Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/05/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato 18-1/2025
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, con i Magistrati:
Dott. Riccardo GRECO Presidente
Dott. Gaetano CATALANI Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO Parte_1
C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._1
25/4/1978 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tedesco con domicilio eletto presso il suo studio in
Matera alla via Dante n. 13/D;
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON
L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/4/2025 ai sensi dell'art. 268 e s.s. Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza rappresentando Parte_2
la propria situazione di insolvenza e sovraindebitamento, rivolgeva
all'intestato Tribunale istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 CCII, la propria competenza, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e rileva altresì che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII.
Sempre preliminarmente ritiene di non dover fissare udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato istaurata su domanda del medesimo debitore ex art. 268, comma I, CCII e come tale avente natura non contenziosa in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento istaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14 l.f., ribadito recentemente per la procedura di liquidazione controllata avente analoga funzione liquidatoria ed in mancanza di diversa previsione di legge (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20/9/2022 n. 17/2022 P.U. e Trib. Gela
13/1/2023 n. 6-1/2022 P.U.).
In diritto, in sintesi estrema, evidenzia che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270
CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Foglio 3
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere prodotti, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39, espressamente richiamati dall'art. 65 secondo comma CCII nonché, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 269 CCII, una relazione dell'OCC.
Nel caso che ci occupa la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, quanto l'illustrazione della situazione economico- patrimoniale del debitore. Sul punto va, altresì, rilevato che con la modifica al D. lgs. 14/2019 introdotta con il D. Lgs. n. 136/2024 (terzo Correttivo),
l'art. 269 C.C.I.I. ha previsto un ulteriore onere al gestore, consistente nella verifica delle utilità acquisibili dalla procedura con la liquidazione controllata dei beni del debitore persona fisica, non potendosi aprire la liquidazione nell'eventualità in cui la soddisfazione dei creditori -benché solo parziale- sia meramente simbolica.
Per le ragioni di seguito illustrate, non vi è motivo per ritenere non riscontrati i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC atteso che, sulla scorta della documentazione prodotta, il predetto gestore ha ritenuto comprovata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268
e 269 CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che il ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti il deposito alle procedure di composizione Foglio 4
delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.
La causa dell'indebitamento risiede in un'ingente esposizione debitoria verso l'erario riconducibile alla difficile situazione personale e psicologica dell'istante il quale, a seguito di un intervento chirurgico e dei conseguenti problemi di salute, ha perso il lavoro ed è caduto in un grande sconforto psicologico tramutatosi in uno stato depressivo invasivo che lo ha portato ad interrompere ogni relazione sociale, anche con la famiglia, e a vivere come clochard.
A seguito del suo ritrovamento e grazie al sostegno della famiglia, il Pt_2
è riuscito a trovare una stabilità psicologica ed emotiva che gli ha consentito di riprendere la sua vita e di attivarsi per cercare un impiego: dal 2020 risulta assunto, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di impiegato amministrativo, presso la dapprima presso la Controparte_1
sede di Policoro e successivamente presso la sede di Matera ove attualmente lavora, percependo uno stipendio mensile, al netto degli accantonamenti di legge ed al netto del pignoramento con trattenuta sulla retribuzione dell' dell'Emilia Romagna dell'importo di € 185,05 mensili, di circa CP_2
€ 1.600,00 (cfr. busta paga gennaio 2025, € 1.666,00).
In data 12.11.2024 è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Matera
a seguito di un “ictus ischemico” con dimissioni avvenute in data 21.11.2024 per proseguire il trattamento riabilitativo in Riabilitazione Intensiva. Infatti, dal 26.11.2024 al 14.12.2024 è stato ricoverato presso il Polo Specialistico
Riabilitativo in Tricarico con la diagnosi “Atassia della marcia e disturbi del visus postumi di ictus ischemico: “sindrome cerebellare acuta da trombosi arteria vertebrale sinistra”.
In data 24.01.2025 è stato anche sottoposto a visita presso la Commissione
Medica per l'accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e Foglio 5
della sordità che ha riconosciuto una invalidità pari al 60% avendo anche il riconoscimento di “portatore di handicap ai sensi dell'art 3 c. 1 L.104/1992”.
Dal mese di gennaio 2025 ha ripreso a lavorare anche se con problemi alla vista.
Va precisato che potendo contare sulla disponibilità dei genitori, il Pt_2
non sopporta spese per l'alloggio in quanto vive in un locale tavernetta- garage di circa 20 mq, di proprietà dei genitori, in virtù di un contratto di comodato gratuito ove, a quanto consta, contribuisce al pagamento delle utenze.
Il proponente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati.
È titolare di una postepay evolution sulla quale viene accreditato mensilmente lo stipendio: alla data del 16.12.2024 riportava un saldo contabile di € 1.081,98.
La situazione debitoria emersa dalla disamina della relazione del Gestore
OCC e della documentazione prodotta agli atti è sufficiente a ritenere comprovata la situazione di sovraindebitamento. Invero, con un reddito mensile di circa euro 1.666,00, al netto degli accantonamenti di legge e dell'importo pignorato, rinveniente dallo stipendio percepito, il debitore istante, non possedendo immobili, né beni mobili registrati, deve far fronte alle spese per il proprio sostentamento personale pari ad euro 1.070,00
(comprensive di necessario supporto psicologico) e versa mensilmente rate per un importo totale di € 1.260,00 per onorare la rottamazione e la rateizzazione delle cartelle a cui ha avuto accesso residuando un importo insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Agenzia
Entrate per l'importo residuo complessivo di € 74.439,18, come da attestazione contenuta nella relazione del gestore.
Lo stato di sovraindebitamento del proponente è stato, purtroppo, originato dal totale abbandono di ogni impegno che veniva regolarmente adempiuto Foglio 6
sino al momento in cui ha accusato i primi problemi. Infatti, come attestato in ricorso, il ricorrente era iscritto all'albo dei dottori commercialisti di
Parma e quindi pagava regolarmente la tassa di scrizione all'albo, la cassa previdenziale ordinistica ed ogni relativa tassa (IVA, redditi, bolli auto, ecc.).
Tutti questi adempimenti non sono più stati osservati dal ricorrente per un lungo periodo.
Occorre evidenziare che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura.
A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato, quindi, avuto riguardo alle necessità specifiche precisate in atti ed al costo della vita del luogo di residenza, può dunque essere lasciata a parte ricorrente per il suo sostentamento la somma mensile netta di euro 1.070,00 mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori i quali, verosimilmente vista la durata di tre anni della procedura, riceveranno una percentuale di soddisfacimento del credito non prettamente simbolica, circostanza che rende opportuno aprire la liquidazione controllata.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Va rilevato che Foglio 7
tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, Parte_3
dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCII, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Tale coordinamento impone secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire - la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo – stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCII – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche - in considerazione del carattere generale della previsione contenuta nell'art. 356 CCII - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”,
(cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023; Trib. Bologna 01.01.2024 n. 166).
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
Foglio 8
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I. ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 CCII:
PQM
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di
C.F. ) Parte_2 C.F._1
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana
Caradonio; nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b
CCII, il dott. dell'Ordine dei Commercialisti Persona_1
ed Esperti Contabili di Potenza, iscritto nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, al quale non risulta invece iscritto il professionista designato dall'OCC, l'avv. Massimiliano Perrello;
precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII;
precisa che ai sensi del secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'art. 44, in quanto compatibili”; autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle Foglio 9
banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
dispone che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati (di cui si valuti la convenienza dell'acquisizione) compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146
C.C.I.I.) disponendo che sia lasciata allo stato -e sino a diversa determinazione in conformità al citato comma 4 lett. b dell'art. 268- nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro Foglio 10
1.070,00 in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento proprio, mentre i redditi ulteriori derivanti dai ratei di stipendio percepiti ed anche quelli eventualmente sopravvenuti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano;
dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5,
CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; dispone in attuazione, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle eventuali procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto Foglio 11
nell'art. 201 CCII;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213
CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC; Foglio 12
invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del Cont
concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
dispone che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali Foglio 13
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente
OCC;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Matera, il 21/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco