Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1980, n. 691
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Sentenza 29 gennaio 1980

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Non e consentito il ricorso alla revocazione ex art 395 n 3 cod proc civ ove l'istante deduca la preesistente incolpevole materiale indisponibilita del documento, ad esso noto, per la dedotta ignoranza del luogo di custodia del documento o per la affermata intervenutane distruzione. In questa ipotesi, infatti, la parte e tenuta, in Sede ordinaria, a fare ricorso alla prova testimoniale disciplinata dall'art 2724 n 3, in riferimento all'art 2725 cod civ, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla relativa controversia non e suscettibile di riesame facendo ricorso al rimedio straordinario della revocazione ex art 395 n 3 cod proc civ.*

La parte istante nel giudizio di revocazione, per adempiere allo Onere della prova circa l'impossibilita di produrre in giudizio il documento ex art 395 n 3 cod proc civ, deve dimostrare che la ignoranza della esistenza del documento medesimo oppure la sussistenza di una circostanza che ne abbia reso impossibile la produzione - in quanto la parte, pur avendo notizia dell'esistenza del documento potrebbe non essere in grado di esibirlo nella sua materialita storica per la ignoranza del luogo di attuale custodia o per la supposta intervenutane perdita o distruzione - non siano, comunque addebitabili, fino alla assegnazione della causa a sentenza, a sua colpa. ( V 1435/77, mass n 385149; ( V 1176/74, mass n 369199; ( V 76/69, mass n 337917; ( V 676/66, mass n 321343).*

Non e consentito il ricorso alla revocazione ex art 395 n 3 cod proc civ ove l'istante deduca la preesistente ed incolpevole materiale indisponibilita del documento, ad esso noto, per essere stato lo stesso arbitrariamente detenuto da controparte o dal terzo, qualora l'istante soccombente non abbia richiesto, in Sede ordinaria, al giudice, di emanare un ordine di esibizione, non avendo in tal modo la possibilita di dimostrare la sua impossibilita di ottenere l'acquisizione al processo del documento; come del pari nel caso d'inottemperanza della controparte all'ordine di esibizione potendo il giudice trarre da tale comportamento argomenti di valutazione, ai fini decisori ex art 116 cod proc civ. per contro l'inosservanza dell'ordine di esibizione da parte del terzo non esclude la proposizione della revocatoria, ricorrendone i presupposti, in quanto la condanna del terzo ad una pena pecuniaria non costituisce per la parte interessata alla produzione del documento, un sostitutivo della produzione medesima.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1980, n. 691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 691
    Data del deposito : 29 gennaio 1980

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