Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1041/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Danile, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.04.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “ (…) è affetta da: Spondiloartropatia con crolli Parte_1
vertebrali multipli in osteoporotica, portatrice di protesi anca sinistra. Mieloma multiplo
IgM/kappa stadio III D&S, I ISS, stadio R-ISS non valutabile, già trattato (4 cicli di induzione più 2 di consolidamento con Dara-VTD) in atto in terapia di mantenimento con Lenalidomide 10 mg.
Tali infermità condizionano un soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di revisione nel gennaio 2026. Non sussistono i requisiti sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste – in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato – a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Agrigento, il 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo