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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7135/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/12/2024 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. PESAMOSCA SARAH
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DE PECOL MARICA
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 14/07/2012 a SAN PIETRO DI
FELETTO (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 16/12/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/07/2012 da (n. Parte_1
a AL (TV) il 22/11/1984) e (n. a RI TO (TV) il Controparte_1
09/07/1985) e trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di San RO Di FE (TV) alle seguenti condizioni:
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti presso il Comune di San RO di
FE (TV) Anno 2012, n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1 (cfr. estratto in allegato);
2. disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 disporre altresì che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli - relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute - saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative a e Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di Per_1 Per_2 ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di eventuali malattie dei figli e/o problematiche scolastiche e/o di altra natura degli stessi di cui venisse a conoscenza;
3. si conferma che la casa coniugale è e rimarrà di proprietà esclusiva della ricorrente;
4. disporre che i ricorrenti individuano le seguenti linee guida nella gestione dei figli, rimanendo inteso che non sono da intendersi come tassative e, anzi, che la gestione avverrà con tutta flessibilità necessaria e possibile, nel nome di una collaborazione pacifica ed a garanzia della serenità delle minori: facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori per un fine settimana ogni due dalle 19.00 del venerdì sera alle 19.00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola della mattina successiva;
5. disporre che il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per un periodo anche non continuativo di 15 giorni da concordarsi con la madre entro la fine del mese di marzo;
6. quanto alle giornate di Natale e di Pasqua, saranno alternate tra i due genitori. In particolare, durante le vacanze di
Natale i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 22 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio (o alla ripresa della scuola). Per quanto riguarda le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente con un genitore dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal lunedì di Pasquetta sino al mercoledì successivo o alla ripresa della scuola. Le altre festività (carnevale, I Maggio, tutti i santi, l'immacolata, compleanni o altre ricorrenze…) verranno alternate tra i due genitori;
7. disporre che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori la somma di € 1.300,00 Parte_1 mensili (€ 650,00 per minore) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 05 di ogni mese sul c/c bancario conosciuto ed intestato alla signora CP_1
Quando i figli raggiungeranno al maggiore età il padre verserà l'assegno di mantenimento rispettivamente e direttamente sui conti correnti postali o bancari aperti esclusivamente a nome dei minori per la rispettiva quota;
8. disporre che ciascun genitore partecipi, al 25% per quanto riguarda la madre ed il 75% per quanto riguarda il padre, alle spese straordinarie oltre alle spese di abbigliamento che si renderanno necessarie, in ossequio a quanto disposto dal
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso la Segreteria del Tribunale che le part dichiarano di ben conoscere. Confermando così quanto stabilito al punto n 3 della separazione;
Si chiede che la signora si impegni, prima di ogni acquisto, a concordare la spesa considerato che il signore deve versare la CP_1 Parte_1 maggior quota 75%;
9. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Signora CP_1
10.dichiarare che nulla devono i coniugi a titolo di reciproco mantenimento;
11.prendere atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per le minori, fermo restando che eventuali viaggi all'estero con i figli andranno concordati;
12.prendere atto che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni altro rapporto economico eventualmente pendente tra gli stessi;
13.con compensazione di tutte le spese, competenze ed onorari;
14.con ogni ulteriore provvedimento di legge.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera