Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5645/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5645/2023 promossa da:
LE DA, elett.te domiciliata in Bari, via Abate Gimma n. 171, presso lo studio dell'avv. Nicola
Tatone, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Opponente
contro
Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, elett.te domiciliata in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n.29, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Strada, come da procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai fini d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Con citazione datata 20.04.2023 innanzi all'intestato Tribunale, LE DA ha convenuto la [...]
Controparte_1 per ivi ottenere l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare di sospensione, dell'atto di ingiunzione di pagamento per € 19.007,55, emesso giusta Determinazione Dirigenziale n. 1303/2023 del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni della Controparte_1 a titolo di corrispettivo per l'occupazione degli spazi e rimborso forfetario spese per consumi (per il periodo
2017/2022) relativi ai locali adibiti ad uso bar presso l'I.I.S.S. "Elena di Savoia" di Bari.
L'opponente ha lamentato l'insussistenza dei presupposti di fatto e condizioni di legge per il ricorso al procedimento ex rd n. 639/10, per l'assenza di un credito certo liquido e d esigibile in capo all'opposta; ha contestato il fatto che la somma ingiunta per consumi e funzionamento del bar sia stata calcolata in modo forfettario, senza alcun riferimento normativo o tariffario;
ha infine eccepito: a) la violazione dell'art. 7 L.
241/1990 per l'omesso avviso di avvio del procedimento;
b) l'incompetenza funzionale della [...]
CP_1 all'adozione del provvedimento di revoca dell'appalto in concessione a LE DA.
In assenza di richieste istruttorie ed attesa la produzione documentale offerta dalle parti, la causa è stata rimessa in sede decisoria all'odierna udienza, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.
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L'opposizione è parzialmente fondata.
In punto di fatto, l'attrice non contesta l'effettiva occupazione all'interno del plesso scolastico l'I.I.S.S. "Elena di Savoia" di Bari dei locali adibiti ad uso bar dall'1.12.2017 senza avere mai corrisposto all'Ente odierno opposto nulla in ragione di tale occupazione di area pubblica.
,Controparte_1 con l'ingiunzione oggi opposta, ha pertanto sollecitato il pagamento di € 19.007,55 La
per l'occupazione degli spazi e rimborso forfetario spese per consumi relativi ai locali suddetti;
mentre le note PG richiamate nel provvedimento opposto recano nel dettaglio le voci di credito dell'Amministrazione nei confronti della LE, citando in particolare la fonte normativa utilizzata per il calcolo del canone dovuto per l'occupazione di locali adibiti a Bar all'interno dell'Istituto scolastico.
L'opponente pone in discussione la sussistenza di un titolo che legittimi l'imposizione del canone a causa di una imprecisata carenza dei presupposti giuridici.
Controparte 1In primo luogo, non è contestato che la sia subentrata alla Provincia di Bari così succedendo in tutti i rapporti eterni - attivi e passivi - e ne eserciti le funzioni (ciò a decorrere dal 1.1.2015 ex art 1 comma 16 Legge n. 56/2014), e nel contempo sia la proprietaria dell'immobile sito in Bari il quale è destinato alla sede dell'istituto scolastico l'I.I.S.S. "Elena di Savoia".
Inoltre, è documentato come alcuni locali del predetto immobile siano stati destinati a servizio bar giusta contratto del 03.10.2017 intercorso fra l'odierna opponente e il plesso scolastico rappresentato dal suo
Dirigente pro tempore.
Dal canto suo, l'Amministrazione opposta ha nel tempo contestato alla LE (con diffide allegate al fascicolo di parte) di non aver ottenuto specifica autorizzazione per la concessione in uso di immobili, locali e attrezzature scolastiche e sportive di proprietà dell'Ente e, conseguentemente, di aver sollecitato sia il pagamento del dovuto sia la sottoscrizione di idoneo atto di concessione.
Orbene, la fonte normativa primaria nella vicenda in esame è l'art 63 del D.Lgs 446/1997 ove si contempla la facoltà per gli Enti Locali di «prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile [...] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge».
Occorre poi precisare che il canone è dovuto non solo quando l'occupazione realizza una limitazione o sottrazione all'uso collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare che ne trae il singolo, come affermato costantemente dalla Cassazione (Cass. n. 1996/1996 e n. 17495/2003
e Cass. n. 18037/2009).
Al riguardo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, art. 63 (come modif. dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31) viene a configurarsi proprio come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (in tal senso
Cass. 6/8/2009 n. 18037). L'odierna opponente ritiene mancare del tutto il presupposto impositivo per avere ottenuto, in forza di regolare contratto siglato con l'Istituto Scolastico, l'uso dei locali destinati a servizio Bar, senza tuttavia dedurre ovvero provare di aver comunque chiesto autorizzazione alla Controparte_1 circa l'occupazione di quegli spazi pubblici, occupazione di cui si dichiara comunque legittimato soltanto in forza del titolo contrattuale intercorso con il plesso scolastico.
Ogni ulteriore disamina sul punto appare davvero ultronea.
Discorso diverso va affrontato in ordine delle spese forfettariamente richieste dall'Ente in € 2.100,00 annui dal 2017 al 2022 (giusta nota PG 0022343 del 05.03.2020 della Controparte_1 ):
- detti importi, lungi dall'essere il rimborso di costi di utenze a rete effettivamente sopportati (attesa l'assenza nei di contatori divisionali dedicati ai locali destinati a servizio bar, come pacificamente riconosciuto dall' propri atti), rappresentano una stima di costi che l'Amministrazione avrebbe sostenuto rispetto agli spazi occupati abusivamente, comprensiva di oneri connessi agli interventi manutentivi sulle reti;
- infatti, la quantificazione della pretesa è stata effettuata "in ragione della tipologia di macchinari in uso all'opponente, dai tecnici degli uffici metropolitani, a seguito di sopralluogo del 2.03.2020..." (così testualmente a pag. 6 delle note conclusive dell'opposta);
- non si tratta, all'evidenza, di un credito certo, liquido ed esigibile e di esso va defalcato l'importo ingiunto, in mancanza di produzione in giudizio delle fatture relative alle utenze o dello storico dei consumi del plesso scolastico.
Conseguentemente, dall'importo complessivo di € 19.007,55 va detratto l'importo di € 10.500 (€ 2.100 per 5 anni), talchè il canone dovuto dalla LE complessivamente è pari ad € 8.507,55.
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Le spese di lite (considerando la riduzione della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione e la peculiarità della questione trattata) vanno compensate per metà e per la restante parte poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e ridetermina, per l'effetto, l'importo dell'ingiunzione opposta in € 8.507,55;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento della residua metà liquidandola in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Bari, 10.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo