorso ed indicatigli dai sig.ri e Parte_2 [...]
, “responsabili” della convenuta;
Parte_3
- che nell'intero periodo ha ricevuto da questi ultimi le direttive lavorative, sia sul luogo di lavoro che tramite whastapp, circa i compiti da espletare e gli orari di lavoro da osservare;
- di aver ricevuto una retribuzione oraria di € 3,36;
- che in ragione delle mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrato almeno nel 4° livello del CCNL Istituti o Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- che il rapporto non è stato regolarizzato presso gli istituti previdenziali;
- che alla cessazione del rapporto non ha percepito alcunché a titolo di: ratei 13^ e 14^ mensilità; indennità per ferie non godute e riposi settimanali non fruiti;
indennità sostitutiva del preavviso;
il trattamento di fine rapporto. Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.7.2023 al 18.9.2023, condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 5.362,42, come da conteggi contenuti in ricorso, di cui € 447,15 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_1 memoria difensiva in cui si legge: “si costituisce nel presente giudizio, onde ratificare e sottoscrivere l'intervenuto accordo di transazione intercorso tra le parti. Impugna, in ogni caso, ogni avverso dedotto, formulato e richiesto da parte ricorrente”.
Disposta l'anticipazione dell'udienza su richiesta di parte resistente al fine al fine di consentire alle parti di conciliare la lite, il procuratore del ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto una pec dal difensore della parte resistente che gli ha comunicato che quest'ultima non intende più transigere.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il convenuto deve costituirsi in giudizio depositando una memoria difensiva in cui “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Nel caso in esame la convenuta non ha contestato in modo specifico i fatti posti a fondamento della domanda, né ha proposto alcuna difesa in diritto, essendosi limitata ad una contestazione estremamente generica degli stessi (“Impugna, in ogni caso, ogni avverso dedotto, formulato e richiesto da parte ricorrente”).
Conseguentemente devono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze allegate in ricorso:
- la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dall'1.7.2023 al 18.9.2023;
- che il ricorrente ha svolto mansioni di portiere, con mansioni di guardiania, presso condomini siti in Napoli al viale Gramsci ai civici 21 e 22;
- che in particolare, lo stesso ha lavorato presso il condominio di viale Gramsci n. 22 dall'1.7.2023 al 3.9.2023 in sostituzione del portiere , nonché presso il Persona_1 condominio di viale Gramsci n. 21 dal 4.9.2023 al 18.9.2023 in sostituzione del portiere
“tale ” osservando gli orari di lavoro specificati in ricorso ed indicatigli dai sig.ri Per_2
e , “responsabili” della convenuta;
Parte_2 Parte_3
- che nell'intero periodo egli ha ricevuto da questi ultimi le direttive lavorative, sia sul luogo di lavoro che tramite whastapp, circa i compiti da espletare e gli orari di lavoro da osservare;
- di aver ricevuto una retribuzione oraria di € 3,36;
- che il rapporto non è stato regolarizzato presso gli istituti previdenziali;
- che alla cessazione del rapporto non ha percepito alcunché a titolo di: ratei 13^ e 14^ mensilità; indennità per ferie non godute e riposi settimanali non fruiti;
indennità sostitutiva del preavviso;
il trattamento di fine rapporto.
Orbene, in primo luogo si osserva che dalle suindicate circostanze si evince che nel periodo dedotto in ricorso il ricorrente è stato stabilmente e continuativamente inserito nell'organizzazione produttiva della convenuta, espletando le mansioni sulla base di direttive di quest'ultima.
Non vi è dubbio, pertanto, circa la natura subordinata del rapporto.
Ciò posto, a fronte della deduzione attorea di aver ricevuto una retribuzione non adeguata alla quantità e qualità del lavoro espletato, di non aver goduto di ferie e di non aver percepito alcunché a titolo di ratei 13^ e 14^, indennità per ferie non godute il trattamento di fine rapporto, la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Al ricorrente, pertanto, spettano le conseguenti differenze retributive in relazione ai suindicati emolumenti.
Alcuna somma, invece, può essere riconosciuta a titolo di riposi settimanali non fruiti, visto che in ricorso nulla di specifico è stato allegato sul punto, sia in fatto che in diritto.
Nulla, infine, deve essere pronunciato in merito alla indennità sostitutiva del preavviso, visto che in relazione alla stessa alcuna somma è stata richiesta.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere depositati i conteggi attorei, previa decurtazione dell'importo vantato a titolo di riposi settimanali non fruiti, in quanto correttamente elaborati e non contestati dalla convenuta.
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 4.545,94, come da conteggi attorei ai quali si rimanda, di cui € 447,15 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo seguono la sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 4.545,94 per i titoli di cui in parte motiva, come da conteggi attorei ai quali si rimanda, di cui € 447,15 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) condanna la a pagare in favore del ricorrente i Controparte_1 compensi di lite, che liquida in € 1.320,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, l'11.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano