Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/02/2025 nella causa n. 860/2023 RGL, promossa da:
e , assistite dall'avv. PISTILLI MASSIMO Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con ricorso depositato in data 26.9.2023, e , entrambe docenti Parte_1 Parte_2 alle dipendenze del in forza di plurimi contratti di supplenza, Controparte_1 hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precarie, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano state sottoposte ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Parte_2
Le ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di
1
Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il
19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n
281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria
1999/70/CE e,
Condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 – 2022 /2023 dell'importo di Parte_1
Euro 1500,00;
, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – Parte_2
2022/2023 dell'importo di Euro 2500,00; mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.”.
Il si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione del diritto Controparte_1 per periodi anteriori al 26.9.2018 e ha chiesto il rigetto della domanda di con Parte_1 riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in quanto destinataria di supplenze brevi e saltuarie.
All'udienza odierna il difensore delle ricorrenti, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle domande e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
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3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che sia stata destinataria nell'a.s. 2020/2021 Parte_1 di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e sia stata Parte_2 destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche in tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda (v. contratti prodotti).
Per quanto concerne l'a.s. 2021/2022, la ricorrente è stata destinataria di due contratti Parte_1 di supplenza per la sostituzione della medesima docente di ruolo e quindi sul medesimo posto per un periodo continuativo dal 6.9.2021 al 8.6.2022 e si ritiene che la sua posizione sia pertanto del tutto assibilabile a quella del docente supplente fino al termine delle attività didattiche.
Diversamente nell'a.s. successivo, la stessa ricorrente è stata destinataria di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie riferibili a diverso posto (rispettivamente sostegno psicofisico e comune) e per la sostituzione di diverso docente. Sebbene la S.C., nella sentenza citata, non si sia specificamente pronunciata sul punto perché non investita dal giudice remittente, nondimeno ha affermato dei principi che portano ad escludere, nel caso in esame, l'estensione della carta docenti
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per le supplenze temporanee ex art. 4, co. 3, l. 124/99, e pur se per un periodo superiore ai 180 giorni. L'esigenza di assicurare una parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato, ai fini dell'attribuzione del beneficio, si basa infatti sulla connessione tra attribuzione della carta e lo svolgimento di una didattica “annua”, ed al riguardo la S.C. ha escluso che basti la mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che il docente deve normalmente svolgere senza tener conto degli orari, a tempo pieno o parziale, così come ha escluso che si possa fare riferimento, con riguardo alla durata della supplenza, al dato normativo dei 180 giorni, che viene bensì valorizzato da alcune norme del sistema scolastico per specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), ma che non si presta, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Una didattica “annuale” che giustifichi l'attribuzione della carta docenti prevista dall'art. 1, co. 121, l. 107/2015, in funzione della sua formazione ed aggiornamento professionali ed a prescindere dalla forma del contratto, a termine o a tempo indeterminato, si identifica soltanto nelle supplenze previste dai primi due commi dell'art. 4 l. 127/99 che richiedono una presenza costante del docente fino alla conclusione delle attività didattiche, e non anche nelle supplenze temporanee a copertura di periodi definiti di cui al successivo 3° co., a prescindere dal fatto che esse, occasionalmente e per ragioni contingenti, si prolunghino oltre i 180 giorni. La domanda con riferimento a tale annualità non può quindi essere accolta.
Le ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inserite nel sistema scolastico, essendo entrambe destinatarie di contratti di supplenza fino al 30.6.2025 (deposito 27.1.2025).
Deve, quindi, essere riconosciuto alle docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
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L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente non è fondata poiché la domanda CP_1 non si riferisce ad annualità precedenti l'a.s. 2018/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 1.500,00; Parte_1
€ 2.500,00; Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.950,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pistilli Massimo.
Alessandria, il 3/2/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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