Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2024, proposto da
CA Bilotti, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cirò, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 36/2023 del Giudice di Pace di Cirò del 4 maggio 2023 notificato il 15 giugno 2023, non opposto e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo emesso in data 4 maggio 2023, n. 36, il Giudice di Pace di Cirò ha condannato il Comune di Cirò al pagamento, in favore dell’avv. CA Bilotti, della complessiva somma di euro 8.980,00, oltre agli interessi come da ricorso, nonché al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 650,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria;
- dopo la notifica del titolo, la ricorrente ha più volte sollecitato l’amministrazione ad ottemperare quanto in esso previsto, da ultimo in data16 febbraio 2024;
- con ricorso notificato in data 27 marzo 2024, depositato nella Segreteria il 2 aprile 2024, la ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di risarcimento del danno per il ritardo maturato dall’amministrazione nell’ottemperare a quanto previsto nel decreto specificato in epigrafe, nonché richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta;
- non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno per il ritardo già maturato dall’amministrazione nell’ottemperare alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo portato in esecuzione, non essendo stata data prova del maggior danno subito rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, già riconosciuti dal giudice civile;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario comunale di Cirò Marina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello medesimo Comune di Cirò Marina, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Cirò di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Cirò Marina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune di Cirò Marina, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna il Comune di Cirò al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO