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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 598/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ANGELA DI GIROLAMO Presidente dott.ssa MARIANGELA MASTRO Giudice dott.ssa LORENZA PEDULLÀ Giudice relatore
nel procedimento iscritto al R.G. n. 598/2024 avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 R.D. n. 267/1942 promosso da
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , con sede legale a Pineto (TE), in via Maestri del Lavoro, Parte_2
n. 11, elettivamente domiciliata a Silvi (TE), in via Roma, n. 153, presso e nello studio dell'Avv. Ivan Di Febo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente o opponente - contro
(01460790676), con sede Controparte_1 legale a Pineto, in via Roma n. 14, in persona del CU, dott.ssa CP_2
dichiarato con sentenza n. 73/2010 del 15 luglio 2010, depositata in
[...]
Cancelleria il 19 luglio 2010, emessa dal Tribunale di Teramo nel procedimento
R.G.F. n. 66/10, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessandro Scenna e Francesco Scenna, giusta procura alle liti agata alla comparsa di costituzione.
- resistente o opposto - ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 98 R.D. n. 267/1942 (d'ora in poi L.F.) depositato in data 15 marzo 2024, a interposto opposizione avverso il Parte_1 decreto con il quale il Giudice Delegato, dichiarando esecutivo lo stato passivo relativo alla procedura fallimentare della società ha Controparte_1 escluso la domanda di insinuazione al passivo presentata da essa odierna ricorrente.
1 In particolare, a premesso di aver depositato, in Parte_1 data 14 settembre 2022, istanza di ammissione al passivo fallimentare, chiedendo di essere ammessa in prededuzione al passivo del
[...] per € 65.700,00, credito che tuttavia il CU aveva Controparte_1 proposto di non ammettere “sia per tardività della richiesta, sia per l'inesistenza del provvedimento di sostituzione del custode nella persona del Sig. il Parte_2 quale era già amministratore unico e legale rappresentante della società fallita
[...]
nonché amministratore della medesima società istante Controparte_1 Parte_1 in carica al momento dell'istanza, perfettamente a conoscenza dell'intervenuta
[...] declaratoria fallimentare, promotore della richiesta di "autorevoca" quale custode e successivamente denunciante del furto dei beni”; il Giudice Delegato, all'udienza del 14 febbraio 2024, ha rigettato l'istanza di ammissione, condividendo le motivazioni espresse dal CU e ritenendo comunque non provato l'importo richiesto.
Quindi, a sostegno della spiegata opposizione, la società ricorrente ha dedotto ed allegato che:
- con verbale di formazione dell'inventario nel fallimento del 9 agosto 2010, il CU individuava tra i beni del fallimento un furgone Renault targato
DC275KS (in leasing e poi restituito alla società di leasing), un furgone
Wolkswagen targato TE307639, un pacco da piedi, 50 di ponteggi metallici
(più precisamente circa 100 puntelli, ponteggi modello dalmine circa 43 pezzi), beni tutti siti presso un capannone in proprietà della CP_3
e che sono stati tutti affidati alla custodia del sig.
[...] Pt_2 amministratore di dichiarata fallita;
[...] Controparte_1
- in data 27 maggio 2013, essa ricorrente acquistava dalla CP_3
mediante atto di compravendita per Notaio
[...] Persona_1
(rep. 7566, racc. 5396), il capannone all'interno del quale erano custoditi i predetti beni della Curatela;
- essa ricorrente, in persona dell'amministratore , Controparte_4 reiteratamente, sia oralmente che con comunicazione scritta del 24 ottobre
2013, diffidava il custode a rimuovere i predetti beni dalla Parte_2 propria proprietà, occupata senza titolo alcuno;
- con comunicazione del 21 gennaio 2014, depositata in Cancelleria, Pt_2 dichiarava di rinunciare all'incarico di custode in assenza di
[...] disponibilità economiche e locali propri ove custodire i beni;
- a seguito alle reiterate richieste scritte di rimozione di tali beni rivolte alla Curatela fallimentare da parte di essa ricorrente, beni allocati su un'area di circa mq. 100,00 della proprietà di essa ricorrente, la Curatela, mediante comunicazione del 24 ottobre 2014, chiedeva di soprassedere per almeno sei mesi dall'intraprendere iniziative, in attesa che pervenissero offerte di acquisto e, in subordine, di poter avviare il procedimento di rinuncia dei
2 beni, richiesta che non veniva accolta da essa ricorrente, al punto che, al solo fine di smaltire il predetto materiale, la stessa proponeva offerta di acquisto per la somma omnicomprensiva di € 500,00;
- tuttavia, l'offerta di acquisto non è mai stata riscontrata dalla Curatela, che nel frattempo non ha provveduto a nominare un nuovo custode;
- con denuncia presentata il 16 dicembre 2021 e comunicata alla Curatela, denunciava l'ammanco dal predetto capannone, a seguito Parte_2 di furto, di alcuni ponteggi e puntelli in ferro quivi depositati della
Curatela Fallimentare della Controparte_1
- dunque, la Curatela Fallimentare ha occupato sine titulo, ai danni di essa ricorrente, un'area di mq. 100,00 di proprietà di quest'ultima dal 27 maggio
2013 (data di acquisto del capannone) sino alla data di deposito della domanda, non avendo infatti mai rimosso i beni del fallimento, nonostante le varie diffide inoltrate nel corso degli anni;
- pertanto, essa ricorrente ha diritto di vedersi riconosciuto, in prededuzione, il credito indennitario, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la somma di € 65.700,00 a titolo di occupazione sine titulo della porzione dell'immobile di sua proprietà occupata dalla Curatela fallimentare per nove anni e tre mesi, ossia dal 27 maggio 2013 (giorno di acquisto del capannone) sino alla data di deposito della domanda;
- in relazione all'an, trattasi di credito indennitario maturato in pendenza della procedura fallimentare, la cui genesi è temporalmente connessa alla pendenza della procedura stessa, per cui legittima è la collocazione del predetto credito in prededuzione: difatti il credito di cui si chiede l'insinuazione trova la propria fonte nella diffida di rimozione dei beni dal capannone rivolta alla Curatela, cui è seguita l'occupazione sine titulo dell'area ingombrata dai beni del fallimento;
infatti, secondo la Cassazione, la protrazione della detenzione del bene da parte della Curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte di responsabilità extracontrattuale, ancorché il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o colpa del CU (che era ben consapevole dell'occupazione sine titulo, essendo stata destinataria di numerose diffide alla rimozione dei beni), ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa, con la conseguenza che il credito del proprietario ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria;
- la predetta obbligazione risarcitoria derivante dalla occupazione sine titulo di immobili di proprietà di terzi rientra infatti nel novero di quelle di cui all'art. 111, n. 1, L.F., dovendo l'applicazione della predetta norma intendersi non circoscritta agli effetti dell'attività negoziale della Curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla Curatela stessa e, più in
3 generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purché si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale (Cass. Civ.
n. 4190/1998; n. 17801/2019);
- in ordine alla determinazione dell'importo creditorio per la somma di € 65.700,00, essa si ottiene moltiplicando il canone mensile di € 300,00 previsto per la locazione di circa 100 mq in area capannone (così quantificato, su espressa richiesta di essa ricorrente, dalla società
Cerquitelli Invest S.a.s, giusta comunicazione del 7 marzo 2019 o, in ogni caso, così ottenuto in via equitativa) per 219 mensilità (corrispondenti a 9 anni e 3 mesi, periodo dell'occupazione sine titulo);
- dal momento che “l'insinuazione al passivo di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.
101, comma I e ultimo comma, L.F. (Cass. Civ., n. 16218/2015; Cass. Civ. n.
20310/2018)”, per l'effetto, l'istanza di ammissione presentata è tempestiva, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Delegato, che ha condiviso le argomentazioni espresse dal CU, compresa quindi quella inerente la tardività della richiesta;
- allo stesso modo, non è condivisibile la motivazione espressa dal CU, e fatta propria dal G.D., in ordine alla riferita “inesistenza del provvedimento di sostituzione del custode in persona del Sig. , giacché, invero, Parte_2 era onere, se non obbligo, del CU nominare un nuovo custode, essendo infatti legittima la rinuncia del sig. ll'incarico di custode a CP_1 titolo gratuito e non trattandosi, come sostenuto dal CU (le cui motivazioni sono state avallate dal G.D.), di “autorevoca”, istituto invero inesistente, avendo infatti solo il curatore il potere di revocare il custode;
- è inoltre priva di fondamento l'affermazione secondo cui ra Parte_2 già amministratore unico e legale rappresentante della società fallita ed anche amministratore di essa società ricorrente Controparte_1 in carica al momento della istanza di ammissione al passivo, in quanto, dalla visura storica prodotta, emerge che la carica di amministratore è stata rivestita dal sig. sino al 16 settembre 2014, che Persona_2 successivamente è stato nominato il sig. (il quale, nella Controparte_4 sua qualità, ha inviato le numerose diffide al CU) e che solo in data
12 settembre 2018 è stato nominato amministratore il quale, Parte_2 nelle sue funzioni, non ha potuto esimersi dal tutelare i diritti della società;
- a fronte della contestazione da parte del CU dell'importo richiesto e considerato che il G.D. non lo ha ritenuto comunque provato, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati sul punto.
4 L'opponente ha dunque concluso per la revoca del provvedimento impugnato e per la sua ammissione al passivo del indicato in CP_1 epigrafe, il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la fallimentare CP_5 [...]
la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o Controparte_6 comunque rigettare l'avversaria opposizione, allegando e deducendo che:
- le udienze di verifica dello stato passivo della società Controparte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza del n.
[...]
73/2010 del 15 luglio 2010, si sono svolta nelle seguenti date: (i) udienza del 21 ottobre 2010 e 22 febbraio 2011 per l'esame delle istanze tempestive;
(ii) udienze del 02/02/2012 e del 28 marzo 2012 per l'esame istanze tardive;
(iii) udienza del 1 marzo2016 per l'esame delle istanze ultratardive;
(iv) udienza del 15 luglio 2020 per l'esame delle istanze ultratardive;
(v) udienza del 14 febbraio 2024 per l'esame delle ulteriori istanze ultratardive;
- l'istanza di ammissione al passivo della odierna opponente è stata presentata in data 14 settembre 2022 , dunque è tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F., essendo stata presentata oltre 9 anni dall'asserita maturazione della pretesa (27 maggio 2013);
- la giurisprudenza ex adverso citata è stata richiamando in maniera strumentale, dal momento che, secondo il più recente orientamento ermeneutico di legittimità, l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, anche se non sottoposto al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi I e IV L.F. , è comunque soggetto al limite temporale di un anno, che decorre “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” e, nel caso di specie, le predette condizioni per la partecipazione al passivo si sono verificate con l'acquisto della proprietà ove erano posizionati i beni inventariati dalla procedura, e quindi il giorno 27 maggio 2013, per cui è da questa data che decorre il termine di decadenza di un anno per la domanda di ammissione al passivo, invece controparte ha depositato la domanda soltanto in data 14 settembre 2022 e non ha fornito alcuna dimostrazione della non imputabilità del ritardo;
- inoltre, il credito avversario è prescritto: infatti controparte argomenta la propria pretesa esclusivamente sulla scorta di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per cui, dal momento che l'asserito credito sarebbe sorto nel 2013, esso è ormai prescritto, in quanto il creditore non si è attivato nei termini, chiedendo l'ammissione al passivo fallimentare dopo ben nove anni;
- in ogni caso, il credito non è provato, essendo stato quantificato in maniera del tutto arbitraria, anche in considerazione del fatto che è stato
5 richiesto un risarcimento per l'occupazione di un capannone, mentre i beni si trovano in un'area esterna al capannone stesso;
- infine, la rinuncia all'incarico di custode operata nel 2014 dal sig. CP_1
è errata come procedura, in quanto la richiesta di essere revocati dalla custodia deve essere fatta mediante istanza e gli unici organi a decidere sono il curatore ed il G.D.; inoltre lo stesso sig. nella successiva CP_1 denuncia di furto di alcuni beni (11 puntelli su 100) per un valore da lui stesso dichiarato di € 500,00 depositata nell'anno 2021, si qualifica come
“custode” di detti beni.
La causa, istruita oralmente, è pervenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale infatti lo scrivente magistrato, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio.
L'opposizione spiegata, concernente un credito indennitario sorto a seguito della dichiarazione di fallimento (quindi maturato nel corso della predetta procedura) e richiesto per l'occupazione sine titulo, da parte della
Curatela, dell'immobile di proprietà della odierna opponente, è parzialmente fondata.
Deve anzitutto utilmente premettersi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la protrazione della detenzione del bene da parte della Curatela, in assenza di titolo idoneo, come nel caso per cui è processo, è, comunque, fonte di responsabilità aquiliana, anche se riconducibile ad esigenze di gestione o di tutela della massa creditoria, a prescindere dall'esistenza di dolo o colpa del curatore fallimentare, con conseguente conferma dell'ammissione in prededuzione al passivo fallimentare del relativo credito (cfr. Cass. n. 17801 del 3 luglio 2019; ma v. anche Cass. n. 20310 del 31 luglio 2018).
Ciò chiarito, evidenzia il Collegio che la questione della applicabilità o meno del termine decadenziale previsto dall'articolo 101 L.F. ai crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento e sorti nel corso della procedura fallimentare, come è quello indennitario oggetto dell'odierna causa, è stata fonte di orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale è da ultimo intervenuta, esemplificativamente, con la ordinanza n. 2308 del 2 febbraio 2021.
Nel caso all'attenzione della Suprema Corte, in particolare, il ricorrente aveva dedotto “la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 L. Fall., comma 4
(n.d.r.: come nel caso di specie) e del principio, affermato da Cass. 16218/2015
(n.d.r.: questa pure espressamente richiamata dalla odierna società opponente a pag. 6 del ricorso), per cui alla insinuazione dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi alcun termine decadenziale”, con
6 conseguente censura del provvedimento collegiale del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo.
Ebbene, il motivo in parola è stato ritenuto infondato dalla Corte di
Cassazione, la quale, nella citata ordinanza n. 2308/2021, ha osservato come,
“Invero, la tesi giuridica da esso (n.d.r.: il ricorrente) veicolata – che, cioè, i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento possano essere insinuati al passivo sine die, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza - pur trovando un addentellato in alcuni precedenti, risulta superata dal prevalente orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. 3872/2020, Cass.
18544/2019), in base al quale: i) "l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.
101 L. Fall., comma 1 e 4" (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019,
18544/2019, 28799/2019); ii) "in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell'insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218 / 2015)
l'opinione secondo cui, "costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'art. 101 L. Fall., u.c."; iii) "tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia", decorrente "dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare" (Cass. 3872/2020), o
“dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).”
Deve, pertanto, negarsi che i crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non siano soggetti ad alcun limite temporale per la presentazione della domanda di insinuazione, anche perché la non imputabilità del ritardo e la sopravvenienza del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto.
Sostenere infatti l'assenza di un termine vorrebbe dire trattare irragionevolmente in modo differente il ceto creditorio, in spregio ai principi costituzionali ex artt. 2 e 24 Cost.: di fatti, nel caso in cui il termine, al momento del sorgere del credito, non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve rispetto a quello a disposizione dei creditori preesistenti, in spregio ai principi costituzionali di uguaglianza e di diritto di azione in giudizio (artt. 2 e 24
Cost.), introducendo l'applicazione dell'articolo 101 L.F. ai crediti sopravvenuti una decadenza non prevista dalla legge, ma derivata da un intervento meramente pretorio.
7 Dunque, la Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 2308/2021 (che richiama anche precedenti, quali Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2019, n. 18544), ha affermato il principio secondo cui l'insinuazione al passivo per crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, pur non essendo soggetta ad alcun termine decadenziale (come quello previsto dall'articolo 101 L.F.), incontra in ogni caso uno sbarramento temporale, che deve essere individuato, in maniera coerente ed armonica “con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'articolo 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia”, il quale decorre, viene specificato, “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.”
Ciò puntualizzato, se è vero che il credito dell'odierno opponente è sorto il 27 maggio 2013, al momento, cioè, dell'acquisto per atto pubblico della proprietà ove erano posizionati i beni inventariati dalla Procedura (cfr. doc. 22 allegato al ricorso) – venendosi, infatti, da quel momento i predetti beni a trovare sulla proprietà del ricorrente/acquirente e quindi ad essere ivi collocati sine titulo – esso è tuttavia maturato nel corso del tempo, accrescendosi via via.
Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata che individua l'exordium del termine annuale di decadenza, a ben vedere, dalla verificazione delle condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o, in via alternativa, “dalla maturazione del credito”, ritiene il Collegio che debba essere considerata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di insinuazione al passivo presentata dall'odierno opponente limitatamente al credito indennitario maturato sino al 14 settembre 2021, rivelandosi, al contrario, la presentata istanza di ammissione al passivo tempestiva per la
(sola) parte di credito indennitario maturata a far data dal 14 settembre 2021 e
“sino alla data di deposito della domanda” di insinuazione al passivo, i.e. 14 settembre 2022 (cfr. doc. 02 allegato alla comparsa), come richiesto espressamente dalla società opponente e come tale, evidentemente, non soggetta alla scure della prescrizione, eccepita dalla Curatela.
Così chiarito il limitato segmento cronologico di tempestività della domanda, occorre rilevare che la società opponente ha indicato, come parametro di riferimento per la quantificazione del credito indennitario da occupazione senza titolo del proprio immobile, il canone mensile di € 300,00, che è stato così individuato dalla società Cerquitelli Invest S.a.s. su richiesta in tal senso effettuata dalla opponente (cfr. doc. 21); inoltre l'opponente ha richiesto nel ricorso ex art. 98 L.F. l'indennità di occupazione maturata “a far data dal 27/05/2013 (acquisto del capannone) sino alla data di deposito della domanda”
(i.e. 14 settembre 2022), “ovvero per una occupazione di ben 9 anni e tre mesi, per
8 l'importo complessivo di € 65.700,00”, “determinato da un canone di locazione pari ad € 300,00 mensili moltiplicato per 219 mensilità (9 anni e 3 mesi).”
Al riguardo, in disparte la non corretta individuazione (dal 27 maggio
2013) del lasso temporale utile ai fini della insinuazione nonché dell'errore di calcolo aritmetico effettuato nel ricorso (in quanto “9 anni e 3 mesi” corrispondono in ogni caso a 111 mensilità, e non, come sostenuto, a 219 mensilità), chiarisce il Collegio, con specifico riferimento al quantum dell'importo richiesto a titolo di indennità, che lo stesso si presta ad essere liquidato “anche in via equitativa”, come peraltro espressamente richiesto dal ricorrente, tenuto conto delle quotazioni OMI per le attività produttive relative al luogo in cui è localizzato il capannone del proprietario/ricorrente, che sono state allegate in atti (sub doc. 23 al relativo fascicolo di parte opponente).
Ebbene, stimato così equo l'importo mensile di € 300,00 e rammentato che la presentata istanza di ammissione al passivo può reputarsi tempestiva per la (sola) parte di credito indennitario maturata a far data dal 14 settembre
2021 sino al 14 settembre 2022 (dies ad quem individuato dall'opponente nel ricorso), di conseguenza ritiene il Collegio che l'importo dovuto dalla Curatela per l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà del ricorrente possa essere equitativamente determinato nella somma complessiva di € 3.600,00
(pari a € 300 moltiplicato per 12 mesi).
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, l'opposizione spiegata da
[...] deve essere parzialmente accolta, con conseguente Parte_1 ammissione del relativo credito (a titolo di occupazione dell'immobile di sua proprietà) al passivo del Fallimento opposto per l'importo di € 3.600,00, in prededuzione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per i giudizi di cognizione (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, n. 10047 del 15 aprile 2024, secondo cui “In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale”), facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., considerato il valore del decisum (quindi nello scaglione ricompreso fra
€ 1.101,00 ed € 5.200,00) e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda e dell'attività difensiva complessivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, visti gli artt. 98 e 99 L.F., nel procedimento rubricato al R.G. n. 598/2024 fra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
9 1. accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva e, in parziale modifica dello stato passivo relativo alla procedura fallimentare della società ammette Controparte_1
l'opponente al passivo del Parte_1 Controparte_1
per l'importo di € 3.600,00, in prededuzione;
[...]
2. DISPONE che il CU provveda alla modifica dello stato passivo nei termini di cui al punto che precede;
3. CONDANNA parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di €
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Teramo, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ANGELA DI GIROLAMO Presidente dott.ssa MARIANGELA MASTRO Giudice dott.ssa LORENZA PEDULLÀ Giudice relatore
nel procedimento iscritto al R.G. n. 598/2024 avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 R.D. n. 267/1942 promosso da
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , con sede legale a Pineto (TE), in via Maestri del Lavoro, Parte_2
n. 11, elettivamente domiciliata a Silvi (TE), in via Roma, n. 153, presso e nello studio dell'Avv. Ivan Di Febo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente o opponente - contro
(01460790676), con sede Controparte_1 legale a Pineto, in via Roma n. 14, in persona del CU, dott.ssa CP_2
dichiarato con sentenza n. 73/2010 del 15 luglio 2010, depositata in
[...]
Cancelleria il 19 luglio 2010, emessa dal Tribunale di Teramo nel procedimento
R.G.F. n. 66/10, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessandro Scenna e Francesco Scenna, giusta procura alle liti agata alla comparsa di costituzione.
- resistente o opposto - ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 98 R.D. n. 267/1942 (d'ora in poi L.F.) depositato in data 15 marzo 2024, a interposto opposizione avverso il Parte_1 decreto con il quale il Giudice Delegato, dichiarando esecutivo lo stato passivo relativo alla procedura fallimentare della società ha Controparte_1 escluso la domanda di insinuazione al passivo presentata da essa odierna ricorrente.
1 In particolare, a premesso di aver depositato, in Parte_1 data 14 settembre 2022, istanza di ammissione al passivo fallimentare, chiedendo di essere ammessa in prededuzione al passivo del
[...] per € 65.700,00, credito che tuttavia il CU aveva Controparte_1 proposto di non ammettere “sia per tardività della richiesta, sia per l'inesistenza del provvedimento di sostituzione del custode nella persona del Sig. il Parte_2 quale era già amministratore unico e legale rappresentante della società fallita
[...]
nonché amministratore della medesima società istante Controparte_1 Parte_1 in carica al momento dell'istanza, perfettamente a conoscenza dell'intervenuta
[...] declaratoria fallimentare, promotore della richiesta di "autorevoca" quale custode e successivamente denunciante del furto dei beni”; il Giudice Delegato, all'udienza del 14 febbraio 2024, ha rigettato l'istanza di ammissione, condividendo le motivazioni espresse dal CU e ritenendo comunque non provato l'importo richiesto.
Quindi, a sostegno della spiegata opposizione, la società ricorrente ha dedotto ed allegato che:
- con verbale di formazione dell'inventario nel fallimento del 9 agosto 2010, il CU individuava tra i beni del fallimento un furgone Renault targato
DC275KS (in leasing e poi restituito alla società di leasing), un furgone
Wolkswagen targato TE307639, un pacco da piedi, 50 di ponteggi metallici
(più precisamente circa 100 puntelli, ponteggi modello dalmine circa 43 pezzi), beni tutti siti presso un capannone in proprietà della CP_3
e che sono stati tutti affidati alla custodia del sig.
[...] Pt_2 amministratore di dichiarata fallita;
[...] Controparte_1
- in data 27 maggio 2013, essa ricorrente acquistava dalla CP_3
mediante atto di compravendita per Notaio
[...] Persona_1
(rep. 7566, racc. 5396), il capannone all'interno del quale erano custoditi i predetti beni della Curatela;
- essa ricorrente, in persona dell'amministratore , Controparte_4 reiteratamente, sia oralmente che con comunicazione scritta del 24 ottobre
2013, diffidava il custode a rimuovere i predetti beni dalla Parte_2 propria proprietà, occupata senza titolo alcuno;
- con comunicazione del 21 gennaio 2014, depositata in Cancelleria, Pt_2 dichiarava di rinunciare all'incarico di custode in assenza di
[...] disponibilità economiche e locali propri ove custodire i beni;
- a seguito alle reiterate richieste scritte di rimozione di tali beni rivolte alla Curatela fallimentare da parte di essa ricorrente, beni allocati su un'area di circa mq. 100,00 della proprietà di essa ricorrente, la Curatela, mediante comunicazione del 24 ottobre 2014, chiedeva di soprassedere per almeno sei mesi dall'intraprendere iniziative, in attesa che pervenissero offerte di acquisto e, in subordine, di poter avviare il procedimento di rinuncia dei
2 beni, richiesta che non veniva accolta da essa ricorrente, al punto che, al solo fine di smaltire il predetto materiale, la stessa proponeva offerta di acquisto per la somma omnicomprensiva di € 500,00;
- tuttavia, l'offerta di acquisto non è mai stata riscontrata dalla Curatela, che nel frattempo non ha provveduto a nominare un nuovo custode;
- con denuncia presentata il 16 dicembre 2021 e comunicata alla Curatela, denunciava l'ammanco dal predetto capannone, a seguito Parte_2 di furto, di alcuni ponteggi e puntelli in ferro quivi depositati della
Curatela Fallimentare della Controparte_1
- dunque, la Curatela Fallimentare ha occupato sine titulo, ai danni di essa ricorrente, un'area di mq. 100,00 di proprietà di quest'ultima dal 27 maggio
2013 (data di acquisto del capannone) sino alla data di deposito della domanda, non avendo infatti mai rimosso i beni del fallimento, nonostante le varie diffide inoltrate nel corso degli anni;
- pertanto, essa ricorrente ha diritto di vedersi riconosciuto, in prededuzione, il credito indennitario, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la somma di € 65.700,00 a titolo di occupazione sine titulo della porzione dell'immobile di sua proprietà occupata dalla Curatela fallimentare per nove anni e tre mesi, ossia dal 27 maggio 2013 (giorno di acquisto del capannone) sino alla data di deposito della domanda;
- in relazione all'an, trattasi di credito indennitario maturato in pendenza della procedura fallimentare, la cui genesi è temporalmente connessa alla pendenza della procedura stessa, per cui legittima è la collocazione del predetto credito in prededuzione: difatti il credito di cui si chiede l'insinuazione trova la propria fonte nella diffida di rimozione dei beni dal capannone rivolta alla Curatela, cui è seguita l'occupazione sine titulo dell'area ingombrata dai beni del fallimento;
infatti, secondo la Cassazione, la protrazione della detenzione del bene da parte della Curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte di responsabilità extracontrattuale, ancorché il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o colpa del CU (che era ben consapevole dell'occupazione sine titulo, essendo stata destinataria di numerose diffide alla rimozione dei beni), ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa, con la conseguenza che il credito del proprietario ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria;
- la predetta obbligazione risarcitoria derivante dalla occupazione sine titulo di immobili di proprietà di terzi rientra infatti nel novero di quelle di cui all'art. 111, n. 1, L.F., dovendo l'applicazione della predetta norma intendersi non circoscritta agli effetti dell'attività negoziale della Curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla Curatela stessa e, più in
3 generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purché si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale (Cass. Civ.
n. 4190/1998; n. 17801/2019);
- in ordine alla determinazione dell'importo creditorio per la somma di € 65.700,00, essa si ottiene moltiplicando il canone mensile di € 300,00 previsto per la locazione di circa 100 mq in area capannone (così quantificato, su espressa richiesta di essa ricorrente, dalla società
Cerquitelli Invest S.a.s, giusta comunicazione del 7 marzo 2019 o, in ogni caso, così ottenuto in via equitativa) per 219 mensilità (corrispondenti a 9 anni e 3 mesi, periodo dell'occupazione sine titulo);
- dal momento che “l'insinuazione al passivo di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.
101, comma I e ultimo comma, L.F. (Cass. Civ., n. 16218/2015; Cass. Civ. n.
20310/2018)”, per l'effetto, l'istanza di ammissione presentata è tempestiva, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Delegato, che ha condiviso le argomentazioni espresse dal CU, compresa quindi quella inerente la tardività della richiesta;
- allo stesso modo, non è condivisibile la motivazione espressa dal CU, e fatta propria dal G.D., in ordine alla riferita “inesistenza del provvedimento di sostituzione del custode in persona del Sig. , giacché, invero, Parte_2 era onere, se non obbligo, del CU nominare un nuovo custode, essendo infatti legittima la rinuncia del sig. ll'incarico di custode a CP_1 titolo gratuito e non trattandosi, come sostenuto dal CU (le cui motivazioni sono state avallate dal G.D.), di “autorevoca”, istituto invero inesistente, avendo infatti solo il curatore il potere di revocare il custode;
- è inoltre priva di fondamento l'affermazione secondo cui ra Parte_2 già amministratore unico e legale rappresentante della società fallita ed anche amministratore di essa società ricorrente Controparte_1 in carica al momento della istanza di ammissione al passivo, in quanto, dalla visura storica prodotta, emerge che la carica di amministratore è stata rivestita dal sig. sino al 16 settembre 2014, che Persona_2 successivamente è stato nominato il sig. (il quale, nella Controparte_4 sua qualità, ha inviato le numerose diffide al CU) e che solo in data
12 settembre 2018 è stato nominato amministratore il quale, Parte_2 nelle sue funzioni, non ha potuto esimersi dal tutelare i diritti della società;
- a fronte della contestazione da parte del CU dell'importo richiesto e considerato che il G.D. non lo ha ritenuto comunque provato, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati sul punto.
4 L'opponente ha dunque concluso per la revoca del provvedimento impugnato e per la sua ammissione al passivo del indicato in CP_1 epigrafe, il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la fallimentare CP_5 [...]
la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o Controparte_6 comunque rigettare l'avversaria opposizione, allegando e deducendo che:
- le udienze di verifica dello stato passivo della società Controparte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza del n.
[...]
73/2010 del 15 luglio 2010, si sono svolta nelle seguenti date: (i) udienza del 21 ottobre 2010 e 22 febbraio 2011 per l'esame delle istanze tempestive;
(ii) udienze del 02/02/2012 e del 28 marzo 2012 per l'esame istanze tardive;
(iii) udienza del 1 marzo2016 per l'esame delle istanze ultratardive;
(iv) udienza del 15 luglio 2020 per l'esame delle istanze ultratardive;
(v) udienza del 14 febbraio 2024 per l'esame delle ulteriori istanze ultratardive;
- l'istanza di ammissione al passivo della odierna opponente è stata presentata in data 14 settembre 2022 , dunque è tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F., essendo stata presentata oltre 9 anni dall'asserita maturazione della pretesa (27 maggio 2013);
- la giurisprudenza ex adverso citata è stata richiamando in maniera strumentale, dal momento che, secondo il più recente orientamento ermeneutico di legittimità, l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, anche se non sottoposto al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi I e IV L.F. , è comunque soggetto al limite temporale di un anno, che decorre “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” e, nel caso di specie, le predette condizioni per la partecipazione al passivo si sono verificate con l'acquisto della proprietà ove erano posizionati i beni inventariati dalla procedura, e quindi il giorno 27 maggio 2013, per cui è da questa data che decorre il termine di decadenza di un anno per la domanda di ammissione al passivo, invece controparte ha depositato la domanda soltanto in data 14 settembre 2022 e non ha fornito alcuna dimostrazione della non imputabilità del ritardo;
- inoltre, il credito avversario è prescritto: infatti controparte argomenta la propria pretesa esclusivamente sulla scorta di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per cui, dal momento che l'asserito credito sarebbe sorto nel 2013, esso è ormai prescritto, in quanto il creditore non si è attivato nei termini, chiedendo l'ammissione al passivo fallimentare dopo ben nove anni;
- in ogni caso, il credito non è provato, essendo stato quantificato in maniera del tutto arbitraria, anche in considerazione del fatto che è stato
5 richiesto un risarcimento per l'occupazione di un capannone, mentre i beni si trovano in un'area esterna al capannone stesso;
- infine, la rinuncia all'incarico di custode operata nel 2014 dal sig. CP_1
è errata come procedura, in quanto la richiesta di essere revocati dalla custodia deve essere fatta mediante istanza e gli unici organi a decidere sono il curatore ed il G.D.; inoltre lo stesso sig. nella successiva CP_1 denuncia di furto di alcuni beni (11 puntelli su 100) per un valore da lui stesso dichiarato di € 500,00 depositata nell'anno 2021, si qualifica come
“custode” di detti beni.
La causa, istruita oralmente, è pervenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale infatti lo scrivente magistrato, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio.
L'opposizione spiegata, concernente un credito indennitario sorto a seguito della dichiarazione di fallimento (quindi maturato nel corso della predetta procedura) e richiesto per l'occupazione sine titulo, da parte della
Curatela, dell'immobile di proprietà della odierna opponente, è parzialmente fondata.
Deve anzitutto utilmente premettersi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la protrazione della detenzione del bene da parte della Curatela, in assenza di titolo idoneo, come nel caso per cui è processo, è, comunque, fonte di responsabilità aquiliana, anche se riconducibile ad esigenze di gestione o di tutela della massa creditoria, a prescindere dall'esistenza di dolo o colpa del curatore fallimentare, con conseguente conferma dell'ammissione in prededuzione al passivo fallimentare del relativo credito (cfr. Cass. n. 17801 del 3 luglio 2019; ma v. anche Cass. n. 20310 del 31 luglio 2018).
Ciò chiarito, evidenzia il Collegio che la questione della applicabilità o meno del termine decadenziale previsto dall'articolo 101 L.F. ai crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento e sorti nel corso della procedura fallimentare, come è quello indennitario oggetto dell'odierna causa, è stata fonte di orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale è da ultimo intervenuta, esemplificativamente, con la ordinanza n. 2308 del 2 febbraio 2021.
Nel caso all'attenzione della Suprema Corte, in particolare, il ricorrente aveva dedotto “la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 L. Fall., comma 4
(n.d.r.: come nel caso di specie) e del principio, affermato da Cass. 16218/2015
(n.d.r.: questa pure espressamente richiamata dalla odierna società opponente a pag. 6 del ricorso), per cui alla insinuazione dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi alcun termine decadenziale”, con
6 conseguente censura del provvedimento collegiale del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo.
Ebbene, il motivo in parola è stato ritenuto infondato dalla Corte di
Cassazione, la quale, nella citata ordinanza n. 2308/2021, ha osservato come,
“Invero, la tesi giuridica da esso (n.d.r.: il ricorrente) veicolata – che, cioè, i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento possano essere insinuati al passivo sine die, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza - pur trovando un addentellato in alcuni precedenti, risulta superata dal prevalente orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. 3872/2020, Cass.
18544/2019), in base al quale: i) "l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.
101 L. Fall., comma 1 e 4" (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019,
18544/2019, 28799/2019); ii) "in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell'insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218 / 2015)
l'opinione secondo cui, "costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'art. 101 L. Fall., u.c."; iii) "tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia", decorrente "dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare" (Cass. 3872/2020), o
“dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).”
Deve, pertanto, negarsi che i crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non siano soggetti ad alcun limite temporale per la presentazione della domanda di insinuazione, anche perché la non imputabilità del ritardo e la sopravvenienza del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto.
Sostenere infatti l'assenza di un termine vorrebbe dire trattare irragionevolmente in modo differente il ceto creditorio, in spregio ai principi costituzionali ex artt. 2 e 24 Cost.: di fatti, nel caso in cui il termine, al momento del sorgere del credito, non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve rispetto a quello a disposizione dei creditori preesistenti, in spregio ai principi costituzionali di uguaglianza e di diritto di azione in giudizio (artt. 2 e 24
Cost.), introducendo l'applicazione dell'articolo 101 L.F. ai crediti sopravvenuti una decadenza non prevista dalla legge, ma derivata da un intervento meramente pretorio.
7 Dunque, la Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 2308/2021 (che richiama anche precedenti, quali Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2019, n. 18544), ha affermato il principio secondo cui l'insinuazione al passivo per crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, pur non essendo soggetta ad alcun termine decadenziale (come quello previsto dall'articolo 101 L.F.), incontra in ogni caso uno sbarramento temporale, che deve essere individuato, in maniera coerente ed armonica “con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'articolo 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia”, il quale decorre, viene specificato, “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.”
Ciò puntualizzato, se è vero che il credito dell'odierno opponente è sorto il 27 maggio 2013, al momento, cioè, dell'acquisto per atto pubblico della proprietà ove erano posizionati i beni inventariati dalla Procedura (cfr. doc. 22 allegato al ricorso) – venendosi, infatti, da quel momento i predetti beni a trovare sulla proprietà del ricorrente/acquirente e quindi ad essere ivi collocati sine titulo – esso è tuttavia maturato nel corso del tempo, accrescendosi via via.
Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata che individua l'exordium del termine annuale di decadenza, a ben vedere, dalla verificazione delle condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o, in via alternativa, “dalla maturazione del credito”, ritiene il Collegio che debba essere considerata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di insinuazione al passivo presentata dall'odierno opponente limitatamente al credito indennitario maturato sino al 14 settembre 2021, rivelandosi, al contrario, la presentata istanza di ammissione al passivo tempestiva per la
(sola) parte di credito indennitario maturata a far data dal 14 settembre 2021 e
“sino alla data di deposito della domanda” di insinuazione al passivo, i.e. 14 settembre 2022 (cfr. doc. 02 allegato alla comparsa), come richiesto espressamente dalla società opponente e come tale, evidentemente, non soggetta alla scure della prescrizione, eccepita dalla Curatela.
Così chiarito il limitato segmento cronologico di tempestività della domanda, occorre rilevare che la società opponente ha indicato, come parametro di riferimento per la quantificazione del credito indennitario da occupazione senza titolo del proprio immobile, il canone mensile di € 300,00, che è stato così individuato dalla società Cerquitelli Invest S.a.s. su richiesta in tal senso effettuata dalla opponente (cfr. doc. 21); inoltre l'opponente ha richiesto nel ricorso ex art. 98 L.F. l'indennità di occupazione maturata “a far data dal 27/05/2013 (acquisto del capannone) sino alla data di deposito della domanda”
(i.e. 14 settembre 2022), “ovvero per una occupazione di ben 9 anni e tre mesi, per
8 l'importo complessivo di € 65.700,00”, “determinato da un canone di locazione pari ad € 300,00 mensili moltiplicato per 219 mensilità (9 anni e 3 mesi).”
Al riguardo, in disparte la non corretta individuazione (dal 27 maggio
2013) del lasso temporale utile ai fini della insinuazione nonché dell'errore di calcolo aritmetico effettuato nel ricorso (in quanto “9 anni e 3 mesi” corrispondono in ogni caso a 111 mensilità, e non, come sostenuto, a 219 mensilità), chiarisce il Collegio, con specifico riferimento al quantum dell'importo richiesto a titolo di indennità, che lo stesso si presta ad essere liquidato “anche in via equitativa”, come peraltro espressamente richiesto dal ricorrente, tenuto conto delle quotazioni OMI per le attività produttive relative al luogo in cui è localizzato il capannone del proprietario/ricorrente, che sono state allegate in atti (sub doc. 23 al relativo fascicolo di parte opponente).
Ebbene, stimato così equo l'importo mensile di € 300,00 e rammentato che la presentata istanza di ammissione al passivo può reputarsi tempestiva per la (sola) parte di credito indennitario maturata a far data dal 14 settembre
2021 sino al 14 settembre 2022 (dies ad quem individuato dall'opponente nel ricorso), di conseguenza ritiene il Collegio che l'importo dovuto dalla Curatela per l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà del ricorrente possa essere equitativamente determinato nella somma complessiva di € 3.600,00
(pari a € 300 moltiplicato per 12 mesi).
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, l'opposizione spiegata da
[...] deve essere parzialmente accolta, con conseguente Parte_1 ammissione del relativo credito (a titolo di occupazione dell'immobile di sua proprietà) al passivo del Fallimento opposto per l'importo di € 3.600,00, in prededuzione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per i giudizi di cognizione (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, n. 10047 del 15 aprile 2024, secondo cui “In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale”), facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., considerato il valore del decisum (quindi nello scaglione ricompreso fra
€ 1.101,00 ed € 5.200,00) e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda e dell'attività difensiva complessivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, visti gli artt. 98 e 99 L.F., nel procedimento rubricato al R.G. n. 598/2024 fra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
9 1. accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva e, in parziale modifica dello stato passivo relativo alla procedura fallimentare della società ammette Controparte_1
l'opponente al passivo del Parte_1 Controparte_1
per l'importo di € 3.600,00, in prededuzione;
[...]
2. DISPONE che il CU provveda alla modifica dello stato passivo nei termini di cui al punto che precede;
3. CONDANNA parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di €
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Teramo, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
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