Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5888/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 CP_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti RIVECCHIO LEANDRO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to ORSINGHER CP_2 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il C.T.U. nominato nella presente sede ha accertato che parte ricorrente è affetta da invalidità civile nella misura dell'82% a decorrere dal maggio del 2024.
La commissione amministrativa aveva già riconosciuto l'80%.
Non sussistono invece i requisiti per il chiesto accertamento nella misura del
100%.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando,
peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
La domanda volta al riconoscimento del requisito per la pensione di inabilità
(100% invalidità) non può essere accolta.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
- Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_2
Così depositato, in Catania, lì 15/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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