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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
(sezione VI civile)
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13039 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
AR IO rappresentata e difesa dall'avv. Renata Riccioli
OPPONENTE
E
AR FE rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Pizzitola
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da atti introduttivi e note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.24 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizi o – int rodotto con ci tazione notifi cat a i n data 18.410.23 secondo l e forme previ st e dal decreto l egi sl ativo 149/22, appli cabil e per quanto di i nt eress e
(secondo l'art. 35 del medesimo testo così come modificato dall'art. 1 co. 380 l.
197/22) ai procedi menti inst aurati successivam ent e al 28.2.23 – ha a oggett o l'opposizione ex art. 617 co. 1^ cpc proposta da AR IO, avverso il precetto per ril ascio di im mobil e noti ficat ole il 28.9.23 da SA R R O FE L I C E sul la base di un verbal e di m edi azione s ottos critt o il precedent e i l 19.1.23.
Sospesa l'efficacia del precetto in via cautelare (cfr. ord. 4.3.24); la causa è stata rinviata per conclusioni all'udienza in epigrafe indicata e assunta in decisi one.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale reputa in prim o luogo di dovere ri badi re le osservazi oni svolte in sede caut el are con riferimento all'infondatezza dei primi due motivi di opposizione.
Le doglianze relative all'omessa preventiva notifica del titolo e alla mancata indicazione nel precetto del termine di cui all'art. 605 cpc, infatti, non son o fondat e atteso che, per un verso il ti tolo risult a t rascrit t o int egralm ent e nel precett o – come previsto dal co. 2^ dell 'art. 480 cpc in alt ernativa all a noti fica separata e alla i ndi cazi one nel precetto dell a rel ati va dat a – per altro verso, il precett o i ndividua il termi ne di ri lasci o – nel rispetto dell a previsione cont enut a nel co. 2^ dell'art. 605 cpc – in quello indicato nel titolo e comunque nei 10 giorni successi vi all a noti fi ca del precetto.
Anche l'immobile risulta individuato mediante l'indica zione del proprietario e dell'indirizzo e l'identificazione in esso dell'oggetto della controversia per rilascio definita con l'accordo trascritto nel precetto, sicché nessun dubbio sussiste sull a indi viduazione del bene.
*****
E' invece insuperabile la doglian za volta a far valere l'assenza della certi fi cazi one di corrispondenza tra l a t rascri zi one e il titol o, che ri ent ra tra gli el ementi che devono es sere contenuti nel precetto a pena di nullit à, all orquando il
2 titolo azionat o ri ent ra t ra quell i la cui trascr i zione nel precetto è previst a dall a legge.
Posto infatti che – s tant e il ri nvio all'art . 480 co. 2^ cpc contenuto nell'art. 12 co. 1^ d. l.vo 28/10 e succ. m od – il titol o azionat o nel caso di speci e va t rascrit to, deve ril evarsi che il titol are del prete so ri lascio ha effettuat o l a t rascri zione, m a ha omesso di chiedere all'Ufficiale Giudiziario la certificazione di conformità necessari a ai fini della vali dità del precetto (cfr. a contrario Cass. sez. 3^ civ. n.
95/76).
Per le cons iderazioni svol te il pre cet to opposto va dunque di chiarat o nullo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex DM 55/14 e suc. mod. – applicati i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminato e complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione stante il mancato deposito di memorie – in complessivi € 3.000,00, di cui € 168,00 per esborsi, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
P.Q.M.
DICHIARA la nullità del precetto.
Condanna SA LI al pagamento delle spese nella misura di 3.000,00 (di cui € 168,00 per esborsi), oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, in favore di SA FA
Palermo, 18.1.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
(sezione VI civile)
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13039 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
AR IO rappresentata e difesa dall'avv. Renata Riccioli
OPPONENTE
E
AR FE rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Pizzitola
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da atti introduttivi e note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.24 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizi o – int rodotto con ci tazione notifi cat a i n data 18.410.23 secondo l e forme previ st e dal decreto l egi sl ativo 149/22, appli cabil e per quanto di i nt eress e
(secondo l'art. 35 del medesimo testo così come modificato dall'art. 1 co. 380 l.
197/22) ai procedi menti inst aurati successivam ent e al 28.2.23 – ha a oggett o l'opposizione ex art. 617 co. 1^ cpc proposta da AR IO, avverso il precetto per ril ascio di im mobil e noti ficat ole il 28.9.23 da SA R R O FE L I C E sul la base di un verbal e di m edi azione s ottos critt o il precedent e i l 19.1.23.
Sospesa l'efficacia del precetto in via cautelare (cfr. ord. 4.3.24); la causa è stata rinviata per conclusioni all'udienza in epigrafe indicata e assunta in decisi one.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale reputa in prim o luogo di dovere ri badi re le osservazi oni svolte in sede caut el are con riferimento all'infondatezza dei primi due motivi di opposizione.
Le doglianze relative all'omessa preventiva notifica del titolo e alla mancata indicazione nel precetto del termine di cui all'art. 605 cpc, infatti, non son o fondat e atteso che, per un verso il ti tolo risult a t rascrit t o int egralm ent e nel precett o – come previsto dal co. 2^ dell 'art. 480 cpc in alt ernativa all a noti fica separata e alla i ndi cazi one nel precetto dell a rel ati va dat a – per altro verso, il precett o i ndividua il termi ne di ri lasci o – nel rispetto dell a previsione cont enut a nel co. 2^ dell'art. 605 cpc – in quello indicato nel titolo e comunque nei 10 giorni successi vi all a noti fi ca del precetto.
Anche l'immobile risulta individuato mediante l'indica zione del proprietario e dell'indirizzo e l'identificazione in esso dell'oggetto della controversia per rilascio definita con l'accordo trascritto nel precetto, sicché nessun dubbio sussiste sull a indi viduazione del bene.
*****
E' invece insuperabile la doglian za volta a far valere l'assenza della certi fi cazi one di corrispondenza tra l a t rascri zi one e il titol o, che ri ent ra tra gli el ementi che devono es sere contenuti nel precetto a pena di nullit à, all orquando il
2 titolo azionat o ri ent ra t ra quell i la cui trascr i zione nel precetto è previst a dall a legge.
Posto infatti che – s tant e il ri nvio all'art . 480 co. 2^ cpc contenuto nell'art. 12 co. 1^ d. l.vo 28/10 e succ. m od – il titol o azionat o nel caso di speci e va t rascrit to, deve ril evarsi che il titol are del prete so ri lascio ha effettuat o l a t rascri zione, m a ha omesso di chiedere all'Ufficiale Giudiziario la certificazione di conformità necessari a ai fini della vali dità del precetto (cfr. a contrario Cass. sez. 3^ civ. n.
95/76).
Per le cons iderazioni svol te il pre cet to opposto va dunque di chiarat o nullo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex DM 55/14 e suc. mod. – applicati i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminato e complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione stante il mancato deposito di memorie – in complessivi € 3.000,00, di cui € 168,00 per esborsi, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
P.Q.M.
DICHIARA la nullità del precetto.
Condanna SA LI al pagamento delle spese nella misura di 3.000,00 (di cui € 168,00 per esborsi), oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, in favore di SA FA
Palermo, 18.1.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
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